Importare un autoveicolo in Italia: occorre immatricolare il veicolo all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e iscriverlo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Il veicolo acquistato all’estero può essere nuovo o usato.
Per veicolo nuovo s’intende:
un veicolo nuovo di fabbrica di provenienza UE mai immatricolato
un veicolo già immatricolato in un Paese UE che non ha percorso più di seimila chilometri o che è stato ceduto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione all’estero.
Per veicolo usato s’intende:
un veicolo già immatricolato in un Paese UE che ha percorso più di seimila chilometri e ceduto oltre sei mesi dopo la data di prima immatricolazione estera
Cosa fare per Importare un autoveicolo in Italia
Generalmente Importare un autoveicolo in Italia proveniente dall’estero viene effettuata dai concessionari/importatori del cosiddetto “mercato parallelo” (non rientranti nella rete ufficiale di vendita delle case costruttrici) che provvedono, al momento della vendita in Italia, a tutti gli adempimenti amministrativi necessari.
Chi vuole provvedere personalmente deve rivolgersi innanzitutto all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) per le necessarie verifiche sull’idoneità della documentazione tecnica e sulla regolarità degli adempimenti fiscali (con particolare riguardo all’assolvimento degli obblighi IVA).
Dopo le verifiche preliminari presso l’UMC, si può richiedere l’immatricolazione all’UMC e l’iscrizione del veicolo in Italia al PRA.
Le modalità per Importare un autoveicolo in Italia un veicolo proveniente dall’estero e per iscriverlo al PRA sono diverse a seconda che si tratti di:
veicolo importato da un Paese dell’Unione Europea (UE)
veicolo importato da un Paese extra UE
Immatricolazione e iscrizione al PRA di veicoli importati da un Paese UE
Solitamente è possibile rivolgersi allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) per immatricolare e iscrivere al PRA un veicolo nuovo o usato importato in Italia da un Paese dell’UE o appartenente allo Spazio
Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein).
Quando non è possibile utilizzare lo STA, si deve:
prima provvedere all’immatricolazione presso l’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC)
poi, entro sessanta giorni dalla data di rilascio della carta di circolazione, si deve fare l’iscrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
Richiesta effettuabile allo STA
La documentazione da presentare se il veicolo è nuovo:
fotocopia di un documento d’identità/riconoscimento dell’acquirente
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza dell’acquirente, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato modello NP2C stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA delle unità territoriali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC), per l’iscrizione al PRA con istanza dell’acquirente modello NP2D, stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA delle unità territoriali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC), nel caso in cui venga redatto l’atto di vendita L’atto di vendita con la firma del venditore autenticata da un notaio deve essere redatto in bollo.
dichiarazione di conformità o certificato di conformità europeo con omologazione italiana o certificato di conformità europeo accompagnato dalla dichiarazione di immatricolazione rilasciati dalla casa costruttrice
domanda compilata sul modulo TT 2119 e firmata dall’acquirente in distribuzione presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC) se l’acquirente è una persona giuridica (società, ente, associazione, etc.): dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se l’acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea residente in Italia: copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione Europea oppure copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europeinota di richiesta per l’aggiornamento della carta di circolazione.
La documentazione da presentare se il veicolo è usato:
fotocopia di un documento d’identità/riconoscimento dell’acquirente
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza dell’acquirente, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato modello NP2C stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA delle unità territoriali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC), per l’iscrizione al PRA con istanza dell’acquirente, modello NP2D, stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA delle unità territoriali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC), nel caso in cui venga redatto l’atto di vendita
L’atto di vendita con la firma del venditore autenticata da un notaio deve essere redatto in bollo.
Se il soggetto è già proprietario all’estero e ciò risulta dalla carta di circolazione estera, può essere presentata anche una dichiarazione di proprietà con firma autenticata da un notaio o da un comune o dai titolari o dai dipendenti delegati di uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) carta di circolazione estera e fotocopia della stessa domanda compilata sul modulo TT 2119 e firmata dall’acquirente in distribuzione presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC) se l’acquirente è una persona giuridica (società, ente, associazione, etc.): dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
se l’acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea residente in Italia: copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione Europea oppure copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.
Normativa IVA :
IVA sulle automobili acquistate all’estero
Automobili nuove
Quando si acquista un’automobile nuova in un altro paese dell’UE con l’intento di riportarla nel proprio paese di residenza, si è esentati dal pagamento dell’IVA nel paese in cui è avvenuto l’acquisto. Chiaramente si deve pagare l’IVA nel paese in cui l’automobile viene immatricolata.
Per “automobile nuova” s’intende un veicolo che ha percorso meno di 6 000 km o che ha meno di sei mesi.
Automobili usate
Chi acquista un’automobile usata da un privato, non deve pagare l’IVA né nel paese in cui ha effettuato l’acquisto né nel suo paese. Nel caso invece il venditore sia un concessionario, l’acquirente verserà l’importo dell’IVA applicabile nel paese in cui ha acquistato l’automobile. Non deve pagare l’IVA nel suo paese.
Dovunque avvenga l’acquisto dell’automobile, l’acquirente è tenuto a versare la tassa d’immatricolazione nel suo paese di residenza.