La radiazione Esportazione va chiesta in caso di definitiva esportazione all’estero di un veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA): “Cessazione della circolazione per esportazione”.
La radiazione per definitiva esportazione può essere richiesta dall’intestatario o dall’avente titolo (ad esempio l’erede o il proprietario non ancora intestatario al PRA). In quest’ultimo caso, l’avente titolo non intestatario al PRA deve allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.
Il PRA, a seguito della richiesta, rilascia il Certificato di Radiazione.
Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Registro Automobilistico.
Dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione, si interrompe infatti l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).
La richiesta di radiazione per esportazione può essere presentata solo dopo che il veicolo è stato trasferito all’estero e immatricolato con nuove targhe straniere.
Nel caso in cui il veicolo sia stato esportato, ma non ancora reimmatricolato all’estero, la radiazione per esportazione può essere richiesta allegando idonea documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero (ad es. documento di trasporto, bolla doganale ecc.).
Per i veicoli esportati in Paesi UE ma non ancora reimmatricolati, il documento di trasporto (ad es. il CMR o Lettera di vettura internazionale), che può essere allegato in fotocopia, deve comprovare l’avvenuta esportazione del veicolo attraverso l’indicazione della targa o del telaio e deve essere integrato con la ricevuta di consegna al destinatario estero.
Nel caso di cessioni intracomunitarie tra operatori professionali (non imponibili IVA ex art. 41 D.L. 331/93), con obbligo quindi di trasporto o spedizione del veicolo nel territorio di altro Stato UE, si ritiene idonea anche la fattura di vendita (in fotocopia) in favore dell’acquirente estero UE, contenente l’indicazione degli estremi identificativi del veicolo (targa o telaio) ed il riferimento IVA all’operazione intracomunitaria.
Per i veicoli esportati in Paesi extra UE ma non ancora reimmatricolati, in alternativa al documento di trasporto può essere allegata la bolla doganale (in fotocopia).
Per il dettaglio della documentazione idonea a comprovare la definitiva esportazione è possibile consultare la scheda esplicativa (file PDF, 49 Kb)
Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la “Cessazione della circolazione per esportazione”.
Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritta un’ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente.
In particolare, per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l’atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio.
Si consiglia pertanto, prima di fare la pratica, di chiedere una “visura” del veicolo (anche on line), indicandone la targa, per verificare che sul veicolo stesso non ci sia un fermo amministrativo o un altro gravame.
Chi può richiedere l’esportazione
La richiesta di “Cessazione della circolazione per esportazione” del veicolo deve essere firmata dall’intestatario del veicolo, dall’erede o dal proprietario che, per qualsiasi motivo, non risulti intestatario al PRA.
Se la richiesta non viene firmata davanti all’impiegato addetto, occorre allegare fotocopia di un documento d’identità/riconoscimento di colui che la firma.
Dove presentare la richiesta
La richiesta va presentata presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista STA, oppure presso il Consolato d’Italia della nazione estera dove è stato esportato il veicolo.
Se si presenta tramite il Consolato d’Italia, il Certificato di Radiazione sarà inviato per posta prioritaria all’indirizzo estero (ove indicato) dell’intestatario del veicolo, oppure all’autorità consolare richiedente.
Modalità di presentazione della richiesta
Per richiedere la radiazione per esportazione è necessario presentare la seguente documentazione:
- Nota di presentazione;
- Copia della Carta circolazione estera o attestazione di avvenuta immatricolazione estera (in caso di esportazione in un Paese extra UE è necessaria anche la traduzione asseverata di tali documenti);
- Solo per i veicoli esportati ma non ancora reimmatricolati all’estero è necessario allegare anche la Carta di circolazione, le targhe, il Certificato di proprietà (CdP) oppure Foglio Complementare e copia del documento comprovante l’avvenuta esportazione (ad es. documento di trasporto, fattura per operazione intracomunitaria ex art. 41 D.L. 331/93, bolla doganale ecc.)
- Se la richiesta è presentata dall’avente titolo non intestatario al PRA è necessario allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.
Importi per la richiesta di esportazione
Costi previsti per legge
Emolumenti ACI | 13,50 euro |
Imposta di bollo | 32,00 euro (se si utilizza il CdP come nota di presentazione) oppure 48,00 euro (se si utilizza il modello NP3C come nota di presentazione) |
Diritti Motorizzazione | 9,00 euro (per le sole esportazioni nei Paesi della U.E.) + costi per versamenti postali (bollettino 1,80 euro) |
Se ci si rivolge allo STA di una delegazione dell’Automobile Club o di uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa – in regime di libero mercato – del servizio di intermediazione.