MODIFICHE PREVISTE DAL ddl C 1512 (versione del ddl aggiornata con gli emendamenti approvati fino al 18.12.2014))

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso, restituendo le targhe, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, oppure la relativa denuncia di smarrimento, furto o distruzione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.2-bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 1, la comunicazione di definitiva esportazione è possibile solo presentando una certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell’autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesta tali circostanze e che contiene il numero di targa o di telaio del veicolo interessato. In alternativa, nel caso di reimmatricolazione, può essere presentata una fotocopia non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta, ove non sia conforme al modello europeo di cui alla direttiva 1999/37/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. 2-ter. La definitiva esportazione non può essere registrata quando sul veicolo interessato sono iscritti vincoli o gravami in essere.

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso, restituendo le targhe, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, oppure la relativa denuncia di smarrimento, furto o distruzione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.2-bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 1, la comunicazione di definitiva esportazione è possibile solo presentando una certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell’autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesta tali circostanze e che contiene il numero di targa o di telaio del veicolo interessato. In alternativa, nel caso di reimmatricolazione, può essere presentata una fotocopia non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta, ove non sia conforme al modello europeo di cui alla direttiva 1999/37/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. 2-ter. La definitiva esportazione non può essere registrata quando sul veicolo interessato sono iscritti vincoli o gravami in essere.

2-quater. La tassa automobilistica continua a essere dovuta in assenza della comunicazione di definitiva esportazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2-bis. Resta salva la registrazione richiesta a seguito di sentenza o di procedura concorsuale. 2-quinquies. La reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati e non targati all’estero è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per i veicoli provenienti da canali d’importazione non ufficiali e previa visita di controllo.

Art. 132-bis. Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.

 

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 132, chiunque, residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l’elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.

2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell’avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione, e la carta di circolazione è restituita solo all’esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l’obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata la circolazione è consentita attraverso un’apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione.

3. caso di veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di locazione senza conducente in disponibilità a persona fisica residente anagraficamente in Italia, o a persona giuridica, anche di diritto estero, con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all’articolo 134, entro sessanta giorni dall’acquisizione in disponibilità. In mancanza si applica al conducente e all’utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è ritirata e inviata all’ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competente per il luogo del ritiro per l’effettuazione dell’adempimento omesso. Anche in tale caso è data notizia del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa..
4. Con il regolamento possono essere, ove necessario, stabilite disposizioni di dettaglio, nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia.

 

Con l’inserimento ex novo dell’art. 132-bis, i soggetti comunitari residenti in Italia da oltre un anno dovranno, in qualità di proprietari del veicolo, provvedere alla reimmatricolazione del con targa nazionale. Se andrà a regime la riforma infatti gli stranieri fermati per un controllo di polizia saranno sottoposti a fermo del veicolo fino alla regolarizzazione delle procedure burocratiche. In questo modo sarà più difficile eludere le sanzioni senza contestazione immediata e tutta la disciplina fiscale e tributaria dei veicoli.

Allo stato attuale, la circolazione dei veicoli con targa straniera in Italia è disciplinata dall’art. 132 del Codice della Strada, che stabilisce che “Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.”

Tale norma, tuttavia, si applica solamente a quei veicoli destinati ad una permanenza definitiva nel territorio italiano, ovvero nelle ipotesi in cui il loro proprietario trasferisca la residenza in Italia. L’applicazione della norma è tuttavia difficoltosa, infatti nel caso di veicoli immatricolati NON in uno stato dell’Unione Europea è necessario accertare il visto di ingresso nel territorio europeo apposto sul documento di circolazione del mezzo, mentre in caso di veicolo immatricolato in uno Stato appartenente all’UE, dove esiste la libera circolazione di cose e persone, non è possibile accertare quando tale veicolo sia effettivamente entrato nel territorio italiano. Si è sopperito a tale incertezza con una circolare ministeriale (del 24 ottobre 2007) che ha stabilito che la decorrenza dell’anno inizia dalla data in cui il proprietario del veicolo ha acquisito la prima residenza in Italia.

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