17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale – n. 12
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge eu- ropea 2019-2020.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
DI PERSONE, BENI E SERVIZI
Art. 1.
Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa
alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019)
1602365.
1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dall’età»
sono inserite le seguenti: «, dalla nazionalità»;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) all’alinea, primo periodo, dopo le parole:
«dell’età» sono inserite le seguenti: «, della nazionalità»;
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «per età»
sono inserite le seguenti: «, per nazionalità»;
1.3) alla lettera b), dopo le parole: «particolare
età» sono inserite le seguenti: «o nazionalità»;
2) al comma 4, dopo le parole: «dell’età» sono in-
serite le seguenti: «, della nazionalità»;
c) all’articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all’alinea, dopo le parole: «di età» sono in-
serite le seguenti: «, di nazionalità»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «le condi-
zioni del licenziamento» sono aggiunte le seguenti: «,
la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il
ricollocamento»;
1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) accesso all’alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di
collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni
sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza
dei lavoratori»;
2) al comma 3, dopo le parole: «all’età» sono in-
serite le seguenti: «, alla nazionalità»;
d) all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: «della
discriminazione» sono inserite le seguenti: «e dei suoi
familiari»;
e) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell’Ufficio nazio-
nale antidiscriminazioni razziali). — 1. All’ufficio di cui
all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito di svolgere,
in modo autonomo e imparziale, attività di promozione
della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discri-
minazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il
diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione
europea.
2. I compiti dell’ufficio di cui al comma 1, con
particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti
dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata assisten-
za indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori
dell’Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro
diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o
di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti
secondo l’ordinamento italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confron-
ti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri
dell’Unione europea al fine di cooperare e di scambiare
informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi
indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati
al diritto di libera circolazione o alla discriminazione ba-
sata sulla nazionalità dei lavoratori dell’Unione europea
e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni indi-
pendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione
connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discrimina-
zione di cui alla lettera c);
e) pubblicare informazioni pertinenti sull’ap-
plicazione a livello nazionale delle norme dell’Unione
europea sulla libera circolazione dei lavoratori»;
f) nel titolo, dopo le parole: «condizioni di
lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e della direttiva
n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare
l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro
della libera circolazione dei lavoratori».
2. All’articolo 15, secondo comma, della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300, dopo le parole: «di età» sono inserite le
seguenti: «, di nazionalità».
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo provvede a modificare il de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicem-
bre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del
19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di
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cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente
articolo integrando il contingente composto da personale
appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in
posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso
la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A e
una di area B.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizio-
ni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo,
nel limite massimo di 382.000 euro per l’anno 2021 e di
302.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all’artico-
lo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 2.
Disposizioni in materia di circolazione in Italia di
veicoli immatricolati all’estero. Caso ARES (2019)
4793003.
1. Al codice della strada, di cui al decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,
1-quinquies, 7-bis e 7-ter sono abrogati;
b) dopo l’articolo 93 è inserito il seguente:
«Art. 93-bis (Formalità necessarie per la circola-
zione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatri-
colati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia).
— 1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i
motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato este-
ro di proprietà di persona che abbia acquisito residenza
anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio
nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizio-
ne della residenza siano immatricolati secondo le disposi-
zioni degli articoli 93 e 94.
2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul
territorio nazionale da soggetto avente residenza anagra-
fica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo
stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto
con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il ti-
tolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando
la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o
giuridica residente o avente sede in Italia supera un pe-
riodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno
solare, il titolo e la durata della disponibilità devono es-
sere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco
del sistema informativo del P.R.A. di cui all’articolo 94,
comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponi-
bilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre
giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo
stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede
se si tratta di persona giuridica, all’annotazione provvede
chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo
documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione
nell’elenco di cui all’articolo 94, comma 4-ter, la dispo-
nibilità del veicolo si considera in capo al conducente e
l’obbligo di registrazione deve essere assolto immediata-
Serie generale – n. 12
mente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato
estero si applicano le medesime disposizioni previste dal
presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per
tutto il tempo in cui risultano registrati nell’elenco dei
veicoli di cui all’articolo 94, comma 4-ter.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercita-
no un’attività professionale nel territorio di uno Stato li-
mitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro
proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo
di registrazione entro sessanta giorni dall’acquisizione
della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del
comma 2 possono essere condotti anche dai familiari con-
viventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3
devono essere chiaramente leggibili e contenere il con-
trassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e
da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da sta-
bilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del
presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all’artico-
lo 100, commi 11 e 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano:
a) ai cittadini residenti nel comune di Campio-
ne d’Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da
pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui
all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ot-
tobre 1988, n. 470;
c) al personale delle Forze armate e di polizia in
servizio all’estero presso organismi internazionali o basi
militari;
d) ai familiari conviventi all’estero con il perso-
nale di cui alle lettere b) e c);
e) qualora il proprietario del veicolo, residente
all’estero, sia presente a bordo.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si ap-
plicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta
giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati
nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di
imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le
quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o
di collaborazione continuativa.
7. Il proprietario del veicolo che ne consente la
circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L’or-
gano accertatore ritira il documento di circolazione e in-
tima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo
le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di
cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi
del comma 2. Ordina altresì l’immediata cessazione della
circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in
luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Il
documento di circolazione ritirato è trasmesso all’uffi-
cio della motorizzazione civile competente per territorio.
Il veicolo è restituito all’avente diritto dopo la verifica
dell’adempimento dell’intimazione. In alternativa all’im-
matricolazione o alla registrazione in Italia, l’intestatario
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del documento di circolazione estero può chiedere all’or-
gano accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via
più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo
oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di tren-
ta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veico-
lo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora
autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di
confine, si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di
sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni
imposte dall’autorizzazione rilasciata per condurre il vei-
colo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di
cui all’articolo 213, comma 8.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al com-
ma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di
esibizione del documento di cui al comma 2 entro il ter-
mine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione
accessoria del fermo amministrativo secondo le disposi-
zioni dell’articolo 214 in quanto compatibili ed è ricon-
segnato al conducente, al proprietario o al legittimo de-
tentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo
dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2
o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento
della violazione. In caso di mancata esibizione del do-
cumento, l’organo accertatore provvede all’applicazione
della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decor-
renza dei termini per la notificazione dal giorno successi-
vo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2,
secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non
abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non
abbia provveduto a comunicare le successive variazioni
di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di
circolazione è ritirato immediatamente dall’organo accer-
tatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescri-
zioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel ver-
bale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo
durante il periodo in cui il documento di circolazione è
ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le san-
zioni di cui all’articolo 216, comma 6»;
c) all’articolo 94, dopo il comma 4-bis è inserito il
seguente:
«4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. è for-
mato ed aggiornato l’elenco dei veicoli immatricolati
all’estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi
del comma 2 dell’articolo 93-bis, secondo la medesima
disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi
della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce
una base di dati disponibile per tutte le finalità previste
dall’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ot-
tobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157. L’elenco è pubblico»;
d) l’articolo 132 è sostituito dal seguente:
«Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati
in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia). —
1. Fuori dei casi di cui all’articolo 93-bis, gli autoveicoli,
i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato este-
ro e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali
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o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-leg-
ge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono
ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un
anno, in base al certificato di immatricolazione dello Sta-
to di origine, in conformità alle Convenzioni internazio-
nali ratificate dall’Italia.
2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi im-
matricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiu-
to alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53,
comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei fa-
miliari conviventi, in servizio presso organismi o basi mi-
litari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a
circolare per la durata del mandato.
3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 de-
vono essere chiaramente leggibili e contenere il contras-
segno di immatricolazione composto da cifre arabe e da
caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabi-
lire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del
presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all’artico-
lo 100, commi 11 e 15.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al
comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territo-
rio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai com-
mi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7
dell’articolo 93-bis»;
e) al comma 1 dell’articolo 196, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Nei casi indicati dall’articolo 93-
bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la
persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la
disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui
al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova
che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 93-bis, comma 2,
del codice della strada, di cui al citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, si appli-
cano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa at-
tuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finan-
ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 3.
Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili
ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie
di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca.
Procedura di infrazione n. 2019/2100.
1. All’articolo 41 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sul-
la condizione dello straniero, di cui al decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Gli stranieri titolari della
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella
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loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggior-
no,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli stranieri titolari
di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-
bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari
di uno dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 31»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di
lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di
studio, che svolgono un’attività lavorativa o che l’hanno
svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno di-
chiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento
della stessa ai sensi dell’articolo 19 del decreto legisla-
tivo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri tito-
lari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle
prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il rego-
lamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale.
1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-
bis, nell’ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini
della fruizione delle prestazioni familiari di cui all’artico-
lo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli
stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a
svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di sog-
giorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in
Italia per un periodo superiore a sei mesi».
2. All’articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dopo le parole: «del diritto di soggiorno
permanente,» sono inserite le seguenti: «ovvero da cit-
tadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi
dell’articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in mate-
ria di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 74, comma 1, le parole: «in posses-
so di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite
dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno
di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 feb-
braio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed
equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’articolo 41,
comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di sog-
giorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;
b) all’articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «ovve-
ro in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «o familiari titolari della carta di sog-
giorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno
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ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’artico-
lo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
4. All’articolo 1, comma 125, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «cittadini di
Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui
all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernen-
ti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio-
ne dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno
di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbra-
io 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equi-
parati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, com-
ma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio-
ne dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo».
5. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, com-
ma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incre-
mentata di 8,5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 12,8
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle di-
sposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro
per l’anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presen-
te articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni
di euro per l’anno 2021, in 16,408 milioni di euro per
l’anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l’anno 2023, in
17,508 milioni di euro per l’anno 2024, in 17,708 milioni
di euro per l’anno 2025, in 17,908 milioni di euro per
l’anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l’anno 2027, in
18,608 milioni di euro per l’anno 2028, in 18,908 milioni
di euro per l’anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2030, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per il recepimento della
normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 4.
Disposizioni in materia di cooperazione con i centri
di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche
professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175.
1. Il comma 5-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:
«5-bis. Le autorità competenti di cui all’articolo 5
prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello
Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato mem-
bro d’origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assi-
stenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni
pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in
materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le
autorità competenti di cui all’articolo 5, prima della tra-
smissione, danno avviso della suddetta richiesta al sog-
getto interessato».
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2. All’articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incom-
patibile con l’esercizio di attività imprenditoriale di pro-
duzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni
afferenti al medesimo settore merceologico per il quale
si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità
di dipendente di tale imprenditore, nonché con l’attività
svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipen-
dente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finan-
ziari di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, o con l’esercizio di professioni intellettua-
li afferenti al medesimo settore merceologico per cui si
esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni
di conflitto di interessi».
Art. 5.
Disposizioni in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali. Procedura di infrazione
n. 2018/2295
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, il comma 1-bis è sostituito dal
seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente decreto si ap-
plicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali
di cui all’articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Sta-
ti membri dell’Unione europea al di fuori del territorio
nazionale»;
b) all’articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole:
«previa verifica,» sono inserite le seguenti: «in caso di
dubbio motivato,»;
c) all’articolo 9:
1) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La condizione che esige un anno di
esercizio della professione non si applica se la profes-
sione o la formazione propedeutica alla professione è
regolamentata»;
2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Per le attività stagionali, le autorità
competenti di cui all’articolo 5 possono, limitatamente ai
casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli
per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei
servizi prestati in tutto il territorio nazionale»;
3) al comma 4, le parole da: «alle norme che di-
sciplinano l’esercizio della professione che è ammesso ad
esercitare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «a norme professionali, di carattere professio-
nale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle
qualifiche professionali, quali la definizione della profes-
sione, all’uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi er-
rori professionali connessi direttamente e specificamente
alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio
italiano»;
d) all’articolo 10, comma 1, il primo periodo è sosti-
tuito dal seguente: «Il prestatore che ai sensi dell’artico-
lo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro
Serie generale – n. 12
al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a infor-
mare in anticipo l’autorità di cui all’articolo 5 con una
dichiarazione scritta contenente informazioni sulla coper-
tura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale
o collettiva per la responsabilità professionale»;
e) all’articolo 11, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. La verifica preventiva è ammessa unicamente
se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicu-
rezza del destinatario del servizio per la mancanza di qua-
lifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è
necessario a tale fine»;
f) all’articolo 14, comma 1, dopo le parole: «sono
richieste e assicurate» sono inserite le seguenti: «, in caso
di dubbio motivato,»;
g) all’articolo 22, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. Ai fini dell’applicazione del comma 1, lettere
b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si inten-
dono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e
competenze acquisite sono essenziali per l’esercizio della
professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante
presenta significative differenze in termini di contenuto
rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le profes-
sioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva
l’applicazione dei termini di durata delle condizioni mini-
me di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche pro-
fessionali non acquisite in uno Stato membro»;
h) all’articolo 32, comma 1, dopo le parole: «di vete-
rinario,» sono inserite le seguenti: «di ostetrica e»;
i) all’articolo 34:
1) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente:
«La formazione che permette di ottenere un diploma di
medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indica-
te nell’allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la parte-
cipazione personale del medico in formazione speciali-
stica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi
presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti
requisiti:»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La formazione che si svolge a tempo
pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità com-
petenti implica la partecipazione guidata del medico in
formazione specialistica a tutte le attività mediche della
struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia,
nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi,
in modo che lo specializzando dedichi alla formazione
pratica e teorica tutta la sua attività per l’intera durata
della settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno,
secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali
casi si applicano il regime giuridico e il trattamento eco-
nomico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legisla-
tivo 17 agosto 1999, n. 368»;
l) all’articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il corso di formazione specifica in medici-
na generale si svolge secondo le disposizioni degli arti-
coli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368. Esso comporta l’impegno dei partecipanti a tempo
pieno o a tempo parziale con l’obbligo della frequenza
delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
sotto il controllo delle regioni o delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio
del diploma di formazione in medicina generale da parte
delle regioni o delle province autonome, in conformità al
modello adottato con decreto del Ministro della salute».
Art. 6.
Disposizioni in materia di professioni ippiche.
Corretta attuazione della direttiva n. 2013/55/UE
1. All’articolo 5, comma 1, lettera l-ter), del decreto le-
gislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: «allenatore,
fantino e guidatore di cavalli da corsa,» sono soppresse.
Serie generale – n. 12
Art. 8.
Disposizioni relative all’etichettatura dei succhi di frutta
e di altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione
umana. Attuazione della rettifica della direttiva
n. 2001/112/CE.
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 del decre-
to legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla
seguente:
«b) le diciture “da concentrato”, “da concentrati”,
“parzialmente da concentrato” o “parzialmente da con-
centrati” devono figurare nell’etichettatura delle miscele
di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concen-
trato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzial-
mente da concentrato immediatamente accanto alla de-
nominazione di vendita, in evidenza rispetto all’intero
contesto e a caratteri chiaramente visibili».
Art. 7.
Art. 9.
Disposizioni in materia di punto di contatto unico.
Procedura di infrazione n. 2018/2374
Disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE)
n. 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali
nella filiera agricola e alimentare.
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al capo I del titolo I, dopo l’articolo 7 è aggiunto
il seguente:
«Art. 7-bis (Procedure telematiche). — 1. Le pro-
cedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono
eseguite ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di
cui all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 16, comma 2,
del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in
cui l’interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o
un documento mancante presso il punto di contatto unico
o direttamente all’autorità competente. Ai fini del presen-
te articolo l’eventuale richiesta di copie autenticate non è
considerata come richiesta di documenti mancanti»;
b) all’articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti
i seguenti:
«1-bis. Le autorità competenti di cui all’artico-
lo 5 provvedono affinché le informazioni di cui al com-
ma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro
e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili
mediante connessione remota e per via elettronica e siano
costantemente aggiornate. Verificano altresì che il pun-
to di contatto unico di cui all’articolo 25, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tem-
pestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, even-
tualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui
all’articolo 6 del presente decreto.
1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all’artico-
lo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di
contatto unico di fornire le informazioni di cui al com-
ma 1 del presente articolo in un’altra lingua ufficiale
dell’Unione europea».
1. Al fine di garantire un’equa remunerazione alle im-
prese agricole nell’ambito dei rapporti commerciali nelle
filiere agroalimentari, all’articolo 7, comma 1, lettera q),
della legge 22 aprile 2021, n. 53, le parole: «del 15 per
cento» sono soppresse.
Art. 10.
Disposizioni in materia di contratti pubblici.
Procedura di infrazione n. 2018/2273
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo
è inserito il seguente: «Il progettista può affidare a terzi
attività di consulenza specialistica inerenti ai settori ener-
getico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinen-
ti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i
quali siano richieste apposite certificazioni o competenze,
rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai
fini di tali attività»;
b) all’articolo 46:
1) al comma 1:
1.1) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguen-
ti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazio-
ne fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica
assunta»;
1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) altri soggetti abilitati in forza del di-
ritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e
di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discrimina-
zione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;
1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere
da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle let-
tere da a) a d-bis)»;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del
comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more
dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, com-
ma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastruttu-
re e della mobilità sostenibili»;
c) all’articolo 80:
1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105,
comma 6,» sono soppresse;
2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai
seguenti: «Un operatore economico può essere esclu-
so dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la
stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente
dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni
non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pa-
gamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per
gravi violazioni non definitivamente accertate in materia
contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al
quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non defi-
nitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da
un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento
per le politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente
periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della
causa di esclusione relativa a violazioni non definitiva-
mente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate
al valore dell’appalto e comunque di importo non inferio-
re a 35.000 euro»;
3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105,
comma 6» sono soppresse;
4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,»
sono soppresse;
d) all’articolo 105:
1) al comma 4:
1.1) la lettera a) è abrogata;
1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di
esclusione di cui all’articolo 80»;
1.3) la lettera d) è abrogata;
2) il comma 6 è abrogato;
e) all’articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti
i seguenti:
«1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei
lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appal-
tante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per
l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori
accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni
contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori
contestualmente all’esito positivo del suddetto accerta-
mento ovvero contestualmente al ricevimento della co-
municazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto
dal comma 1-quater.
Serie generale – n. 12
1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni
del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito
al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il diret-
tore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in
contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazio-
ne della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero
all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette im-
mediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP,
il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette
il certificato di pagamento contestualmente all’adozione
dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non
oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa
verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei
subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento
alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai
sensi del comma 1, primo periodo.
1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al mo-
mento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavo-
ri. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non
è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da
parte del RUP.
1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso
dal RUP è annotato nel registro di contabilità»;
f) all’articolo 174:
1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’affidatario provvede a sostituire i subap-
paltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svol-
ta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussisten-
za dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80».
2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’ar-
ticolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti
pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2),
del presente articolo, alle procedure di affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibi-
li individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che
tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con
riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecni-
co, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli
obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di
iscrizione al casellario dell’Autorità nazionale anticorru-
zione (ANAC), nonché all’obbligo di assicurazione per lo
svolgimento delle prestazioni professionali.
3. Il comma 18 dell’articolo 1 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.
4. Il comma 2 dell’articolo 14 del regolamento di cui al
decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazio-
ne internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica-
no alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indi-
ce una gara sono pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle pro-
cedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 11.
Disposizioni in materia di protezione dagli effetti
extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una
normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni
su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del
regolamento (CE) n. 2271/96.
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998,
n. 346, le parole: «del commercio con l’estero», ovun-
que ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari
esteri e della cooperazione internazionale».
Art. 12.
Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione
all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice
uso e all’applicazione delle sanzioni in materia di
embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di
operazione di esportazione di materiali proliferanti.
Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009.
1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decre-
to legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: «dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale».
Art. 13.
Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso
di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento
(UE) 2019/1148
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo, dopo le parole: «delle sostanze chi-
miche» sono aggiunte le seguenti: «e per la violazione
delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 rela-
tivo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di
esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006
e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designa-
zione delle autorità competenti e di coordinamento»;
b) all’articolo 1 è premessa la seguente partizione:
«Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione del-
le disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che
stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostan-
ze chimiche»;
c) all’articolo 1, comma 1, le parole: «Il presente de-
creto» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente capo»;
d) all’articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: «presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente capo»;
e) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente capo:
«Capo II
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 RELATIVO
ALL’IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL’USO DI PRECURSORI DI
ESPLOSIVI
Art. 17-bis (Ambito di applicazione e definizioni). —
1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE)
n. 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio,
Serie generale – n. 12
del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato
e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il rego-
lamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento
(UE) n. 98/2013, di seguito denominato “regolamento”.
2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente
capo si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del
regolamento.
3. Fatte salve le competenze del Ministero dell’in-
terno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui
all’articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute è
designato, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento, quale
autorità di coordinamento del sistema dei controlli con-
nessi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2,
all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, all’articolo 8, paragrafi 2,
3, 4 e 5, e alle procedure di cui all’articolo 9, paragrafo 2,
del medesimo regolamento.
4. In attuazione del comma 3, con accordo da adot-
tare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, integrativo dell’accordo 29 ottobre
2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relati-
ve linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE
n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concer-
nente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009,
sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate
allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità opera-
tive dei controlli ufficiali.
Art. 17-ter (Violazione dei divieti derivanti dall’ar-
ticolo 5 del regolamento in materia di messa a disposi-
zione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori
di esplosivi soggetti a restrizioni). — 1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione
di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è
punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda
fino a 1.000 euro.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al pri-
vato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa
uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate
precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le mi-
scele contenenti clorati o perclorati di cui all’allegato I
del regolamento, qualora la concentrazione complessiva
di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di
una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo
allegato.
Art. 17-quater (Violazione degli obblighi derivanti
dall’articolo 7 del regolamento in materia di omissioni
nell’informazione della catena di approvvigionamento).
— 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro l’operatore economico che mette a disposizione
di altro operatore economico un precursore di esplosivi
soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraver-
so la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità
all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove
non prevista, attraverso altra modalità documentabile per
iscritto, che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione
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o l’uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono
soggetti alla restrizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1
si applica anche nel caso di messa a disposizione di un
precursore di esplosivi disciplinato, quando l’operato-
re economico non informa, attraverso la scheda di dati
di sicurezza compilata in conformità all’allegato II del
regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, at-
traverso altra modalità documentabile per iscritto, che le
transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore
sono soggetti all’obbligo di segnalazione ai sensi dell’ar-
ticolo 9 del regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000
euro l’operatore economico che mette precursori di esplo-
sivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore profes-
sionale o di un privato impiegando personale addetto alle
vendite che non è stato informato circa i prodotti conte-
nenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli
5, 7, 8 e 9 del regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro l’operatore economico che non forma la documen-
tazione comprovante le informazioni fornite al personale
addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi
cinque anni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro l’intermediario responsabile di un mercato online
che non adotta misure idonee a informare gli utenti che
mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplina-
ti attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal
regolamento.
Art. 17-quinquies (Violazione degli obblighi deri-
vanti dall’articolo 8 del regolamento in materia di omis-
sioni nelle verifiche all’atto della vendita). — 1. Salvo
che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:
a) l’operatore economico che, nel mettere a di-
sposizione di un utilizzatore professionale o di un altro
operatore economico un precursore di esplosivi soggetto
a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazio-
ne, le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del
regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effet-
tuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non
si discosti in maniera significativa da quelle in preceden-
za concluse;
b) l’operatore economico che non conserva per
diciotto mesi dalla data della transazione la documenta-
zione relativa alle informazioni di cui all’articolo 8, para-
grafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta
delle autorità preposte ai controlli.
2. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro l’intermediario responsabile di un mercato online
che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che
mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati
Serie generale – n. 12
attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica
all’atto della vendita di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del
regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è pu-
nito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a
500 euro l’acquirente di un precursore di esplosivi sog-
getto a restrizioni che, richiesto dall’operatore economico
di fornire le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo
2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.
Art. 17-sexies (Violazione degli obblighi derivanti
dall’articolo 9 del regolamento in materia di omessa se-
gnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti). —
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro:
a) l’operatore economico e l’intermediario re-
sponsabile di un mercato online che non predispongono
procedure per la rilevazione delle transazioni sospette
conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9, pa-
ragrafo 2, del regolamento;
b) l’operatore economico e l’intermediario re-
sponsabile di un mercato online che, essendo richiesti di
effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di
precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle venti-
quattro ore successive di darne segnalazione al punto di
contatto nazionale.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato sono
puniti con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammen-
da fino a 371 euro l’operatore economico e l’utilizzatore
professionale che, avendo subito il furto o constatato la
sparizione di un quantitativo significativo di precursori
di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono
nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al
punto di contatto nazionale»;
f) all’articolo 18 è premessa la seguente partizione:
«Capo III. Disposizioni finali».
2. Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 18 feb-
braio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.
3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono
abrogati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa at-
tuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finan-
ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ,
SICUREZZA E GIUSTIZIA.
Art. 14.
Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande
di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale
della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle
cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17.
1. All’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legi-
slativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «il richiedente è stato riconosciuto ri-
fugiato» sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente è
stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di pro-
tezione sussidiaria»;
b) dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e» sono
inserite le seguenti: «lo stesso».
Art. 15.
Disposizioni in materia di validità e rinnovo del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo. Attuazione della direttiva n. 2003/109/CE del
Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002
del Consiglio che istituisce un modello uniforme per
i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi
terzi.
1. Al comma 2 dell’articolo 9 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è a tempo indeterminato ed è rilasciato
entro novanta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle
seguenti: «attesta il riconoscimento permanente del rela-
tivo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis,
7, 10 e 10-bis»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il per-
messo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido
per dieci anni e, previa presentazione della relativa do-
manda corredata di nuove fotografie, è automaticamente
rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore
agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo pe-
riodo in corso di validità costituisce documento di iden-
tificazione personale ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445».
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lun-
go periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata
in vigore della presente legge non è più valido per l’atte-
stazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.
Serie generale – n. 12
3. Al titolare dello status di soggiornante di lungo pe-
riodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il
permesso di soggiorno previsto dall’articolo 9, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come da ultimo modificato dal comma 1 del pre-
sente articolo, è concesso a seguito della prima richiesta
avanzata ai fini dell’aggiornamento delle informazioni
trascritte ovvero della fotografia.
4. Il comma 2 dell’articolo 17 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, è abrogato.
Art. 16.
Disposizioni in materia di proroga del visto d’ingresso per
soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento
(CE) n. 810/2009.
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 4-bis è inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Proroga del visto). — 1. Il questore
della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare
il visto d’ingresso per soggiorni di breve durata fino alla
durata massima consentita dalla normativa europea, ai
sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, che istituisce un codice europeo dei visti.
2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai
sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
3. La proroga del visto concessa dal questore con-
sente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale
senza la necessità di ulteriori adempimenti.
4. Le informazioni sulla proroga del visto, memo-
rizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conforme-
mente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri
sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS),
sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati
di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;
b) all’articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «o che siano in
possesso» sono inserite le seguenti: «della proroga del vi-
sto ai sensi dell’articolo 4-ter o»;
2) al comma 8-bis:
2.1) dopo le parole: «Chiunque contraffà o al-
tera un visto di ingresso o reingresso,» sono inserite le
seguenti: «una proroga del visto,»;
2.2) dopo le parole: «al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,» sono in-
serite le seguenti: «della proroga del visto,»;
c) all’articolo 6, comma 10, le parole: «all’artico-
lo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4-ter,»;
d) all’articolo 13, comma 2, lettera b):
1) dopo le parole: «o senza avere richiesto»
sono inserite le seguenti: «la proroga del visto o»;
2) dopo le parole: «salvo che il ritardo sia di-
peso da forza maggiore, ovvero quando» sono inserite le
seguenti: «la proroga del visto o»;
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3) le parole: «è stato revocato o annullato o ri-
fiutato ovvero è» sono sostituite dalle seguenti: «siano
stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il per-
messo di soggiorno sia»;
4) dopo le parole: «legge 28 maggio 2007,
n. 68» sono inserite le seguenti: «, o nel caso in cui sia
scaduta la validità della proroga del visto».
Art. 17.
Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di
viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del
regolamento (UE) 2016/1953.
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 1 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito
il seguente:
«6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rim-
patrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irrego-
lare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è
rilasciato dal questore sulla base del modello conforme
approvato con decreto del Ministro dell’interno, di con-
certo con il Ministro degli affari esteri e della cooperazio-
ne internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione».
Art. 18.
Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68
della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce
le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da
fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della
direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al
controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi,
e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69
della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce
le specifiche tecniche relative alle armi d’allarme o da
segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE
del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione
e della detenzione di armi. Procedure di infrazione
n. 2020/0211 e n. 2020/0212.
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le munizioni di calibro 9×19 destina-
te alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono
recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a indi-
viduarne la specifica destinazione»;
b) all’articolo 2, al secondo comma, secondo perio-
do, le parole da: «armi da fuoco corte semiautomatiche»
fino a: «parabellum, nonché di» sono soppresse e al quin-
to comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera
di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tec-
niche di cui all’allegato annesso alla direttiva di esecuzio-
ne (UE) n. 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio
2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle
armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva
n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’ac-
quisizione e della detenzione di armi»;
Serie generale – n. 12
c) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni particolari per gli stru-
menti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi
e gli strumenti di autodifesa). — 1. Il Banco nazionale di
prova verifica, a spese dell’interessato, che gli strumen-
ti da segnalazione acustica e quelli di cui all’articolo 2,
quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti
di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia,
disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell’artico-
lo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti
o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, siano conformi alle specifiche tec-
niche di cui all’allegato annesso alla direttiva di esecuzio-
ne (UE) n. 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce
i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di
contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.
2. Chiunque produce o pone in commercio gli
strumenti di cui al comma 1 senza l’osservanza delle di-
sposizioni previste dal medesimo comma è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro
a 15.000 euro.
3. Nel caso in cui l’uso o il porto di armi sia pre-
visto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante
del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qua-
lora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non
siano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato
annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69»;
d) all’articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «La marcatura è eseguita in confor-
mità alle specifiche tecniche di cui all’allegato annesso
alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68».
2. Agli strumenti di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del-
la legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1,
lettera c), del presente articolo, legittimamente prodotti,
importati o detenuti alla data di entrata in vigore della
presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla medesima data.
Art. 19.
Disposizioni per l’adeguamento alla direttiva n. 2013/40/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/ 222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione
n. 2019/2033.
1. All’articolo 615-quater del codice penale sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «si procura, riprodu-
ce, diffonde, comunica o consegna» sono sostituite dalle
seguenti: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffon-
de, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a
disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di
apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»;
b) al secondo comma, la parola: «due» è sostituita
dalla seguente: «tre» e le parole: «ai numeri 1) e 2) del»
sono sostituite dalla seguente: «al»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzio-
ne, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature,
codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici
o telematici».
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2. All’articolo 615-quinquies del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «si procura» sono sostituite dalle se-
guenti: «abusivamente si procura, detiene,» e le parole:
«mette a disposizione di altri» sono sostituite dalle se-
guenti: «mette in altro modo a disposizione di altri o
installa»;
b) alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita
dalle seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione
abusiva».
3. All’articolo 617 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quat-
tro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei
mesi a cinque anni»;
b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».
4. All’articolo 617-bis del codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge,
al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di
una conversazione telefonica o telegrafica tra altre per-
sone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla
o di interromperla, si procura, detiene, produce, riprodu-
ce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro
modo a disposizione di altri o installa apparati, strumen-
ti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni
telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con
la reclusione da uno a quattro anni»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione,
diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di
altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere co-
municazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche».
5. All’articolo 617-quater del codice penale sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quat-
tro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei
mesi a cinque anni»;
b) al quarto comma, alinea, le parole: «da uno a cin-
que anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto
anni».
6. All’articolo 617-quinquies del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «installa apparecchia-
ture atte» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di inter-
cettare comunicazioni relative ad un sistema informatico
o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di im-
pedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, ri-
produce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in
altro modo a disposizione di altri o installa apparecchia-
ture, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzio-
ne, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e
di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche».
Serie generale – n. 12
Art. 20.
Disposizioni per l’adeguamento alla direttiva n. 2011/93/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, e che sostituisce la decisione quadro
2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione
n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 600-quater:
1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui al primo comma, chiun-
que, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o
mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e sen-
za giustificato motivo a materiale pornografico realizza-
to utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a
euro 1.000»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deten-
zione o accesso a materiale pornografico»;
b) all’articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera
c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore»;
c) all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il nume-
ro 5-sexies) è aggiunto il seguente:
«5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per
il minore»;
d) all’articolo 609-quater:
1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,
chiunque compie atti sessuali con persona minore che
ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia
riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza
esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o
dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domesti-
che, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito
con la reclusione fino a quattro anni»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il
minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene
in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo
promessi;
2) se il reato è commesso da più persone
riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa
parte di un’associazione per delinquere e al fine di age-
volarne l’attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore»;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e) all’articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la
lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore»;
f) all’articolo 609-undecies è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:
«La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa par-
te di un’associazione per delinquere e al fine di agevolar-
ne l’attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore».
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI FISCALITÀ,
DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
Art. 21.
Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1910 del
Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la
direttiva n. 2006/112/CE per quanto concerne
l’armonizzazione e la semplificazione di determinate
norme nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto di
imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura
di infrazione n. 2020/0070.
1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:
«Art. 38.1 (Acquisti intracomunitari in regime
cosiddetto di “call off stock”). — 1. In deroga all’artico-
lo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasfe-
risce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel
territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomu-
nitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio
dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce
per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva
e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha
il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesi-
stente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i
beni non ha stabilito la sede della propria attività econo-
mica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
c) il soggetto passivo destinatario della cessio-
ne è identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione
attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui
alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione
o il trasporto.
2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddi-
sfatte, l’acquisto intracomunitario si considera effettuato
dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché
esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel
territorio dello Stato.
Serie generale – n. 12
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che tra-
sferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acqui-
sto intracomunitario ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
lettera b):
a) il giorno successivo alla scadenza del perio-
do di dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello
Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al
soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto
passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi
dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno
una delle condizioni di cui al comma 1;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi
dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono
ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessio-
ne o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il tra-
sporto se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel ter-
ritorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un
altro Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamen-
te distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distru-
zione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall’arrivo
dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto
di distruzione, furto o perdita.
4. Non si realizza alcun acquisto intracomunita-
rio in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nel-
lo Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro
arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo
destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo
ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo
annota la rispedizione nel registro di cui all’articolo 50,
comma 5-bis.
5. Se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel
territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della
cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l’acqui-
sto intracomunitario è effettuato da quest’ultimo purché,
al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le
altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo
che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel
registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis»;
b) all’articolo 41, dopo il comma 2-bis è inserito il
seguente:
«2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a),
e al comma 2, lettera c), del presente articolo costituisco-
no cessioni non imponibili a condizione che i cessiona-
ri abbiano comunicato il numero di identificazione agli
stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente
abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6,
o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata
compilazione dello stesso»;
c) dopo l’articolo 41 sono inseriti i seguenti:
«Art. 41-bis (Cessioni intracomunitarie in regime
cosiddetto di “call off stock”). — 1. In deroga all’artico-
lo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferi-
sce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso
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quello di un altro Stato membro effettua una cessione in-
tracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera
a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto
Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agi-
sce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase suc-
cessiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo
che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo
preesistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i
beni non ha stabilito la sede della propria attività econo-
mica né dispone di una stabile organizzazione nel predet-
to Stato membro;
c) il soggetto passivo destinatario della cessio-
ne è identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo nu-
mero di identificazione sono noti al soggetto passivo che
spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la
spedizione o il trasporto;
d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i
beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all’ar-
ticolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell’elenco riepiloga-
tivo di cui all’articolo 50, comma 6, l’identità e il numero
di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto al soggetto destinatario dei beni.
2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte,
la cessione intracomunitaria si considera effettuata al mo-
mento della cessione dei beni, qualora la cessione avven-
ga entro dodici mesi dall’arrivo degli stessi nel territorio
dello Stato membro di destinazione.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferi-
sce beni della sua impresa nel territorio di un altro Stato
membro effettua una cessione ai sensi dell’articolo 41,
comma 2, lettera c):
a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici
mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato mem-
bro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al
soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto
passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall’arri-
vo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno
una delle condizioni di cui al comma 1;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi
dall’arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono
ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destina-
tario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai
sensi del comma 5;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il tra-
sporto se, entro dodici mesi dall’arrivo nel territorio dello
Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro
Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente
distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distru-
zione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall’arrivo
nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto
di distruzione, furto o perdita.
4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in
relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato,
entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato
Serie generale – n. 12
membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni
annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all’artico-
lo 50, comma 5-bis.
5. Se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territo-
rio dell’altro Stato membro, il soggetto passivo destinata-
rio della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo,
continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1,
purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte
tutte le condizioni ivi previste e il soggetto passivo che
ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel
registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis.
Art. 41-ter (Cessioni a catena). — 1. Ai fini del
presente articolo:
a) si considerano cessioni a catena le cessioni
successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto
da uno a un altro Stato membro direttamente dal primo
cedente all’ultimo acquirente;
b) si considera operatore intermedio un ceden-
te, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni diret-
tamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.
2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la
spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono ef-
fettuati da un operatore intermedio, si considera cessione
intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’articolo 41
solo la cessione effettuata nei confronti dell’operatore in-
termedio. Tuttavia, se l’operatore intermedio comunica al
proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli
dallo Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
si considera cessione intracomunitaria quella effettuata
dall’operatore intermedio. Non si considerano effettuate
in Italia le cessioni successive a quella che costituisce
cessione intracomunitaria.
3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la
spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono ef-
fettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto
intracomunitario ai sensi dell’articolo 38 solo l’acquisto
effettuato dall’operatore intermedio. Tuttavia, se l’opera-
tore intermedio comunica al proprio cedente il numero di
identificazione attribuitogli dallo Stato di inizio del tra-
sporto o della spedizione, si considera acquisto intraco-
munitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore
intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione
posta in essere dal soggetto che effettua l’acquisto intra-
comunitario e le cessioni successive.
4. Le disposizioni del presente articolo non si ap-
plicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piat-
taforme elettroniche che si considerano aver acquistato e
rivenduto i beni stessi»;
d) all’articolo 50:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2, le parole: «Agli effetti della di-
sposizione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«Agli effetti dell’articolo 41, comma 2-ter,»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le cessioni e gli acquisti di beni effet-
tuati ai sensi degli articoli 38-bis e 41- bis del presen-
te decreto devono essere annotati dal destinatario della
cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e
conservato a norma dell’articolo 39 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
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4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «da
questi ultimi ricevuti» sono aggiunte le seguenti: «indi-
cando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomu-
nitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-
bis e 38-bis del presente decreto».
Art. 22.
Razionalizzazione della normativa sanzionatoria
applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello
Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta
da parte del consumatore finale. Attuazione del
regolamento (UE) n. 608/2013.
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. È punito con la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale
che, all’interno degli spazi doganali, introduce con qual-
siasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da
Paesi non appartenenti all’Unione europea che violano le
norme in materia di origine e provenienza dei prodotti,
in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore, a
condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a
venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore
a 5 chili e che l’introduzione dei beni non risulti connessa
a un’attività commerciale.
7-ter. L’onere economico della custodia e della di-
struzione delle merci è posto a carico dell’acquirente fina-
le o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione
deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca
di cui al comma 7.
7-quater. La sanzione amministrativa di cui al com-
ma 7-bis è irrogata dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli competente per il luogo dove è stato ac-
certato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689».
Art. 23.
Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria
e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva
n. 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito
ai consumatori relativi a beni immobili residenziali
e recante modifica delle direttive n. 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e cre-
ditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il
seguente:
«10-bis. La Banca d’Italia è il punto di contatto
per la ricezione delle richieste di informazioni o di colla-
borazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri
dell’Unione europea in relazione ai contratti di credito
disciplinati dal capo I-bis del titolo VI»;
b) dopo l’articolo 128-novies è inserito il seguente:
«Art. 128-novies.1 (Operatività transfrontaliera).
— 1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori crediti-
zi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, re-
Serie generale – n. 12
lative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del
titolo VI, in un altro Stato membro dell’Unione europea,
anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione
all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.
2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati
dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall’autorità
competente di un altro Stato membro dell’Unione euro-
pea a svolgere una o più delle attività previste dall’artico-
lo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere
le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche
senza stabilirvi succursali, dopo che l’autorità compe-
tente dello Stato membro di origine ne ha dato comuni-
cazione all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.
L’avvio dell’attività è consentito decorso un mese dalla
data in cui il soggetto abilitato è stato informato della
comunicazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 del presente arti-
colo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Or-
ganismo di cui all’articolo 128-undecies. L’Organismo
procede all’iscrizione entro un mese dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 2»;
c) all’articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis è in-
serito il seguente:
«4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all’arti-
colo 128-novies.1, comma 2, l’autorità competente del-
lo Stato membro di origine, dopo aver informato l’Or-
ganismo di cui all’articolo 128-undecies, può effettuare
ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della
Repubblica»;
d) all’articolo 128-undecies, dopo il comma 4 è ag-
giunto il seguente:
«4-bis. L’Organismo collabora con le autorità di
altri Stati membri dell’Unione europea competenti sui
soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2; a tale
fine può scambiare informazioni con queste autorità, en-
tro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto
dell’Unione europea»;
e) all’articolo 128-duodecies, dopo il comma 1-ter
sono inseriti i seguenti:
«1-quater. L’Organismo, entro un mese dalla ri-
cezione della comunicazione di cui all’articolo 128-no-
vies.1, comma 1, comunica l’intenzione dell’agente in
attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere
in un altro Stato membro dell’Unione europea le attività
relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis
del titolo VI all’autorità competente dell’altro Stato mem-
bro; la comunicazione all’autorità competente comprende
l’indicazione delle banche o degli intermediari finanziari
previsti dal titolo V su mandato dei quali l’agente in at-
tività finanziaria svolge la propria attività. L’Organismo
definisce le modalità della comunicazione di cui all’arti-
colo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comuni-
cazione all’autorità competente dell’altro Stato membro.
1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da
quelle alle quali si applicano le disposizioni sull’opera-
tività transfrontaliera di cui all’articolo 128-novies.1,
l’Organismo informa i soggetti di cui all’articolo 128-no-
vies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svol-
gimento in Italia. L’informazione è fornita prima dell’av-
— 15 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
vio dell’operatività della succursale o comunque entro
due mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 128-no-
vies.1, comma 2.
1-sexies. L’Organismo verifica il rispetto del-
le disposizioni applicabili ai soggetti di cui all’artico-
lo 128-novies.1, comma 2. A questo fine può:
a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmet-
tere atti e documenti secondo le modalità e i termini sta-
biliti dall’Organismo stesso, nonché procedere ad audi-
zione personale;
b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo
averne informato l’autorità competente dello Stato mem-
bro di origine;
c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una
succursale di porre termine alla violazione delle dispo-
sizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies,
120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-ter-
decies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo
unico e dell’articolo 13, comma 1-bis, lettera b), nume-
ro 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il
destinatario dell’ordine non pone termine alla violazione,
l’Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie,
compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni,
dopo averne informato l’autorità competente dello Stato
membro di origine; della misura è data tempestiva comu-
nicazione alla Commissione europea;
d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla
struttura organizzativa della succursale le modifiche ne-
cessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui
alla lettera c) o per consentire all’autorità competente del-
lo Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle
disposizioni sulla remunerazione del personale;
e) informare l’autorità competente dello Stato mem-
bro di origine della violazione delle disposizioni previste
ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle in-
dicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano
attraverso una succursale; se l’autorità competente dello
Stato membro di origine non adotta misure adeguate en-
tro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque
persiste nell’agire in modo tale da mettere a repentaglio
gli interessi dei consumatori o l’ordinato funzionamen-
to dei mercati, l’Organismo può vietare di intraprendere
nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità com-
petente dello Stato membro di origine; della misura è data
tempestiva comunicazione alla Commissione europea e
all’ABE; l’Organismo può chiedere alla Banca d’Italia di
ricorrere all’ABE ai sensi dell’articolo 6, comma 4;
f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lette-
ra e), quando un soggetto che opera in regime di libera
prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle
disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI
del presente testo unico e dell’articolo 13, comma 1-bis,
lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141.
1-septies. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d’Italia, le
forme e le modalità con le quali l’Organismo esercita i
poteri previsti dal comma 1-sexies»;
Serie generale – n. 12
f) all’articolo 128-terdecies, dopo il comma 4 è ag-
giunto il seguente:
«4-bis. La Banca d’Italia e l’Organismo, nel ri-
spetto delle proprie competenze, collaborano anche
mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo
svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per
consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso
conferiti. La trasmissione di informazioni all’Organismo
per le suddette finalità non costituisce violazione del se-
greto d’ufficio da parte della Banca d’Italia».
2. Il comma 1-sexies dell’articolo 128-duodecies del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si
applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto previsto dal comma 1-septies del medesimo ar-
ticolo 128-duodecies, introdotto dal citato comma 1 del
presente articolo.
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20, comma 1-bis, dopo le parole:
«n. 385,» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto del
diritto dell’Unione europea, dai soggetti di cui all’artico-
lo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993»;
b) all’articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
«4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di
soggetti che svolgono, ai sensi dell’articolo 128-novies.1,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di
credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del mede-
simo testo unico in altri Stati membri dell’Unione euro-
pea, l’Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo
adeguato alle autorità competenti degli altri Stati mem-
bri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici
giorni dalla cancellazione»;
c) all’articolo 23:
1) al comma 3:
1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) è aggiunto
il seguente:
«7-bis) gli Stati membri dell’Unione europea
in cui l’agente in attività finanziaria può svolgere le at-
tività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo
I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 1° settembre 1993, n. 385»;
1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) è aggiunto
il seguente:
«7-bis) gli Stati membri dell’Unione europea
in cui l’agente in attività finanziaria può svolgere, anche
senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti
di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del te-
sto unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385»;
2) al comma 4, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la
seguente:
«f-ter) gli Stati membri dell’Unione europea in
cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza sta-
bilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito
disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
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3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nell’elenco dei soggetti di cui all’arti-
colo 128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al de-
creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate
le informazioni contenute nella comunicazione inviata
dall’autorità competente dello Stato membro di origine,
compresi almeno:
a) la denominazione del soggetto;
b) l’indirizzo della sede amministrativa e, se
del caso, della succursale con sede in Italia;
c) l’indirizzo, anche di posta elettronica, o un
altro recapito».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI
ECONOMICI E MONETARI
Art. 24.
Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e
consolidato. Attuazione della direttiva n. 2013/34/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e abrogazione delle direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/
CEE del Consiglio.
1. All’articolo 111-duodecies delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di
cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Il primo comma si applica anche qualora i soci illi-
mitatamente responsabili siano società di capitali sogget-
te al diritto di un altro Stato membro dell’Unione europea
o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili
giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata di-
sciplinate dal diritto di uno Stato membro dell’Unione
europea».
2. Al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2423-ter, sesto comma, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la compen-
sazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota
integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»;
b) all’articolo 2435-bis, quarto comma, le pa-
role: «e quinto comma dell’articolo 2423-ter,» sono
sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma
dell’articolo 2423-ter,»;
c) all’articolo 2435-ter, dopo il quarto comma è ag-
giunto il seguente:
«Agli enti di investimento e alle imprese di par-
tecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni
previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’ar-
ticolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-
bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce
D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella
voce D»;
Serie generale – n. 12
d) all’articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, indicando la denominazio-
ne, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto
partecipato».
3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti:
«3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la to-
talità dei diritti di voto dei soci dell’impresa partecipata
è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quo-
te proprie detenute dall’impresa partecipata stessa, o da
una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali
imprese.
3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di con-
solidamento indipendentemente dal luogo in cui sono
costituite»;
b) all’articolo 27:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «non ab-
biano superato,» sono inserite le seguenti: «su base
consolidata,»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La verifica del superamento dei limi-
ti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su
base aggregata senza effettuare le operazioni di consoli-
damento. In tale caso, i limiti numerici indicati al com-
ma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento»;
3) al comma 2, le parole: «comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
c) all’articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. L’elenco previsto dall’articolo 38, com-
ma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna im-
presa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o del-
la perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tali
informazioni possono essere omesse quando l’impresa
controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patri-
moniale in base alle disposizioni della legge nazionale
applicabile».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica-
no per la prima volta al bilancio dell’impresa e al bilancio
consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello
chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.
5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finan-
za pubblica.
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Art. 25.
Disposizioni in materia di marcatura e formato
elettronico unico di comunicazione delle relazioni
finanziarie annuali. Attuazione del regolamento
delegato (UE) n. 2019/ 815 della Commissione, del
17 dicembre 2018, che integra la direttiva n. 2004/109/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione
relative alla specificazione del formato elettronico
unico di comunicazione.
1. All’articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1.1. Gli amministratori curano l’applicazio-
ne delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018,
alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati
aventi l’Italia come Stato membro d’origine pubblicano
conformemente al comma 1.
1.2. Il revisore legale o la società di revisione
legale, nella relazione di revisione di cui all’articolo 14
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime
altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilan-
cio d’esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella
relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regola-
mento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo,
sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale
fine, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010»;
b) al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la
seguente:
«a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del
comma 1.1».
Art. 26.
Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di
mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbra-
io 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 182 è sostituito dal seguente:
«Art. 182 (Ambito di applicazione). — 1. Le di-
sposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si ap-
plicano ai fatti concernenti:
a) strumenti finanziari ammessi alla negozia-
zione o per i quali è stata presentata una richiesta di am-
missione alla negoziazione in un mercato regolamentato
italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
b) strumenti finanziari ammessi alla nego-
ziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in un sistema multilatera-
le di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione
europea;
c) strumenti finanziari negoziati su un sistema
organizzato di negoziazione;
Serie generale – n. 12
d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere
a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o
dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle
stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore,
compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e
i contratti differenziali;
e) condotte od operazioni, comprese le offer-
te, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata,
come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di
altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i pro-
dotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi
del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione,
del 12 novembre 2010.
2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si
applicano altresì ai fatti concernenti:
a) i contratti a pronti su merci che non sono
prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo o del valore degli stru-
menti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera
a);
b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti
derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del
rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alte-
razione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su
merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo
o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) gli indici di riferimento (benchmark).
3. Le disposizioni del presente titolo si applicano
a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli
strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipenden-
temente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta
avvenga in una sede di negoziazione.
4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo
sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se com-
messi in territorio estero, quando attengono a strumenti
finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una ri-
chiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di ne-
goziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su
un sistema organizzato di negoziazione italiano»;
b) all’articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) è ag-
giunta la seguente:
«b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o stru-
menti collegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a)
e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la sta-
bilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni
sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 4
e 5, del medesimo regolamento»;
c) l’articolo 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 184 (Abuso o comunicazione illecita di in-
formazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di
altri alla commissione di abuso di informazioni privile-
giate). — 1. È punito con la reclusione da due a dodici
anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegia-
te in ragione della sua qualità di membro di organi di am-
ministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della
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partecipazione al capitale dell’emittente ovvero dell’eser-
cizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una
funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni,
direttamente o indirettamente, per conto proprio o per
conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le infor-
mazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di
fuori del normale esercizio del lavoro, della professione,
della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato
effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE)
n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali
informazioni, al compimento di taluna delle operazioni
indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegia-
te a motivo della preparazione o dell’esecuzione di attivi-
tà delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo
comma 1.
3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai
commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei
mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro
due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in pos-
sesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da
quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere
privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti
di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della
multa può essere aumentata fino al triplo o fino al mag-
gior importo di dieci volte il prodotto o il profitto con-
seguito dal reato quando, per la rilevante offensività del
fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità
del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appa-
re inadeguata anche se applicata nel massimo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applica-
no anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguarda-
no condotte od operazioni, comprese le offerte, relative
alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata, come un
mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri
prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti
oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del
regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del
12 novembre 2010»;
abrogati;
seguente:
d) all’articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono
e) all’articolo 187, il comma 1 è sostituito dal
«1. In caso di condanna per uno dei reati pre-
visti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei
beni che ne costituiscono il profitto».
Serie generale – n. 12
Art. 27.
Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che
modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati
degli strumenti finanziari.
1. All’articolo 4-terdecies, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la
lettera p) è aggiunta la seguente:
«p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di
crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre
2020».
2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a
decorrere dal 10 novembre 2021.
Art. 28.
Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione
della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che
modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e
di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/
UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e
la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo.
1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decre-
to legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
«2-bis. Qualora il programma di attività indichi
che una parte rilevante dell’attività dell’impresa sarà
esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione
dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è po-
tenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro
ospitante, l’IVASS, con adeguato livello di dettaglio, in-
forma l’AEAP e l’autorità di vigilanza dello Stato mem-
bro interessato in merito»;
b) all’articolo 46-bis, dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
«5-bis. L’IVASS informa l’AEAP in merito alla
richiesta di autorizzazione all’utilizzo o alla modifica di
un modello interno. L’IVASS può chiedere all’AEAP as-
sistenza tecnica per la decisione sulla domanda»;
c) all’articolo 59, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Qualora il programma di attività indichi
che una parte rilevante dell’attività dell’impresa sarà
esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione
dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è po-
tenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro
ospitante, l’IVASS, con adeguato livello di dettaglio, in-
forma l’AEAP e l’autorità di vigilanza dello Stato mem-
bro interessato in merito»;
— 19 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
d) all’articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
«4-bis. Qualora l’IVASS individui, nell’impre-
sa che svolge attività rilevante nel territorio di un altro
Stato membro ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2-bis,
un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri ri-
schi emergenti derivanti da tale attività che possano avere
un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello
di dettaglio l’AEAP e l’autorità di vigilanza dello Stato
membro ospitante»;
e) all’articolo 193, dopo il comma 1-bis è inserito il
seguente:
«1-ter. L’IVASS informa l’autorità di vigilanza
dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di
ritenere che l’impresa di altro Stato membro che svolge
attività rilevante nel territorio della Repubblica desta pre-
occupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela
dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giun-
gere ad una soluzione congiunta tra l’IVASS e l’autorità
dello Stato membro, l’IVASS può rinviare la questione
all’AEAP e chiederne l’assistenza»;
f) all’articolo 195, comma 3, le parole: «commi 3 e
4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4 e 4-bis»;
g) all’articolo 195-bis, dopo il comma 1-bis è inse-
rito il seguente:
«1-ter. L’IVASS informa l’autorità di vigilanza
dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che
l’impresa di riassicurazione di altro Stato membro che
svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica
può destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli inte-
ressi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia pos-
sibile giungere ad una soluzione congiunta tra l’IVASS
e l’autorità dello Stato membro, l’IVASS può rinviare la
questione all’AEAP e chiederne l’assistenza»;
h) all’articolo 207-octies:
1) al comma 2, le parole: «e presenta loro imme-
diatamente la domanda completa» sono sostituite dalle
seguenti: «, inclusa l’AEAP, e trasmette loro tempesti-
vamente la domanda completa, comprensiva della do-
cumentazione presentata. L’IVASS può chiedere l’assi-
stenza tecnica all’AEAP per la decisione sulla domanda,
secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera
b), del regolamento (UE) n. 1094/2010»;
2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal se-
guente: «L’IVASS decide in via definitiva se l’AEAP non
adotta la decisione conformemente all’articolo 19, para-
grafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010»;
i) dopo l’articolo 208-ter è inserito il seguente:
«Art. 208-quater (Piattaforme di collaborazione
costituite dall’AEAP). — 1. L’IVASS fornisce tempe-
stivamente, su richiesta dell’AEAP, tutte le informazio-
ni necessarie per consentire il corretto funzionamento
delle piattaforme di collaborazione costituite presso
l’AEAP.
2. L’IVASS può richiedere la creazione, richie-
dendone la relativa costituzione, di piattaforme di col-
laborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati
membri o aderire a piattaforme esistenti»;
l) all’articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: «L’autorità di vigilanza sul grup-
po decide in via definitiva se l’AEAP non adotta la deci-
Serie generale – n. 12
sione di cui al comma 3 del presente articolo conforme-
mente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1094/2010».
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
Art. 29.
Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari
per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE
recante un codice comunitario relativo ai medicinali
veterinari.
1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i
seguenti:
«5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medi-
cinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i
servizi della società dell’informazione, di cui all’artico-
lo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale
compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli
indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati
come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet pro-
venienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14,
comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 70 del 2003.
5-ter. Il Ministero della salute indìce periodica-
mente la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, com-
ma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’esame dei
casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d’in-
tesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della sa-
lute, finalizzata all’identificazione delle violazioni della
disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veteri-
nari al pubblico mediante i servizi della società dell’in-
formazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come
amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo
economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della
salute e, come osservatori, l’Autorità garante della con-
correnza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
5-quater. Il Ministero della salute, anche a se-
guito dell’istruttoria della conferenza di servizi di cui
al comma 5-ter, dispone con provvedimento motivato
in via d’urgenza la cessazione di pratiche commerciali
consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società
dell’informazione, di medicinali veterinari non conformi
ai requisiti previsti dal presente decreto.
5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-
bis e 5-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri
per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono
pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzio-
nale del Ministero della salute»;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
b) all’articolo 108, dopo il comma 18 è aggiunto il
seguente:
«18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai prov-
vedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater dell’artico-
lo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedi-
menti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di
cui al comma 8».
Art. 30.
Modifica all’articolo 1, comma 536, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF
n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario
1. All’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguen-
ti: «Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un
direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’or-
dine territoriale competente per il luogo in cui ha sede
la struttura. A tale ordine territoriale compete l’esercizio
del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario
limitatamente alle funzioni connesse all’incarico».
Art. 31.
Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici
per via telematica. Attuazione del regolamento (CE)
n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei pro-
dotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i
servizi della società dell’informazione, di cui all’artico-
lo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale
compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli
indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati
come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet pro-
venienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14,
comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 70 del 2003.
2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamen-
te la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’esame dei casi se-
gnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d’intesa
con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute,
finalizzata all’identificazione delle violazioni alla discipli-
na sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubbli-
co mediante i servizi della società dell’informazione. Alla
conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni
interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Co-
mando dei carabinieri per la tutela della salute e, come os-
servatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2-quater. Il Ministero della salute, anche a se-
guito dell’istruttoria della conferenza di servizi di cui
al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato,
Serie generale – n. 12
in via d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali
consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società
dell’informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai
requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009.
2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-
bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri
per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono
pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzio-
nale del Ministero della salute.
2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai
provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il
termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a
euro 250.000»;
b) all’articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:
«1-bis. Qualora dall’analisi di campioni risul-
ti un illecito amministrativo, si applicano le disposi-
zioni dell’articolo 15 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. L’Istituto superiore di sanità è l’autorità compe-
tente ad effettuare le analisi di revisione.
1-ter. In caso di pagamento della sanzione in mi-
sura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento
medesimo è l’organo regionale di cui al comma 1 del pre-
sente articolo».
Art. 32.
Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via
telematica. Attuazione del regolamento (UE)
n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione
sul mercato e all’uso dei biocidi.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge 6 ago-
sto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi
offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della so-
cietà dell’informazione, di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
il Ministero della salute è l’autorità alla quale compete
emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi
internet corrispondenti ai siti web individuati come pro-
motori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante
richieste di connessione alla rete internet provenienti dal
territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15,
comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legisla-
tivo n. 70 del 2003.
2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente
la conferenza di servizi istruttoria per l’esame dei casi se-
gnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d’intesa
con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute,
finalizzata all’identificazione delle violazioni della di-
sciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico
mediante i servizi della società dell’informazione. Alla
conferenza di servizi partecipano, come amministrazio-
ni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il
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Serie generale – n. 12
Capo VI
Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come
osservatori, l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI CONSUMATORI
2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito
dell’istruttoria della conferenza di servizi di cui al com-
ma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via
d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consi-
stenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società dell’in-
formazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti
dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.
2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis
e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri
per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono
pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzio-
nale del Ministero della salute.
2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai prov-
vedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termi-
ne indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro
250.000».
Art. 33.
Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a
fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013
1. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: «Il comma 1» sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione delle prescrizioni di
cui alla lettera a) del medesimo comma 1,».
2. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 26, le parole: «, ad eccezione delle pro-
cedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici»
sono soppresse.
3. All’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’autorizzazione è concessa solo se l’allevatore,
il fornitore o l’utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono
conformi ai requisiti del presente decreto».
4. All’articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legi-
slativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «e del rispetto dell’obbligo di sostituzione».
5. All’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
6. All’articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, dopo le parole: «Gli animali» sono inserite
le seguenti: «di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e
sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione
di convenzioni e accordi internazionali».
Art. 34.
Designazione dell’autorità competente per l’esecuzione
del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo
alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti
online nel mercato interno.
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della legge 31 lu-
glio 1997, n. 249, è inserito il seguente:
«7-bis. Per l’esecuzione del regolamento (UE)
2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera
di servizi di contenuti online nel mercato interno, l’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni è designa-
ta quale autorità competente ai sensi dell’articolo 5 del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni,
ai sensi dell’articolo 3, numero 6), del citato regolamento
(UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione
di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati
conformemente all’articolo 10 del medesimo regolamen-
to, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e
dall’articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995,
n. 481».
Art. 35.
Modifica all’articolo 7-bis del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad
effetto serra. Caso ARES (2019) 7142023.
1. All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislati-
vo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: «nell’anno 2020 e,
dell’elettricità fornita nel 2020,» sono sostituite dalle se-
guenti: «nell’anno di riferimento e dell’elettricità fornita
nell’anno di riferimento».
Art. 36.
Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in
materia di sistema europeo per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra.
1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 37 è abrogato;
b) alla rubrica dell’allegato I, le parole: «la presente
direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «il presente de-
creto legislativo».
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Serie generale – n. 12
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
Art. 37.
Designazione delle autorità competenti per l’esecuzione
del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori
e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro
poteri minimi.
1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislati-
vo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 27:
1) al comma 1, le parole: «regolamento
2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa
che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione
tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della
normativa che tutela i consumatori e che abroga il regola-
mento (CE) n. 2006/2004»;
2) al comma 2, le parole: «regolamento 2006/2004/
CE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)
2017/2394»;
b) all’articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole:
«L’Autorità garante della concorrenza e del mercato»
sono inserite le seguenti: «è designata, ai sensi dell’ar-
ticolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394,
quale autorità competente responsabile dell’applicazio-
ne della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipu-
lati con i consumatori. In materia di accertamento e di
sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE,
si applica l’articolo 27 del presente codice. L’Autorità»;
c) all’articolo 66, comma 4, le parole: «ai sen-
si dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE)
n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi dell’articolo 3, numero 6), del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2017»;
d) all’articolo 144-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: «dell’articolo 3,
lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, non-
ché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le
quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali,
svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del me-
desimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE)
n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell’artico-
lo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017,
nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per
le quali è prevista la competenza di altre autorità naziona-
li, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del
medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE)
2017/2394»;
«2. Il Ministero dello sviluppo economico e le
altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 3, nume-
ro 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono
di tutti i poteri minimi di cui all’articolo 9 dello stesso re-
golamento e li esercitano conformemente all’articolo 10
del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più
ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con
riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi
dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall’appli-
cazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le au-
torità di cui al primo periodo del presente comma, fer-
mi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti
dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di
indagine e di esecuzione di cui all’articolo 9 del citato
regolamento, in conformità all’articolo 10 del medesimo
regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti
appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le noti-
zie e le informazioni secondo le competenze e le modalità
stabilite dai rispettivi regolamenti»;
3) ai commi 4 e 9, le parole: «regolamento (CE)
n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamen-
to (UE) 2017/2394»;
4) al comma 8, le parole: «degli articoli 3, lettera
c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004» sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 3, numero 6), 5, 9
e 10 del regolamento (UE) 2017/2394»;
5) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole:
«svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell’ar-
ticolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004,
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori»
sono sostituite dalle seguenti: «è designata autorità com-
petente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regola-
mento (UE) 2017/2394».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 51-octies del codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legi-
slativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del
mercato è designata, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale au-
torità competente responsabile dell’applicazione della
direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti
turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il re-
golamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accerta-
mento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva
(UE) 2015/2302, si applica l’articolo 27 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206».
3. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo
4 novembre 2014, n. 169, le parole: «regolamento (CE)
2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento
(UE) 2017/2394».
— 23 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale – n. 12
4. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo
29 luglio 2015, n. 129, le parole: «regolamento (CE)
n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamen-
to (UE) 2017/2394».ALTRE DISPOSIZIONI
Capo VIIModifiche all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, concernente il Comitato interministeriale per
gli affari europei
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 38.
Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare
per la determinazione di energia prodotta dai
biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione
n. 2019/2095.
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al
provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
b) all’articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al
provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislati-
vo 21 marzo 2005, n. 66»;
c) all’allegato 1, parte 2, recante «Calcolo della quo-
ta di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di tra-
sporto», punto 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: «lettera c-bis) del
presente paragrafo» sono aggiunte le seguenti: «e dalla
parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato»;
2) alla lettera c-bis):
2.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i biocarburanti sostenibili prodotti a par-
tire da colture coltivate su superfici agricole come colture
principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali
e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a
condizione che sia dimostrato che tali colture sono state
coltivate su terreni di cui all’allegato V-bis, parte C, para-
grafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66»;
2.2) la lettera c) è abrogata.
2. La rubrica dell’articolo 10 del decreto legislativo
21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: «Mo-
difiche all’allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della diretti-
va (UE) 2015/1513».
Capo VIII
Art. 39.
1. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «di venti unità, di perso-
nale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,»
sono sostituite dalle seguenti: «di ventotto unità, di cui
ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equi-
parate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifi-
che equiparate, di personale»;
b) al comma 8, le parole: «appartenente alla terza
area o qualifiche equiparate,» sono sostituite dalle se-
guenti: «, di cui tre unità appartenenti alla terza area o
qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda
area o qualifiche equiparate,».
Art. 40.
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234,
concernenti il ruolo del Parlamento nel processo
decisionale relativo alla posizione da assumere in sede
europea.
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Su
loro richiesta,» sono soppresse e dopo le parole: «riunioni
del Consiglio dell’Unione europea» sono inserite le se-
guenti: «e dell’Eurogruppo e delle riunioni informali nel-
le loro diverse formazioni»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le competenti Commissioni parlamen-
tari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Came-
re, prima di ogni riunione del Consiglio dell’Unione eu-
ropea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare
i princìpi e le linee dell’azione del Governo nell’attività
preparatoria di adozione degli atti dell’Unione europea»;
b) all’articolo 7, comma 1, le parole: «coerente con
gli» sono sostituite dalle seguenti: «conforme agli».
Art. 41.
Modifica all’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, concernente la legge di delegazione europea e
la legge europea
1. All’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei
disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori
esigenze di adempimento di obblighi di cui all’articolo 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per
gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro
il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferen-
za permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore
disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore di-
segno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla
dicitura: “secondo semestre”. Per il disegno di legge di
delegazione europea di cui al presente comma non è pre-
scritta la relazione illustrativa di cui al comma 7».
Art. 42.
Modifica all’articolo 43 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei
confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili
di violazioni del diritto dell’Unione europea.
1. Al comma 6 dell’articolo 43 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: «Il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, con uno o più decre-
ti da adottare di concerto con i Ministri competenti per
materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti lo-
cali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i pro-
cedimenti istruttori propedeutici all’esercizio dell’azione
di rivalsa di cui al presente comma».
Art. 43.
Serie generale – n. 12
Art. 44.
Rafforzamento delle strutture del Ministero dell’economia
e delle finanze preposte alle attività di gestione,
monitoraggio e controllo degli interventi dell’Unione
europea per il periodo di programmazione 2021-2027.
1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione,
monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati
dall’Unione europea per il periodo di programmazione
2021-2027 nonché di adeguamento dell’ordinamento in-
terno alla normativa europea, il Ministero dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo inde-
terminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Mi-
nistero, con corrispondente incremento della vigente do-
tazione organica, un contingente di personale nel nume-
ro massimo di cinquanta unità da inquadrare nel livello
iniziale della terza area, attraverso l’indizione di appositi
concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissio-
ne per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 35, com-
ma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del
presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorre-
re dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234.
Art. 45.
Monitoraggio parlamentare sull’attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestra-
le, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell’at-
tuazione del programma di riforme e investimenti conte-
nuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
2. Le Commissioni parlamentari competenti per l’esame
del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al com-
ma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secon-
do le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al
monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell’Unione
europea assegnate all’Italia, alla verifica del conseguimen-
to soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi,
anche in considerazione delle regole fissate dall’artico-
lo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull’erogazione dei
contributi finanziari, nonché alla valutazione dell’impatto
economico, sociale e territoriale derivante dall’attuazione
delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.
3. Nell’esercizio dell’attività di cui al comma 2, le
Commissioni parlamentari svolgono in particolare audi-
zioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e so-
pralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione
i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.
4. Al termine dell’esame di ogni relazione semestrale,
possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che
indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma
di adozione delle riforme concordate in sede europea e
nello stato di avanzamento dei singoli progetti.
Assunzione di personale presso
l’Autorità nazionale anticorruzione
1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali
dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in parti-
colare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla
digitalizzazione delle procedure di affidamento dei con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la medesima
Autorità è autorizzata ad assumere personale a tempo in-
determinato, con corrispondente modifica della dotazione
organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità,
di cui venticinque con la qualifica di funzionario e tre con
la qualifica di impiegato, da inquadrare nel livello iniziale
della qualifica di riferimento.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro
587.833 per l’anno 2021, euro 2.625.278 per l’anno 2022,
euro 2.678.135 per l’anno 2023, euro 2.738.467 per l’an-
no 2024, euro 2.840.306 per l’anno 2025, euro 2.990.711
per l’anno 2026, euro 3.163.030 per l’anno 2027, euro
3.339.026 per l’anno 2028, euro 3.520.826 per l’anno
2029, euro 3.705.663 per l’anno 2030, euro 3.887.854
per l’anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorre-
re dall’anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
euro 587.833 per l’anno 2021, euro 2.625.278 per l’anno
2022, euro 2.678.135 per l’anno 2023, euro 2.738.467
per l’anno 2024, euro 2.840.306 per l’anno 2025 ed euro
2.990.711 per l’anno 2026, mediante corrispondente ri-
duzione del fondo per il recepimento della normativa eu-
ropea, di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234, e, quanto a euro 3.163.030 per l’anno 2027,
euro 3.339.026 per l’anno 2028, euro 3.520.826 per l’an-
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
no 2029, euro 3.705.663 per l’anno 2030, euro 3.887.854
per l’anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere
dall’anno 2032, a carico del bilancio dell’ANAC. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,
pari a euro 1.628.961 per l’anno 2027, euro 1.719.599
per l’anno 2028, euro 1.813.226 per l’anno 2029, euro
1.908.417 per l’anno 2030, euro 2.002.245 per l’anno
2031 ed euro 2.191.006 annui a decorrere dall’anno 2032,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 46.
Sviluppo della funzione consultiva
1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resi-
lienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo
degli interventi dell’Unione europea per il periodo di pro-
grammazione 2021-2027, il presente articolo reca dispo-
sizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.
2. Limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai
fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della
Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle am-
ministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto
pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di conta-
bilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non
inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione
nomofilattica sull’esercizio della funzione consultiva
da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi
pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province,
delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizio-
ni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica
all’esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le
risorse stanziate dal PNRR e con i fondi complementari
al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa
qualora l’azione amministrativa si sia conformata ai pa-
reri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del
presente comma nel rispetto dei presupposti generali per
il rilascio dei medesimi.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica. Le amministrazioni interessate provvedono all’at-
tuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 47.
Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie
dell’Unione europea. Anticipazione del fondo di
rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello
Stato.
1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento
all’Unione europea dei contributi a carico dell’Italia per
il finanziamento del bilancio generale dell’Unione euro-
Serie generale – n. 12
pea, il fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le oc-
correnti risorse a valere sulle proprie disponibilità.
2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si
provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei
corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze.
Art. 48.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presen-
te legge, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interes-
sate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente
legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 2021
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Con-
siglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2670):
Presentato dal Ministro per gli affari europei Vincenzo AMENDOLA
(Governo CONTE-II) il 21 settembre 2020.
Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea),
in sede referente, il 6 ottobre 2020, con i pareri delle Commissioni I
(Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari),
IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII
(Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pub-
blici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive,
commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari so-
ciali), XIII (Agricoltura) e per le Questioni regionali.
Esaminato dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-
ropea), in sede referente, il 27 ottobre 2020; il 26 novembre 2020; il
24 marzo 2021.
Esaminato in Aula il 29 marzo 2021 e approvato il 1° aprile 2021.
Senato della Repubblica (atto n. 2169):
Assegnato alla 14a Commissione (Politiche dell’Unione europea),
in sede referente, il 6 aprile 2021, con i pareri delle Commissioni 1a
(Affari costituzionali), 2a (Giustizia), 3a (Affari esteri, emigrazione), 4a
(Difesa), 5a (Bilancio), 6a (Finanze e tesoro), 7a (Istruzione pubblica,
beni culturali), 8a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9a (Agricoltura e
produzione agroalimentare), 10a (Industria, commercio, turismo), 11a
(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12a (Igiene e sanità),
13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) e per le Questioni regionali.
Esaminato dalla 14a Commissione (Politiche dell’Unione europea),
il 21 e il 28 aprile 2021; il 4, l’11, il 12, il 19, il 25, il 26 e il 27 maggio
2021; il 1°, l’8, il 9, il 15, il 22 e il 23 giugno 2021; il 27 luglio 2021; il
7, l’8 e il 22 settembre 2021.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Esaminato in Aula il 2 novembre 2021 e approvato, con modifica-
zioni, il 3 novembre 2021.
Camera dei deputati (atto n. 2670-B):
Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea),
in sede referente, 1’8 novembre 2021, con i pareri delle Commissioni I
(Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programma-
zione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX
(Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commer-
cio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII
(Agricoltura) e per le Questioni regionali.
Esaminato dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea), in sede referente, il 10 e il 18 novembre 2021; il 9 dicembre 2021.
Esaminato in Aula il 17 dicembre 2021 e approvato definitivamen-
te il 21 dicembre 2021.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
Note all’art. 1:
— La direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’eserci-
zio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione
dei lavoratori, è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2014, n. L 128.
— Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la pari-
tà’ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2003, n. 187, come
modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 1 (Oggetto). — 1. Il presente decreto reca le disposizioni
relative all’attuazione della parità di trattamento fra le persone indipen-
dentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap,
dall’età, dalla nazionalità e dall’orientamento sessuale, per quanto
concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure
necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in
un’ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme
di discriminazione possono avere su donne e uomini.
Art. 2 (Nozione di discriminazione). — 1. Ai fini del presente
decreto e salvo quanto disposto dall’articolo 3, commi da 3 a 6, per
principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discri-
minazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni
personali, degli handicap, dell’età, della nazionalità o dell’orientamento
sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discrimi-
nazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per religione, per convin-
zioni personali, per handicap, per età, per nazionalità o per orientamen-
to sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia,
sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un cri-
terio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente
neutri possono mettere le persone che professano una determinata re-
ligione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le
persone di una particolare età o nazionalità o di un orientamento sessua-
le in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
2. È fatto salvo il disposto dell’articolo 43, commi 1 e 2 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislati-
vo 25 luglio 1998, n. 286.
Serie generale – n. 12
3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del
comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,
posti in essere per uno dei motivi di cui all’articolo 1, aventi lo scopo o
l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimi-
datorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4. L’ordine di discriminare persone a causa della religione, del-
le convinzioni personali, dell’handicap, dell’età, della nazionalità o
dell’orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi
del comma 1.
Art. 3 (Ambito di applicazione). — 1. Il principio di parità di
trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di
handicap, di età, di nazionalità e di orientamento sessuale si applica
a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile
di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall’articolo 4, con
specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che di-
pendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanza-
menti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento,la
salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi
i tirocini professionali;
d) affiliazione e attività nell’àmbito di organizzazioni di lavo-
ratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e presta-
zioni erogate dalle medesime organizzazioni;
d-bis) accesso all’alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fi-scali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleg-
gibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori.
2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le dispo-
sizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all’occupa-
zione, all’assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli
apolidi nel territorio dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pubblico, prevenzio-
ne dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.
3. Nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza
e purché la finalità sia legittima, nell’àmbito del rapporto di lavoro o
dell’esercizio dell’attività di impresa, non costituiscono atti di discri-
minazione ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento do-
vute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali,
all’handicap, all’età, alla nazionalità o all’orientamento sessuale di una
persona, qualora, per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in
cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un
requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività
medesima.
3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità
di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e
privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come defi-
niti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi
di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza
con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere
all’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali dispo-
nibili a legislazione vigente.
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di
idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.
4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti
differenziati in ragione dell’età dei lavoratori e in particolare quelle che
disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupa-
zione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, com-
prese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i
lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favo-
rire l’inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza
professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a
taluni vantaggi connessi all’occupazione;
c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione, basata
sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla
necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve
purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità
legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mer-
cato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il
conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.
5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’artico-
lo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determi-
nata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate
nell’àmbito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private,
qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle at-
tività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto
in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e
giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.
6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi
dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indi-
rettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità
legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In partico-
lare, resta ferma la legittimità di atti diretti all’esclusione dallo svolgi-
mento di attività lavorativa che riguardi la cura, l’assistenza, l’istruzione
e l’educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano
stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà ses-
suale dei minori e la pornografia minorile.»
«Art. 5 (Legittimazione ad agire). — 1. Le organizzazioni sin-
dacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto
o dell’interesse leso, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire
ai sensi dell’articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto
passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona fisi-
ca o giuridica cui è riferibile il comportamento o l’atto discriminatorio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire
nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in
modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.».
— Si riporta, per completezza di informazione, il testo dell’artico-
lo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipen-
dentemente dalla razza e dall’origine etnica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186:
«Art. 7 (Ufficio per il contrasto delle discriminazioni). — 1. È
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimen-
to per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di
trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela, avente il compi-
to di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione
della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata
sulla razza o sull’origine etnica, anche in un’ottica che tenga conto del
diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e
uomini, nonché dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale
e religioso.».
— Il testo dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, re-
cante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della liber-
tà’ sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1970,
n. 131, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 15 (Atti discriminatori). — È nullo qualsiasi patto od atto
diretto a:
a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione
che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi
di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione
di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti discipli-
nari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o
attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai
patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di
lingua o di sesso, di handicap, di età, di nazionalità o basata sull’orien-
tamento sessuale o sulle convinzioni personali.».
Serie generale – n. 12
— Il testo dell’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa euro-
pea). — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell’ordi-
namento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli
limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi medesimi e in quanto
non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016, destinato alle sole spese derivanti da-
gli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari
a 10 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per
l’anno 2015, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all’artico-
lo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito
del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note all’art. 2:
— Il testo dell’art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante nuovo codice della strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 maggio 1992, n. 114, Supplemento Ordinario n. 74, come modi-
ficato dalla presente legge, così recita:
«Art. 93 (Formalità necessarie per la circolazione degli auto-
veicoli, motoveicoli e rimorchi). — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i
rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione
e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. (abrogato)
1-ter. (abrogato)
1-quater. (abrogato)
1-quinquies. (abrogato)
2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione inte-
standola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricor-
rano, anche le generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di
acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specifi-
cazioni di cui all’art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussi-
stono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle
disposizioni di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri
decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per
l’immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, preveden-
do, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente neces-
sarie per consentirne il traino. L’ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immedia-
ta comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990,
n. 187. L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezioni-
stico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certifi-
cato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice
o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall’art. 60. In
caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedente-
mente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d’ufficio
o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veico-
li che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di
contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere
le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico
registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico
di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già
presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati del-
la Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante,
indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali docu-
menti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale fa-
coltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli
anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli
oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della
prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio
di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del vei-
colo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui
criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal
contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di
circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuri-
dico del veicolo.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’art. 10, comma 1,
è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompa-
gnata dall’autorizzazione, quando prevista dall’articolo stesso. Analogo
speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le
stesse ricorrono le condizioni di cui all’art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata ri-
lasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. Alla medesima
sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usu-
fruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente con patto di
riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrati-
va accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
7-bis. (abrogato)
7-ter. (abrogato)
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice
le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 87 ad euro 344.
9.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze
armate di cui all’art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equi-
parati ai sensi dell’art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le
disposizioni dell’art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei servizi
di polizia stradale indicati nell’art. 11 vanno immatricolati dall’ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del
corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall’ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatrico-
lato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i
dati di cui al comma 4, l’indicazione che il veicolo è destinato esclusi-
vamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche di tali veicoli.
12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello
telematico dell’automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti
dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in
via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la naviga-
zione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio,
attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.»
— Il testo dell’art. 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 94 (Formalità per il trasferimento di proprietà degli au-
toveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza
dell’intestatario). — 1. In caso di trasferimento della proprietà degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione
dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto,
l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente
entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata
autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova
carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti
della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio
del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate
Serie generale – n. 12
irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal
ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via
telematica, dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e del personale.
2. In caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della
carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali e del personale procede all’aggiornamento dell’archivio nazio-
nale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 727 ad euro 3.629.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richie-
sto, nel termine stabilito dal comma 1, l’aggiornamento dei dati presenti
nell’archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazio-
ne è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 363 ad euro 1.813.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 2, gli atti,
ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui
derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero
che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a
trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso,
nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro
trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i siste-
mi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circo-
lazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la
sanzione prevista dal comma 3.
4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggior-
nato l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali è richiesta
la registrazione ai sensi del comma 2 dell’art. 93-bis, secondo la mede-
sima disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi della legge
9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponi-
bile per tutte le finalità previste dall’art. 51, comma 2-bis, del decreto-
legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157. L’elenco è pubblico.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi ac-
certa le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all’ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al
rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, mo-
toveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore
della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere,
senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di
circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità
di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi
di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai
competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del
presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene
e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedo-
no all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse,
soprattasse e accessori.”.
— Il testo dell’art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 196 (Principio di solidarietà). — 1. Per le violazioni puni-
bili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo
ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece,
l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizza-
tore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore
della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non
prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Nelle ipotesi di cui all’art. 84 il locatario, in vece del proprietario, ri-
sponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori,
con l’intestatario del contrassegno di identificazione; in quelle di cui
all’art. 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario tempora-
neo del veicolo.Nei casi indicati dall’art. 93-bis, delle violazioni com-
messe risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a
qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento
di cui al comma 2 del medesimo art. 93-bis, se non prova che la circo-
lazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere
e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la per-
sona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
è obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della
somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire
il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipen-
dente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di per-
sonalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle
proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o associa-
zione o l’imprenditore è obbligato, in solido con l’autore della violazio-
ne, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma
stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti
dell’autore della violazione stessa.».
Note all’art. 3:
— Il testo dell’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento Ordinario
n. 139, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 41 (Assistenza sociale). — 1. Gli stranieri titolari di per-
messo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da
quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente arti-colo e i minori
stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all’art. 31 sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze
e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse
quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da
tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e
per gli indigenti.
1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i tito-
lari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un’at-
tività lavorativa o che l’hanno svolta per un periodo non inferiore a sei
mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimen-
to della stessa ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per
motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizio-
ne delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell’ambito
delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazio-
ni familiari di cui all’art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/
2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono
equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di
permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa
per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di per-
messo di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in
Italia per un periodo superiore a sei mesi.».
— Il testo dell’art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo svi-
luppo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 191,
Supplemento Ordinario n. 210, come modificato dalla presente legge
così recita:
«Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli mi-
nori). — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei fami-
liari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché
dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi
dell’art. 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18
anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al
valore dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue
con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un
assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familia-
ri con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legi-
slativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
2. L’assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne
rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori
comunali, ed è corrisposto a domanda. L’assegno medesimo è erogato
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei
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dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell’ambito dei
decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello
Stato all’INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine
di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L’assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per
un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori
dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore
dell’ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell’assegno su base
annua. Per valori dell’ISE del beneficiario compresi tra la predetta dif-
ferenza e il valore dell’ISE di cui al comma 1 l’assegno è corrisposto
in misura pari alla differenza tra l’ISE di cui al comma 1 e quello del
beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.
4. Gli importi dell’assegno e dei requisiti economici di cui al
presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazio-
ne dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in
lire 390 miliardi per l’anno 1999, in lire 400 miliardi per l’anno 2000 e
in lire 405 miliardi a decorrere dall’anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l’applicazione del presente articolo,
inclusa la determinazione dell’integrazione dell’ISE, con l’indicatore
della situazione patrimoniale.».
— Il testo degli articoli 74, comma 1 e 75, comma 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paterni-
tà, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53., pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, n. 96, Supplemento Ordinario
n. 93, come modificati dalla presente legge, così recita:
«Art. 74 (Assegno di maternità di base (legge 23 dicembre 1998,
n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999,
n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80,
commi 10 e 11)). — 1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per
ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie,
familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso
di soggiorno ed equi-parate alle cittadine italiane ai sensi dell’art. 41,
comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo che non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22,
66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari
a complessive L. 2.500.000.»
«Art. 75(Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)). — 1. Alle donne
residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta
di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbra-
io 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cit-
tadine italiane ai sensi dell’art. 41, comma 1-ter, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per le quali sono in
atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria
della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio
2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’in-
tero nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22,
66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispet-
to alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore,
quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternità e
possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai
diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all’effettivo ingresso del
minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgi-
mento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate
con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell’effetti-
vo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove
mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del pre-
detto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre
mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi ante-
cedenti alla nascita.».
— Il testo del comma 125 dell’art. 1, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), pubblicata nella Gazzet-
ta Ufficiale del 29 dicembre 2014, n. 300, Supplemento Ordinario n. 99,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese
per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015
e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960
euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o ado-
zione. L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito com-
plessivo di cui all’art. 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo
anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli
di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di
familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di
soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’art. 41, com-
ma 1-ter, del testo unico delle disposizioni con-cernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia e
a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richie-
dente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un
valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000
euro annui. L’assegno di cui al presente comma è corrisposto, a doman-
da, dall’INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del
comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del ge-
nitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispon-
dente a un valore dell’ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno di cui al primo
periodo del presente comma è raddoppiato.».
— Il testo del comma 355 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016, n. 297, Supplemento ordinario
n. 57, così recita:
«355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016,
per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e
privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi
patologie croniche, è attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro
su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018,
elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall’anno 2019. A decor-
rere dall’anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incre-
mentato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000
euro, calcolato ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei
familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l’importo del
buono spettante a decorrere dall’anno 2022 può essere rideterminato,
nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportu-
nità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui
al sesto periodo del presente comma. Il buono è corrisposto dall’INPS
al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione
attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche
o private. Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è
riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017,
250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno
2019, 520 milioni di euro per l’anno 2020, 530 milioni di euro per l’an-
no 2021, 541 milioni di euro per l’anno 2022, 552 milioni di euro per
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l’anno 2023, 563 milioni di euro per l’anno 2024, 574 milioni di euro
per l’anno 2025, 585 milioni di euro per l’anno 2026, 597 milioni di
euro per l’anno 2027, 609 milioni di euro per l’anno 2028 e 621 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2029. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in ma-
teria di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente
comma. L’INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso
in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
limite di spesa programmato, l’INPS non prende in esame ulteriori do-
mande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il
beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione
prevista dall’art. 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dall’art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio
di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il
beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.».
— Per i riferimenti normativi dell’art. 41-bis della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 234, si veda nelle note all’art. 1.
Note all’art. 4:
— Il testo dell’art. 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al ricono-
scimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/
CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle per-
sone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261, Supplemento Ordinario
n. 228, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 6 (Centro di assistenza). — 1. La Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche
professionali.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i seguenti
compiti:
a) promuovere l’applicazione uniforme del presente decreto
da parte delle autorità di cui all’art. 5;
b) favorire la circolazione di ogni informazione utile ad assi-
curare l’applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative
alle condizioni d’accesso alle professioni regolamentate, anche solleci-
tando l’aiuto dei centri di assistenza di cui al presente decreto;
c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di
prove di formazione comune;
d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimiz-
zare il continuo sviluppo professionale;
e) scambiare informazioni e migliori prassi sull’applicazione
delle misure compensative di cui all’art. 22 per presente decreto.
3. Le autorità di cui all’art. 5 mettono a disposizione del coordi-
natore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i dati statistici ne-
cessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull’appli-
cazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.
4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b), curando
il raccordo delle attività dei centri di assistenza di cui al comma 5 e i
rapporti con la Commissione europea:
a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Sta-
ti membri l’assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali interessate dal presente decreto, incluse le in-
formazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e
il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme
deontologiche;
b) assiste, se del caso, i cittadini per l’ottenimento dei dirit-
ti attribuiti loro dal presente decreto, eventualmente cooperando con il
centro di assistenza dello Stato membro di origine nonché con le au-
torità competenti e con il punto di contatto unico di cui all’art. 25 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Su richiesta della Commissio-
ne europea, il centro di assistenza assicura le informazioni sui risultati
dell’assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;
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c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità,
congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autono-
me designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Le autorità competenti di cui all’art. 5 istituiscono un proprio
centro di assistenza che, in relazione ai riconoscimenti di competenza,
assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai
sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati al centro di assistenza di
cui al comma 1, lettera b).
5-bis. Le autorità competenti di cui all’art. 5 prestano piena col-
laborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se
del caso, dello Stato membro d’origine e, su richiesta, trasmettono ai
centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni
pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di pro-
tezione dei dati personali. In ogni caso, le autorità competenti di cui
all’art. 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richie-
sta al soggetto interessato.».
— Il testo dell’art. 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante
modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente
la disciplina della professione di mediatore, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 9 febbraio 1989, n. 33, come modificato dalla presente
legge, così recita:
«Art. 5. — 1. Per l’esercizio dell’attività disciplinata dai pre-
cedenti articoli, compreso l’espletamento delle pratiche necessarie ed
opportune per la gestione o la conclusione dell’affare, non è richiesta
la licenza prevista dall’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La licenza di cui al comma 1 non abilita all’esercizio dell’at-
tività di mediazione.
3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con
l’esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresen-
tanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico
per il quale si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità di
dipendente di tale imprenditore, nonché con l’attività svolta in qualità
di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di impre-
se esercenti i servizi finanziari di cui all’art. 4 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, o con l’esercizio di professioni intellettuali affe-
renti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di
mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
4. Il mediatore che per l’esercizio della propria attività si avval-
ga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del con-
tratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione
di cui all’art. 7.»
Note all’art. 5:
— Il testo degli articoli 2, 8, 9, 10, 11, 14, 22, 32, 34 e 36 del decre-
to legislativo 9 novembre 2007, n. 206, citato nelle note all’art. 4, come
modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). — 1. Il presente decreto si
applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che vo-
gliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o
autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamen-
tata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro
dell’Unione europea e che, nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio
di detta professione.
1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove
compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all’art. 17-bis, effet-
tuati dai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea al di fuori del
territorio nazionale.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cit-
tadini degli Stati membri dell’Unione europea titolari di qualifiche pro-
fessionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel
titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle
condizioni minime di formazione elencate in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai citta-
dini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confedera-
zione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l’Unione europea.»
«Art. 8 (Cooperazione amministrativa). — 1. Ogni autorità di
cui all’art. 5 assicura che le informazioni richieste dall’autorità dello
Stato membro d’origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa
alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo
scambio di informazioni deve avvenire attraverso il sistema di Informa-
zione del mercato interno (IMI).
Serie generale – n. 12
2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguarda-
re, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei
riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconosci-
mento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili
di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale.
3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professiona-
li competenti, se esistenti, danno comunicazione all’autorità di cui
all’art. 5 di tutte le sanzioni che incidono sull’esercizio della professione.
3-bis. Nell’ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le
autorità competenti di cui all’art. 5 decidano di procedere alla verifica
delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall’art. 11,
comma 4, possono chiedere alle competenti autorità dello Stato membro
di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di
formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valuta-
zione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la
sicurezza o la sanità pubblica.
4. Nell’ambito della procedura di riconoscimento a norma del ti-
tolo III l’autorità di cui all’art. 5, in caso di fondato dubbio, può chiedere
all’autorità competente dello Stato membro d’origine conferma sull’au-
tenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per
le attività previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte
le condizioni minime di formazione previste dalla legge.
5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione
rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine a se-
guito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente
stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell’Unio-
ne europea, l’autorità competente di cui all’art. 5 assicura l’ammissione
alla procedura di riconoscimento previa verifica, in caso di dubbio mo-
tivato, presso la competente autorità dello stato membro d’origine, che:
a) il programma di formazione del centro che ha impartito la
formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall’autorità com-
petente che ha rilasciato il titolo di formazione;
b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rila-
sciato dall’autorità competente dello stato membro d’origine a seguito
del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura
d’origine;
c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli
stessi diritti d’accesso e di esercizio della relativa professione.»
«Art. 9 (Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale
e temporanea). — 1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazio-
ne di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni
attinenti alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato mem-
bro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello
Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il pre-
statore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel cor-
so dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la pro-
fessione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamen-
te nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per
esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al
comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valu-
tato, dall’autorità di cui all’art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della
natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua
frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.
3-bis. Per le attività stagionali, le autorità compet