Circolazione veicoli esteri
La circolazione dei veicoli con targa estera per il codice della strada: l’importazione temporanea e definitiva dei veicoli ad uso privato a Praga
Risulta sempre più frequente per gli organi di polizia stradale preposti alla prevenzione ed all’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, eseguire controlli su veicoli aventi targa straniera ed appartenenti a persone provenienti da altri Paesi.
La circolazione dei predetti veicoli può essere valutata sotto un duplice aspetto, essendo regolata da due differenti fonti normative:
• il Codice doganale comunitario (nel prosieguo Cdc)
• il Codice della strada (nel prosieguo C.d.S.).
Gli accertamenti (e le violazioni eventualmente emerse) eseguiti in base alle disposizioni doganali, vengono compiuti dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane, mentre gli accertamenti (e le violazioni eventualmente emerse) eseguiti in base al C.d.S. vengono effettuati dagli organi di polizia stradale, indicati nell’art. 12 del C.d.S..
Al fine di addivenire ad una esatta individuazione della normativa da applicare, l’operatore deve considerare:
a. il Paese in cui il veicolo è stato immatricolato: paesi dell’U.E.(1). ovvero extra U.E.;
b. la residenza del proprietario;
c.il tipo di regime doganale a cui il veicolo è soggetto: importazione temporanea (c.d. ammissione temporanea) ovvero importazione definitiva.
2. Le disposizioni doganali: l’importazione. Con il termine importazione si intende l’introduzione di beni (non immessi in libera pratica in un altro Paese dell’U.E.) di provenienza extra U.E. nel territorio dello Stato, intendendo per Stato l’intero territorio comunitario. Per poter importare un bene occorre adempiere alle prescritte formalità nonché effettuare il pagamento dei dazi doganali e dell’I.V.A.. L’importazione dei veicoli, che può essere temporanea oppure definitiva, merita una attenta ed accurata lettura in quanto è regolamentata da un combinato di disposizioni oggetto, nel tempo, di continue modificazioni; nel dettaglio: • la Convenzione di New York del 4 giugno 1954, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 1163/57;
• il D.P.R. n. 633/72 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
• il D.P.R. n. 43/73 – Testo unico delle leggi doganali (nel prosieguo T.U.L.D.);
• il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio Europeo, che istituisce il Cdc,;
• il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione Europea del 2 luglio 1993, Regolamento d’applicazione del Cdc;
• la Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 479/95.
2.1 L’importazione temporanea
L’importazione temporanea (c.d. ammissione temporanea) è quel regime doganale, ex artt. 135 e 162 cdc, in base al quale merci non comunitarie (compresi i mezzi di trasporto) destinate ad essere riesportate possono essere usate nel territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dei dazi all’importazione, senza essere soggette ad altri oneri ed a misure di politica commerciale; dette merci (compresi i mezzi di trasporto) devono essere importate per un fine specifico e la loro riesportazione deve essere effettuata senza che esse abbiano subito modifiche, tranne un normale deprezzamento derivante dall’uso, ed entro un determinato periodo.
Il Cdc stabilisce, quale regola generale, che il regime di importazione temporanea viene autorizzato mediante la presentazione della “dichiarazione doganale di temporanea importazione” alla dogana di arrivo della merce, oppure di un “Carnet A.T.A.”, acronimo dell’espressione francese e inglese “Admission Temporaire/Temporary Admission”, senza dover prestare agli Uffici doganali alcuna garanzia per l’ammontare dei diritti relativi alle merci medesime. L’autorizzazione è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie. All’atto della temporanea importazione deve essere prestata garanzia per i diritti doganali relativi alla merce.
Gli artt. 232 e 233 delle disposizioni d’applicazione del Cdc, Regolamento (CEE) n. 2454/93, sanciscono la regola generale secondo la quale i mezzi di trasporto immatricolati fuori del territorio doganale comunitario sono considerati dichiarati per l’ammissione temporanea varcando la frontiera del territorio doganale della Comunità.
Per i veicoli ad uso privato(3) immatricolati fuori del territorio doganale comunitario a nome di persone stabilite fuori da detto territorio, è prevista la possibilità di circolare nel territorio della Comunità in regime di ammissione temporanea senza dover assolvere alle formalità doganali (dazio e I.V.A.) previste, per un periodo della durata massima di 6 mesi, anche non consecutivi, a decorrere dal primo ingresso.
Il veicolo (che non può essere impiegato per un uso diverso da quello privato) può essere utilizzato(4) esclusivamente:
• dall’intestatario ovvero da un suo congiunto entro il 3° grado parimenti stabilito fuori dal territorio doganale comunitario;
• da altra persona stabilita fuori del territorio doganale, purché debitamente autorizzata dal titolare;
• da una persona stabilita nel territorio doganale comunitario, a condizione che il titolare od un suo congiunto entro il 3° grado, parimenti stabilito fuori del territorio doganale comunitario si trovi a bordo del veicolo.
Ai sensi dell’art. 4 – punto 26, lett. a) – del Cdc, per “persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità” si intende qualsiasi persona che abbia la residenza abituale (e quindi non quella anagrafica) nel territorio doganale della Comunità.
L’art. 558 del Regolamento d’applicazione del Cdc regolamenta, nel dettaglio, per quali veicoli esiste l’esonero totale dai dazi all’importazione, ossia i mezzi di trasporto stradale e ferroviario, nonché i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne.
L’esonero totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto stradale viene riconosciuto purché detti mezzi siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; per quelli non immatricolati occorre che appartengano ad una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione. L’esonero persiste se i mezzi vengono utilizzati da persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.
In deroga a quanto sin qui esposto, alle persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità è concessa la possibilità di utilizzare i mezzi di trasporto immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio:
• in casi di emergenza, entro un termine non superiore a 5 giorni, ex art. 559 del Regolamento d’applicazione del Cdc; • a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare dell’immatricolazione che si trova nel territorio doganale al momento dell’utilizzazione, se adibiscono un mezzo di trasporto ad uso privato, ex art. 560 Regolamento d’applicazione del Cdc;
• a titolo occasionale e per tornare nei luoghi di residenza all’interno della Comunità ovvero per uscire da detto territorio, se adibiscono ad uso privato un mezzo di trasporto locato in virtù di un contratto scritto.
Il mezzo deve essere riesportato o restituito all’impresa di locazione stabilita nel territorio doganale comunitario entro il termine di:
– 8 giorni dall’entrata in vigore del contratto, quando ciò sia in generale consentito dalle autorità doganali interessate su base generale;
– 5 giorni dall’entrata in vigore del contratto, per tornare nei luoghi di residenza all’interno della Comunità;
– 2 giorni dall’entrata in vigore del contratto, per uscire dal territorio della Comunità.
Sono altre sì previsti i seguenti termini di appuramento (ossia i periodi di tempo entro cui è valido il regime di ammissione temporanea) se i mezzi di trasporto stradale ad uso privato vengono utilizzati:
• da studenti, la durata del soggiorno nel territorio doganale della Comunità per soli motivi di studi;
• da persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata, la durata del soggiorno della persona necessaria per lo svolgimento della missione;
• in tutti gli altri casi, 6 mesi.
L’utilizzo del veicolo in temporanea importazione fuori dei casi previsti configura il reato di contrabbando previsto dall’art. 216 – co. 2 T.U.L.D., sanzionato dai successivi articoli 291, 292 e 301 con la multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine (dazio e I.V.A.) dovuti e con la confisca del veicolo.
Il reato di contrabbando si configura sia nei confronti del terzo che, privo dei requisiti di legge, abbia fatto uso del mezzo, sia del proprietario che, conoscendo la situazione del terzo, tale uso abbia consentito(5).
La circolazione del veicolo configura, nello specifico, le seguenti violazioni:
• veicolo utilizzato da persona stabilita nell’U.E. (anche se familiare del proprietario) senza che a bordo vi sia il proprietario o un suo parente entro il 3° grado stabilito fuori dell’U.E.;
• veicolo utilizzato da persona stabilita fuori dell’U.E. che non è parente del proprietario né suo delegato;
• veicolo utilizzato dal titolare per uso commerciale;
• veicolo in circolazione nel territorio doganale comunitario per più di 6 mesi.
Il reato di contrabbando si configura se l’ammontare dei diritti di confine (dazio e I.V.A.) dovuti supera € 3.999,00(6).
L’art. 25 del D.Lgs. n. 507/99 ha depenalizzato in parte il reato di contrabbando, aggiungendo al T.U.L.D. l’art. 295 bis, in virtù del quale, se l’ammontare dei diritti di confine
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dovuti (dazio e I.V.A.) non supera € 3.999,00 e a condizione che non ricorra alcuna della circostanze aggravanti di cui all’art. 295 – co. 2 T.U.L.D.(7), in luogo della pena stabilita per la fattispecie penale, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 2 a 10 volte i diritti di confine dovuti.
A norma dell’art. 334 del T.U.L.D., per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, e a condizione che non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 295 – co. 2 T.U.L.D., l’Amministrazione Doganale può consentire che il trasgressore effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall’Amministrazione medesima. Il pagamento della multa e del tributo estingue il reato ma non impedisce l’applicazione della confisca, disposta con provvedimento dall’Amministrazione Doganale.
A norma dell’art. 337 – co. 3 del R.D. n. 65/1896 – Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi doganali, l’Amministrazione Doganale ha in ogni caso facoltà di restituire al trasgressore le cose confiscate quando questi, oltre ai diritti, alle multe ed alle spese, ne paghi subito il valore proprio.
Ai fini della determinazione dei diritti di confine evasi, occorre calcolare il dazio dovuto, pari al 10% della quotazione di mercato del veicolo. La somma della quotazione di mercato e del dazio dovuto formano la base imponibile su cui calcolare l’I.V.A., attualmente al 21%.
Il reato di contrabbando si configura se la somma del dazio e dell’I.V.A. è superiore a € 3.999,00; in caso contrario, invece, in luogo della multa verrà applicata, dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio, la sola sanzione pecuniaria amministrativa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine (dazio e I.V.A.) dovuti, aumentata eventualmente fino alla metà se, per commettere la violazione, si siano adoperati mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea alla violazione.
2.2 L’importazione definitiva
L’importazione definitiva riguarda le merci che provengono da paesi extra U.E. e che vengono dichiarate presso la dogana di arrivo per l’immissione in consumo in uno Stato comunitario. Al momento dell’importazione viene redatta un’apposita dichiarazione per mezzo della quale gli organi doganali eseguono l’accertamento, liquidano e riscuotono i diritti doganali. L’importatore riceve la bolletta di importazione definitiva che viene assoggetta all’espletamento degli obblighi di legge di natura fiscale.
Con la dichiarazione di importazione definitiva, la merce può essere sottoposta a due distinti regimi:
• l’immissione in libera pratica: con il pagamento dei dazi comunitari d’importazione la merce da non comunitaria diventa comunitaria, potendo così circolare liberamente all’interno del territorio comunitario;
• l’immissione in consumo: con il pagamento delle tasse interne dello Stato in cui avviene l’importazione (IVA, accise, altre tasse eventuali) la merce entra nella piena disponibilità dell’importatore, diventando commercializzabile.
L’importazione definitiva dei veicoli può avvenire:
• per il trasferimento di residenza del proprietario che si porta il veicolo al seguito (ad es., cittadino italiano che rimpatria o straniero che si stabilisce in Italia).
In tale circostanza i diritti doganali non sono dovuti, purché siano rispettati i tempi di possesso e utilizzo, 6 mesi, e di permanenza (come residenza normale) all’estero, 12 mesi, ex art. 4 e 5 del reg. CE 1186/2009. Detti veicoli devono essere immatricolati in Italia, ex art. 132 C.d.S., entro un anno;
• per acquisto all’estero di un veicolo da parte di un residente in Italia.
In tale circostanza i veicoli vengono muniti di targhe e documenti provvisori per le operazioni di esportazione. Per il transito al confine, se il rapporto è tra Paesi U.E., è prevista solo la fattura di acquisto, riportante la partita I.V.A. del destinatario; negli altri casi è rilasciato il documento di transito per il tratto compreso tra il confine e la dogana di destinazione.
L’importazione dei veicoli si realizza in sostanza con il pagamento dei diritti doganali, che non sono dovuti per i veicoli immatricolati in un paese U.E., e previo assolvimento degli obblighi inerenti al pagamento dell‘I.V.A., non dovuta in caso di importazione di veicoli usati con più di 6 mesi e con una percorrenza superiore a 6000 km.
3. Le disposizioni del Codice della strada.
Con la creazione dell’Unione Europea, la circolazione nel nostro Paese (e in tutti i Paesi dell’Unione) dei veicoli appartenenti a cittadini dell’U.E. non prevede alcuna formalità doganale, in quanto la Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949, ratificata con la legge n. 1049/52 e, successivamente, la Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968 hanno imposto a tutte le nazioni aderenti di riconoscere il certificato di immatricolazione dello Stato di origine del 31 veicolo per un periodo non inferiore ad 1 anno.
L’articolo 132 C.d.S.(8) sancisce per i veicoli immatricolati in uno Stato estero appartenente alla U.E., nuovi o usati, la possibilità di circolare in Italia per un periodo della durata massima di 1 anno, utilizzando la carta di circolazione dello Stato di origine; trascorso tale termine i veicoli devono essere immatricolati in Italia e muniti di carta di circolazione e targa italiana, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 80,00 a € 318,00, con il pagamento in misura ridotta di € 80,00.
Il Cds regolamenta, in sostanza, la circolazione dei veicoli appartenenti:
• ad un cittadino straniero (dell’U.E.) che ha stabilito la propria residenza in Italia;
• ad un cittadino italiano già residente all’estero che rientra definitivamente in Italia.
Per residenza deve intendersi la cd. residenza normale, intendendo per tale, come indicato dal Decreto del 30 settembre 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, articolo 10 – Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE (Decreto n. 40T)(9), il luogo dove il soggetto dimora per almeno 185 giorni all’anno; sono altresì rilevanti nel determinare il luogo di residenza di una persona i legami personali e professionali.
L’art. 134 C.d.S. regolamenta la circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri. Nello specifico, agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente ovvero nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali (se prescritte), appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ovvero a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate:
Note
• una carta di circolazione della durata massima di 1 anno, salvo eventuale proroga;
• una speciale targa di riconoscimento.
Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati:
• in un Paese extra U.E. ovvero acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero (in un Paese extra U.E.) ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.);
• in uno Stato dell’Unione europea ovvero acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell’Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano,
sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93 Cds, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
Chiunque circola con l’apposita carta di circolazione scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 74,00 a € 296,00.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93 C.d.S.
*Maresciallo Aiutante
** Maresciallo Ordianrio in servizio presso la Compagnia Bolzano Sezione Operativa P.I.
Stati membri dell’Unione Europea e data di adesione: 1952 Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi; 1973 Danimarca, Irlanda, Regno Unito; 1981 Grecia; 1986 Portogallo, Spagna; 1995 Austria, Finlandia, Svezia; 2004 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria; 2007 Bulgaria, Romania.
2 Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea (per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell’autorizzazione) è di 24 mesi. Quando, in circostanze eccezionali, l’uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di 24 mesi, le autorità doganali possono, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione, prolungare tale periodo per un lasso di tempo ragionevole
3 Per uso privato si intende l’utilizzazione di un mezzo di trasporto escluso qualsiasi uso commerciale
4 Per “utilizzo” di un veicolo, si intende la fruizione dello stesso in senso lato, che non comporta necessariamente l’esserne alla guida.
5 Cfr. Cassazione penale sez. III,15 marzo 1994
6 Soglia innalzata dall’art. 8 della L. n. 300/2000: da lire 7.000.000 a lire 7. 745.000 (da € 3615,00 € a € 3999,00) 7 D.P.R. n. 43/73 – T.U.L.D.: art. 295 Circostanze aggravanti del contrabbando.
1. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque., per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; – quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando;
– siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
– quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra qU.E.lli per cui l’associazione è stata costituita.
3. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila (€ 49.993).
8 L’art. 132 C.d.S. ha recepito il contenuto della legge n. 1049/1952, che rende esecutiva in Italia la Convenzione di Ginevra del 19.09.1949 in materia di circolazione internazionale stradale e le successive convenzioni firmate a Vienna in data 08.11.1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei firmati a Ginevra il 01.05.1971, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale ed al protocollo firmato a Ginevra il 01.03.1973, sui segnali stradali e loro esecuzione autorizzati alla ratifica con legge n. 308/1995.
9 Decreto 30 settembre 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti –
Articolo 10: <<Ai fini dell’applicazione del presente decreto, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque. giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente.
Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale