MODIFICHE PREVISTE DAL ddl C 1512 (versione del ddl aggiornata con gli emendamenti approvati fino al 18.12.2014))



Art. 103 e Art. 132-bis CdS – Radiazione ed Esportazione Veicoli



Radiazione per Esportazione e Circolazione con Targa Estera: Cosa Prevede il Codice della Strada

La normativa italiana regola in modo dettagliato l’esportazione definitiva dei veicoli all’estero e la circolazione di veicoli con targa straniera in Italia. Le disposizioni principali sono contenute negli articoli 103 e 132-bis del Codice della Strada, che stabiliscono obblighi precisi per intestatari e conducenti.

Art. 103 CdS – Radiazione per Esportazione

Il proprietario di un veicolo (auto, moto, rimorchio) o un soggetto avente titolo deve comunicare al PRA la definitiva esportazione entro 60 giorni, restituendo:

  • Le targhe
  • Il certificato di proprietà
  • La carta di circolazione, oppure la relativa denuncia di smarrimento o furto

In mancanza di tali documenti, è ammessa una certificazione rilasciata e tradotta da un’autorità straniera che attesti l’avvenuta reimmatricolazione o demolizione del veicolo all’estero, oppure una fotocopia della carta di circolazione straniera.

⚠️ Non è possibile registrare l’esportazione se il veicolo ha vincoli o gravami in corso.

💡 In assenza della comunicazione, la tassa automobilistica resta dovuta. È possibile una nuova immatricolazione in Italia solo seguendo la procedura per i veicoli da importazione non ufficiale.

Art. 132-bis CdS – Targa Estera e Obblighi di Reimmatricolazione

Un residente in Italia che guida un veicolo immatricolato in un Paese dell’UE/SEE deve essere in grado di dimostrare la regolare disponibilità e circolazione del mezzo, per evitare sanzioni e sospetti di elusione fiscale.

In mancanza di documentazione:

  • Multa da 84 a 335 euro
  • Ritiro della carta di circolazione per 30 giorni
  • Obbligo di verifica con le autorità competenti

Veicoli in leasing o noleggio a lungo termine

Se il veicolo è intestato a società estere ma utilizzato da soggetti residenti in Italia per più di 30 giorni, si deve procedere alla reimmatricolazione con targa italiana entro 60 giorni.

Decorrenza dell’anno di circolazione – Art. 132 CdS

Per i veicoli immatricolati all’estero e ammessi alla circolazione in Italia, il limite è di 12 mesi. Tuttavia, per i veicoli UE, la verifica della data d’ingresso è difficoltosa. Una circolare del Ministero (24/10/2007) stabilisce che la decorrenza dell’anno parte dalla data di acquisizione della residenza in Italia.

🔗 Come richiedere la radiazione per esportazione

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