LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238.

17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale – n. 12

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge eu- ropea 2019-2020.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE

DI PERSONE, BENI E SERVIZI

Art. 1.

Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa

alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei

diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera

circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019)

1602365.

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dall’età»

sono inserite le seguenti: «, dalla nazionalità»;

b) all’articolo 2:

1) al comma 1:

1.1) all’alinea, primo periodo, dopo le parole:

«dell’età» sono inserite le seguenti: «, della nazionalità»;

1.2) alla lettera a), dopo le parole: «per età»

sono inserite le seguenti: «, per nazionalità»;

1.3) alla lettera b), dopo le parole: «particolare

età» sono inserite le seguenti: «o nazionalità»;

2) al comma 4, dopo le parole: «dell’età» sono in-

serite le seguenti: «, della nazionalità»;

c) all’articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) all’alinea, dopo le parole: «di età» sono in-

serite le seguenti: «, di nazionalità»;

1.2) alla lettera b), dopo le parole: «le condi-

zioni del licenziamento» sono aggiunte le seguenti: «,

la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il

ricollocamento»;

1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) accesso all’alloggio;

d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;

d-quater) assistenza fornita dagli uffici di

collocamento;

d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni

sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza

dei lavoratori»;

2) al comma 3, dopo le parole: «all’età» sono in-

serite le seguenti: «, alla nazionalità»;

d) all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: «della

discriminazione» sono inserite le seguenti: «e dei suoi

familiari»;

e) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell’Ufficio nazio-

nale antidiscriminazioni razziali). — 1. All’ufficio di cui

all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio

2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito di svolgere,

in modo autonomo e imparziale, attività di promozione

della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discri-

minazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il

diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione

europea.

2. I compiti dell’ufficio di cui al comma 1, con

particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti

dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:

a) prestare o assicurare che sia prestata assisten-

za indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori

dell’Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro

diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o

di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti

secondo l’ordinamento italiano;

b) fungere da punto di contatto nei confron-

ti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri

dell’Unione europea al fine di cooperare e di scambiare

informazioni utili;

c) realizzare o commissionare indagini e analisi

indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati

al diritto di libera circolazione o alla discriminazione ba-

sata sulla nazionalità dei lavoratori dell’Unione europea

e dei loro familiari;

d) assicurare la pubblicazione di relazioni indi-

pendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione

connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discrimina-

zione di cui alla lettera c);

e) pubblicare informazioni pertinenti sull’ap-

plicazione a livello nazionale delle norme dell’Unione

europea sulla libera circolazione dei lavoratori»;

f) nel titolo, dopo le parole: «condizioni di

lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e della direttiva

n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare

l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro

della libera circolazione dei lavoratori».

2. All’articolo 15, secondo comma, della legge 20 mag-

gio 1970, n. 300, dopo le parole: «di età» sono inserite le

seguenti: «, di nazionalità».

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il Governo provvede a modificare il de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicem-

bre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del

19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di

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cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003,

n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente

articolo integrando il contingente composto da personale

appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei

ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in

posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso

la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi

ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A e

una di area B.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizio-

ni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo,

nel limite massimo di 382.000 euro per l’anno 2021 e di

302.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del fondo per il

recepimento della normativa europea di cui all’artico-

lo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 2.

Disposizioni in materia di circolazione in Italia di

veicoli immatricolati all’estero. Caso ARES (2019)

4793003.

1. Al codice della strada, di cui al decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,

1-quinquies, 7-bis e 7-ter sono abrogati;

b) dopo l’articolo 93 è inserito il seguente:

«Art. 93-bis (Formalità necessarie per la circola-

zione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatri-

colati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia).

1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i

motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato este-

ro di proprietà di persona che abbia acquisito residenza

anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio

nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizio-

ne della residenza siano immatricolati secondo le disposi-

zioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei

rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul

territorio nazionale da soggetto avente residenza anagra-

fica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo

stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto

con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il ti-

tolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando

la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o

giuridica residente o avente sede in Italia supera un pe-

riodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno

solare, il titolo e la durata della disponibilità devono es-

sere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco

del sistema informativo del P.R.A. di cui all’articolo 94,

comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponi-

bilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre

giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo

stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede

se si tratta di persona giuridica, all’annotazione provvede

chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo

documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione

nell’elenco di cui all’articolo 94, comma 4-ter, la dispo-

nibilità del veicolo si considera in capo al conducente e

l’obbligo di registrazione deve essere assolto immediata-

Serie generale – n. 12

mente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato

estero si applicano le medesime disposizioni previste dal

presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per

tutto il tempo in cui risultano registrati nell’elenco dei

veicoli di cui all’articolo 94, comma 4-ter.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano

altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercita-

no un’attività professionale nel territorio di uno Stato li-

mitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro

proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo

di registrazione entro sessanta giorni dall’acquisizione

della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del

comma 2 possono essere condotti anche dai familiari con-

viventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3

devono essere chiaramente leggibili e contenere il con-

trassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e

da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da sta-

bilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del

presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all’artico-

lo 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si

applicano:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campio-

ne d’Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da

pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui

all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ot-

tobre 1988, n. 470;

c) al personale delle Forze armate e di polizia in

servizio all’estero presso organismi internazionali o basi

militari;

d) ai familiari conviventi all’estero con il perso-

nale di cui alle lettere b) e c);

e) qualora il proprietario del veicolo, residente

all’estero, sia presente a bordo.

6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si ap-

plicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta

giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati

nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di

imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le

quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o

di collaborazione continuativa.

7. Il proprietario del veicolo che ne consente la

circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai

commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L’or-

gano accertatore ritira il documento di circolazione e in-

tima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo

le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di

cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi

del comma 2. Ordina altresì l’immediata cessazione della

circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in

luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano,

in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Il

documento di circolazione ritirato è trasmesso all’uffi-

cio della motorizzazione civile competente per territorio.

Il veicolo è restituito all’avente diritto dopo la verifica

dell’adempimento dell’intimazione. In alternativa all’im-

matricolazione o alla registrazione in Italia, l’intestatario

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del documento di circolazione estero può chiedere all’or-

gano accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via

più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo

oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di tren-

ta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veico-

lo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora

autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di

confine, si applica la sanzione accessoria della confisca

amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di

sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni

imposte dall’autorizzazione rilasciata per condurre il vei-

colo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di

cui all’articolo 213, comma 8.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al com-

ma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione ammini-

strativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro

1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di

esibizione del documento di cui al comma 2 entro il ter-

mine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione

accessoria del fermo amministrativo secondo le disposi-

zioni dell’articolo 214 in quanto compatibili ed è ricon-

segnato al conducente, al proprietario o al legittimo de-

tentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo

dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2

o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento

della violazione. In caso di mancata esibizione del do-

cumento, l’organo accertatore provvede all’applicazione

della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decor-

renza dei termini per la notificazione dal giorno successi-

vo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2,

secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non

abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non

abbia provveduto a comunicare le successive variazioni

di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede,

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di

circolazione è ritirato immediatamente dall’organo accer-

tatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescri-

zioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel ver-

bale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo

durante il periodo in cui il documento di circolazione è

ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le san-

zioni di cui all’articolo 216, comma 6»;

c) all’articolo 94, dopo il comma 4-bis è inserito il

seguente:

«4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. è for-

mato ed aggiornato l’elenco dei veicoli immatricolati

all’estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi

del comma 2 dell’articolo 93-bis, secondo la medesima

disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi

della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce

una base di dati disponibile per tutte le finalità previste

dall’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ot-

tobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 dicembre 2019, n. 157. L’elenco è pubblico»;

d) l’articolo 132 è sostituito dal seguente:

«Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati

in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia). —

1. Fuori dei casi di cui all’articolo 93-bis, gli autoveicoli,

i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato este-

ro e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali

Serie generale – n. 12

o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-leg-

ge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono

ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un

anno, in base al certificato di immatricolazione dello Sta-

to di origine, in conformità alle Convenzioni internazio-

nali ratificate dall’Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi im-

matricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiu-

to alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53,

comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei fa-

miliari conviventi, in servizio presso organismi o basi mi-

litari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a

circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 de-

vono essere chiaramente leggibili e contenere il contras-

segno di immatricolazione composto da cifre arabe e da

caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabi-

lire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del

presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all’artico-

lo 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al

comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territo-

rio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai com-

mi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7

dell’articolo 93-bis»;

e) al comma 1 dell’articolo 196, l’ultimo periodo è

sostituito dal seguente: «Nei casi indicati dall’articolo 93-

bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la

persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la

disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui

al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova

che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua

volontà».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 93-bis, comma 2,

del codice della strada, di cui al citato decreto legislativo

n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, si appli-

cano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione

della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa at-

tuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finan-

ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili

ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie

di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca.

Procedura di infrazione n. 2019/2100.

1. All’articolo 41 del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sul-

la condizione dello straniero, di cui al decreto legisla-

tivo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Gli stranieri titolari della

carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata

non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella

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loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggior-

no,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli stranieri titolari

di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo

periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non

inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-

bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari

di uno dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 31»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di

lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di

studio, che svolgono un’attività lavorativa o che l’hanno

svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno di-

chiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento

della stessa ai sensi dell’articolo 19 del decreto legisla-

tivo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri tito-

lari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono

equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle

prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il rego-

lamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale.

1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-

bis, nell’ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini

della fruizione delle prestazioni familiari di cui all’artico-

lo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,

sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli

stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a

svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a

sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di sog-

giorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in

Italia per un periodo superiore a sei mesi».

2. All’articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre

1998, n. 448, dopo le parole: «del diritto di soggiorno

permanente,» sono inserite le seguenti: «ovvero da cit-

tadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi

dell’articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in mate-

ria di tutela e sostegno della maternità e della paternità,

di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 74, comma 1, le parole: «in posses-

so di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del de-

creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite

dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno

di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 feb-

braio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed

equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’articolo 41,

comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di sog-

giorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;

b) all’articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «ovve-

ro in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «o familiari titolari della carta di sog-

giorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo

6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno

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ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’artico-

lo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legi-

slativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso

di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».

4. All’articolo 1, comma 125, secondo periodo, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «cittadini di

Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui

all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernen-

ti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio-

ne dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e successive modificazioni» sono sostituite

dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno

di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbra-

io 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equi-

parati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, com-

ma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio-

ne dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno

UE per soggiornanti di lungo periodo».

5. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, com-

ma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incre-

mentata di 8,5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 12,8

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle di-

sposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro

per l’anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presen-

te articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni

di euro per l’anno 2021, in 16,408 milioni di euro per

l’anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l’anno 2023, in

17,508 milioni di euro per l’anno 2024, in 17,708 milioni

di euro per l’anno 2025, in 17,908 milioni di euro per

l’anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l’anno 2027, in

18,608 milioni di euro per l’anno 2028, in 18,908 milioni

di euro per l’anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui

a decorrere dall’anno 2030, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo per il recepimento della

normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge

24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 4.

Disposizioni in materia di cooperazione con i centri

di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche

professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175.

1. Il comma 5-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo

9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:

«5-bis. Le autorità competenti di cui all’articolo 5

prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello

Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato mem-

bro d’origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assi-

stenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni

pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in

materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le

autorità competenti di cui all’articolo 5, prima della tra-

smissione, danno avviso della suddetta richiesta al sog-

getto interessato».

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2. All’articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il

comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incom-

patibile con l’esercizio di attività imprenditoriale di pro-

duzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni

afferenti al medesimo settore merceologico per il quale

si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità

di dipendente di tale imprenditore, nonché con l’attività

svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipen-

dente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finan-

ziari di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo

2010, n. 59, o con l’esercizio di professioni intellettua-

li afferenti al medesimo settore merceologico per cui si

esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni

di conflitto di interessi».

Art. 5.

Disposizioni in materia di riconoscimento delle

qualifiche professionali. Procedura di infrazione

n. 2018/2295

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, il comma 1-bis è sostituito dal

seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente decreto si ap-

plicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali

di cui all’articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Sta-

ti membri dell’Unione europea al di fuori del territorio

nazionale»;

b) all’articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole:

«previa verifica,» sono inserite le seguenti: «in caso di

dubbio motivato,»;

c) all’articolo 9:

1) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «La condizione che esige un anno di

esercizio della professione non si applica se la profes-

sione o la formazione propedeutica alla professione è

regolamentata»;

2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Per le attività stagionali, le autorità

competenti di cui all’articolo 5 possono, limitatamente ai

casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli

per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei

servizi prestati in tutto il territorio nazionale»;

3) al comma 4, le parole da: «alle norme che di-

sciplinano l’esercizio della professione che è ammesso ad

esercitare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle

seguenti: «a norme professionali, di carattere professio-

nale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle

qualifiche professionali, quali la definizione della profes-

sione, all’uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi er-

rori professionali connessi direttamente e specificamente

alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle

disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che

esercitano la professione corrispondente nel territorio

italiano»;

d) all’articolo 10, comma 1, il primo periodo è sosti-

tuito dal seguente: «Il prestatore che ai sensi dell’artico-

lo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro

Serie generale – n. 12

al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a infor-

mare in anticipo l’autorità di cui all’articolo 5 con una

dichiarazione scritta contenente informazioni sulla coper-

tura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale

o collettiva per la responsabilità professionale»;

e) all’articolo 11, il comma 2 è sostituito dal

seguente:

«2. La verifica preventiva è ammessa unicamente

se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicu-

rezza del destinatario del servizio per la mancanza di qua-

lifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è

necessario a tale fine»;

f) all’articolo 14, comma 1, dopo le parole: «sono

richieste e assicurate» sono inserite le seguenti: «, in caso

di dubbio motivato,»;

g) all’articolo 22, il comma 5 è sostituito dal

seguente:

«5. Ai fini dell’applicazione del comma 1, lettere

b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si inten-

dono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e

competenze acquisite sono essenziali per l’esercizio della

professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante

presenta significative differenze in termini di contenuto

rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le profes-

sioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva

l’applicazione dei termini di durata delle condizioni mini-

me di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche pro-

fessionali non acquisite in uno Stato membro»;

h) all’articolo 32, comma 1, dopo le parole: «di vete-

rinario,» sono inserite le seguenti: «di ostetrica e»;

i) all’articolo 34:

1) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente:

«La formazione che permette di ottenere un diploma di

medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indica-

te nell’allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la parte-

cipazione personale del medico in formazione speciali-

stica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi

presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti

requisiti:»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La formazione che si svolge a tempo

pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità com-

petenti implica la partecipazione guidata del medico in

formazione specialistica a tutte le attività mediche della

struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia,

nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi,

in modo che lo specializzando dedichi alla formazione

pratica e teorica tutta la sua attività per l’intera durata

della settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno,

secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali

casi si applicano il regime giuridico e il trattamento eco-

nomico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legisla-

tivo 17 agosto 1999, n. 368»;

l) all’articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il corso di formazione specifica in medici-

na generale si svolge secondo le disposizioni degli arti-

coli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999,

n. 368. Esso comporta l’impegno dei partecipanti a tempo

pieno o a tempo parziale con l’obbligo della frequenza

delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

sotto il controllo delle regioni o delle province autonome

di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio

del diploma di formazione in medicina generale da parte

delle regioni o delle province autonome, in conformità al

modello adottato con decreto del Ministro della salute».

Art. 6.

Disposizioni in materia di professioni ippiche.

Corretta attuazione della direttiva n. 2013/55/UE

1. All’articolo 5, comma 1, lettera l-ter), del decreto le-

gislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: «allenatore,

fantino e guidatore di cavalli da corsa,» sono soppresse.

Serie generale – n. 12

Art. 8.

Disposizioni relative all’etichettatura dei succhi di frutta

e di altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione

umana. Attuazione della rettifica della direttiva

n. 2001/112/CE.

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 del decre-

to legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla

seguente:

«b) le diciture “da concentrato”, “da concentrati”,

parzialmente da concentrato” o “parzialmente da con-

centrati” devono figurare nell’etichettatura delle miscele

di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concen-

trato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzial-

mente da concentrato immediatamente accanto alla de-

nominazione di vendita, in evidenza rispetto all’intero

contesto e a caratteri chiaramente visibili».

Art. 7.

Art. 9.

Disposizioni in materia di punto di contatto unico.

Procedura di infrazione n. 2018/2374

Disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE)

n. 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali

nella filiera agricola e alimentare.

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al capo I del titolo I, dopo l’articolo 7 è aggiunto

il seguente:

«Art. 7-bis (Procedure telematiche). — 1. Le pro-

cedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono

eseguite ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di

cui all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 16, comma 2,

del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in

cui l’interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o

un documento mancante presso il punto di contatto unico

o direttamente all’autorità competente. Ai fini del presen-

te articolo l’eventuale richiesta di copie autenticate non è

considerata come richiesta di documenti mancanti»;

b) all’articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti

i seguenti:

«1-bis. Le autorità competenti di cui all’artico-

lo 5 provvedono affinché le informazioni di cui al com-

ma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro

e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili

mediante connessione remota e per via elettronica e siano

costantemente aggiornate. Verificano altresì che il pun-

to di contatto unico di cui all’articolo 25, comma 5, del

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tem-

pestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, even-

tualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui

all’articolo 6 del presente decreto.

1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all’artico-

lo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di

contatto unico di fornire le informazioni di cui al com-

ma 1 del presente articolo in un’altra lingua ufficiale

dell’Unione europea».

1. Al fine di garantire un’equa remunerazione alle im-

prese agricole nell’ambito dei rapporti commerciali nelle

filiere agroalimentari, all’articolo 7, comma 1, lettera q),

della legge 22 aprile 2021, n. 53, le parole: «del 15 per

cento» sono soppresse.

Art. 10.

Disposizioni in materia di contratti pubblici.

Procedura di infrazione n. 2018/2273

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto le-

gislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo

è inserito il seguente: «Il progettista può affidare a terzi

attività di consulenza specialistica inerenti ai settori ener-

getico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinen-

ti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i

quali siano richieste apposite certificazioni o competenze,

rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai

fini di tali attività»;

b) all’articolo 46:

1) al comma 1:

1.1) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguen-

ti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazio-

ne fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica

assunta»;

1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) altri soggetti abilitati in forza del di-

ritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e

di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discrimina-

zione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;

1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere

da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle let-

tere da a) a d-bis)»;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del

comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more

dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, com-

ma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastruttu-

re e della mobilità sostenibili»;

c) all’articolo 80:

1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita

a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105,

comma 6,» sono soppresse;

2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai

seguenti: «Un operatore economico può essere esclu-

so dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la

stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente

dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni

non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pa-

gamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per

gravi violazioni non definitivamente accertate in materia

contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al

quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non defi-

nitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da

un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e

della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento

per le politiche europee della Presidenza del Consiglio

dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente

periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della

causa di esclusione relativa a violazioni non definitiva-

mente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate

al valore dell’appalto e comunque di importo non inferio-

re a 35.000 euro»;

3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita

a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105,

comma 6» sono soppresse;

4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,»

sono soppresse;

d) all’articolo 105:

1) al comma 4:

1.1) la lettera a) è abrogata;

1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di

esclusione di cui all’articolo 80»;

1.3) la lettera d) è abrogata;

2) il comma 6 è abrogato;

e) all’articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti

i seguenti:

«1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei

lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appal-

tante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per

l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori

accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni

contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori

contestualmente all’esito positivo del suddetto accerta-

mento ovvero contestualmente al ricevimento della co-

municazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto

dal comma 1-quater.

Serie generale – n. 12

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni

del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito

al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il diret-

tore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in

contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazio-

ne della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero

all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette im-

mediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP,

il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette

il certificato di pagamento contestualmente all’adozione

dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non

oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa

verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei

subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento

alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai

sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al mo-

mento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavo-

ri. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non

è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da

parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso

dal RUP è annotato nel registro di contabilità»;

f) all’articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L’affidatario provvede a sostituire i subap-

paltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svol-

ta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussisten-

za dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80».

2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’ar-

ticolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti

pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016,

come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2),

del presente articolo, alle procedure di affidamento dei

servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta gior-

ni dalla data di entrata in vigore della presente legge il

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibi-

li individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che

tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con

riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecni-

co, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli

obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di

iscrizione al casellario dell’Autorità nazionale anticorru-

zione (ANAC), nonché all’obbligo di assicurazione per lo

svolgimento delle prestazioni professionali.

3. Il comma 18 dell’articolo 1 del decreto-legge

18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.

4. Il comma 2 dell’articolo 14 del regolamento di cui al

decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazio-

ne internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica-

no alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indi-

ce una gara sono pubblicati successivamente alla data di

entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di

contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle pro-

cedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati

inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

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Art. 11.

Disposizioni in materia di protezione dagli effetti

extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una

normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni

su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del

regolamento (CE) n. 2271/96.

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998,

n. 346, le parole: «del commercio con l’estero», ovun-

que ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari

esteri e della cooperazione internazionale».

Art. 12.

Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione

all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice

uso e all’applicazione delle sanzioni in materia di

embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di

operazione di esportazione di materiali proliferanti.

Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009.

1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decre-

to legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: «dello

sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «de-

gli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Art. 13.

Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso

di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento

(UE) 2019/1148

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, dopo le parole: «delle sostanze chi-

miche» sono aggiunte le seguenti: «e per la violazione

delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 rela-

tivo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di

esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006

e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designa-

zione delle autorità competenti e di coordinamento»;

b) all’articolo 1 è premessa la seguente partizione:

«Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione del-

le disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che

stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la

valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostan-

ze chimiche»;

c) all’articolo 1, comma 1, le parole: «Il presente de-

creto» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente capo»;

d) all’articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: «presente

decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente capo»;

e) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente capo:

«Capo II

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE

DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 RELATIVO

ALL’IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL’USO DI PRECURSORI DI

ESPLOSIVI

Art. 17-bis (Ambito di applicazione e definizioni). —

1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la

violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE)

n. 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Serie generale – n. 12

del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato

e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il rego-

lamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento

(UE) n. 98/2013, di seguito denominato “regolamento”.

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente

capo si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del

regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell’in-

terno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui

all’articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute è

designato, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento, quale

autorità di coordinamento del sistema dei controlli con-

nessi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2,

all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, all’articolo 8, paragrafi 2,

3, 4 e 5, e alle procedure di cui all’articolo 9, paragrafo 2,

del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adot-

tare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, integrativo dell’accordo 29 ottobre

2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relati-

ve linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE

n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concer-

nente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e

la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009,

sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e

delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate

allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità opera-

tive dei controlli ufficiali.

Art. 17-ter (Violazione dei divieti derivanti dall’ar-

ticolo 5 del regolamento in materia di messa a disposi-

zione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori

di esplosivi soggetti a restrizioni). — 1. Salvo che il fatto

costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione

di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è

punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda

fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al pri-

vato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa

uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate

precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le mi-

scele contenenti clorati o perclorati di cui all’allegato I

del regolamento, qualora la concentrazione complessiva

di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di

una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo

allegato.

Art. 17-quater (Violazione degli obblighi derivanti

dall’articolo 7 del regolamento in materia di omissioni

nell’informazione della catena di approvvigionamento).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000

euro l’operatore economico che mette a disposizione

di altro operatore economico un precursore di esplosivi

soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraver-

so la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità

all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove

non prevista, attraverso altra modalità documentabile per

iscritto, che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione

8 —17-1-2022

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o l’uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono

soggetti alla restrizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1,

del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1

si applica anche nel caso di messa a disposizione di un

precursore di esplosivi disciplinato, quando l’operato-

re economico non informa, attraverso la scheda di dati

di sicurezza compilata in conformità all’allegato II del

regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, at-

traverso altra modalità documentabile per iscritto, che le

transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore

sono soggetti all’obbligo di segnalazione ai sensi dell’ar-

ticolo 9 del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000

euro l’operatore economico che mette precursori di esplo-

sivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore profes-

sionale o di un privato impiegando personale addetto alle

vendite che non è stato informato circa i prodotti conte-

nenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli

5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000

euro l’operatore economico che non forma la documen-

tazione comprovante le informazioni fornite al personale

addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi

cinque anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000

euro l’intermediario responsabile di un mercato online

che non adotta misure idonee a informare gli utenti che

mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplina-

ti attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal

regolamento.

Art. 17-quinquies (Violazione degli obblighi deri-

vanti dall’articolo 8 del regolamento in materia di omis-

sioni nelle verifiche all’atto della vendita). — 1. Salvo

che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione am-

ministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

a) l’operatore economico che, nel mettere a di-

sposizione di un utilizzatore professionale o di un altro

operatore economico un precursore di esplosivi soggetto

a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazio-

ne, le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del

regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effet-

tuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non

si discosti in maniera significativa da quelle in preceden-

za concluse;

b) l’operatore economico che non conserva per

diciotto mesi dalla data della transazione la documenta-

zione relativa alle informazioni di cui all’articolo 8, para-

grafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta

delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000

euro l’intermediario responsabile di un mercato online

che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che

mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati

Serie generale – n. 12

attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica

all’atto della vendita di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del

regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è pu-

nito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a

500 euro l’acquirente di un precursore di esplosivi sog-

getto a restrizioni che, richiesto dall’operatore economico

di fornire le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo

2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Art. 17-sexies (Violazione degli obblighi derivanti

dall’articolo 9 del regolamento in materia di omessa se-

gnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti). —

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000

euro:

a) l’operatore economico e l’intermediario re-

sponsabile di un mercato online che non predispongono

procedure per la rilevazione delle transazioni sospette

conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9, pa-

ragrafo 2, del regolamento;

b) l’operatore economico e l’intermediario re-

sponsabile di un mercato online che, essendo richiesti di

effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di

precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle venti-

quattro ore successive di darne segnalazione al punto di

contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato sono

puniti con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammen-

da fino a 371 euro l’operatore economico e l’utilizzatore

professionale che, avendo subito il furto o constatato la

sparizione di un quantitativo significativo di precursori

di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono

nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al

punto di contatto nazionale»;

f) all’articolo 18 è premessa la seguente partizione:

«Capo III. Disposizioni finali».

2. Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 18 feb-

braio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.

3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono

abrogati.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa at-

tuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finan-

ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ,

SICUREZZA E GIUSTIZIA.

Art. 14.

Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande

di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale

della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle

cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17.

1. All’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legi-

slativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) le parole: «il richiedente è stato riconosciuto ri-

fugiato» sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente è

stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di pro-

tezione sussidiaria»;

b) dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e» sono

inserite le seguenti: «lo stesso».

Art. 15.

Disposizioni in materia di validità e rinnovo del

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo

periodo. Attuazione della direttiva n. 2003/109/CE del

Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status

dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di

lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002

del Consiglio che istituisce un modello uniforme per

i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi

terzi.

1. Al comma 2 dell’articolo 9 del testo unico di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è a tempo indeterminato ed è rilasciato

entro novanta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle

seguenti: «attesta il riconoscimento permanente del rela-

tivo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis,

7, 10 e 10-bis»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il per-

messo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido

per dieci anni e, previa presentazione della relativa do-

manda corredata di nuove fotografie, è automaticamente

rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore

agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno

UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo pe-

riodo in corso di validità costituisce documento di iden-

tificazione personale ai sensi dell’articolo 1, comma 1,

lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione ammini-

strativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445».

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lun-

go periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata

in vigore della presente legge non è più valido per l’atte-

stazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

Serie generale – n. 12

3. Al titolare dello status di soggiornante di lungo pe-

riodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il

permesso di soggiorno previsto dall’articolo 9, comma 2,

del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, come da ultimo modificato dal comma 1 del pre-

sente articolo, è concesso a seguito della prima richiesta

avanzata ai fini dell’aggiornamento delle informazioni

trascritte ovvero della fotografia.

4. Il comma 2 dell’articolo 17 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,

n. 394, è abrogato.

Art. 16.

Disposizioni in materia di proroga del visto d’ingresso per

soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento

(CE) n. 810/2009.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 4-bis è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Proroga del visto). — 1. Il questore

della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare

il visto d’ingresso per soggiorni di breve durata fino alla

durata massima consentita dalla normativa europea, ai

sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio

2009, che istituisce un codice europeo dei visti.

2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai

sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

3. La proroga del visto concessa dal questore con-

sente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale

senza la necessità di ulteriori adempimenti.

4. Le informazioni sulla proroga del visto, memo-

rizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conforme-

mente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,

concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri

sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS),

sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati

di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

b) all’articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: «o che siano in

possesso» sono inserite le seguenti: «della proroga del vi-

sto ai sensi dell’articolo 4-ter o»;

2) al comma 8-bis:

2.1) dopo le parole: «Chiunque contraffà o al-

tera un visto di ingresso o reingresso,» sono inserite le

seguenti: «una proroga del visto,»;

2.2) dopo le parole: «al fine di determinare il

rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,» sono in-

serite le seguenti: «della proroga del visto,»;

c) all’articolo 6, comma 10, le parole: «all’artico-

lo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4-ter,»;

d) all’articolo 13, comma 2, lettera b):

1) dopo le parole: «o senza avere richiesto»

sono inserite le seguenti: «la proroga del visto o»;

2) dopo le parole: «salvo che il ritardo sia di-

peso da forza maggiore, ovvero quando» sono inserite le

seguenti: «la proroga del visto o»;

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3) le parole: «è stato revocato o annullato o ri-

fiutato ovvero è» sono sostituite dalle seguenti: «siano

stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il per-

messo di soggiorno sia»;

4) dopo le parole: «legge 28 maggio 2007,

n. 68» sono inserite le seguenti: «, o nel caso in cui sia

scaduta la validità della proroga del visto».

Art. 17.

Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di

viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi

terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del

regolamento (UE) 2016/1953.

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 1 del testo unico di

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito

il seguente:

«6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rim-

patrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irrego-

lare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è

rilasciato dal questore sulla base del modello conforme

approvato con decreto del Ministro dell’interno, di con-

certo con il Ministro degli affari esteri e della cooperazio-

ne internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 18.

Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68

della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce

le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da

fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della

direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al

controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi,

e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69

della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce

le specifiche tecniche relative alle armi d’allarme o da

segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE

del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione

e della detenzione di armi. Procedure di infrazione

n. 2020/0211 e n. 2020/0212.

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Le munizioni di calibro 9×19 destina-

te alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono

recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a indi-

viduarne la specifica destinazione»;

b) all’articolo 2, al secondo comma, secondo perio-

do, le parole da: «armi da fuoco corte semiautomatiche»

fino a: «parabellum, nonché di» sono soppresse e al quin-

to comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli

strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera

di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tec-

niche di cui all’allegato annesso alla direttiva di esecuzio-

ne (UE) n. 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio

2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle

armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva

n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’ac-

quisizione e della detenzione di armi»;

Serie generale – n. 12

c) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Disposizioni particolari per gli stru-

menti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi

e gli strumenti di autodifesa). — 1. Il Banco nazionale di

prova verifica, a spese dell’interessato, che gli strumen-

ti da segnalazione acustica e quelli di cui all’articolo 2,

quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti

di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia,

disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell’artico-

lo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti

o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, siano conformi alle specifiche tec-

niche di cui all’allegato annesso alla direttiva di esecuzio-

ne (UE) n. 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce

i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di

contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.

2. Chiunque produce o pone in commercio gli

strumenti di cui al comma 1 senza l’osservanza delle di-

sposizioni previste dal medesimo comma è punito con la

reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro

a 15.000 euro.

3. Nel caso in cui l’uso o il porto di armi sia pre-

visto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante

del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qua-

lora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non

siano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato

annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69»;

d) all’articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine,

il seguente periodo: «La marcatura è eseguita in confor-

mità alle specifiche tecniche di cui all’allegato annesso

alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68».

2. Agli strumenti di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del-

la legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1,

lettera c), del presente articolo, legittimamente prodotti,

importati o detenuti alla data di entrata in vigore della

presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni

vigenti anteriormente alla medesima data.

Art. 19.

Disposizioni per l’adeguamento alla direttiva n. 2013/40/

UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi

di informazione e che sostituisce la decisione quadro

2005/ 222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione

n. 2019/2033.

1. All’articolo 615-quater del codice penale sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «si procura, riprodu-

ce, diffonde, comunica o consegna» sono sostituite dalle

seguenti: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffon-

de, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a

disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di

apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad un anno»

sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»;

b) al secondo comma, la parola: «due» è sostituita

dalla seguente: «tre» e le parole: «ai numeri 1) e 2) del»

sono sostituite dalla seguente: «al»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzio-

ne, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature,

codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici

o telematici».

11 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. All’articolo 615-quinquies del codice penale sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «si procura» sono sostituite dalle se-

guenti: «abusivamente si procura, detiene,» e le parole:

«mette a disposizione di altri» sono sostituite dalle se-

guenti: «mette in altro modo a disposizione di altri o

installa»;

b) alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita

dalle seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione

abusiva».

3. All’articolo 617 del codice penale sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quat-

tro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei

mesi a cinque anni»;

b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni»

sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».

4. All’articolo 617-bis del codice penale sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge,

al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di

una conversazione telefonica o telegrafica tra altre per-

sone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla

o di interromperla, si procura, detiene, produce, riprodu-

ce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro

modo a disposizione di altri o installa apparati, strumen-

ti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare,

impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni

telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con

la reclusione da uno a quattro anni»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione,

diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di

altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere co-

municazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche».

5. All’articolo 617-quater del codice penale sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quat-

tro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei

mesi a cinque anni»;

b) al quarto comma, alinea, le parole: «da uno a cin-

que anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto

anni».

6. All’articolo 617-quinquies del codice penale sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «installa apparecchia-

ture atte» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di inter-

cettare comunicazioni relative ad un sistema informatico

o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di im-

pedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, ri-

produce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in

altro modo a disposizione di altri o installa apparecchia-

ture, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzio-

ne, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e

di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere

comunicazioni informatiche o telematiche».

Serie generale – n. 12

Art. 20.

Disposizioni per l’adeguamento alla direttiva n. 2011/93/

UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e

lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia

minorile, e che sostituisce la decisione quadro

2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione

n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 600-quater:

1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Fuori dei casi di cui al primo comma, chiun-

que, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o

mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e sen-

za giustificato motivo a materiale pornografico realizza-

to utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la

reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a

euro 1.000»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deten-

zione o accesso a materiale pornografico»;

b) all’articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera

c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il

minore»;

c) all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il nume-

ro 5-sexies) è aggiunto il seguente:

«5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per

il minore»;

d) all’articolo 609-quater:

1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,

chiunque compie atti sessuali con persona minore che

ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia

riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza

esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o

dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domesti-

che, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito

con la reclusione fino a quattro anni»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il

minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene

in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo

promessi;

2) se il reato è commesso da più persone

riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa

parte di un’associazione per delinquere e al fine di age-

volarne l’attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle

condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il

minore»;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e) all’articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la

lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il

minore»;

f) all’articolo 609-undecies è aggiunto, in fine, il se-

guente comma:

«La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa par-

te di un’associazione per delinquere e al fine di agevolar-

ne l’attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle

condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il

minore».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI FISCALITÀ,

DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Art. 21.

Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1910 del

Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la

direttiva n. 2006/112/CE per quanto concerne

l’armonizzazione e la semplificazione di determinate

norme nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto di

imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura

di infrazione n. 2020/0070.

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:

«Art. 38.1 (Acquisti intracomunitari in regime

cosiddetto di “call off stock”). — 1. In deroga all’artico-

lo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasfe-

risce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel

territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomu-

nitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio

dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce

per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva

e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha

il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesi-

stente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i

beni non ha stabilito la sede della propria attività econo-

mica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

c) il soggetto passivo destinatario della cessio-

ne è identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione

attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui

alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione

o il trasporto.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddi-

sfatte, l’acquisto intracomunitario si considera effettuato

dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché

esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel

territorio dello Stato.

Serie generale – n. 12

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che tra-

sferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acqui-

sto intracomunitario ai sensi dell’articolo 38, comma 3,

lettera b):

a) il giorno successivo alla scadenza del perio-

do di dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello

Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al

soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto

passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi

dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno

una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi

dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono

ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessio-

ne o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il tra-

sporto se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel ter-

ritorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un

altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamen-

te distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distru-

zione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall’arrivo

dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto

di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcun acquisto intracomunita-

rio in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nel-

lo Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro

arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo

destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo

ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo

annota la rispedizione nel registro di cui all’articolo 50,

comma 5-bis.

5. Se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel

territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della

cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l’acqui-

sto intracomunitario è effettuato da quest’ultimo purché,

al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le

altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo

che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel

registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis»;

b) all’articolo 41, dopo il comma 2-bis è inserito il

seguente:

«2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a),

e al comma 2, lettera c), del presente articolo costituisco-

no cessioni non imponibili a condizione che i cessiona-

ri abbiano comunicato il numero di identificazione agli

stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente

abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6,

o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata

compilazione dello stesso»;

c) dopo l’articolo 41 sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-bis (Cessioni intracomunitarie in regime

cosiddetto di “call off stock”). — 1. In deroga all’artico-

lo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferi-

sce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso

13 —17-1-2022

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quello di un altro Stato membro effettua una cessione in-

tracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera

a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto

Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agi-

sce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase suc-

cessiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo

che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo

preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i

beni non ha stabilito la sede della propria attività econo-

mica né dispone di una stabile organizzazione nel predet-

to Stato membro;

c) il soggetto passivo destinatario della cessio-

ne è identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo nu-

mero di identificazione sono noti al soggetto passivo che

spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la

spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i

beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all’ar-

ticolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell’elenco riepiloga-

tivo di cui all’articolo 50, comma 6, l’identità e il numero

di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore

aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte,

la cessione intracomunitaria si considera effettuata al mo-

mento della cessione dei beni, qualora la cessione avven-

ga entro dodici mesi dall’arrivo degli stessi nel territorio

dello Stato membro di destinazione.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferi-

sce beni della sua impresa nel territorio di un altro Stato

membro effettua una cessione ai sensi dell’articolo 41,

comma 2, lettera c):

a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici

mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato mem-

bro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al

soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto

passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall’arri-

vo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno

una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi

dall’arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono

ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destina-

tario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai

sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il tra-

sporto se, entro dodici mesi dall’arrivo nel territorio dello

Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro

Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente

distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distru-

zione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall’arrivo

nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto

di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in

relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato,

entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato

Serie generale – n. 12

membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni

annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all’artico-

lo 50, comma 5-bis.

5. Se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territo-

rio dell’altro Stato membro, il soggetto passivo destinata-

rio della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo,

continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1,

purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte

tutte le condizioni ivi previste e il soggetto passivo che

ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel

registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis.

Art. 41-ter (Cessioni a catena). — 1. Ai fini del

presente articolo:

a) si considerano cessioni a catena le cessioni

successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto

da uno a un altro Stato membro direttamente dal primo

cedente all’ultimo acquirente;

b) si considera operatore intermedio un ceden-

te, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni diret-

tamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.

2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la

spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono ef-

fettuati da un operatore intermedio, si considera cessione

intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’articolo 41

solo la cessione effettuata nei confronti dell’operatore in-

termedio. Tuttavia, se l’operatore intermedio comunica al

proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli

dallo Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,

si considera cessione intracomunitaria quella effettuata

dall’operatore intermedio. Non si considerano effettuate

in Italia le cessioni successive a quella che costituisce

cessione intracomunitaria.

3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la

spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono ef-

fettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto

intracomunitario ai sensi dell’articolo 38 solo l’acquisto

effettuato dall’operatore intermedio. Tuttavia, se l’opera-

tore intermedio comunica al proprio cedente il numero di

identificazione attribuitogli dallo Stato di inizio del tra-

sporto o della spedizione, si considera acquisto intraco-

munitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore

intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione

posta in essere dal soggetto che effettua l’acquisto intra-

comunitario e le cessioni successive.

4. Le disposizioni del presente articolo non si ap-

plicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piat-

taforme elettroniche che si considerano aver acquistato e

rivenduto i beni stessi»;

d) all’articolo 50:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: «Agli effetti della di-

sposizione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

«Agli effetti dell’articolo 41, comma 2-ter,»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le cessioni e gli acquisti di beni effet-

tuati ai sensi degli articoli 38-bis e 41- bis del presen-

te decreto devono essere annotati dal destinatario della

cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e

conservato a norma dell’articolo 39 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

14 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «da

questi ultimi ricevuti» sono aggiunte le seguenti: «indi-

cando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomu-

nitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-

bis e 38-bis del presente decreto».

Art. 22.

Razionalizzazione della normativa sanzionatoria

applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello

Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta

da parte del consumatore finale. Attuazione del

regolamento (UE) n. 608/2013.

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge

14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. È punito con la sanzione amministrativa pe-

cuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale

che, all’interno degli spazi doganali, introduce con qual-

siasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da

Paesi non appartenenti all’Unione europea che violano le

norme in materia di origine e provenienza dei prodotti,

in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore, a

condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a

venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore

a 5 chili e che l’introduzione dei beni non risulti connessa

a un’attività commerciale.

7-ter. L’onere economico della custodia e della di-

struzione delle merci è posto a carico dell’acquirente fina-

le o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione

deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca

di cui al comma 7.

7-quater. La sanzione amministrativa di cui al com-

ma 7-bis è irrogata dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane

e dei monopoli competente per il luogo dove è stato ac-

certato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge

24 novembre 1981, n. 689».

Art. 23.

Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria

e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva

n. 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito

ai consumatori relativi a beni immobili residenziali

e recante modifica delle direttive n. 2008/48/CE e

2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e cre-

ditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il

seguente:

«10-bis. La Banca d’Italia è il punto di contatto

per la ricezione delle richieste di informazioni o di colla-

borazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri

dell’Unione europea in relazione ai contratti di credito

disciplinati dal capo I-bis del titolo VI»;

b) dopo l’articolo 128-novies è inserito il seguente:

«Art. 128-novies.1 (Operatività transfrontaliera).

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori crediti-

zi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, re-

Serie generale – n. 12

lative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del

titolo VI, in un altro Stato membro dell’Unione europea,

anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione

all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.

2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati

dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall’autorità

competente di un altro Stato membro dell’Unione euro-

pea a svolgere una o più delle attività previste dall’artico-

lo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere

le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche

senza stabilirvi succursali, dopo che l’autorità compe-

tente dello Stato membro di origine ne ha dato comuni-

cazione all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.

L’avvio dell’attività è consentito decorso un mese dalla

data in cui il soggetto abilitato è stato informato della

comunicazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente arti-

colo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Or-

ganismo di cui all’articolo 128-undecies. L’Organismo

procede all’iscrizione entro un mese dalla ricezione della

comunicazione di cui al comma 2»;

c) all’articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis è in-

serito il seguente:

«4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all’arti-

colo 128-novies.1, comma 2, l’autorità competente del-

lo Stato membro di origine, dopo aver informato l’Or-

ganismo di cui all’articolo 128-undecies, può effettuare

ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della

Repubblica»;

d) all’articolo 128-undecies, dopo il comma 4 è ag-

giunto il seguente:

«4-bis. L’Organismo collabora con le autorità di

altri Stati membri dell’Unione europea competenti sui

soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2; a tale

fine può scambiare informazioni con queste autorità, en-

tro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto

dell’Unione europea»;

e) all’articolo 128-duodecies, dopo il comma 1-ter

sono inseriti i seguenti:

«1-quater. L’Organismo, entro un mese dalla ri-

cezione della comunicazione di cui all’articolo 128-no-

vies.1, comma 1, comunica l’intenzione dell’agente in

attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere

in un altro Stato membro dell’Unione europea le attività

relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis

del titolo VI all’autorità competente dell’altro Stato mem-

bro; la comunicazione all’autorità competente comprende

l’indicazione delle banche o degli intermediari finanziari

previsti dal titolo V su mandato dei quali l’agente in at-

tività finanziaria svolge la propria attività. L’Organismo

definisce le modalità della comunicazione di cui all’arti-

colo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comuni-

cazione all’autorità competente dell’altro Stato membro.

1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da

quelle alle quali si applicano le disposizioni sull’opera-

tività transfrontaliera di cui all’articolo 128-novies.1,

l’Organismo informa i soggetti di cui all’articolo 128-no-

vies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svol-

gimento in Italia. L’informazione è fornita prima dell’av-

15 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

vio dell’operatività della succursale o comunque entro

due mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 128-no-

vies.1, comma 2.

1-sexies. L’Organismo verifica il rispetto del-

le disposizioni applicabili ai soggetti di cui all’artico-

lo 128-novies.1, comma 2. A questo fine può:

a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmet-

tere atti e documenti secondo le modalità e i termini sta-

biliti dall’Organismo stesso, nonché procedere ad audi-

zione personale;

b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo

averne informato l’autorità competente dello Stato mem-

bro di origine;

c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una

succursale di porre termine alla violazione delle dispo-

sizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies,

120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-ter-

decies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo

unico e dell’articolo 13, comma 1-bis, lettera b), nume-

ro 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il

destinatario dell’ordine non pone termine alla violazione,

l’Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie,

compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni,

dopo averne informato l’autorità competente dello Stato

membro di origine; della misura è data tempestiva comu-

nicazione alla Commissione europea;

d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla

struttura organizzativa della succursale le modifiche ne-

cessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui

alla lettera c) o per consentire all’autorità competente del-

lo Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle

disposizioni sulla remunerazione del personale;

e) informare l’autorità competente dello Stato mem-

bro di origine della violazione delle disposizioni previste

ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle in-

dicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano

attraverso una succursale; se l’autorità competente dello

Stato membro di origine non adotta misure adeguate en-

tro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque

persiste nell’agire in modo tale da mettere a repentaglio

gli interessi dei consumatori o l’ordinato funzionamen-

to dei mercati, l’Organismo può vietare di intraprendere

nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità com-

petente dello Stato membro di origine; della misura è data

tempestiva comunicazione alla Commissione europea e

all’ABE; l’Organismo può chiedere alla Banca d’Italia di

ricorrere all’ABE ai sensi dell’articolo 6, comma 4;

f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lette-

ra e), quando un soggetto che opera in regime di libera

prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle

disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI

del presente testo unico e dell’articolo 13, comma 1-bis,

lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto

2010, n. 141.

1-septies. Con decreto del Ministro dell’economia

e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d’Italia, le

forme e le modalità con le quali l’Organismo esercita i

poteri previsti dal comma 1-sexies»;

Serie generale – n. 12

f) all’articolo 128-terdecies, dopo il comma 4 è ag-

giunto il seguente:

«4-bis. La Banca d’Italia e l’Organismo, nel ri-

spetto delle proprie competenze, collaborano anche

mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo

svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per

consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso

conferiti. La trasmissione di informazioni all’Organismo

per le suddette finalità non costituisce violazione del se-

greto d’ufficio da parte della Banca d’Italia».

2. Il comma 1-sexies dell’articolo 128-duodecies del

testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si

applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del

decreto previsto dal comma 1-septies del medesimo ar-

ticolo 128-duodecies, introdotto dal citato comma 1 del

presente articolo.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20, comma 1-bis, dopo le parole:

«n. 385,» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto del

diritto dell’Unione europea, dai soggetti di cui all’artico-

lo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 385 del 1993»;

b) all’articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il

seguente:

«4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di

soggetti che svolgono, ai sensi dell’articolo 128-novies.1,

comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di

credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del mede-

simo testo unico in altri Stati membri dell’Unione euro-

pea, l’Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo

adeguato alle autorità competenti degli altri Stati mem-

bri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici

giorni dalla cancellazione»;

c) all’articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) è aggiunto

il seguente:

«7-bis) gli Stati membri dell’Unione europea

in cui l’agente in attività finanziaria può svolgere le at-

tività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo

I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legisla-

tivo 1° settembre 1993, n. 385»;

1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) è aggiunto

il seguente:

«7-bis) gli Stati membri dell’Unione europea

in cui l’agente in attività finanziaria può svolgere, anche

senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti

di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del te-

sto unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385»;

2) al comma 4, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la

seguente:

«f-ter) gli Stati membri dell’Unione europea in

cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza sta-

bilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito

disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di

cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

16 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nell’elenco dei soggetti di cui all’arti-

colo 128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate

le informazioni contenute nella comunicazione inviata

dall’autorità competente dello Stato membro di origine,

compresi almeno:

a) la denominazione del soggetto;

b) l’indirizzo della sede amministrativa e, se

del caso, della succursale con sede in Italia;

c) l’indirizzo, anche di posta elettronica, o un

altro recapito».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI

ECONOMICI E MONETARI

Art. 24.

Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e

consolidato. Attuazione della direttiva n. 2013/34/

UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai

bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune

tipologie di imprese, recante modifica della direttiva

n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

e abrogazione delle direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/

CEE del Consiglio.

1. All’articolo 111-duodecies delle disposizioni per

l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di

cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in

fine, il seguente comma:

«Il primo comma si applica anche qualora i soci illi-

mitatamente responsabili siano società di capitali sogget-

te al diritto di un altro Stato membro dell’Unione europea

o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili

giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata di-

sciplinate dal diritto di uno Stato membro dell’Unione

europea».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 2423-ter, sesto comma, è aggiunto,

in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la compen-

sazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota

integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»;

b) all’articolo 2435-bis, quarto comma, le pa-

role: «e quinto comma dell’articolo 2423-ter,» sono

sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma

dell’articolo 2423-ter,»;

c) all’articolo 2435-ter, dopo il quarto comma è ag-

giunto il seguente:

«Agli enti di investimento e alle imprese di par-

tecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni

previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’ar-

ticolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-

bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce

D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella

voce D»;

Serie generale – n. 12

d) all’articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «, indicando la denominazio-

ne, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto

partecipato».

3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i

seguenti:

«3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la to-

talità dei diritti di voto dei soci dell’impresa partecipata

è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quo-

te proprie detenute dall’impresa partecipata stessa, o da

una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali

imprese.

3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di con-

solidamento indipendentemente dal luogo in cui sono

costituite»;

b) all’articolo 27:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «non ab-

biano superato,» sono inserite le seguenti: «su base

consolidata,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La verifica del superamento dei limi-

ti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su

base aggregata senza effettuare le operazioni di consoli-

damento. In tale caso, i limiti numerici indicati al com-

ma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento»;

3) al comma 2, le parole: «comma precedente»

sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

c) all’articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il

seguente:

«1-bis. L’elenco previsto dall’articolo 38, com-

ma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna im-

presa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o del-

la perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tali

informazioni possono essere omesse quando l’impresa

controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patri-

moniale in base alle disposizioni della legge nazionale

applicabile».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica-

no per la prima volta al bilancio dell’impresa e al bilancio

consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello

chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non de-

vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finan-

za pubblica.

17 —17-1-2022

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Art. 25.

Disposizioni in materia di marcatura e formato

elettronico unico di comunicazione delle relazioni

finanziarie annuali. Attuazione del regolamento

delegato (UE) n. 2019/ 815 della Commissione, del

17 dicembre 2018, che integra la direttiva n. 2004/109/

CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

riguarda le norme tecniche di regolamentazione

relative alla specificazione del formato elettronico

unico di comunicazione.

1. All’articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le se-

guenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1.1. Gli amministratori curano l’applicazio-

ne delle disposizioni del regolamento delegato (UE)

2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018,

alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati

aventi l’Italia come Stato membro d’origine pubblicano

conformemente al comma 1.

1.2. Il revisore legale o la società di revisione

legale, nella relazione di revisione di cui all’articolo 14

del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime

altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilan-

cio d’esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella

relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regola-

mento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo,

sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale

fine, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del citato decreto

legislativo n. 39 del 2010»;

b) al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la

seguente:

«a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del

comma 1.1».

Art. 26.

Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di

mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbra-

io 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 182 è sostituito dal seguente:

«Art. 182 (Ambito di applicazione). — 1. Le di-

sposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si ap-

plicano ai fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negozia-

zione o per i quali è stata presentata una richiesta di am-

missione alla negoziazione in un mercato regolamentato

italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

b) strumenti finanziari ammessi alla nego-

ziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di

ammissione alla negoziazione in un sistema multilatera-

le di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione

europea;

c) strumenti finanziari negoziati su un sistema

organizzato di negoziazione;

Serie generale – n. 12

d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere

a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o

dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle

stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore,

compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e

i contratti differenziali;

e) condotte od operazioni, comprese le offer-

te, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata,

come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di

altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i pro-

dotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi

del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione,

del 12 novembre 2010.

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si

applicano altresì ai fatti concernenti:

a) i contratti a pronti su merci che non sono

prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una

sensibile alterazione del prezzo o del valore degli stru-

menti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera

a);

b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti

derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del

rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alte-

razione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su

merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo

o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) gli indici di riferimento (benchmark).

3. Le disposizioni del presente titolo si applicano

a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli

strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipenden-

temente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta

avvenga in una sede di negoziazione.

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo

sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se com-

messi in territorio estero, quando attengono a strumenti

finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una ri-

chiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato

regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di ne-

goziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su

un sistema organizzato di negoziazione italiano»;

b) all’articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) è ag-

giunta la seguente:

«b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o stru-

menti collegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a)

e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la sta-

bilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni

sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 4

e 5, del medesimo regolamento»;

c) l’articolo 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 184 (Abuso o comunicazione illecita di in-

formazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di

altri alla commissione di abuso di informazioni privile-

giate). — 1. È punito con la reclusione da due a dodici

anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni

chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegia-

te in ragione della sua qualità di membro di organi di am-

ministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della

18 —17-1-2022

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partecipazione al capitale dell’emittente ovvero dell’eser-

cizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una

funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni,

direttamente o indirettamente, per conto proprio o per

conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le infor-

mazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di

fuori del normale esercizio del lavoro, della professione,

della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato

effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE)

n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali

informazioni, al compimento di taluna delle operazioni

indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a

chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegia-

te a motivo della preparazione o dell’esecuzione di attivi-

tà delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo

comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai

commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei

mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro

due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in pos-

sesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da

quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere

privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti

di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della

multa può essere aumentata fino al triplo o fino al mag-

gior importo di dieci volte il prodotto o il profitto con-

seguito dal reato quando, per la rilevante offensività del

fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità

del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appa-

re inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applica-

no anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguarda-

no condotte od operazioni, comprese le offerte, relative

alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata, come un

mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri

prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti

oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del

regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del

12 novembre 2010»;

abrogati;

seguente:

d) all’articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono

e) all’articolo 187, il comma 1 è sostituito dal

«1. In caso di condanna per uno dei reati pre-

visti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei

beni che ne costituiscono il profitto».

Serie generale – n. 12

Art. 27.

Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che

modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati

degli strumenti finanziari.

1. All’articolo 4-terdecies, comma 1, del testo unico di

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la

lettera p) è aggiunta la seguente:

«p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di

crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre

2020».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a

decorrere dal 10 novembre 2021.

Art. 28.

Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione

della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che

modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di

accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e

di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/

UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e

la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione

dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o

finanziamento del terrorismo.

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decre-

to legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il

seguente:

«2-bis. Qualora il programma di attività indichi

che una parte rilevante dell’attività dell’impresa sarà

esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione

dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è po-

tenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro

ospitante, l’IVASS, con adeguato livello di dettaglio, in-

forma l’AEAP e l’autorità di vigilanza dello Stato mem-

bro interessato in merito»;

b) all’articolo 46-bis, dopo il comma 5 è inserito il

seguente:

«5-bis. L’IVASS informa l’AEAP in merito alla

richiesta di autorizzazione all’utilizzo o alla modifica di

un modello interno. L’IVASS può chiedere all’AEAP as-

sistenza tecnica per la decisione sulla domanda»;

c) all’articolo 59, dopo il comma 2 è inserito il

seguente:

«2-bis. Qualora il programma di attività indichi

che una parte rilevante dell’attività dell’impresa sarà

esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione

dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è po-

tenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro

ospitante, l’IVASS, con adeguato livello di dettaglio, in-

forma l’AEAP e l’autorità di vigilanza dello Stato mem-

bro interessato in merito»;

19 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

d) all’articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il

seguente:

«4-bis. Qualora l’IVASS individui, nell’impre-

sa che svolge attività rilevante nel territorio di un altro

Stato membro ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2-bis,

un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri ri-

schi emergenti derivanti da tale attività che possano avere

un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello

di dettaglio l’AEAP e l’autorità di vigilanza dello Stato

membro ospitante»;

e) all’articolo 193, dopo il comma 1-bis è inserito il

seguente:

«1-ter. L’IVASS informa l’autorità di vigilanza

dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di

ritenere che l’impresa di altro Stato membro che svolge

attività rilevante nel territorio della Repubblica desta pre-

occupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela

dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giun-

gere ad una soluzione congiunta tra l’IVASS e l’autorità

dello Stato membro, l’IVASS può rinviare la questione

all’AEAP e chiederne l’assistenza»;

f) all’articolo 195, comma 3, le parole: «commi 3 e

4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4 e 4-bis»;

g) all’articolo 195-bis, dopo il comma 1-bis è inse-

rito il seguente:

«1-ter. L’IVASS informa l’autorità di vigilanza

dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che

l’impresa di riassicurazione di altro Stato membro che

svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica

può destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli inte-

ressi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia pos-

sibile giungere ad una soluzione congiunta tra l’IVASS

e l’autorità dello Stato membro, l’IVASS può rinviare la

questione all’AEAP e chiederne l’assistenza»;

h) all’articolo 207-octies:

1) al comma 2, le parole: «e presenta loro imme-

diatamente la domanda completa» sono sostituite dalle

seguenti: «, inclusa l’AEAP, e trasmette loro tempesti-

vamente la domanda completa, comprensiva della do-

cumentazione presentata. L’IVASS può chiedere l’assi-

stenza tecnica all’AEAP per la decisione sulla domanda,

secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera

b), del regolamento (UE) n. 1094/2010»;

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal se-

guente: «L’IVASS decide in via definitiva se l’AEAP non

adotta la decisione conformemente all’articolo 19, para-

grafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010»;

i) dopo l’articolo 208-ter è inserito il seguente:

«Art. 208-quater (Piattaforme di collaborazione

costituite dall’AEAP). — 1. L’IVASS fornisce tempe-

stivamente, su richiesta dell’AEAP, tutte le informazio-

ni necessarie per consentire il corretto funzionamento

delle piattaforme di collaborazione costituite presso

l’AEAP.

2. L’IVASS può richiedere la creazione, richie-

dendone la relativa costituzione, di piattaforme di col-

laborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati

membri o aderire a piattaforme esistenti»;

l) all’articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo è

sostituito dal seguente: «L’autorità di vigilanza sul grup-

po decide in via definitiva se l’AEAP non adotta la deci-

Serie generale – n. 12

sione di cui al comma 3 del presente articolo conforme-

mente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE)

n. 1094/2010».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 29.

Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari

per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/

CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE

recante un codice comunitario relativo ai medicinali

veterinari.

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i

seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medi-

cinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i

servizi della società dell’informazione, di cui all’artico-

lo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile

2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale

compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli

indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati

come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti

mediante richieste di connessione alla rete internet pro-

venienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14,

comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo

decreto legislativo n. 70 del 2003.

5-ter. Il Ministero della salute indìce periodica-

mente la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, com-

ma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’esame dei

casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d’in-

tesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della sa-

lute, finalizzata all’identificazione delle violazioni della

disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veteri-

nari al pubblico mediante i servizi della società dell’in-

formazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come

amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo

economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della

salute e, come osservatori, l’Autorità garante della con-

correnza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni.

5-quater. Il Ministero della salute, anche a se-

guito dell’istruttoria della conferenza di servizi di cui

al comma 5-ter, dispone con provvedimento motivato

in via d’urgenza la cessazione di pratiche commerciali

consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società

dell’informazione, di medicinali veterinari non conformi

ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-

bis e 5-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri

per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono

pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione

Amministrazione trasparente” del sito internet istituzio-

nale del Ministero della salute»;

20 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

b) all’articolo 108, dopo il comma 18 è aggiunto il

seguente:

«18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai prov-

vedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater dell’artico-

lo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedi-

menti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di

cui al comma 8».

Art. 30.

Modifica all’articolo 1, comma 536, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF

n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario

1. All’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguen-

ti: «Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un

direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’or-

dine territoriale competente per il luogo in cui ha sede

la struttura. A tale ordine territoriale compete l’esercizio

del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario

limitatamente alle funzioni connesse all’incarico».

Art. 31.

Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici

per via telematica. Attuazione del regolamento (CE)

n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i

seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei pro-

dotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i

servizi della società dell’informazione, di cui all’artico-

lo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile

2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale

compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli

indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati

come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti

mediante richieste di connessione alla rete internet pro-

venienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14,

comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo

decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamen-

te la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 1,

della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’esame dei casi se-

gnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d’intesa

con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute,

finalizzata all’identificazione delle violazioni alla discipli-

na sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubbli-

co mediante i servizi della società dell’informazione. Alla

conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni

interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Co-

mando dei carabinieri per la tutela della salute e, come os-

servatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mer-

cato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a se-

guito dell’istruttoria della conferenza di servizi di cui

al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato,

Serie generale – n. 12

in via d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali

consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società

dell’informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai

requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre

2009.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-

bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri

per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono

pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione

Amministrazione trasparente” del sito internet istituzio-

nale del Ministero della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai

provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il

termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica

una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a

euro 250.000»;

b) all’articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i

seguenti:

«1-bis. Qualora dall’analisi di campioni risul-

ti un illecito amministrativo, si applicano le disposi-

zioni dell’articolo 15 della legge 24 novembre 1981,

n. 689. L’Istituto superiore di sanità è l’autorità compe-

tente ad effettuare le analisi di revisione.

1-ter. In caso di pagamento della sanzione in mi-

sura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 no-

vembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento

medesimo è l’organo regionale di cui al comma 1 del pre-

sente articolo».

Art. 32.

Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via

telematica. Attuazione del regolamento (UE)

n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione

sul mercato e all’uso dei biocidi.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge 6 ago-

sto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi

offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della so-

cietà dell’informazione, di cui all’articolo 2, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,

il Ministero della salute è l’autorità alla quale compete

emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi

internet corrispondenti ai siti web individuati come pro-

motori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante

richieste di connessione alla rete internet provenienti dal

territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15,

comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legisla-

tivo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente

la conferenza di servizi istruttoria per l’esame dei casi se-

gnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d’intesa

con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute,

finalizzata all’identificazione delle violazioni della di-

sciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico

mediante i servizi della società dell’informazione. Alla

conferenza di servizi partecipano, come amministrazio-

ni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale – n. 12

Capo VI

Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come

osservatori, l’Autorità garante della concorrenza e del

mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE

DEI CONSUMATORI

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito

dell’istruttoria della conferenza di servizi di cui al com-

ma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via

d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consi-

stenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società dell’in-

formazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti

dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis

e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri

per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono

pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione

Amministrazione trasparente” del sito internet istituzio-

nale del Ministero della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai prov-

vedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termi-

ne indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro

250.000».

Art. 33.

Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a

fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013

1. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo

4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: «Il comma 1» sono

inserite le seguenti: «, ad eccezione delle prescrizioni di

cui alla lettera a) del medesimo comma 1,».

2. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo

4 marzo 2014, n. 26, le parole: «, ad eccezione delle pro-

cedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici»

sono soppresse.

3. All’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014,

n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L’autorizzazione è concessa solo se l’allevatore,

il fornitore o l’utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono

conformi ai requisiti del presente decreto».

4. All’articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legi-

slativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: «e del rispetto dell’obbligo di sostituzione».

5. All’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo

4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

6. All’articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre

2020, n. 178, dopo le parole: «Gli animali» sono inserite

le seguenti: «di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e

sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione

di convenzioni e accordi internazionali».

Art. 34.

Designazione dell’autorità competente per l’esecuzione

del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo

alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti

online nel mercato interno.

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della legge 31 lu-

glio 1997, n. 249, è inserito il seguente:

«7-bis. Per l’esecuzione del regolamento (UE)

2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera

di servizi di contenuti online nel mercato interno, l’Au-

torità per le garanzie nelle comunicazioni è designa-

ta quale autorità competente ai sensi dell’articolo 5 del

regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L’Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni,

ai sensi dell’articolo 3, numero 6), del citato regolamento

(UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione

di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati

conformemente all’articolo 10 del medesimo regolamen-

to, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e

dall’articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995,

n. 481».

Art. 35.

Modifica all’articolo 7-bis del decreto legislativo

21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad

effetto serra. Caso ARES (2019) 7142023.

1. All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislati-

vo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: «nell’anno 2020 e,

dell’elettricità fornita nel 2020,» sono sostituite dalle se-

guenti: «nell’anno di riferimento e dell’elettricità fornita

nell’anno di riferimento».

Art. 36.

Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in

materia di sistema europeo per lo scambio di quote di

emissione dei gas a effetto serra.

1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 37 è abrogato;

b) alla rubrica dell’allegato I, le parole: «la presente

direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «il presente de-

creto legislativo».

22 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale – n. 12

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

Art. 37.

Designazione delle autorità competenti per l’esecuzione

del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla

cooperazione tra le autorità nazionali responsabili

dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori

e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro

poteri minimi.

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislati-

vo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 27:

1) al comma 1, le parole: «regolamento

2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità

nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa

che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti:

«regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione

tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della

normativa che tutela i consumatori e che abroga il regola-

mento (CE) n. 2006/2004»;

2) al comma 2, le parole: «regolamento 2006/2004/

CE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)

2017/2394»;

b) all’articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole:

«L’Autorità garante della concorrenza e del mercato»

sono inserite le seguenti: «è designata, ai sensi dell’ar-

ticolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394,

quale autorità competente responsabile dell’applicazio-

ne della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile

1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipu-

lati con i consumatori. In materia di accertamento e di

sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE,

si applica l’articolo 27 del presente codice. L’Autorità»;

c) all’articolo 66, comma 4, le parole: «ai sen-

si dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE)

n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai

sensi dell’articolo 3, numero 6), del regolamento (UE)

2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

12 dicembre 2017»;

d) all’articolo 144-bis:

1) al comma 1, alinea, le parole: «dell’articolo 3,

lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, non-

ché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le

quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali,

svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del me-

desimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE)

n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell’artico-

lo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017,

nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per

le quali è prevista la competenza di altre autorità naziona-

li, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del

medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE)

2017/2394»;

«2. Il Ministero dello sviluppo economico e le

altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 3, nume-

ro 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono

di tutti i poteri minimi di cui all’articolo 9 dello stesso re-

golamento e li esercitano conformemente all’articolo 10

del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più

ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con

riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi

dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall’appli-

cazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le au-

torità di cui al primo periodo del presente comma, fer-

mi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti

dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di

indagine e di esecuzione di cui all’articolo 9 del citato

regolamento, in conformità all’articolo 10 del medesimo

regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti

appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le noti-

zie e le informazioni secondo le competenze e le modalità

stabilite dai rispettivi regolamenti»;

3) ai commi 4 e 9, le parole: «regolamento (CE)

n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamen-

to (UE) 2017/2394»;

4) al comma 8, le parole: «degli articoli 3, lettera

c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004» sono

sostituite dalle seguenti: «degli articoli 3, numero 6), 5, 9

e 10 del regolamento (UE) 2017/2394»;

5) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole:

«svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell’ar-

ticolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004,

sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili

dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori»

sono sostituite dalle seguenti: «è designata autorità com-

petente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regola-

mento (UE) 2017/2394».

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 51-octies del codice

della normativa statale in tema di ordinamento e mercato

del turismo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legi-

slativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del

mercato è designata, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo

1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale au-

torità competente responsabile dell’applicazione della

direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti

turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il re-

golamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la

direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accerta-

mento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva

(UE) 2015/2302, si applica l’articolo 27 del codice del

consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,

n. 206».

3. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo

4 novembre 2014, n. 169, le parole: «regolamento (CE)

2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento

(UE) 2017/2394».

23 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale – n. 12

4. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo

29 luglio 2015, n. 129, le parole: «regolamento (CE)

n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamen-

to (UE) 2017/2394».ALTRE DISPOSIZIONI

Capo VIIModifiche all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, concernente il Comitato interministeriale per

gli affari europei

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 38.

Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare

per la determinazione di energia prodotta dai

biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione

n. 2019/2095.

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al

provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile

2009» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto

legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;

b) all’articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al

provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE»

sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislati-

vo 21 marzo 2005, n. 66»;

c) all’allegato 1, parte 2, recante «Calcolo della quo-

ta di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di tra-

sporto», punto 1:

1) alla lettera b), dopo le parole: «lettera c-bis) del

presente paragrafo» sono aggiunte le seguenti: «e dalla

parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato»;

2) alla lettera c-bis):

2.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i biocarburanti sostenibili prodotti a par-

tire da colture coltivate su superfici agricole come colture

principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali

e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a

condizione che sia dimostrato che tali colture sono state

coltivate su terreni di cui all’allegato V-bis, parte C, para-

grafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005,

n. 66»;

2.2) la lettera c) è abrogata.

2. La rubrica dell’articolo 10 del decreto legislativo

21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: «Mo-

difiche all’allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo

2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della diretti-

va (UE) 2015/1513».

Capo VIII

Art. 39.

1. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «di venti unità, di perso-

nale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,»

sono sostituite dalle seguenti: «di ventotto unità, di cui

ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equi-

parate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifi-

che equiparate, di personale»;

b) al comma 8, le parole: «appartenente alla terza

area o qualifiche equiparate,» sono sostituite dalle se-

guenti: «, di cui tre unità appartenenti alla terza area o

qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda

area o qualifiche equiparate,».

Art. 40.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234,

concernenti il ruolo del Parlamento nel processo

decisionale relativo alla posizione da assumere in sede

europea.

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Su

loro richiesta,» sono soppresse e dopo le parole: «riunioni

del Consiglio dell’Unione europea» sono inserite le se-

guenti: «e dell’Eurogruppo e delle riunioni informali nel-

le loro diverse formazioni»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le competenti Commissioni parlamen-

tari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Came-

re, prima di ogni riunione del Consiglio dell’Unione eu-

ropea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare

i princìpi e le linee dell’azione del Governo nell’attività

preparatoria di adozione degli atti dell’Unione europea»;

b) all’articolo 7, comma 1, le parole: «coerente con

gli» sono sostituite dalle seguenti: «conforme agli».

Art. 41.

Modifica all’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, concernente la legge di delegazione europea e

la legge europea

1. All’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei

disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori

esigenze di adempimento di obblighi di cui all’articolo 1,

il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per

gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari

esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri

24 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro

il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferen-

za permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore

disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore di-

segno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla

dicitura: “secondo semestre”. Per il disegno di legge di

delegazione europea di cui al presente comma non è pre-

scritta la relazione illustrativa di cui al comma 7».

Art. 42.

Modifica all’articolo 43 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei

confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili

di violazioni del diritto dell’Unione europea.

1. Al comma 6 dell’articolo 43 della legge 24 dicembre

2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: «Il Mini-

stro dell’economia e delle finanze, con uno o più decre-

ti da adottare di concerto con i Ministri competenti per

materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle

province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti lo-

cali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i pro-

cedimenti istruttori propedeutici all’esercizio dell’azione

di rivalsa di cui al presente comma».

Art. 43.

Serie generale – n. 12

Art. 44.

Rafforzamento delle strutture del Ministero dell’economia

e delle finanze preposte alle attività di gestione,

monitoraggio e controllo degli interventi dell’Unione

europea per il periodo di programmazione 2021-2027.

1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione,

monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati

dall’Unione europea per il periodo di programmazione

2021-2027 nonché di adeguamento dell’ordinamento in-

terno alla normativa europea, il Ministero dell’economia

e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo inde-

terminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Mi-

nistero, con corrispondente incremento della vigente do-

tazione organica, un contingente di personale nel nume-

ro massimo di cinquanta unità da inquadrare nel livello

iniziale della terza area, attraverso l’indizione di appositi

concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissio-

ne per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle

Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 35, com-

ma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del

presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorre-

re dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo per il recepimento della normativa

europea, di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre

2012, n. 234.

Art. 45.

Monitoraggio parlamentare sull’attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestra-

le, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell’at-

tuazione del programma di riforme e investimenti conte-

nuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

2. Le Commissioni parlamentari competenti per l’esame

del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al com-

ma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secon-

do le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al

monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell’Unione

europea assegnate all’Italia, alla verifica del conseguimen-

to soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi,

anche in considerazione delle regole fissate dall’artico-

lo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull’erogazione dei

contributi finanziari, nonché alla valutazione dell’impatto

economico, sociale e territoriale derivante dall’attuazione

delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.

3. Nell’esercizio dell’attività di cui al comma 2, le

Commissioni parlamentari svolgono in particolare audi-

zioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e so-

pralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione

i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.

4. Al termine dell’esame di ogni relazione semestrale,

possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che

indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma

di adozione delle riforme concordate in sede europea e

nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Assunzione di personale presso

l’Autorità nazionale anticorruzione

1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali

dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in parti-

colare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla

digitalizzazione delle procedure di affidamento dei con-

tratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la medesima

Autorità è autorizzata ad assumere personale a tempo in-

determinato, con corrispondente modifica della dotazione

organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità,

di cui venticinque con la qualifica di funzionario e tre con

la qualifica di impiegato, da inquadrare nel livello iniziale

della qualifica di riferimento.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro

587.833 per l’anno 2021, euro 2.625.278 per l’anno 2022,

euro 2.678.135 per l’anno 2023, euro 2.738.467 per l’an-

no 2024, euro 2.840.306 per l’anno 2025, euro 2.990.711

per l’anno 2026, euro 3.163.030 per l’anno 2027, euro

3.339.026 per l’anno 2028, euro 3.520.826 per l’anno

2029, euro 3.705.663 per l’anno 2030, euro 3.887.854

per l’anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorre-

re dall’anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a

euro 587.833 per l’anno 2021, euro 2.625.278 per l’anno

2022, euro 2.678.135 per l’anno 2023, euro 2.738.467

per l’anno 2024, euro 2.840.306 per l’anno 2025 ed euro

2.990.711 per l’anno 2026, mediante corrispondente ri-

duzione del fondo per il recepimento della normativa eu-

ropea, di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre

2012, n. 234, e, quanto a euro 3.163.030 per l’anno 2027,

euro 3.339.026 per l’anno 2028, euro 3.520.826 per l’an-

25 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

no 2029, euro 3.705.663 per l’anno 2030, euro 3.887.854

per l’anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere

dall’anno 2032, a carico del bilancio dell’ANAC. Alla

compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,

pari a euro 1.628.961 per l’anno 2027, euro 1.719.599

per l’anno 2028, euro 1.813.226 per l’anno 2029, euro

1.908.417 per l’anno 2030, euro 2.002.245 per l’anno

2031 ed euro 2.191.006 annui a decorrere dall’anno 2032,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per la compensazione degli effetti finanziari non previsti

a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 46.

Sviluppo della funzione consultiva

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio

2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resi-

lienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo

degli interventi dell’Unione europea per il periodo di pro-

grammazione 2021-2027, il presente articolo reca dispo-

sizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.

2. Limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai

fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della

Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle am-

ministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto

pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di conta-

bilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non

inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione

nomofilattica sull’esercizio della funzione consultiva

da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi

pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della

Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province,

delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizio-

ni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica

all’esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le

risorse stanziate dal PNRR e con i fondi complementari

al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa

qualora l’azione amministrativa si sia conformata ai pa-

reri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del

presente comma nel rispetto dei presupposti generali per

il rilascio dei medesimi.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono de-

rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica. Le amministrazioni interessate provvedono all’at-

tuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

Art. 47.

Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie

dell’Unione europea. Anticipazione del fondo di

rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello

Stato.

1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento

all’Unione europea dei contributi a carico dell’Italia per

il finanziamento del bilancio generale dell’Unione euro-

Serie generale – n. 12

pea, il fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge

16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le oc-

correnti risorse a valere sulle proprie disponibilità.

2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si

provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei

corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello

stato di previsione della spesa del Ministero dell’econo-

mia e delle finanze.

Art. 48.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presen-

te legge, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi-

nanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interes-

sate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente

legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie di-

sponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà

inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Con-

siglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2670):

Presentato dal Ministro per gli affari europei Vincenzo AMENDOLA

(Governo CONTE-II) il 21 settembre 2020.

Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea),

in sede referente, il 6 ottobre 2020, con i pareri delle Commissioni I

(Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari),

IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII

(Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pub-

blici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive,

commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari so-

ciali), XIII (Agricoltura) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-

ropea), in sede referente, il 27 ottobre 2020; il 26 novembre 2020; il

24 marzo 2021.

Esaminato in Aula il 29 marzo 2021 e approvato il 1° aprile 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2169):

Assegnato alla 14a Commissione (Politiche dell’Unione europea),

in sede referente, il 6 aprile 2021, con i pareri delle Commissioni 1a

(Affari costituzionali), 2a (Giustizia), 3a (Affari esteri, emigrazione), 4a

(Difesa), 5a (Bilancio), 6a (Finanze e tesoro), 7a (Istruzione pubblica,

beni culturali), 8a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9a (Agricoltura e

produzione agroalimentare), 10a (Industria, commercio, turismo), 11a

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12a (Igiene e sanità),

13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 14a Commissione (Politiche dell’Unione europea),

il 21 e il 28 aprile 2021; il 4, l’11, il 12, il 19, il 25, il 26 e il 27 maggio

2021; il 1°, l’8, il 9, il 15, il 22 e il 23 giugno 2021; il 27 luglio 2021; il

7, l’8 e il 22 settembre 2021.

26 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Esaminato in Aula il 2 novembre 2021 e approvato, con modifica-

zioni, il 3 novembre 2021.

Camera dei deputati (atto n. 2670-B):

Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea),

in sede referente, 1’8 novembre 2021, con i pareri delle Commissioni I

(Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programma-

zione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX

(Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commer-

cio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII

(Agricoltura) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione euro-

pea), in sede referente, il 10 e il 18 novembre 2021; il 9 dicembre 2021.

Esaminato in Aula il 17 dicembre 2021 e approvato definitivamen-

te il 21 dicembre 2021.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare

la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il

rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui

trascritti.

Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-

blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).

Note all’art. 1:

La direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’eserci-

zio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione

dei lavoratori, è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2014, n. L 128.

Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 9 luglio

2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la pari-

tà’ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2003, n. 187, come

modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 1 (Oggetto). — 1. Il presente decreto reca le disposizioni

relative all’attuazione della parità di trattamento fra le persone indipen-

dentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap,

dall’età, dalla nazionalità e dall’orientamento sessuale, per quanto

concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure

necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in

un’ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme

di discriminazione possono avere su donne e uomini.

Art. 2 (Nozione di discriminazione). — 1. Ai fini del presente

decreto e salvo quanto disposto dall’articolo 3, commi da 3 a 6, per

principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discri-

minazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni

personali, degli handicap, dell’età, della nazionalità o dell’orientamento

sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discrimi-

nazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per religione, per convin-

zioni personali, per handicap, per età, per nazionalità o per orientamen-

to sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia,

sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un cri-

terio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente

neutri possono mettere le persone che professano una determinata re-

ligione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le

persone di una particolare età o nazionalità o di un orientamento sessua-

le in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. È fatto salvo il disposto dell’articolo 43, commi 1 e 2 del testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislati-

vo 25 luglio 1998, n. 286.

Serie generale – n. 12

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del

comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,

posti in essere per uno dei motivi di cui all’articolo 1, aventi lo scopo o

l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimi-

datorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

4. L’ordine di discriminare persone a causa della religione, del-

le convinzioni personali, dell’handicap, dell’età, della nazionalità o

dell’orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi

del comma 1.

Art. 3 (Ambito di applicazione). — 1. Il principio di parità di

trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di

handicap, di età, di nazionalità e di orientamento sessuale si applica

a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile

di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall’articolo 4, con

specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che di-

pendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanza-

menti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento,la

salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione

professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi

i tirocini professionali;

d) affiliazione e attività nell’àmbito di organizzazioni di lavo-

ratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e presta-

zioni erogate dalle medesime organizzazioni;

d-bis) accesso all’alloggio;

d-ter) accesso a vantaggi sociali e fi-scali;

d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;

d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleg-

gibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori.

2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le dispo-

sizioni vigenti in materia di:

a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all’occupa-

zione, all’assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli

apolidi nel territorio dello Stato;

b) sicurezza e protezione sociale;

c) sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pubblico, prevenzio-

ne dei reati e tutela della salute;

d) stato civile e prestazioni che ne derivano;

e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.

3. Nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza

e purché la finalità sia legittima, nell’àmbito del rapporto di lavoro o

dell’esercizio dell’attività di impresa, non costituiscono atti di discri-

minazione ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento do-

vute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali,

all’handicap, all’età, alla nazionalità o all’orientamento sessuale di una

persona, qualora, per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in

cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un

requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività

medesima.

3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità

di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e

privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come defi-

niti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con

disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi

di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza

con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere

all’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali dispo-

nibili a legislazione vigente.

4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di

idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti

differenziati in ragione dell’età dei lavoratori e in particolare quelle che

disciplinano:

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupa-

zione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, com-

prese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i

lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favo-

rire l’inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;

27 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza

professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a

taluni vantaggi connessi all’occupazione;

c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione, basata

sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla

necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve

purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità

legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mer-

cato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il

conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.

5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’artico-

lo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determi-

nata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate

nell’àmbito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private,

qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle at-

tività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto

in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e

giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.

6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi

dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indi-

rettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità

legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In partico-

lare, resta ferma la legittimità di atti diretti all’esclusione dallo svolgi-

mento di attività lavorativa che riguardi la cura, l’assistenza, l’istruzione

e l’educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano

stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà ses-

suale dei minori e la pornografia minorile.»

«Art. 5 (Legittimazione ad agire). — 1. Le organizzazioni sin-

dacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto

o dell’interesse leso, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire

ai sensi dell’articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto

passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona fisi-

ca o giuridica cui è riferibile il comportamento o l’atto discriminatorio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire

nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in

modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.».

Si riporta, per completezza di informazione, il testo dell’artico-

lo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della

direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipen-

dentemente dalla razza e dall’origine etnica, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186:

«Art. 7 (Ufficio per il contrasto delle discriminazioni). — 1. È

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimen-

to per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di

trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o

sull’origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di

trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela, avente il compi-

to di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione

della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata

sulla razza o sull’origine etnica, anche in un’ottica che tenga conto del

diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e

uomini, nonché dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale

e religioso.».

Il testo dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, re-

cante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della liber-

tà’ sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1970,

n. 131, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 15 (Atti discriminatori). — È nullo qualsiasi patto od atto

diretto a:

a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione

che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi

di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione

di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti discipli-

nari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o

attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai

patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di

lingua o di sesso, di handicap, di età, di nazionalità o basata sull’orien-

tamento sessuale o sulle convinzioni personali.».

Serie generale – n. 12

Il testo dell’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione

e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa euro-

pea). — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell’ordi-

namento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli

limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi medesimi e in quanto

non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti

amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno

2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una

dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2016, destinato alle sole spese derivanti da-

gli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari

a 10 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per

l’anno 2015, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato,

per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all’artico-

lo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni

di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente ri-

duzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito

del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da

ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accanto-

namento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-

portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all’art. 2:

Il testo dell’art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

recante nuovo codice della strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

del 18 maggio 1992, n. 114, Supplemento Ordinario n. 74, come modi-

ficato dalla presente legge, così recita:

«Art. 93 (Formalità necessarie per la circolazione degli auto-

veicoli, motoveicoli e rimorchi). — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i

rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione

e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. (abrogato)

1-ter. (abrogato)

1-quater. (abrogato)

1-quinquies. (abrogato)

2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri

provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione inte-

standola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricor-

rano, anche le generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di

acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specifi-

cazioni di cui all’art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussi-

stono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle

disposizioni di legge.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri

decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per

l’immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, preveden-

do, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente neces-

sarie per consentirne il traino. L’ufficio competente del Dipartimento

per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immedia-

ta comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro

Automobilistico gestito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990,

n. 187. L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezioni-

stico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certifi-

cato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice

o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall’art. 60. In

caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedente-

mente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d’ufficio

o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veico-

li che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di

contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere

le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico

registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico

di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi

28 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già

presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati del-

la Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante,

indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali docu-

menti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale fa-

coltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli

anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli

oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della

prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio

di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del vei-

colo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui

criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal

contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento

degli obiettivi di finanza pubblica.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di

circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuri-

dico del veicolo.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’art. 10, comma 1,

è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompa-

gnata dall’autorizzazione, quando prevista dall’articolo stesso. Analogo

speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le

stesse ricorrono le condizioni di cui all’art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata ri-

lasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. Alla medesima

sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usu-

fruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente con patto di

riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrati-

va accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo

I, sezione II, del titolo VI.

7-bis. (abrogato)

7-ter. (abrogato)

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice

le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di

circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 87 ad euro 344.

9.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze

armate di cui all’art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equi-

parati ai sensi dell’art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le

disposizioni dell’art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei servizi

di polizia stradale indicati nell’art. 11 vanno immatricolati dall’ufficio

competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del

corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia

stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall’ufficio

competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatrico-

lato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i

dati di cui al comma 4, l’indicazione che il veicolo è destinato esclusi-

vamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le

caratteristiche di tali veicoli.

12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente

della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello

telematico dell’automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti

dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in

via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la naviga-

zione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio,

attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.»

Il testo dell’art. 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 94 (Formalità per il trasferimento di proprietà degli au-

toveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza

dell’intestatario). — 1. In caso di trasferimento della proprietà degli

autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione

dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto,

l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,

gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente

entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata

autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova

carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti

della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio

del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate

Serie generale – n. 12

irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal

ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via

telematica, dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,

gli affari generali e del personale.

2. In caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della

carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio

competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari

generali e del personale procede all’aggiornamento dell’archivio nazio-

nale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 727 ad euro 3.629.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richie-

sto, nel termine stabilito dal comma 1, l’aggiornamento dei dati presenti

nell’archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazio-

ne è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da euro 363 ad euro 1.813.

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 2, gli atti,

ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui

derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero

che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a

trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso,

nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro

trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i siste-

mi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circo-

lazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225,

comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la

sanzione prevista dal comma 3.

4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggior-

nato l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali è richiesta

la registrazione ai sensi del comma 2 dell’art. 93-bis, secondo la mede-

sima disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi della legge

9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponi-

bile per tutte le finalità previste dall’art. 51, comma 2-bis, del decreto-

legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 dicembre 2019, n. 157. L’elenco è pubblico.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi ac-

certa le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all’ufficio

competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al

rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, mo-

toveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore

della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere,

senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di

circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità

di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi

di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai

competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del

presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene

e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedo-

no all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse,

soprattasse e accessori.”.

Il testo dell’art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 196 (Principio di solidarietà). — 1. Per le violazioni puni-

bili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo

ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece,

l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizza-

tore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore

della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non

prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Nelle ipotesi di cui all’art. 84 il locatario, in vece del proprietario, ri-

sponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori,

con l’intestatario del contrassegno di identificazione; in quelle di cui

all’art. 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario tempora-

neo del veicolo.Nei casi indicati dall’art. 93-bis, delle violazioni com-

messe risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a

qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento

di cui al comma 2 del medesimo art. 93-bis, se non prova che la circo-

lazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere

e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la per-

sona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza

29 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

è obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della

somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire

il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipen-

dente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di per-

sonalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle

proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o associa-

zione o l’imprenditore è obbligato, in solido con l’autore della violazio-

ne, al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma

stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti

dell’autore della violazione stessa.».

Note all’art. 3:

Il testo dell’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-

migrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento Ordinario

n. 139, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 41 (Assistenza sociale). — 1. Gli stranieri titolari di per-

messo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di

permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da

quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente arti-colo e i minori

stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all’art. 31 sono

equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze

e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse

quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da

tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e

per gli indigenti.

1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i tito-

lari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un’at-

tività lavorativa o che l’hanno svolta per un periodo non inferiore a sei

mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimen-

to della stessa ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per

motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizio-

ne delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento

(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell’ambito

delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazio-

ni familiari di cui all’art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/

2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono

equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di

permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa

per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di per-

messo di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in

Italia per un periodo superiore a sei mesi.».

Il testo dell’art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448 recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo svi-

luppo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 191,

Supplemento Ordinario n. 210, come modificato dalla presente legge

così recita:

«Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli mi-

nori). — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei fami-

liari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da

cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché

dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,

ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi

dell’art. 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18

anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al

valore dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue

con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un

assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familia-

ri con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato

sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legi-

slativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi

previste.

2. L’assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne

rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori

comunali, ed è corrisposto a domanda. L’assegno medesimo è erogato

dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei

Serie generale – n. 12

dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell’ambito dei

decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello

Stato all’INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine

di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L’assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per

un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori

dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore

dell’ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell’assegno su base

annua. Per valori dell’ISE del beneficiario compresi tra la predetta dif-

ferenza e il valore dell’ISE di cui al comma 1 l’assegno è corrisposto

in misura pari alla differenza tra l’ISE di cui al comma 1 e quello del

beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.

4. Gli importi dell’assegno e dei requisiti economici di cui al

presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazio-

ne dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in

lire 390 miliardi per l’anno 1999, in lire 400 miliardi per l’anno 2000 e

in lire 405 miliardi a decorrere dall’anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale,

di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le

necessarie norme regolamentari per l’applicazione del presente articolo,

inclusa la determinazione dell’integrazione dell’ISE, con l’indicatore

della situazione patrimoniale.».

Il testo degli articoli 74, comma 1 e 75, comma 1, del decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paterni-

tà, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53., pubblicato nel-

la Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, n. 96, Supplemento Ordinario

n. 93, come modificati dalla presente legge, così recita:

«Art. 74 (Assegno di maternità di base (legge 23 dicembre 1998,

n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999,

n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80,

commi 10 e 11)). — 1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per

ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento

dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie,

familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17

del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso

di soggiorno ed equi-parate alle cittadine italiane ai sensi dell’art. 41,

comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di

lungo periodo che non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22,

66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari

a complessive L. 2.500.000.»

«Art. 75(Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui

(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;

legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)). — 1. Alle donne

residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta

di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbra-

io 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cit-

tadine italiane ai sensi dell’art. 41, comma 1-ter, del testo unico di cui

al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso

di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per le quali sono in

atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria

della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in

affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio

2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’in-

tero nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22,

66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispet-

to alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore,

quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una

qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternità e

possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai

diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all’effettivo ingresso del

minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del

diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgi-

mento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate

con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell’effetti-

vo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello

30 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove

mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del pre-

detto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro

durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre

mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi ante-

cedenti alla nascita.».

Il testo del comma 125 dell’art. 1, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), pubblicata nella Gazzet-

ta Ufficiale del 29 dicembre 2014, n. 300, Supplemento Ordinario n. 99,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese

per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015

e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960

euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o ado-

zione. L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito com-

plessivo di cui all’art. 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo

anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli

di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di

familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17

del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di

soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’art. 41, com-

ma 1-ter, del testo unico delle disposizioni con-cernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso

di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia e

a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richie-

dente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un

valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),

stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000

euro annui. L’assegno di cui al presente comma è corrisposto, a doman-

da, dall’INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del

comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del ge-

nitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispon-

dente a un valore dell’ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,

non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno di cui al primo

periodo del presente comma è raddoppiato.».

Il testo del comma 355 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016,

n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016, n. 297, Supplemento ordinario

n. 57, così recita:

«355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016,

per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e

privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria

abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi

patologie croniche, è attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro

su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018,

elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall’anno 2019. A decor-

rere dall’anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incre-

mentato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’indicatore

della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000

euro, calcolato ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei

familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l’importo del

buono spettante a decorrere dall’anno 2022 può essere rideterminato,

nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportu-

nità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro

il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui

al sesto periodo del presente comma. Il buono è corrisposto dall’INPS

al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione

attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche

o private. Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è

riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017,

250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno

2019, 520 milioni di euro per l’anno 2020, 530 milioni di euro per l’an-

no 2021, 541 milioni di euro per l’anno 2022, 552 milioni di euro per

Serie generale – n. 12

l’anno 2023, 563 milioni di euro per l’anno 2024, 574 milioni di euro

per l’anno 2025, 585 milioni di euro per l’anno 2026, 597 milioni di

euro per l’anno 2027, 609 milioni di euro per l’anno 2028 e 621 milioni

di euro annui a decorrere dall’anno 2029. Con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in ma-

teria di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze,

sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente

comma. L’INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti

dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili

alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso

in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in

procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al

limite di spesa programmato, l’INPS non prende in esame ulteriori do-

mande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il

beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione

prevista dall’art. 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e

dall’art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio

di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il

beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.».

Per i riferimenti normativi dell’art. 41-bis della legge 24 dicem-

bre 2012, n. 234, si veda nelle note all’art. 1.

Note all’art. 4:

Il testo dell’art. 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007,

n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al ricono-

scimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/

CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle per-

sone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261, Supplemento Ordinario

n. 228, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 6 (Centro di assistenza). — 1. La Presidenza del Consiglio

dei ministri – Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:

a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;

b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche

professionali.

2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i seguenti

compiti:

a) promuovere l’applicazione uniforme del presente decreto

da parte delle autorità di cui all’art. 5;

b) favorire la circolazione di ogni informazione utile ad assi-

curare l’applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative

alle condizioni d’accesso alle professioni regolamentate, anche solleci-

tando l’aiuto dei centri di assistenza di cui al presente decreto;

c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di

prove di formazione comune;

d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimiz-

zare il continuo sviluppo professionale;

e) scambiare informazioni e migliori prassi sull’applicazione

delle misure compensative di cui all’art. 22 per presente decreto.

3. Le autorità di cui all’art. 5 mettono a disposizione del coordi-

natore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i dati statistici ne-

cessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull’appli-

cazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.

4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b), curando

il raccordo delle attività dei centri di assistenza di cui al comma 5 e i

rapporti con la Commissione europea:

a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Sta-

ti membri l’assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle

qualifiche professionali interessate dal presente decreto, incluse le in-

formazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e

il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme

deontologiche;

b) assiste, se del caso, i cittadini per l’ottenimento dei dirit-

ti attribuiti loro dal presente decreto, eventualmente cooperando con il

centro di assistenza dello Stato membro di origine nonché con le au-

torità competenti e con il punto di contatto unico di cui all’art. 25 del

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Su richiesta della Commissio-

ne europea, il centro di assistenza assicura le informazioni sui risultati

dell’assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;

31 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità,

congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autono-

me designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome

di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Le autorità competenti di cui all’art. 5 istituiscono un proprio

centro di assistenza che, in relazione ai riconoscimenti di competenza,

assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai

sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati al centro di assistenza di

cui al comma 1, lettera b).

5-bis. Le autorità competenti di cui all’art. 5 prestano piena col-

laborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se

del caso, dello Stato membro d’origine e, su richiesta, trasmettono ai

centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni

pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di pro-

tezione dei dati personali. In ogni caso, le autorità competenti di cui

all’art. 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richie-

sta al soggetto interessato.».

Il testo dell’art. 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante

modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente

la disciplina della professione di mediatore, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del 9 febbraio 1989, n. 33, come modificato dalla presente

legge, così recita:

«Art. 5. — 1. Per l’esercizio dell’attività disciplinata dai pre-

cedenti articoli, compreso l’espletamento delle pratiche necessarie ed

opportune per la gestione o la conclusione dell’affare, non è richiesta

la licenza prevista dall’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La licenza di cui al comma 1 non abilita all’esercizio dell’at-

tività di mediazione.

3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con

l’esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresen-

tanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico

per il quale si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità di

dipendente di tale imprenditore, nonché con l’attività svolta in qualità

di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di impre-

se esercenti i servizi finanziari di cui all’art. 4 del decreto legislativo

26 marzo 2010, n. 59, o con l’esercizio di professioni intellettuali affe-

renti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di

mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.

4. Il mediatore che per l’esercizio della propria attività si avval-

ga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del con-

tratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione

di cui all’art. 7.»

Note all’art. 5:

Il testo degli articoli 2, 8, 9, 10, 11, 14, 22, 32, 34 e 36 del decre-

to legislativo 9 novembre 2007, n. 206, citato nelle note all’art. 4, come

modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 2 (Ambito di applicazione). — 1. Il presente decreto si

applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che vo-

gliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o

autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamen-

tata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro

dell’Unione europea e che, nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio

di detta professione.

1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove

compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all’art. 17-bis, effet-

tuati dai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea al di fuori del

territorio nazionale.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cit-

tadini degli Stati membri dell’Unione europea titolari di qualifiche pro-

fessionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad

applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel

titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle

condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai citta-

dini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confedera-

zione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l’Unione europea.»

«Art. 8 (Cooperazione amministrativa). — 1. Ogni autorità di

cui all’art. 5 assicura che le informazioni richieste dall’autorità dello

Stato membro d’origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa

alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo

scambio di informazioni deve avvenire attraverso il sistema di Informa-

zione del mercato interno (IMI).

Serie generale – n. 12

2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguarda-

re, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei

riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconosci-

mento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili

di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale.

3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professiona-

li competenti, se esistenti, danno comunicazione all’autorità di cui

all’art. 5 di tutte le sanzioni che incidono sull’esercizio della professione.

3-bis. Nell’ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le

autorità competenti di cui all’art. 5 decidano di procedere alla verifica

delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall’art. 11,

comma 4, possono chiedere alle competenti autorità dello Stato membro

di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di

formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valuta-

zione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la

sicurezza o la sanità pubblica.

4. Nell’ambito della procedura di riconoscimento a norma del ti-

tolo III l’autorità di cui all’art. 5, in caso di fondato dubbio, può chiedere

all’autorità competente dello Stato membro d’origine conferma sull’au-

tenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per

le attività previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte

le condizioni minime di formazione previste dalla legge.

5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione

rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine a se-

guito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente

stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell’Unio-

ne europea, l’autorità competente di cui all’art. 5 assicura l’ammissione

alla procedura di riconoscimento previa verifica, in caso di dubbio mo-

tivato, presso la competente autorità dello stato membro d’origine, che:

a) il programma di formazione del centro che ha impartito la

formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall’autorità com-

petente che ha rilasciato il titolo di formazione;

b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rila-

sciato dall’autorità competente dello stato membro d’origine a seguito

del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura

d’origine;

c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli

stessi diritti d’accesso e di esercizio della relativa professione.»

«Art. 9 (Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale

e temporanea). — 1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazio-

ne di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni

attinenti alle qualifiche professionali:

a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato mem-

bro per esercitarvi la corrispondente professione;

b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello

Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il pre-

statore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel cor-

so dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione

che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la pro-

fessione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamen-

te nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per

esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al

comma 1.

3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valu-

tato, dall’autorità di cui all’art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della

natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua

frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

3-bis. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui

all’art. 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi,

effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale

dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale.

4. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme pro-

fessionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, diretta-

mente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della

professione, all’uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori

professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla

sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari appli-

cabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel

territorio italiano.»

«Art. 10 (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del

prestatore). — 1. Il prestatore che ai sensi dell’art. 9 si sposta per la

prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire

servizi è tenuto a informare in anticipo l’autorità di cui all’art. 5 con

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura as-

sicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la

responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l’anno

in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successiva-

mente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il

prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di

comunicazione.

2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momen-

to interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai do-

cumenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazio-

nalità del prestatore;

b) una certificazione dell’autorità competente che attesti che

il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le

attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base

temporanea, al momento del rilascio dell’attestato;

c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche

professionali;

d) nei casi di cui all’art. 9, comma 1, lettera b), una prova con

qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l’attività in questione per

almeno un anno nei precedenti dieci anni;

e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore del-

la sanità e per le professioni inerenti all’istruzione dei minori, inclusa

l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia, un attestato che compro-

vi l’assenza di sospensioni temporanee o definitive dall’esercizio della

professione o di condanne penali;

e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicu-

rezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere

in possesso della conoscenza della lingua necessaria all’esercizio della

professione;

e-ter) per le professioni riguardanti le attività di cui all’art. 27,

contenute nell’elenco notificato alla Commissione europea, per le qua-

li è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali,

un certificato concernente la natura e la durata dell’attività, rilascia-

to dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro di

stabilimento.

2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1

consente al prestatore di avere accesso all’attività di servizio e di eserci-

tarla su tutto il territorio nazionale.

3. Per i cittadini dell’Unione europea stabiliti legalmente in Ita-

lia l’attestato di cui al comma 2, lettera b) è rilasciato, a richiesta dell’in-

teressato e dopo gli opportuni accertamenti, dall’autorità competente di

cui all’art. 5.

4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima

dell’esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l’ente di

previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La co-

municazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzio-

ne, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.

4-bis. Le autorità competenti di cui all’art. 5 assicurano che tutti

i requisiti, le procedure e le formalità, fatta eccezione per la prova atti-

tudinale prevista dall’art. 11, possano essere espletate con facilità me-

diante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle

stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate in una fase

successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.»

«Art. 11 (Verifica preliminare). — 1. Nel caso delle professioni

regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di

sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del ti-

tolo III, capi III, IV e IV-bis, all’atto della prima prestazione di servizi le

Autorità di cui all’art. 5 possono procedere ad una verifica delle qualifi-

che professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

2. La verifica preventiva è ammessa unicamente se è finalizzata

a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del

servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e ri-

guarda solo quanto è necessario a tale fine.

3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei docu-

menti che la corredano, l’autorità di cui all’art. 5 informa il prestatore

che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l’esito

del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo

del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva,

che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevi-

mento della documentazione completa.

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali

del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella mi-

sura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o

alla sanità pubblica e non possa essere compensata dall’esperienza pro-

Serie generale – n. 12

fessionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite

attraverso l’apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal

fine da un organismo competente, il prestatore può colmare tali diffe-

renze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con

oneri a carico dell’interessato secondo quanto previsto dall’art. 25. La

prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successi-

vo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.

5. In mancanza di determinazioni da parte dell’autorità compe-

tente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di

servizi può essere effettuata.»

«Art. 14 (Cooperazione tra autorità competenti). — 1. Le in-

formazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona con-

dotta del prestatore, nonchè l’assenza di sanzioni disciplinari o penali

di carattere professionale sono richieste e assicurate, in caso di dubbio

motivato, dalle autorità di cui all’art. 5.

2. Le autorità di cui all’art. 5 provvedono affinchè lo scambio

di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un

servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono

informati dell’esito del reclamo.”

«Art. 22 (Misure compensative). — 1. Il riconoscimento di cui al

presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di

adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta

del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a)

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente

diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività

professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione

dello Stato membro d’origine del richiedente, e se la formazione richie-

sta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse

da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in pos-

sesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l’accesso alle professioni di

avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale,

consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario

e revisore contabile, nonchè per l’accesso alle professioni di maestro di

sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di

una prova attitudinale.

3. Con provvedimento dell’autorità competente di cui all’art. 5,

sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le

politiche europee, sono individuate altre professioni per le quali la pre-

stazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costi-

tuisce un elemento essenziale e costante dell’attività.

4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al

richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le

autorità competenti di cui all’art. 5 subordinano il riconoscimento al

superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:

a) nei casi in cui si applica l’art. 18, comma 1, lettere b) e c),

l’art. 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri,

l’art. 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimen-

to per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per

attività professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di

titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta

al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punto 5.2.2, o l’art. 18, com-

ma 1, lettera g);

b) nei casi in cui si applica l’art. 18, comma 1, lettera a),

limitatamente alle attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni

direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la co-

noscenza e l’applicazione di specifiche disposizioni nazionali;

c) se è richiesto dal titolare di una qualifica professionale di

cui all’art. 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica profes-

sionale nazionale richiesta è classificata a norma dell’art. 19, comma 1,

lettera c);

d) se è richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui

all’art. 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale

nazionale richiesta è classificata a norma dell’art. 19, comma 1, lettere

d) o e).

4-bis.

4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui

all’art. 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di rico-

noscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica profes-

sionale nazionale richiesta è classificata a norma dell’art. 19, comma 1,

lettera d), l’autorità competente di cui all’art. 5 può imporre un tirocinio

di adattamento unitamente a una prova attitudinale.

33 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5. Ai fini dell’applicazione del comma 1, lettere b) e c), per

materie sostanzialmente diverse” si intendono quelle in relazione

alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali

per l’esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal mi-

grante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto

alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel

titolo III, capo IV, è fatta salva l’applicazione dei termini di durata delle

condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche pro-

fessionali non acquisite in uno Stato membro.

6. L’applicazione dei commi 1 e 4 comporta una successiva ve-

rifica sull’eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al

fine di stabilire se le conoscenze, le abilità e le competenze formalmente

convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite nel corso

di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento per-

manente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la

differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con provvedimento dell’autorità competente interessata, sen-

titi il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per ma-

teria, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione

agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustifi-

cazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in

applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.

8. Il provvedimento di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo

la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto

termine non chiede di astenersi dall’adottare la deroga.

8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una

prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente

sono comunicate le seguenti informazioni:

a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla norma-

tiva nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richie-

dente secondo la classificazione stabilita dall’art. 19;

b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per

cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze,

dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell’esperienza pro-

fessionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente

convalidate a tal fine da un organismo competente.

8-ter. Al richiedente dovrà essere data la possibilità di svolgere

la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione

iniziale di imporre tale prova al richiedente.»

«Art. 32 (Diritti acquisiti). — 1. Fatti salvi i diritti acquisiti

relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione

che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione

di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile

dell’assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di

veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini di cui

all’art. 2, comma 1 e che non soddisfano l’insieme dei requisiti di forma-

zione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti

se sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date

indicate nell’allegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,

5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che certifica l’eser-

cizio effettivo e lecito dell’attività in questione per almeno tre anni con-

secutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato stesso.

2. Il riconoscimento è altresì assicurato ai titoli di formazione

in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con

formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile

dell’assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di

veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex

Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi

di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali

titoli sanciscono il completamento di una formazione iniziata:

a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di

base, infermieri responsabile dell’assistenza generale, odontoiatri,

odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti;

b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono l’esercizio

delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse

condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità te-

desche di cui all’allegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2,

5.6.2.

4. Sono altresì riconosciuti i titoli di formazione in medicina, che

danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di

base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza

generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che

sono in possesso dei cittadini di cui all’art. 2, comma 1, e che sono

Serie generale – n. 12

stati rilasciati nell’ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente

formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anterior-

mente al 1° gennaio 1993, qualora le autorità dell’uno o dell’altro Stato

membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul

loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e,

per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli

menzionati, per detti Stati membri, all’allegato VI, punto 6), per quanto

riguarda l’accesso e l’esercizio delle attività professionali di medico con

formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell’as-

sistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle

attività di cui all’art. 51, e di architetto, relativamente alle attività di

cui all’art. 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato

rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l’effettivo e lecito

esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle

attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni prece-

denti il rilascio del certificato.

5. Sono altresì riconosciuti ai sensi dell’art. 31 i titoli di for-

mazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di

medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere

responsabile dell’assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra

specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che

sono in possesso dei cittadini di cui all’art. 2, comma 1, e che sono

stati rilasciati nell’ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente

formazione è iniziata: a) per l’Estonia, anteriormente al 20 agosto

1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991; c) per la

Lituania, anteriormente all’11 marzo 1990, qualora le autorità di uno

dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro

territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e,

per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli

menzionati, per detti Stati membri, all’allegato VI, punto 6, per quanto

riguarda l’accesso alle, e l’esercizio delle, attività professionali di me-

dico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsa-

bile dell’assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario,

ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all’art. 46, e di

architetto, relativamente alle attività di cui all’art. 54. Detto attestato

deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime au-

torità, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei citta-

dini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per

almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del

certificato.

6. Sono altresì ammessi al riconoscimento di cui all’art. 31 i

titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività pro-

fessionali di medico con formazione di base e di medico specialista,

di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di odontoiatra, di

odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di

architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all’art. 1 e che sono

stati rilasciati nell’ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente for-

mazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991

e, per la Croazia, anteriormente all’8 ottobre 1991, qualora le auto-

rità degli Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul

loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e,

per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli

menzionati, per detti Stati membri, all’allegato VI, punto 6, per quanto

riguarda l’accesso alle, e l’esercizio delle, attività professionali di me-

dico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsa-

bile dell’assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario,

ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all’art. 51, e di

architetto, relativamente alle attività di cui all’art. 54. Detto attestato

deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime auto-

rità, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini

di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione

per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio

del certificato.

7. I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile

dell’assistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica e di

farmacista rilasciati ai cittadini di cui all’art. 2, comma 1, da un altro

Stato membro e che non corrispondono alle denominazioni che compa-

iono per tale Stato all’allegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2,

5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un certi-

ficato rilasciato da autorità od organi competenti di detto Stato membro

che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il compimento di una

formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e

che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui

denominazioni appaiono nell’allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,

5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.»

34 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

«Art. 34 (Formazione medica specialistica e denominazione me-

dica specialistica). — 1. L’ammissione alla formazione medica specia-

lizzata è subordinata al compimento e alla convalida di cinque anni di

studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all’art. 33 durante i quali

sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo.

2. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico

chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell’allegato V, punti

5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in forma-

zione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi

presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti:

a) presupporre il conferimento e validità del titolo conseguito

a seguito di un ciclo di formazione di cui all’art. 33 nel corso del quale

siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina di

base;

b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro uni-

versitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di cure

sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti;

c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità

o enti competenti.

2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi ap-

positi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione

guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività medi-

che della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel

rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo

specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua at-

tività per l’intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata

dell’anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali

casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui

agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista è su-

bordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui all’alle-

gato V, punto 5.1.1.

3-bis. Ai fini del conseguimento di un titolo di medico speciali-

sta possono essere previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi

di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell’allegato

V, a condizione che dette parti siano già state seguite in un altro corso di

specializzazione figurante nell’elenco di cui al punto 5.1.3 dell’allegato

V per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professio-

nale in uno Stato membro. L’esenzione non può superare la metà della

durata minima del corso di formazione medica specialistica in questio-

ne. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle poli-

tiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla

Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applica-

bile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.

4. Le durate minime della formazione specialistica non posso-

no essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione,

nell’allegato V, punto 5.1.3.

5. I titoli di formazione di medico specialista di cui all’art. 31

sono quelli rilasciati dalle autorità od organi competenti di cui all’alle-

gato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione specialistica

in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri così come

riportato all’allegato V, 5.1.3.»

«Art. 36 (Formazione specifica in medicina generale). —

1. L’ammissione alla formazione specifica in medicina generale presup-

pone il compimento del ciclo di studi di cui all’art. 33.

2. Il corso di formazione specifica in medicina generale della

durata di almeno tre anni è riservato ai laureati in medicina e chirurgia,

abilitati all’esercizio professionale.

3. Al termine del suddetto corso è rilasciato il diploma di forma-

zione specifica in medicina generale.

4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svol-

ge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legisla-

tivo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l’impegno dei partecipanti

a tempo pieno o a tempo parziale con l’obbligo della frequenza delle

attività didatti-che teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo del-

le regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si

conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale

da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al mo-

dello adottato con decreto del Ministro della salute.

5. La durata del corso di cui al comma 2, può essere ridotta per

un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della for-

mazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chi-

rurgia di cui all’art. 33, se detta formazione è stata dispensata in un

centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi

Serie generale – n. 12

adeguati di medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina

generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispen-

sano cure primarie. All’inizio di ogni anno accademico, le università

notificano l’attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della

salute e al Ministero dell’università e della ricerca.

6. Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si

svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autono-

me, è di natura più pratica che teorica.».

Note all’art. 6:

Il testo dell’art. 5 del citato decreto legislativo 9 novembre

2007, n. 206, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 5 (Autorità competente). — 1. Ai fini del riconoscimento

di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le

domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo

sport, per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e per quelle

esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di

quelle di cui alla lettera l-septies), nonché per le professioni di cui alla

legge 2 gennaio 1989, n. 6;

b)

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che

necessitano, per il loro esercizio, dell’iscrizione in Ordini, Collegi, albi,

registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e l-sexies);

d) la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento

della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro

subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto

alle lettere e), f) e g);

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

f) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,

per i docenti di scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado

e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausi-

liario della scuola nonché per il personale ricercatore e per le professio-

ni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei

beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

g)

h) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-

ca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere

esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui

all’art. 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);

i) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei

beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell’art. 29

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazio-

ni nonché per le attività che riguardano il settore turistico;

l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ogni altro

caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da

chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all’art. 19, comma 1,

lettere a), b) e c) nonché per la professione di consulente del lavoro, per

le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di genera-

tori di vapore;

l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la pro-

fessione di consulente in proprietà industriale e per quella di agente

immobiliare;

l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

per le professioni di classificatore di carcasse suine e classificatore di

carcasse bovine;

l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le

professioni di insegnante di autoscuola, istruttore di autoscuola e assi-

stente bagnante;

l-quinquies) il Ministero dell’interno, per le professioni affe-

renti all’area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonché per le

professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni

private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo;

l-sexies) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la profes-

sione di spedizioniere doganale/doganalista;

l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le pro-

fessioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore

tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara;

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di

Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza

esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

35 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano individuano l’autorità compe-

tente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai

beneficiari.

2-bis. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per

le professioni di propria competenza, sono altresì autorità competenti

responsabili della gestione delle domande di tessera professionale euro-

pea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpi-

na, l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è,

inoltre, autorità competente incaricata dell’assegnazione delle domande

di tessera professionale europea qualora vi siano più autorità regionali

competenti, così come previsto dall’art. 2 del regolamento di esecuzione

(UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.

3. Fino all’individuazione di cui al comma 2, sulle domande di

riconoscimento provvedono:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo

sport, per le attività di cui all’allegato IV, Lista III, punto 4), limitata-

mente alle attività afferenti al settore sportivo;

b)

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui

all’allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere

d), e) ed f);

d) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

per le attività di cui all’allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle

lettere c), d), e) ed f);

e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività

di cui all’allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;

f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all’allegato IV,

Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.».

Note all’art. 7:

Il testo dell’art. 59-bis del citato decreto legislativo 9 novembre

2007, n. 206, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 59-bis (Accesso centralizzato online alle informazioni). —

1. Le autorità competenti di cui all’art. 5 garantiscono che le seguenti

informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto uni-

co, di cui all’art. 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che

siano regolarmente aggiornate:

a) l’elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli

estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamenta-

ta e dei centri di assistenza di cui all’art. 6;

Note all’art. 8:

La direttiva 2001/112/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001,

concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’ali-

mentazione umana, è pubblicata nella G.U.U.E. L 10 del 12.1.2002.

Il testo dell’art. 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004,

n. 151, recante attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i

succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione

umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2004, n. 141,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 4 (Denominazioni di vendita e altre indicazioni). — 1. Ai

prodotti di cui all’art. 1, comma 1, si applica il decreto legislativo

27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di

cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:

a) [la denominazione di vendita dei succhi di frutta ai quali

sono stati aggiunti zuccheri, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d),

deve essere completata dalla dicitura «zuccherato» o «con aggiunta di

zuccheri» seguita dall’indicazione del tenore massimo degli zuccheri

aggiunti, calcolato in sostanza secca ed espresso in grammi per litro];

b) le diciture “da concentrato”, “da concentrati”, “parzial-

mente da concentrato” o “parzialmente da concentrati” devono figura-

re nell’etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta

ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o

parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denomina-

zione di vendita, in evidenza rispetto all’intero contesto e a caratteri

chiaramente visibili;

c) il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta

o della miscela di tali ingredienti deve rispettare i contenuti minimi di

frutta di cui all’allegato IV e deve figurare nell’etichettatura dei nettari

di frutta con la dicitura «frutta…% minimo», nello stesso campo visivo

della denominazione di vendita.

3. La ricomposizione dello stato d’origine, mediante sostanze a

ciò strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell’allegato I, punti 1

e 2, non comporta l’obbligo di indicare dette sostanze nell’elenco degli

ingredienti. L’aggiunta di polpa e cellule ai succhi di frutta di cui all’al-

legato I deve figurare nell’etichettatura.

4. L’etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all’alle-

gato I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferi-

mento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limet-

ta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE)

n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

2008, relativo agli additivi alimentari. Tale menzione è riportata:

a) sull’imballaggio, oppure;

b) l’elenco delle professioni per le quali è disponibile una tes-

sera professionale europea, con indicazione delle modalità di funziona-

mento della tessera, compresi i diritti a carico dei professionisti e delle

autorità competenti per il rilascio;

l’art. 11;

c) l’elenco di tutte le professioni per le quali si applica

d) l’elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni

a struttura particolare di cui all’art. 19, comma 1, lettera c), numero 2);

e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11, 16 e 17

per le professioni regolamentate, compresi i diritti da corrispondere e i

documenti da presentare alle autorità competenti;

f) le modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative, avverso le decisioni delle

autorità competenti adottate ai sensi del presente decreto.

1-bis. Le autorità competenti di cui all’art. 5 provvedono affin-

ché le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite

in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili

mediante connessione remota e per via elettronica e siano costante-

mente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di

cui all’art. 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,

risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, even-

tualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all’art. 6 del

presente decreto.

1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all’art. 6 adotta ogni

misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le in-

formazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un’altra lingua

ufficiale dell’Unione europea.»

Serie generale – n. 12

b) su un’etichetta apposta sull’imballaggio, oppure;

c) su un documento di accompagnamento.

5. Le denominazioni di vendita indicate all’allegato I sono ri-

servate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel

commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i mede-

simi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui

all’allegato III, alle condizioni e nelle lingue ivi indicate.

6. Agli effetti del comma 5, se il prodotto è fabbricato con due

o più specie, salvo quando viene utilizzato il succo di limone alle con-

dizioni stabilite dall’art. 2, la denominazione di vendita è completata

dall’indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume

dei succhi o delle puree di frutta; tuttavia nel caso di prodotti fabbrica-

ti con almeno tre frutti, l’indicazione della frutta utilizzata può essere

sostituita dalla dicitura “più specie di frutta” o “più frutti”, da un’indi-

cazione simile o dal numero delle specie di frutta utilizzate.» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «se il prodotto è fabbricato con due o più specie di

frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle

condizioni stabilite nell’allegato I, parte II, punto 2, la denominazione

di vendita è costituita dall’indicazione della frutta utilizzata, in ordine

decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riporta-

ta nell’elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati

con tre o più specie di frutta, l’indicazione della frutta utilizzata può

essere sostituita dalla dicitura ‘più specie di frutta’, da un’indicazione

simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.

6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione di succhi

di frutta, purea di frutta e nettari di frutta, si applica quanto disposto

nell’allegato I, parte II, punto 1.».

36 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Note all’art. 9:

La direttiva 2019/633, del Parlamento europeo e del Consiglio

del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rap-

porti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, è pubblicata nella

G.U.U.E. 25 aprile 2019, n. L 111.

Il testo dell’art. 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante de-

lega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione

di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-

2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, come

modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 7 (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva

(UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti

tra imprese nella filiera agricola e alimentare). — 1. Nell’esercizio del-

la delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai

princìpi e criteri direttivi generali di cui all’art. 32 della legge n. 234 del

2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla

normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agri-

coli e alimentari, in particolare con riferimento all’art. 62 del decreto-

legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 marzo 2012, n. 27, e all’art. 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro

giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli opera-

tori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle

pratiche sleali, ferma restando l’applicazione della disciplina a tutte le

cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal

fatturato aziendale;

b) mantenere e ulteriormente definire i princìpi generali di

buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza,

proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli ac-

quirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, duran-

te e dopo l’instaurazione della relazione commerciale;

c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di

pagamento del corrispettivo, di cui all’art. 62 del decreto-legge n. 1 del

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le

previsioni relative alla fatturazione elettronica;

d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli

e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle

cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, sia-

no stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;

e) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra im-

prenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto

conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia

alla forma scritta del contratto;

f) confermare che i princìpi della direttiva (UE) 2019/633,

compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento

per i prodotti deperibili dall’art. 3, paragrafo 1, lettera a), della medesi-

ma direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in

ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando

debitrici in una transazione commerciale, seppur escluse dall’applica-

zione del citato art. 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto

dall’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai

sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una

pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo

espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;

g) confermare che l’obbligo della forma scritta dei contratti

di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto

esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vi-

genti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;

h) prevedere, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, della direttiva

(UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei

prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroni-

che a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari

realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali ec-

cessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palese-

mente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale

condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del

commercio elettronico;

i) garantire la tutela dell’anonimato delle denunce relative alle

pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole

imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese

della filiera agroalimentare;

Serie generale – n. 12

l) prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di media-

zione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine

di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente

ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della

direttiva (UE) 2019/633;

m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive

ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE)

2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realiz-

zato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento;

n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza

nella presentazione delle denunce come previsto dall’art. 5, paragrafo

2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di

imprese rilevanti a livello nazionale;

o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella

denuncia all’autorità nazionale di un’eventuale pratica sleale, previsto

dall’art. 5 della direttiva (UE) 2019/633;

p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni

all’art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l’Ispet-

torato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei

prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto

deputata all’attività di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni che

disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti

agricoli e alimentari, all’applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva

(UE) 2019/633 e all’applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto

delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine,

l’Ispettorato può avvalersi dell’Arma dei carabinieri, e in particolare del

Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finan-

za, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento

degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’art. 13 della citata

legge n. 689 del 1981;

q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni

richieste dall’art. 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costitu-

isca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia

fissato dall’acquirente un prezzo inferiore ai costi medi di produzione

risultanti dall’elaborazione dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo

alimentare – ISMEA, questo sia considerato quale parametro di control-

lo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;

r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina

delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubbli-

ca 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto

dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in

cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso

di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in

forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al

fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita

sottocosto;

s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali,

comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell’ambito di ac-

cordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli

e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente

rappresentative a livello nazionale;

t) prevedere che all’accertamento delle violazioni delle di-

sposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle

previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l’Autorità garante della

concorrenza e del mercato provveda d’ufficio o su segnalazione delle

organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello

nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizza-

zioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle

imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali

sleali;

u) prevedere l’applicabilità della normativa risultante

dall’esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i

fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipenden-

temente dal fatturato.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini-

strazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti

dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse uma-

ne, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

37 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Note all’art. 10:

Il testo degli articoli 31, comma 8, 46, 80, 105, 113-bis e 174

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti

pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurez-

za in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecu-

zione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,

nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a

supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono

conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di im-

porto inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via

diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può

avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geo-

tecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, pre-

disposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle

relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati

progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza spe-

cialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri

settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura

per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rima-

nendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attivi-

tà. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.»

«Art. 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di ar-

chitettura e ingegneria). — 1. Sono ammessi a partecipare alle procedu-

re di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel

rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla

base della forma giuridica assunta:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professio-

nisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b),

le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i rag-

gruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a commit-

tenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di

architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità

economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento

agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e

delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di

restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli arche-

ologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamen-

te tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordina-

menti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II,

III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma

di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del

codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di

ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze,

progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico eco-

nomica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI

e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma

di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del

codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti,

che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o

direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi

di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo

svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identifica-

ti con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a

74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti con-

formemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a

offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto

dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti

abilitati;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle

lettere da a) a d-bis);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di

ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati

che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui

al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro co-

stituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con

riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella for-

ma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici

Serie generale – n. 12

o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo inde-

terminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché

dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi

sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 216,

comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili.»

«Art. 80 (Motivi di esclusione). — 1. Costituisce motivo di esclu-

sione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura

d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura pe-

nale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis

del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni

previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivi-

tà delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,

consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319,

319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354,

355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622

del codice civile; (506)

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela

degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrori-

smo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati

terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codi-

ce penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento

del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno

2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri

umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’inca-

pacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con ri-

ferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di

sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di

cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo

altresì quanto previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legisla-

tivo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o

il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di

un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui

sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e pro-

curatori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione

o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ov-

vero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci

pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblica-

zione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzio-

nata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il

reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione

ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando

questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, settimo comma, del

codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una

procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e

38 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o

quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni

quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse supe-

riore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono

violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al ri-

lascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui

al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio

2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015,

ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferi-

mento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un

operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una

procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può

adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazio-

ni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento

di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non

definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’in-

tendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni

non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un

apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo

parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del

Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante

limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a

violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono esse-

re correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore

a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l’operatore

economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,

compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario

o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzio-

ne, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla

scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla proce-

dura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni,

qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo

adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle nor-

me in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui

all’art. 30, comma 3 del presente codice;

b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si

trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in

corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del presente

codice e dall’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’ope-

ratore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali

da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare inde-

bitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere

informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di in-

fluenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione,

ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgi-

mento della procedura di selezione;

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o

persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto

o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni compa-

rabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con rife-

rimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave ina-

dempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o

accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell’operatore economico determini una

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non

diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della pro-

cedura d’appalto di cui all’art. 67 non possa essere risolta con misure

meno intrusive;

Serie generale – n. 12

f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdit-

tiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di

cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara

in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazio-

ni non veritiere;

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichia-

razioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affida-

menti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera

l’iscrizione nel casellario informatico;

g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichia-

razioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione

fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusio-

ne ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui

all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la

sussistenza del medesimo requisito;

l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati

ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risul-

ti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i

casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,

n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli in-

dizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti

dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve

essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omes-

so la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente

all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito

dell’Osservatorio;

m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro parteci-

pante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di con-

trollo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qua-

lunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore econo-

mico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della

procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di

cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva

abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ab-

bia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le

singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver

risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal

reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori

reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7

sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura

d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione

all’operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla

partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della pos-

sibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione

derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la dura-

ta della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o

concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto

la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’art. 317-bis, primo perio-

do, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi

dell’art. 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall’art. 317-bis, secondo

periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

39 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere

a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena

principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni

di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena

principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari

a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento ammini-

strativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla

data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla

definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale

fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto

per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico

che l’abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si ap-

plicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi

dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e

24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un cu-

stode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle

riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa docu-

mentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto,

la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che

siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza

o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della pre-

sentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario

informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affi-

damenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il

quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dal-

la data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di

garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali

mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circo-

stanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze

nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative

ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono sti-

pulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclu-

sione previsti dal presente articolo.»

«Art. 105 (Subappalto). — 1. I soggetti affidatari dei contratti di

cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi,

le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto

previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere

ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle pre-

stazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la preva-

lente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie

prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il

subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi

l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del con-

tratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto

avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego

di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,

se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle

prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’in-

cidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50

per cento dell’importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti,

nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, previa adeguata motivazione

nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle

Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le

lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’ag-

giudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi

comprese quelle di cui all’art. 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto con-

to della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni

da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in

generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle

condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di

prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappalta-

tori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed ese-

cutori di lavori di cui al comma 52 dell’ art. 1 della legge 6 novembre

2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita

dall’art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L’affidatario co-

munica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per

tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione

dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto,

Serie generale – n. 12

l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comu-

nicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni

avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire

nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto su-

bisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano

variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specifici-

tà, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per

le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro

annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani

di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale

di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero

delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento or-

dinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del

18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato

A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza

di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sotto-

scritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla

aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla sta-

zione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del con-

tratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice pos-

sono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture

compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante

purché:

a) (abrogata)

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non

sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80;

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di

opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si

intende subappaltare;

d) (abrogata)

5.

6. (abrogato)

7. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la sta-

zione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio

dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del

contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario tra-

smette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei

motivi di esclusione di cui all’art. 80 e il possesso dei requisiti speciali

di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazio-

ne di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati

nazionale di cui all’art. 81.

8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in

solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazio-

ni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in

solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e con-

tributivi, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è

liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamen-

to economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono

le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle

norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipen-

denti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e,

per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante

prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia

agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi

e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini

del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del su-

bappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico

di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a

tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti

e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni

di cui all’art. 30, commi 5 e 6.

40 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al com-

ma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e

le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari

accertamenti.

12. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori rela-

tivamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei

motivi di esclusione di cui all’art. 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappalta-

tore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavo-

ri, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti

casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o

piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo

consente.

14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel con-

tratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico

e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente

principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi na-

zionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano

con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le

lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto

sociale del contraente principale. L’affidatario corrisponde i costi della

sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in su-

bappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione

appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza

in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla

verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affi-

datario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adem-

pimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti

dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono

essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed ir-

regolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo

della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa

allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verifi-

cata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra

le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativa-

mente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in

comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile

2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte

alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a

curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere,

al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbli-

go incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile

del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecu-

zione dei lavori.

18. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve

allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sus-

sistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a

norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del

cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei

soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società

o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizza-

zione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale

termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati

motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizza-

zione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore

al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo infe-

riore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte

della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può

formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche

ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando

le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le

prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con proce-

dura negoziata. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente

Serie generale – n. 12

articolo è consentita, in deroga all’art. 48, comma 9, primo periodo,

la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l’associante

non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

21. E’ fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le

province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e

delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comuni-

taria vigente e dei principi dell’ordinamento comunitario, di disciplinare

ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per

la partecipazione e la qualificazione di cui all’art. 83, comma 1, e

all’art. 84, comma 4, lettera b), all’appaltatore, scomputando dall’intero

valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso

il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appal-

tanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente

eseguite.»

«Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali). — 1. I

pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effet-

tuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato

di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel

contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni

e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del

contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relati-

vi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente

all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro

un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore

può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condi-

zioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza in-

dugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di

avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del sud-detto

accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunica-

zione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei

lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condi-

zioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accerta-

mento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione del-

la comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato

di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori tra-smette immediatamente lo

stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1,

secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente

all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non

oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della

regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia

il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al

pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’ado-

zione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura

da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di

pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è anno-

tato nel registro di contabilità.

2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il

responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento

ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo

pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddet-

to esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia

espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque

non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustifi-

cato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all’art. 4, comma 6, del decreto le-

gislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecu-

zione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisu-

rate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto

o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adem-

pimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per

mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare

in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono

comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammon-

tare netto contrattuale.»

41 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

«Art. 174 (Subappalto). — 1. Ferma restando la disciplina di cui

all’art. 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente

articolo.

2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del

contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si

considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consor-

ziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se

il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità

all’art. 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al

comma 2 del citato art. 184.

3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamen-

te ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.

4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire pres-

so l’impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successi-

vamente all’aggiudicazione della concessione e al più tardi all’inizio

dell’esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione ap-

paltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappalta-

tori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della

richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appal-

tante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessio-

ne, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori

successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si

applica ai fornitori.

5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti

della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con

il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell’impresa subappalta-

trice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla

legislazione vigente.

6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può

formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per

la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappalta-

tori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre,

in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o in caso di richiesta

del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla

verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del su-

bappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato

dall’obbligazione solidale di cui al comma 5.

8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi, 10, 11

e 17 dell’art. 105.».

Il testo dell’art. 14 del Decreto del Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 recante

regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di

scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero,

ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2017, n. 296, così

recita:

«Art. 14 (Subappalto). — 1. Nell’invito o nel bando e nel conse-

guente contratto sono specificati i seguenti obblighi:

a) il contraente principale assume nei confronti della sede estera

piena responsabilità per l’intero contratto;

b) l’appaltatore indica nella sua offerta le eventuali parti dell’ap-

palto che intende subappaltare e i subappaltatori proposti;

c) il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti

dal bando in relazione alla prestazione oggetto del subappalto;

d) l’appaltatore accetta che l’amministrazione aggiudicatrice

possa trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per le

prestazioni da lui fornite nell’ambito dell’appalto;

e) l’appaltatore accetta espressamente di sostituire i subappalta-

tori per i quali emergano motivi di esclusione.

2. (abrogato)».

Note all’art. 11:

Il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre

1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti

dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle

azioni su di essa basate o da essa derivanti, è pubblicato nella G.U.U.E.

L 309 del 29.11.1996.

Il testo dell’art. 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998 n. 346,

recante disposizioni di carattere sanzionatorio amministrativo in attua-

zione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre

1996, a norma dell’art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1998, n. 236, come modificato

dalla presente legge, così recita:

Serie generale – n. 12

«Art. 1 (Sanzioni). — 1. I soggetti indicati dall’art. 11 del re-

golamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, che

omettono di comunicare alla Commissione europea, direttamente o per

il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale, nei termini e con le modalità previste dal citato regolamento CE

n. 2271/96, le informazioni di cui all’art. 2 del regolamento medesimo,

sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici

milioni a lire novanta milioni.

2. I soggetti di cui al comma 1, i quali, senza avere ottenuto l’au-

torizzazione della Commissione europea, non osservano le disposizioni

di cui all’art. 5, primo paragrafo, del regolamento CE n. 2271/96, sono

puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a

lire centottanta milioni.

3. Le sanzioni di cui al presente art. non sono applicabili quando

le operazioni contestate o gli accordi successivamente intervenuti in re-

lazione ai beni espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati

dalla Commissione europea.

4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale, accerta l’osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2 e

5 del regolamento CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1

con le modalità di cui all’art. 6, commi 2, 3 e 4, del decreto legislati-

vo 24 febbraio 1997, n. 89, ed irroga le sanzioni previste dal presente

articolo.».

Note all’art. 12:

Il regolamento (CE) n. 428/2009) del Consiglio che istituisce

un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,

dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione),

è pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2009, n. L 134.

Il testo degli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 15 dicembre

2017, n. 221, recante attuazione della delega al Governo di cui all’art. 7

della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l’adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino

e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esporta-

zione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle

sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia

di operazione di esportazione di materiali proliferanti, pubblicato nella

Gazzetta ufficiale del 17 gennaio 2018, n. 13, come modificato dalla

presente legge, così recita:

«Art. 13 (Autorizzazione generale nazionale). — 1. L’esporta-

zione di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati

può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata con-

formemente alle indicazioni di cui all’allegato III c del regolamento

duplice uso, secondo le modalità e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi

di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell’Autori-

tà competente e sentito il Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non

si applicano ai prodotti elencati nell’allegato II octies del regolamento

duplice uso.

2. Lo strumento dell’autorizzazione generale nazionale, idoneo

a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplifi-

cazione amministrativa, è utilizzato per genere di operazioni esportati-

ve, tipi di prodotti a duplice uso e gruppi di Paesi di destinazione finale.

3. L’utilizzazione dell’autorizzazione generale nazionale è sot-

toposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisi-

ti previsti per l’autorizzazione generale dell’Unione europea di cui

all’art. 12. A tal fine, l’esportatore che intende avvalersi di detta auto-

rizzazione deve notificare all’Autorità competente, precedentemente al

primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sotto-

scritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell’esportatore è iscritto

automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con

autorizzazione generale nazionale», tenuto dall’Autorità competente.

4. Qualora l’esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal

presente articolo, l’autorizzazione precedentemente rilasciata è revocata

dall’Autorità competente, secondo quanto stabilito dall’art. 14.

5. L’autorizzazione generale nazionale è soggetta alle medesime

disposizioni dei commi 4 e 6 dell’art. 12.

6. L’utilizzo dell’autorizzazione generale nazionale può es-

sere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito

dall’art. 14.»

«Art. 17 (Misure ispettive). — 1. Le operazioni di esportazione,

importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecni-

ca e le altre attività per le quali i regolamenti di cui all’art. 1, comma 1,

o il presente decreto impongono divieti o autorizzazioni preventive

42 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

possono essere sottoposte a misure ispettive, riferite sia alla fase preli-

minare che successiva all’operazione, mediante riscontri documentali e

verifiche presso la sede dell’esportatore, dell’intermediario o del forni-

tore di assistenza tecnica, allo scopo di accertare l’effettiva destinazione

finale e l’effettivo uso finale dei prodotti e delle tecnologie oggetto di

autorizzazione.

2. L’Autorità competente può richiedere all’esportatore, all’in-

termediario o al fornitore di assistenza tecnica idonea documentazione

giustificativa in comprova dell’effettivo arrivo nel Paese di destinazione

del materiale autorizzato, nonché ogni altro elemento idoneo alla cono-

scenza del luogo, del tipo e dello stato di utilizzo dei prodotti e delle

tecnologie oggetto di autorizzazione.

3. L’attività di ispezione e verifica, fatte salve le attribuzioni e

le competenze degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della si-

curezza pubblica, è svolta dall’Autorità competente, in collaborazione

con gli organi preposti alla tutela dell’ordine e sicurezza pubblica ed al

controllo doganale, fiscale e valutario, nonché con l’eventuale apporto

dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto

2007, n. 124, per i profili di rispettiva competenza. La Guardia di finan-

za agisce secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli

articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, nonché all’art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001,

n. 68. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli agisce ai sensi dell’art. 52,

commi da 4 a 10, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni,

nonché sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della normativa

doganale unionale.

4. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della coope-

razione internazionale, d’intesa con le amministrazioni interessate,

sono determinate le modalità attuative della collaborazione di cui al

comma 3.».

Note all’art. 13:

Il Regolamento 2019/1148/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di

esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga

il regolamento (UE) n. 98/2013, è pubblicato nella G.U.U.E. 11 luglio

2019, n. L 186.

Il titolo del decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, re-

cante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del

regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per

la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle

sostanze chimiche. (09G0143), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

24 settembre 2009, n. 222, come modificato dalla presente legge così

recita:

«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del

regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per

la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle

sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento

(UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di pre-

cursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e

che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità

competenti e di coordinamento».

Il testo degli articoli 1, 2 e 18 del citato decreto legislativo

14 settembre 2009, n. 133, come modificati dalla presente legge, così

recita:

«Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle di-

sposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i princìpi

ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la

restrizione delle sostanze chimiche

Art. 1 (Campo di applicazione). — 1. Il presente capo reca la disci-

plina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regola-

mento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’auto-

rizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denomi-

nato: «regolamento».

Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fini dell’attuazione del presente capo

si applicano le definizioni di cui all’art. 3 del regolamento.

2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste nel presente

capo, il rappresentante esclusivo di cui all’art. 8 del regolamento è equi-

parato all’importatore.

Serie generale – n. 12

3. L’Autorità competente di cui all’art. 121 del regolamento è il

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»

«Capo III. Disposizioni finali

Art. 18 (Disposizioni finanziarie). — 1. Dal presente decreto non

devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della

finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal

presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponi-

bili a legislazione vigente.».

Il decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7, recante misure urgenti per il

contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proro-

ga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziati-

ve di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione

e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per

il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 4.

Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale, abrogati dalla pre-

sente legge, recavano rispettivamente:

«Detenzione abusiva di precursori di esplosivi»

«Omissioni in materia di precursori di esplosivi»

Note all’art. 14:

Il testo dell’art. 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,

n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme mi-

nime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconosci-

mento e della revoca dello status di rifugiato, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 16 febbraio 2008, n. 40, come modificato dalla presente

legge, così recita:

«Art. 29 (Casi di inammissibilità della domanda). — 1. La

Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non pro-

cede all’esame, nei seguenti casi:

a) al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o

lo status di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Conven-

zione di Ginevra e lo stesso possa ancora avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia

stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza ad-

durre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situa-

zione del suo Paese di origine.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad

esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto

ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richieden-

te, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione

internazionale. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente

della Commissione procede anche all’audizione del richiedente sui mo-

tivi addotti a sostegno dell’ammissibilità della domanda nel suo caso

specifico.».

Note all’art. 15:

La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,

relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di

lungo periodo, è pubblicata nella G.U.U.E. 23 gennaio 2004 L 16/44.

Il regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE)

n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i

permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi), è pubblicato

nella G.U.U.E. del 1° novembre 2017 L 286/9.

Il testo dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disci-

plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento

Ordinario n. 139, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo

periodo). — Omissis.

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo perio-

do attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo

quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis. Il permesso di sog-

giorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta

giorni dalla richiesta, è va-lido per dieci anni e, previa presentazione

della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automatica-

mente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli

anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti

di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per

43 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento

di identificazione personale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d), del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documenta-zione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Il testo dell’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica

31/08/1999, n. 394, recante regolamento recante norme di attuazione

del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1,

comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, S.O., abrogato dalla pre-

sente legge, così recita:

«Articolo 17 (Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno). —

1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, pre-

vio accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

2. (abrogato)»

Note all’art. 16:

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei

visti (codice dei visti), è pubblicato nella G.U.U.E. del 15 settembre

2009 L 243/1.

Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scam-

bio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve

durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno

(regolamento VIS), è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L

218.

Il testo degli articoli 5, 6 e 13, comma 2, del decreto legislati-

vo 25 luglio 1998, n. 286, citato sopra, come modificati dalla presente

legge, così recita:

«Art. 5 (Permesso di soggiorno). — 1. Possono soggiornare nel

territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’art. 4,

che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rila-

sciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano

in possesso della proroga del visto ai sensi dell’art. 4-ter o di permesso

di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di

uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alle condizioni

previsti da specifici accordi.

1-bis. Nei casi di cui all’art. 38-bis, possono soggiornare nel

territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le

modalità e alle condizioni previste dall’art. 4 e che sono in possesso del

visto per motivi di studio rilasciato per l’intera durata del corso di studio

e della relativa dichiarazione di presenza.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le mo-

dalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia

in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso

nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto

d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può

prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi

per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato

e per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni

in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sotto-

posto a rilievi fotodattiloscopici.

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di

soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo

è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché

le modalità di attuazione della disposizione di cui all’art. 14-bis, com-

ma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il

rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per

protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di sog-

giorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e

42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 32, com-

ma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi

di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti stabiliti dal

presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni

internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b)

Serie generale – n. 12

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un

corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istitu-

zioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o

per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di

profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso

può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del per-

corso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall’art. 39-bis.1;

d)

e) superiore alle necessità specificamente documentate, ne-

gli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di

attuazione.

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilascia-

to a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui

all’art. 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è

quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la

durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia alme-

no una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è

rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso plurienna-

le, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di vali-

dità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo

straniero non si presenta all’ufficio di frontiera esterna al termine della

validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel

territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del

nulla osta rilasciato ai sensi dell’art. 24, comma 11.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato

gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo ri-

lasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza

diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti

dall’art. 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può

avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana

che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi

2 e 3 dell’art. 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai

sensi del comma 5 dell’art. 26, ne dà comunicazione anche in via tele-

matica al Ministero dell’interno e all’INPS nonché all’INAIL per l’in-

serimento nell’archivio previsto dal comma 9 dell’art. 22 entro trenta

giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è

data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimen-

to familiare di cui all’art. 29 entro trenta giorni dal ricevimento della

documentazione.

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi

dell’art. 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere supe-

riore a due anni.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo stra-

niero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni

prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni pre-

viste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo

unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal

regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una

durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di sog-

giorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il

permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando man-

cano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il sog-

giorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22,

comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne

consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative

sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca

o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha

esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare

ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della

effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami

familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già

presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno

nel medesimo territorio nazionale.

5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l’ordine

pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia

abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere

interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell’adozione del

44 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di sog-

giorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne

per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lette-

ra a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all’art. 12,

commi 1 e 3.

5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si

accerti la violazione del divieto di cui all’art. 29, comma 1-ter.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono es-

sere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,

resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di

soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto

degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra au-

torizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall’auto-

rità di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno

in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il

termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta del-

la dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.

7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel

territorio nazionale oltre i tre mesi dall’ingresso, il questore intima di

recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla noti-

fica dell’intimazione, nello Stato membro dell’Unione europea che ha

rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce

il diritto di soggiornare, in corso di validità.

7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l’intimazione

di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi

dell’art. 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri

Stati membri dell’Unione europea entrati in vigore in data anteriore al

13 gennaio 2009, l’allontanamento è eseguito verso lo Stato membro

che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al sog-

giorno. Qualora sussistano i presupposti per l’adozione del provvedi-

mento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 1, ovvero dell’art. 3,

comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di

espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il per-

messo di soggiorno o altra autorizzazione e l’allontanamento è eseguito

con destinazione fuori del territorio dell’Unione europea.

7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale

dello straniero espulso da altro Stato membro dell’Unione europea, in

possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che con-

ferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall’Italia e in corso di validità,

a condizione che non costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o la

sicurezza dello Stato.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui

all’art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanza-

ta con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da appro-

vare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro

per l’innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE)

n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l’adozione

di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini

di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati

in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti,

per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall’art. 36 del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l’esercizio di atti-

vità lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regola-

mento di attuazione è inserita la dicitura: «perm. unico lavoro».

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;

b) agli stranieri di cui all’art. 24;

c) agli stranieri di cui all’art. 26;

d) agli stranieri di cui all’art. 27, comma 1, lettere a), g), h),

i) e r);

e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione tempo-

ranea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-qua-

ter, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3,

del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto

il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione

su tale richiesta;

Serie generale – n. 12

f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione inter-

nazionale come definita dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto le-

gislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconosci-

mento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o

formazione;

g-bis) agli stranieri di cui all’art. 42-bis.

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o rein-

gresso, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di

soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti

al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,

della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di

soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali docu-

menti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a

querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito

entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se

sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico

e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto

ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare

in applicazione del presente testo unico.

9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di sog-

giorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di

cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente

soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’atti-

vità lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubbli-

ca sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione

dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di

soggiorno. L’attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti

condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per

motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della

stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel rego-

lamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata

presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del preceden-

te comma 4, e dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica

del 31 agosto 1999, n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello

stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta at-

testante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo

del permesso.»

«Art. 6 (Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno). — 1. Il per-

messo di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro

autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività con-

sentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere

convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del con-

tratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione

attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 26, in permesso di

soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite a norma

dell’art. 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di

attuazione.

1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di

lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:

a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui

all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,

ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di di-

niego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli

10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo

19 novembre 2007, n. 251;

b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all’art. 20-bis;

c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui

all’art. 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o

dello stato di apolide, di cui all’art. 11, comma 1, lettera c), del decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei

casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso

per richiesta di asilo;

e) permesso di soggiorno per attività sportiva, di cui all’art. 27,

comma 1, lettera p);

f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui

all’art. 27, comma 1, lettere m), n) ed o);

45 —17-1-2022

comma 2;

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all’art. 5,

h) permesso di soggiorno per assistenza di minori, di cui

all’art. 31, comma 3;

h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui

all’art. 19, comma 2, lettera d-bis).

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sporti-

ve e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle

prestazioni sanitarie di cui all’ art. 35 e per quelli attinenti alle presta-

zioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui

all’art. 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica am-

ministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed

altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pub-

blica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di

esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del

permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare pre-

senza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e

con l’ammenda fino ad euro 2.000.

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello

straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal rego-

lamento di attuazione, l’autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano

fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti

la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, suffi-

ciente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio

dello Stato.

6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può

vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comun-

que interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato

agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col

mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto,

possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolar-

mente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei citta-

dini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In

ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di

documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglien-

za. Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà comunicazione

alla questura territorialmente competente.

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano

nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per

territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del

proprio domicilio abituale.

9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su

modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell’inter-

no. Esso non è valido per l’espatrio, salvo che sia diversamente disposto

dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

10. Contro i provvedimenti di cui agli articoli 4-ter, 5 e al pre-

sente articolo, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale

competente.»

«Art. 13 (Espulsione amministrativa). — 1. (Omissis).

2. L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo

straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli

di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’art. 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della co-

municazione di cui all’art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto la

proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo

che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la proroga

del visto o il permesso di soggiorno siano stati revocati o annullati o

rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia scaduto da più di

sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero

si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell’art. 1, com-

ma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68, o nel caso in cui sia scaduta la

validità della proroga del visto;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1,

4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»

Note all’art. 17:

Il regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento

di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui sog-

Serie generale – n. 12

giorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del

Consiglio del 30 novembre 1994, è pubblicato nella G.U.U.E. L 311 del

17.11.2016.

Il testo dell’art. 1 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 1 (Ambito di applicazione). — 1. Il presente testo unico, in

attuazione dell’art. 10, secondo comma, della Costituzione, si applica,

salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenen-

ti all’Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati

membri dell’Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di at-

tuazione dell’ordinamento comunitario.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti

concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad

apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente

testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e in-

ternazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le di-

sposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali

ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Per le materie di competenza

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse han-

no il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della

Repubblica.

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qua-

lora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di segui-

to denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell’art. 17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente

del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40..

6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei citta-

dini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento

(UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre

2016, è rilasciato dal questore sulla base del modello conforme appro-

vato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Prima dell’emanazione, lo schema di regolamento di cui al

comma 6 è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere del-

le Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta

giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in man-

canza del parere.»

Note all’art. 18:

La direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del

16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura

delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della di-

rettiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione

e della detenzione di armi, è pubblicata nella G.U.U.E. del 17 gennaio

2019 L15/18.

La direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione del

16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi

d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del

Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di

armi, è pubblicata nella G.U.U.E. del 17 gennaio 2019 L15/22.

Il testo degli articoli 1, 2 e 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110,

recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle

armi, delle munizioni e degli esplosivi, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale del 21 aprile 1975, n. 105, come modificato dalla presente legge,

così recita:

«Art. 1 (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guer-

ra). — Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e

delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi

da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di

offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle

truppe nazionali o estere per l’impiego bellico, nonché le bombe di qual-

siasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i

congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involu-

cri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell’art. 2, sono

armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra,

possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono

predisposte al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raf-

fica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate

armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all’art. 1-bis, com-

ma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i pro-

iettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. Le

munizioni di calibro 9×19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati

dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a

individuarne la specifica destinazione.»

«Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). — Agli stessi effetti

indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto

dal secondo comma dell’articolo stesso sono armi comuni da sparo:

a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima

liscia;

b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento suc-

cessivo con azione manuale;

c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a

caricamento successivo con azione manuale;

d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima

rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione

anulare, purché non a funzionamento automatico;

f) le rivoltelle a rotazione;

g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anterio-

ri al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che,

pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra,

presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di

caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destina-

te ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che

siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero

all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel

territorio dello Stato e la vendita di armi comuni da sparo, salvo quanto

previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche

di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un

numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a

20 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo

progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per

le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore

a 10. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’art. 31 del te-

sto unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto

18 giugno 1931, n. 773.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denomina-

te “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria

compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano

un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, sal-

vo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti

per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispet-

tive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona. Non sono

armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e

a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferi-

che marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose

dall’art. 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica

non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 milli-

metri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a

spese dell’interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei

medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica su-

periore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività

agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presen-

te comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 17-bis,

primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto

del Ministro dell’interno sono definite le disposizioni per l’acquisto, la

detenzione, il trasporto, il porto e l’utilizzo degli strumenti da impiegare

per l’attività amatoriale e per quella agonistica.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non

possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante,

traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellen-

ti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o

corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a

norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze

e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le

quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Serie generale – n. 12

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le

successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla

detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli

strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego

è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando

sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti

di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.

Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuc-

cia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato

annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione,

del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle

armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/ 477/CEE

del Consiglio relativa al con-trollo dell’acquisizione e della detenzione

di armi.»

«Art. 11 (Marcatura delle armi comuni da sparo). — Sulle armi

prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, sen-

za ritardo, a cura del fabbricante, dell’assemblatore o dell’importatore

una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l’as-

semblaggio, o l’importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la

sigla o il marchio del fabbricante o dell’assemblatore, il Paese o il luogo

di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l’anno di fabbrica-

zione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di

serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul

fusto o su un’altra parte dell’arma, di cui all’art. 1-bis, comma 1, lettera

b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Può, altresì, essere

apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell’arma

sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in

conformità del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un

numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero

progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili

di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni mar-

catura deve essere apposta su una parte visibile dell’arma o facilmente

ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve

essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l’indicazione dell’an-

no in cui è avvenuta l’introduzione dell’arma nel territorio nazionale,

salvo che l’indicazione dello Stato membro dell’Unione europea im-

portatore e l’anno di importazione siano già stati apposti dal medesimo

Stato membro dell’Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco

o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente ci-

vili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente

comma, che consente di identificare l’ente che effettua il trasferimento.

La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui

all’allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/ 68.

Oltre ai compiti previsti dall’art. 1 della legge 23 febbraio 1960,

n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamen-

te o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate

rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno spe-

ciale contrassegno con l’emblema della Repubblica italiana e la sigla di

identificazione del Banco o della sezione. L’operazione deve essere an-

notata con l’attribuzione di un numero progressivo in apposito registro

da tenersi a cura del Banco o della sezione. I dati contenuti nel registro

sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell’interno.

Le armi comuni da sparo prodotte all’estero recanti i punzoni

di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono as-

soggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia

quando rechino i contrassegni di cui al primo comma. Qualora l’auto-

rità di pubblica sicurezza, nell’ambito dell’attività di controllo, abbia

motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel

territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all’esem-

plare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l’ar-

ma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di

conformità secondo le modalità di cui all’art. 14.

Qualora manchino sulle armi prodotte all’estero i segni distin-

tivi di cui al comma precedente, l’importatore deve curare i necessari

adempimenti.

In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel

primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a mo-

tivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall’ufficio locale di pubblica

sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo

del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione

dell’operazione nel registro di cui al secondo comma.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle

armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall’este-

ro. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo art. 13.

47 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le norme del presente articolo relative all’apposizione sulle

armi del numero d’ iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a de-

correre dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente

art. 7, settimo comma n. 1).

Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di

cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale

di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per

l’apposizione di questo ultimo a norma del quinto comma:

le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate pri-

ma dell’entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle

prodotte o importate anteriormente al 1920;

le armi portatili da fuoco di cui al precedente art. 1 apparte-

nenti a privati di cui è consentita la detenzione.

Per il compimento delle operazioni previste dal presente arti-

colo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi

secondo le modalità previste dall’art. 3 della citata legge 23 febbraio

1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di euro

139.443,36 (270 milioni di lire) a carico dello stato di previsione della

spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

all’onere di euro 139.443,36 (270 milioni) si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1980,

all’uopo utilizzando parte dell’accantonamento predisposto per il rinno-

vo della convenzione di Lomé.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri de-

creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 32, nono e decimo

comma, è consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative mu-

nizioni, nonché la sostituzione della parte di arma su cui è stata appo-

sta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo

versamento delle stesse a cura dell’interessato, per la rottamazione, al

Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione

delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del

Ministero della difesa. Resta ferma la facoltà del detentore di sostituire

la parte di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della rottamazio-

ne con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura.».

La direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo

dell’acquisizione e della detenzione di armi è pubblicata nella G.U.C.E.

13 settembre 1991, n. L 256.

Note all’art. 19:

La direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di infor-

mazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consi-

glio, è pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2013 L 218/8.

Il testo degli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis,

617-quater e 617-quinquies del codice penale, come modificato dalla

presente legge, così recita:

«Art. 615-quater (Detenzione, diffusione e installazione abusiva

di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi infor-

matici o telematici). — Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un

profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detie-

ne, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette

in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti

di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei

all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure

di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al pre-

detto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa

sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro

5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto

comma dell’art. 617-quater.»

«Art. 615-quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abu-

siva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). —

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informa-

tico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti

o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o

l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene,

produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comun-

que, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiatu-

re, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino

a due anni e con la multa sino a euro 10.329.»

Serie generale – n. 12

«Art. 617 (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di co-

municazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche). — Chiunque,

fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una

conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque

a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la

reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si

applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione

al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle

conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si

procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il

fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di

un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servi-

zio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico

servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla

funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione

di investigatore privato.»

«Art. 617-bis (Detenzione, diffusione e installazione abusiva

di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o in-

terrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere

cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o

telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di

impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce,

diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a dispo-

sizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di

strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni

o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito

con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è

commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa

delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di

un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri

inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la

professione di investigatore privato.»

«Art. 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione

illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). — Chiunque

fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema infor-

matico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce

o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a

cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si

applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al

pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al

primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela

della persona offesa.

Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a

otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato

dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pub-

blici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico

servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla

funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del

sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di inve-

stigatore privato.»

«Art. 617-quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abu-

siva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche). — Chiunque,

fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni

relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più

sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, pro-

duce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro

modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi,

codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o inter-

rompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico

ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a

quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti

dal quarto comma dell’art. 617-quater.».

48 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Note all’art. 20:

La direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfrut-

tamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostitui-

sce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, è pubblicata nella

G.U.U.E. 17 dicembre 2011, n. L 335.

Il testo degli articoli 600-quater, 602-ter, 609-ter, 609-quater,

609-quinquies e 609-undecies del codice penale, come modificato dalla

presente legge, così recita:

«Art. 600-quater (Detenzione o accesso a materiale pornogra-

fico). — Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600-ter,

consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato

utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a

tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il

materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’uti-

lizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede

intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico

realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusio-

ne fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.»

«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). — La pena per i reati pre-

visti dagli articoli 600, 601 primo e secondo comma e 602 è aumentata

da un terzo alla metà:

a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;

b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o

al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l’integrità

fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono

commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli

600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla

metà.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,

la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con

violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo com-

ma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un

terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di

necessità del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma,

600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è

aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un

minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,

nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciot-

to, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due

terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o

dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo

grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona

a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzio-

ne, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati

di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se

è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione

psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,

nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai

due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze

alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la

salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti

di tre o più persone.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,

600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’asso-

ciazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto

deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiu-

dizio grave;

c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono

aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi

siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione

dei dati di accesso alle reti telematiche.

Serie generale – n. 12

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artico-

li 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente

sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto

a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa

risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.»

«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). — La pena stabili-

ta dall’art. 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono

commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascen-

dente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stu-

pefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute

della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico uf-

ficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà

personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni

diciotto;

5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto

d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia

il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa per-

sona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di

un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal

fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pre-

giudizio grave.

5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena stabilita dall’art. 609-bis è aumentata della metà se i

fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha

compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui

all’art. 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha com-

piuto gli anni dieci.»

«Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). — Soggiace alla

pena stabilita dall’art. 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste

in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del

fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia

l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore,

ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istru-

zione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con

quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall’art. 609-bis, l’ascendente, il genitore,

anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,

per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di cu-

stodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione

di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione,

compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici,

è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie

atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordi-

ci, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o

dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o

dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative,

di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro

anni.

La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non

ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qual-

siasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’asso-

ciazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deri-

va al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste

nell’art. 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia com-

piuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore

a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non

eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all’art. 609-ter, secondo comma, se la

persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.»

«Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). — Chiunque

compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici,

al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di

cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore

di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla

medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a su-

bire atti sessuali.

La pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’asso-

ciazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto

deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiu-

dizio grave.

c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia

l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore,

ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istru-

zione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con

quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.»

Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). — Chiunque,

allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-

ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui

all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quin-

quies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto

non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per

adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del mino-

re attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante

l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’asso-

ciazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deri-

va al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»

Note all’art. 21:

La direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre

2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’ar-

monizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema

d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati

membri è pubblicata nella G.U.U.E. 7 dicembre 2018, n. L 311.

Il testo degli articoli 41 e 50 del decreto-legge 30 agosto 1993,

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,

n. 427, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1993, n. 255, come

modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). — 1. Co-

stituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel

territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi

per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti,

associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’art. 4, quarto comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non

soggetti passivi d’imposta; i beni possono essere sottoposti per conto

del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,

trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizio-

ne non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad

accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 5, lettera

c), del presente decreto, i quali, esonerati dall’applicazione dell’imposta

sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non

abbiano optato per l’applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti

soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione de-

gli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente

decreto;

Serie generale – n. 12

b) le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o tra-

sportati a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea.

La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto sta-

bilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti

condizioni: 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro

dell’Unione europea; 2) l’ammontare complessivo, al netto dell’im-

posta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di

committenti non soggetti passivi d’imposta, stabiliti in Stati membri

dell’Unione europea diversi dall’Italia, di cui all’art. 7-octies, comma 3,

lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione

europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino

a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato; 3) il cedente

non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro;

in tal caso l’opzione è comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa

all’anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando

non sia revocata e comunque per almeno due anni;

b-bis) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi

o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione

di un altro Stato membro;

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello

Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere

ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):

a)

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di

cui all’art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai

cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate

nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non è

soggetto passivo d’imposta;

c) l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, median-

te trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello

Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli

indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di

gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unio-

ne europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia

elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento

o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti

che applicano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime

di franchigia.

2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2,

lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i

cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi

attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato

l’elenco di cui all’art. 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato

l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica

per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle opera-

zioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’art. 38,

comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti

al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato,

ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi tempora-

neamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi

importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esen-

zione dai dazi doganali.

4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ces-

sioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della

determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.»

«Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari). — 1.

(abrogato)

2. Agli effetti dell’art. 41, comma 2-ter l’ufficio, su richiesta

degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite

con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero

di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato

membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla

ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al

cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti all’imposta deve

comunicare all’altra parte contraente il proprio numero di partita IVA,

come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che

per l’ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone

fisiche non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4. I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi

d’imposta, che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli

acquisti intracomunitari a norma dell’art. 38, comma 6, del presente

decreto, devono dichiarare all’ufficio competente nei loro confronti,

a norma dell’art. 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effet-

tuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione è

presentata, in via telematica, anteriormente all’effettuazione di ciascun

acquisto; l’ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di di-

chiarazione, redatta in conformità ad apposito modello approvato con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, resa dai sogget-

ti interessati al momento del superamento del limite di cui all’art. 38,

comma 5, lettera c), del presente decreto.

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Co-

munità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei

titoli non traslativi di cui all’art. 38, comma 5, lettera a), devono essere

annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5-bis. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettua-

ti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-ter sono annotati

dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro

tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via

telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilo-

gativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di

soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea

e quelli da questi ultimi ricevuti indicando separatamente le cessioni

e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli

articoli 41-bis e 38-ter. I soggetti di cui all’art. 7-ter, comma 2, lettere

b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni

ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unio-

ne europea. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,

di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del

comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli

obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la

qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai rego-

lamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in

particolare, che il numero dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi

riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, dimi-

nuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con

obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa

vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione europea. A seguito di

eventuali modifiche dei regolamenti dell’Unione europea, con analogo

provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle

comunicazioni richieste.

6-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,

da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente

disposizione, sono stabiliti le modalità ed i termini per la presentazione

degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate

dall’Istituto nazionale di statistica.

6-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle do-

gane di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa

con l’Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni

dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i mo-

delli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per

la trasmissione, nonché le procedure ed i termini per l’invio dei dati

all’Istituto Nazionale di Statistica.

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla

consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto

o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al

comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita

la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle

operazioni stesse.

8.».

Note all’art. 22:

Il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte

delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003

del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 181.

Serie generale – n. 12

Il testo dell’art. 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblica-

ta nella Gazzetta Ufficiale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 mag-

gio 2005, n. 111, S.O, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla con-

traffazione e sostegno all’internazionalizzazione del sistema produtti-

vo). — 1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l’obiettivo

di consentire l’ingresso e l’uscita delle merci dal territorio doganale

dell’Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici,

nonché per l’incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di

rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzio-

ne delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di

servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di

sdoganamento delle merci, con l’individuazione di forme di semplifica-

zione e di coordinamento operativo affidate all’Agenzia delle dogane,

per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono

allo sdoganamento delle merci, e comunque nell’osservanza dei principi

della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e

della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti

tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso

tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi

uffici della medesima amministrazione, dell’accorpamento dei procedi-

menti che si riferiscono alla medesima attività, dell’adeguamento delle

procedure alle tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme

di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

È fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito interna-

zionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le

prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la

presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.

3. Al comma 380 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti:

«e all’Agenzia delle dogane».

4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle appa-

recchiature scanner in dotazione all’Agenzia delle dogane installate nei

maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza

delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni do-

ganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare

un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla

criminalità internazionale, l’Agenzia delle dogane utilizza, entro il li-

mite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all’esercizio

precedente versate all’Italia dall’Unione europea e che, per effetto del

n. 3) della lettera i) del comma 1 dell’art. 3 della legge 10 ottobre 1989,

n. 349, sono disponibili per l’acquisizione di mezzi tecnici e strumen-

tali nonché finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento,

ispettive e di contrasto alle frodi.

5. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un

apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l’anno 2005, di

39.498.000 euro per l’anno 2006, di 38.700.000 euro per l’anno 2007 e

di 42.320.000 euro a decorrere dall’anno 2008, per le esigenze connesse

all’istituzione del Sistema d’informazione visti, finalizzato al contrasto

della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo

scambio tra gli Stati membri dell’Unione europea di dati relativi ai visti,

di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004. Al

riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri compe-

tenti. All’onere di cui al presente comma si provvede:

a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000

per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzio-

ne dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,

nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro

1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni

2006 e 2007, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e,

per euro 3.500.000 per il 2005, l’accantonamento relativo al Ministero

dell’interno;

b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decor-

rere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti

dall’attuazione dell’art. 7, comma 3;

c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000

per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrisponden-

te riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia

e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al predetto Ministero.

6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come pre-

visto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli

investimenti all’estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese,

derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garan-

tiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la

facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale

della predetta partecipazione.

6-bis. Al fine di potenziare l’attività della SIMEST Spa a sup-

porto dell’internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono as-

segnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità

di venture capital, per l’acquisizione di quote aggiuntive di partecipa-

zione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale

di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio terri-

torio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della

SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del

Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute

dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per

cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità

di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire,

ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all’art. 1, comma 932, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competen-

za del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del

Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Mi-

nistro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede,

con proprio decreto, all’integrazione della composizione del Comitato

di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione as-

segnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100

euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo

cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’en-

tità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in

materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà

industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle

cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto

legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qua-

lora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore

o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione

amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino

ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge

24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai

poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria

dall’art. 13 della citata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle

violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia

amministrativa.

7-bis. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che, all’in-terno degli

spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Sta-

to beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che

violano le norme in materia di origine e provenienza dei pro-dotti, in

materia di proprietà industriale e di diritto d’autore, a condizione che

i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un

peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l’introduzione dei beni non

risulti connessa a un’attività commerciale.

7-ter. L’onere economico della custodia e della distruzione delle

merci è posto a carico dell’acquirente finale o, ove questi non provveda,

del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni

dalla confisca di cui al comma 7.

7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis è

irrogata dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli compe-

tente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata

ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste

dal comma 7 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato

di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli

affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di san-

zioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per

il 50 per cento all’ente locale competente e per il restante 50 per cento

allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo.

Serie generale – n. 12

9. All’art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le se-

guenti: «o di origine».

10. All’art. 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono

sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

11. L’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui

all’art. 1-quater, opera in stretto coordinamento con le omologhe strut-

ture degli altri Paesi esteri.

12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge

24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e

della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle

imprese che, investendo all’estero, non prevedano il mantenimento sul

territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commer-

ciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.

13.

14. Allo scopo di favorire l’attività di ricerca e innovazione delle

imprese italiane ed al fine di migliorarne l’efficienza nei processi di

internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai

sensi dell’art. 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la

quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso

in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e

innovazione nel periodo di durata del contratto.

15.

15-bis. I fondi di cui all’art. 25, comma 1, del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono

accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge

26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi

obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi,

corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa,

approvati dagli organi deliberanti.

15-ter. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011, le somme

non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di specifici inter-

venti, progetti o programmi possono essere temporaneamente utiliz-

zate, nell’ambito della medesima sede all’estero, per spese di analoga

natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa

della definizione delle procedure di accredito del successivo ordine di

rimessa valutaria. All’atto della ricezione dei nuovi fondi accreditati,

e comunque improrogabilmente entro l’anno di riferimento, è obbliga-

toria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata.

15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono con-

dizionate al rilascio di un’attestazione da parte del capo missione sullo

stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. Entro ses-

santa giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il funziona-

rio delegato presenta una relazione sullo stato dell’intervento, progetto o

programma, accompagnata dalla distinta delle spese sostenute nell’eser-

cizio. Entro novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento, pro-

getto o programma, il funzionario delegato versa all’erario le eventuali

economie e presenta ai competenti uffici dell’Amministrazione degli

affari esteri l’attestazione di tale versamento, la rendicontazione finale,

corredata della documentazione di spesa, nonché una relazione attestan-

te l’effettiva realizzazione dell’intervento, progetto o programma e il

raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra

funzionari delegati, la rendicontazione è resa a cura del funzionario de-

legato in carica, sulla base di specifici passaggi di consegne; i relativi

verbali sono allegati al rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilità,

al rendiconto è allegata una specifica dichiarazione del medesimo fun-

zionario in carica, attestante le ragioni del mancato passaggio di conse-

gne. In tali casi, ciascun funzionario delegato è comunque responsabile

per gli atti di spesa della propria gestione.

15-quinquies. Con regolamento emanato con decreto del Mini-

stro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, sono stabilite le modalità di armonizzazione del regime giuridico

delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di coopera-

zione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all’anno 2010.

15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di

cui all’art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modi-

ficazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche,

il capo missione può stipulare convenzioni con le organizzazioni non

governative che operano localmente. La congruità dei tassi di interes-

se applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione

di programmi di microcredito è attestata dal capo della rappresentanza

diplomatica.

15-septies. Per le spese di funzionamento delle unità tecniche di

cui all’art. 13, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nelle more

dell’accredito della successiva rimessa valutaria, il funzionario delega-

52 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

to può temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque

disponibili, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei

servizi. All’atto della ricezione dei fondi accreditati, e comunque im-

prorogabilmente entro l’anno di riferimento, è obbligatoria la sistema-

zione contabile della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui

al presente comma sono accreditati dalla Direzione generale per la co-

operazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri al capo della

rappresentanza diplomatica.»

Note all’art. 23:

La direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori

relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive

2008/48/CE e 2013/36, è pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2014,

n. L 60.

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e

del Consiglio, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità

bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la

decisione 2009/78/CE della Commissione, è pubblicato nella G.U.U.E.

15 dicembre 2010, n. L 331.

Il testo degli articoli 7, 128-decies, 128-undecies, 128-duo-

decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O., come modificato dalla

presente legge, così recita:

«Art. 7 (Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità). —

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca

d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto

d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a ecce-

zione del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR.

Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le in-

formazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti

relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni

di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclu-

sivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando

assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in

materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.

3. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno

lavorato per la Banca d’Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali

la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d’ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono

le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca

d’Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS colla-

borano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di age-

volare le rispettive funzioni. Per il medesimo fine, la Banca d’Italia e la

UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Det-

ti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.

6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni

dell’Unione europea, la Banca d’Italia collabora, anche mediante scam-

bio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SE-

VIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità

antiriciclaggio degli Stati dell’Unione europea, al fine di agevolare le

rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia pos-

sono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego

dell’autorità che ha fornito le informazioni.

7. Nell’ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obbli-

ghi di riservatezza, la Banca d’Italia può scambiare informazioni preor-

dinate all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti

degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d’Italia ha ricevuto da un

altro Stato dell’Unione europea possono essere comunicate soltanto con

l’assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

8. La Banca d’Italia può scambiare informazioni con autorità

amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazio-

ne o di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a banche, succursali di

banche italiane all’estero o di banche dell’Unione europea o di Stato

terzo in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell’ambito della vigi-

lanza consolidata. Nei rapporti con le autorità di Stato terzo lo scambio

di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

9. La Banca d’Italia può comunicare ai sistemi di garanzia ita-

liani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri

informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei si-

stemi stessi.

Serie generale – n. 12

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni

dell’Unione europea, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte

le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.

10-bis. La Banca d’Italia è il punto di contatto per la ricezio-

ne delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle

autorità di altri Stati membri dell’Unione europea in relazione ai con-

tratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.»

«Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri

di controllo). — 1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti

dall’art. 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in

quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d’Italia può stabi-

lire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti

con la clientela.

2. L’intermediario mandante risponde alla Banca d’Italia del ri-

spetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attivi-

tà finanziaria. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso l’agente

in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che

agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul

valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e perso-

nale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta

elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento

senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubbli-

ca per il tramite degli agenti di cui all’art. 128-quater, designano in

Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l’esercizio delle fun-

zioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla

Commissione europea ai sensi dell’art. 29, paragrafo 7, della direttiva

2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d’Italia. Re-

stano ferme le disposizioni dettate per finalità di prevenzione del rici-

claggio e di finanziamento del terrorismo dall’art. 43, commi 3 e 4 e

dall’art. 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e succes-

sive modificazioni.

3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d’Italia esercita il controllo

sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o

istituto di pagamento comunitari per verificare l’osservanza delle dispo-

sizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il pun-

to di contatto centrale previsto dall’art. 43, comma 3, del decreto legi-

slativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni risponde

alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte

degli agenti insediati in Italia dell’istituto di moneta elettronica o istituto

di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d’Italia

può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di

istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché

presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza

che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta

sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e

personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d’Italia esercita il controllo

sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle disposizioni di

cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d’Ita-

lia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalen-

dosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti

per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui

redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non deter-

minare oneri aggiuntivi.

4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in

Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento

comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle di-

sposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è

esercitato dall’Organismo. A tali fini, l’Organismo potrà effettuare ispe-

zioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri

ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e

delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in

modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all’art. 128-novies.1, com-

ma 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver

informato l’Organismo di cui all’art. 128-undecies, può effettuare ispe-

zioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.

5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI

da parte dei propri dipendenti e collaboratori.»

«Art. 128-undecies (Organismo). — 1. È istituito un Organismo,

avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organiz-

zativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi

degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’Organi-

smo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali

compiti.

53 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. I primi componenti dell’organo di gestione dell’Organismo

sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,

su proposta della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni a decorrere

dalla data di costituzione dell’Organismo. Il Ministero dell’economia e

delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell’Organismo, sen-

tita la Banca d’Italia.

3. L’Organismo provvede all’iscrizione negli elenchi di cui

all’art. 128-quater, comma 2, e all’art. 128-sexies, comma 2, previa ve-

rifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la

loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovu-

te per l’iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla

legge.

4. L’Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in atti-

vità finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono

sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può ef-

fettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la

trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

4-bis. L’Organismo collabora con le autorità di altri Stati mem-

bri dell’Unione europea competenti sui soggetti di cui all’art. 128-no-

vies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste

autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto

dell’Unione europea.»

«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). — 1. Per

il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini

dell’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2,

e 128-sexies, comma 2, per l’inosservanza degli obblighi di aggiorna-

mento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative

che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione

creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o

documenti richiesti, l’Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cin-

quemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecu-

niaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli

iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della vio-

lazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai mas-

simali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate

fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale am-

montare sia determinabile. Chi con un’azione od omissione viola di-

verse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione,

soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata

sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente

lettera affluiscono al bilancio dello Stato;

b) la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo

non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno;

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli

128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.

1-bis. L’organismo, quando applica al punto di contatto centrale

di cui all’art. 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre

2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le violazio-

ni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui

all’art. 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell’obbligo

di cui all’art. 128-quater, comma 7-bis ne dà comunicazione alla Banca

d’Italia per l’adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compre-

si quelli adottati ai sensi dell’art. 48, paragrafo 4 della direttiva (UE)

2015/849.

1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1,

l’Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le

seguenti, ove pertinenti:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità;

c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attra-

verso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;

e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione

con l’Organismo;

g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano

l’attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di

consulenza del credito.

h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

Serie generale – n. 12

i) le misure adottate dal responsabile della violazione, suc-

cessivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo

ripetersi.

1-quater. L’Organismo, entro un mese dalla ricezione della

comunicazione di cui all’art. 128-novies.1, comma 1, comunica l’in-

tenzione dell’agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di

svolgere in un altro Stato membro dell’Unione europea le attività relati-

ve ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all’auto-

rità competente dell’altro Stato membro; la comunicazione all’autorità

competente comprende l’indicazione delle banche o degli intermediari

finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l’agente in attività

finanziaria svolge la propria attività. L’Organismo definisce le modalità

della comunicazione di cui all’art. 128-novies. 1, comma 1, e della suc-

cessiva comunicazione all’autorità competente dell’altro Stato membro.

1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle

quali si applicano le disposizioni sull’operatività transfrontaliera di cui

all’art. 128-novies.1, l’Organismo informa i soggetti di cui all’arti-colo

128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento

in Italia. L’informazione è fornita prima dell’avvio dell’operatività del-

la succursale o comunque entro due mesi dalla comunica-zione di cui

all’art. 128-novies.1, comma 2.

1-sexies. L’Organismo verifica il rispetto delle disposizioni ap-

plicabili ai soggetti di cui all’art. 128-novies.1, comma 2. A questo fine

può:

a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti

e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall’Organismo

stesso, nonché procedere ad audizione personale;

b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne infor-

mato l’autorità competente dello Stato membro di origine;

c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succur-

sale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli

articoli 120-septies, 120-octies, 120- novies, 120-decies, 120-undecies,

comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo

unico e dell’art. 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto le-

gislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell’ordine non pone

ter-mine alla violazione, l’Organismo può adottare le ulteriori misure

necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo

averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origi-

ne; della misura è data tempestiva comunica-zione alla Commissione

europea;

d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura

organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il

rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all’au-

torità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto

delle disposizioni sulla remunerazione del personale;

e) informare l’autorità competente dello Stato membro di ori-

gine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis

del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da sog-

getti che operano attraverso una succursale; se l’autorità competente

dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese

dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell’agire in modo

tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l’ordinato

funzionamento dei mercati, l’Organismo può vietare di intraprendere

nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità competente dello

Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione

alla Commissione europea e all’ABE; l’Organismo può chiedere alla

Banca d’Italia di ricorrere all’ABE ai sensi dell’art. 6, comma 4;

f) procedere ai sensi di quanto previ-sto dalla lettera e), quan-

do un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha

commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo

I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell’art. 13, comma 1-bis,

lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

1-septies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono

stabilite, sentita la Banca d’Italia, le forme e le modalità con le quali

l’Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies.

2.

3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli

articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio

dell’attività;

b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati

motivi;

c) cessazione dell’attività.

54 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la

Banca d’Italia nell’esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, in-

dividua le ulteriori ipotesi di revoca dell’abilitazione degli intermediari

del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi

e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis. Con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi, sentita

la Banca d’Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per

garantire l’efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle

sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.

4. L’agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancel-

lati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione pur-

ché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cau-

telare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e

128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano

precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme le-

gislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività

finanziaria o di mediazione creditizia.

6. L’Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai

sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma 3-bis.»

«Art. 128-terdecies (Vigilanza della Banca d’Italia sull’Organi-

smo). — 1. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità,

dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economi-

cità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza

delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei

compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d’Italia può acce-

dere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica,

richiedere all’Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e

la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla

stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l’esibizione dei

documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l’Organi-

smo, convocare i componenti dell’Organismo.

3. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e

delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Or-

ganismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ov-

vero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o

statutarie che regolano l’attività dello stesso. Il Ministero dell’economia

e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzio-

ne degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone

la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un

commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più

componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inos-

servanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle

disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre

istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata

inadeguatezza, accertata dalla Banca d’Italia, all’esercizio delle funzio-

ni cui sono preposti.

4. L’Organismo informa tempestivamente la Banca d’Italia degli

atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie

funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione det-

tagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività

predisposto per l’anno in corso.

4-bis. La Banca d’Italia e l’Organismo, nel rispetto delle proprie

competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni

necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare

per consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso conferiti.

La trasmissione di informazioni all’Organismo per le suddette finalità

non costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte della Banca

d’Italia.»

Il testo degli articoli 20, 22 e 23 del decreto legislativo 13 ago-

sto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa

ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del

testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla

disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in

attività finanziaria e dei mediatori creditizi, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O., come modificato dalla presente

legge, così recita:

«Art. 20 (Contenuto dell’autonomia finanziaria dell’Organi-

smo). — 1. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, l’Orga-

nismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli

iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi degli agenti in atti-

vità finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché dai loro dipendenti e

collaboratori nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle

proprie attività.

Serie generale – n. 12

1-bis. L’Organismo determina e riscuote i contributi in misura

inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all’art. 128-qua-

ter, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e, nel

rispetto del diritto dell’Unione europea, dai soggetti di cui all’arti-colo

128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legisla-

tivo n. 385 del 1993 nonché dai promotori finanziari iscritti nell’albo

previsto dall’art. 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei

soggetti di cui all’art. 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legisla-

tivo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico

degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

1-ter. L’Organismo, altresì, determina e riscuote i contributi e

le altre somme dovute dai soggetti indicati nell’art. 17-bis, comma 1.

1-quater. I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato

delle quote associative ai sensi dell’art. 148 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 4, quarto comma,

secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. La misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi

e delle altre somme dovute dagli iscritti all’Organismo sono determinati

dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgi-

mento delle proprie attività.

3. Il provvedimento con cui l’Organismo ingiunge il pagamento

dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa proce-

dura è disciplinata con regolamento del Ministro dell’economia e del-

le finanze, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400.

3-bis. L’attività dell’Organismo, anche nei rapporti con i terzi,

è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle per-

sone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l’applicazione

all’Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di

pubblico impiego.»

«Art. 22 (Gestione degli elenchi). — 1. Gli elenchi degli agenti

in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni

territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali

degli elenchi sono individuate dall’Organismo in numero non inferiore

a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione ge-

ografica degli iscritti.

2. Nell’attività di gestione degli elenchi l’Organismo:

a) procede, previa verifica dei requisiti, all’iscrizione nei sud-

detti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta;

b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione;

c) rigetta l’istanza di iscrizione negli elenchi in mancan-

za dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di

cui all’art. 128-duodecies. In entrambi i casi ne dà comunicazione

all’interessato;

d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli

elenchi;

e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei prov-

vedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, dalla Banca d’Italia e dallo

stesso Organismo, nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli

iscritti.

3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 23, con riferimento

al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l’efficienza e la traspa-

renza nell’attività di gestione degli elenchi, l’Organismo predispone e

rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l’altro, i termini dei

procedimenti di propria competenza.

4. L’Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi ag-

giornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svol-

gono, ai sensi dell’art. 128-novies.1, comma 1, del testo unico di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contrat-

ti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del medesimo testo

unico in altri Stati membri dell’Unione europea, l’Organismo ne dà

comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli

altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici

giorni dalla cancellazione.»

«Art. 23 (Iscrizione negli elenchi). — 1. La domanda di iscri-

zione nell’elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero,

in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o

della regolarizzazione.

55 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. L’Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone

l’iscrizione nell’elenco, entro il termine di centoventi giorni dal rice-

vimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un

provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.

3. Nell’elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati:

a) per le persone fisiche:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) codice fiscale;

4) data di iscrizione nell’elenco;

5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché

il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio

eletto;

6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;

7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai

sensi dell’art. 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, in essere nei confronti dell’iscritto, nonché ogni altro provvedi-

mento incidente sull’esercizio dell’attività;

7-bis) gli Stati membri dell’Unione europea in cui l’agen-

te in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di

credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) per le persone giuridiche:

1) denominazione sociale;

2) data di costituzione;

3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della

direzione generale;

4) data di iscrizione nell’elenco;

5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;

6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai

sensi dell’art. 128-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedi-

mento incidente sull’esercizio dell’attività sociale;

7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui

l’agente in attività finanziaria si avvale nello svolgimento della propria

attività.

7-bis) gli Stati membri dell’Unione europea in cui l’agente

in attività finanzia-ria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali,

le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del

titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385.

4. Nell’elenco dei mediatori creditizi sono indicati:

a) denominazione sociale;

b) data di costituzione;

c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della

direzione generale;

d) data di iscrizione nell’elenco;

e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi

dell’art. 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento

incidente sull’esercizio dell’attività sociale;

f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il me-

diatore creditizio si avvale nello svolgimento della propria attività ai

sensi dell’art. 128-septies, comma 2, e dell’art. 128-novies;

f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.

f-ter) gli Stati membri dell’Unione europea in cui il mediatore

creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività re-

lative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del

testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. Alla data dell’iscrizione negli elenchi sono comunicati all’Or-

ganismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi

identificativi della polizza assicurativa di cui all’art. 128-quinquies,

comma 1-bis, e all’art. 128-septies, comma 1-ter, del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385.

6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all’Or-

ganismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.

6-bis. Nell’elenco dei soggetti di cui all’art. 128-novies.1, com-

ma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione in-

viata dall’autorità competente dello Stato membro di origine, compresi

almeno:

Serie generale – n. 12

a) la denominazione del soggetto;

b) l’indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della

succursale con sede in Italia;

c) l’indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito.».

Note all’art. 24:

La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci con-

solidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recan-

te modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del

Consiglio) alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recan-

te modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/ CEE e 83/349/CEE del

Consiglio è pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013 L 182/19.

Il testo dell’art. 111-duodecies delle disposizioni per l’attuazio-

ne del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto

30 marzo 1942, n. 318, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile

1942, n. 91, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 111-duodecies. — Qualora tutti i loro soci illimitatamen-

te responsabili, di cui all’art. 2361, comma secondo, del codice, siano

società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità

limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono

redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni;

esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come

disciplinato dall’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed

in presenza dei presupposti ivi previsti.

Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente

responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato

membro dell’Unione europea o società soggette al diritto di un altro

Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata

disciplinate dal di-ritto di uno Stato membro dell’Unione europea.».

Il testo degli articoli 2423-ter, 2435-bis, 2435-ter e 2361 del

codice civile, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto

economico). — Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che

esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto eco-

nomico devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le

voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormen-

te suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’impor-

to corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il

raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati

nel secondo comma dell’art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza

del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere

distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non

sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quan-

do lo esige la natura dell’attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico

deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio

precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’eserci-

zio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adatta-

mento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati

nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensa-

zione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli

importi lordi oggetto di compensazione.»

«Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). — Le società,

che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, posso-

no redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio

o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato

due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale compren-

de solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con

numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella

voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle

56 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indica-

ti i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Le società che

redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione

del rendiconto finanziario.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguen-

ti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b),B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)

Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto

comma dell’art. 2423, dal secondo , quinto e sesto comma dell’art. 2423-

ter, dal secondo comma dell’art. 2424, dal primo comma, numeri 4) e

6), dell’art. 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal

primo comma dell’art. 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limita-

tamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica,

8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per

categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le in-

dicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici,

22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione

del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché

dal primo comma dell’art. 2427-bis, numero 1).

Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi

dell’art. 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate

direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle

con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le

imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

Qualora le società indicate nel primo comma fornisca-

no nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)

dell’art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla

gestione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in dero-

ga a quanto disposto dall’art. 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli

al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti

al valore nominale.

Le società che a norma del presente art. redigono il bilancio in

forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il se-

condo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel

primo comma.»

«Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). — Sono consi-

derate micro-imprese le società di cui all’art. 2435-bis che nel primo

esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano

superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio

e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secon-

do quanto disposto dall’art. 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate

dalla redazione:

1) del rendiconto finanziario;

2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimo-

niale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427,

numeri 9) e 16);

3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo sta-

to patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)

dell’art. 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma

dell’art. 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’art. 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente

articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbre-

viata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo

abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finan-

ziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal

sesto comma dell’art. 2435- bis e dal secondo comma dell’art. 2435- bis

con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella

voce CII e la voce E del passivo nella voce D.»

Serie generale – n. 12

«Art. 2361 (Partecipazioni). — L’assunzione di partecipazio-

ni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non

è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne

risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo

statuto.

L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una

responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere

deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori dan-

no specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando

la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun sog-

getto partecipato.»

Il testo degli articoli 26, 27 e 39 del decreto legislativo 9 apri-

le 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e

n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consoli-

dati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1991, n. 90, Supplemento

Ordinario n. 27, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 26 (Imprese controllate). — 1. Agli effetti dell’art. 25 sono

considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del

primo comma dell’art. 2359 del codice civile.

2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:

a) le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un con-

tratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante,

quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci,

controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

3. Ai fini dell’applicazione del comma precedente si considera-

no anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a

persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di

voto dei soci dell’impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto ine-

renti alle azioni o alle quote proprie detenute dall’impresa partecipata

stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali

imprese.

3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento

indipendentemente dal luogo in cui sono costituite.»

«Art. 27 (Casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio

consolidato). — 1. Non sono soggette all’obbligo indicato nell’art. 25

le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non ab-

biano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due

dei seguenti limiti:

a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati

patrimoniali;

b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle

prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati

al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le

operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al

comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento.

2. L’esonero previsto dal comma 1 non si applica se l’impresa

controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pub-

blico ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell’art. 19-ter

del medesimo decreto legislativo.

3. Non sono inoltre soggette all’obbligo indicato nell’art. 25 le

imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di

oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero,

in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consoli-

dato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da

tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

3-bis. Non sono altresì soggette all’obbligo indicato nell’art. 25

le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro

insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell’art. 29,

nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere

escluse dal consolidamento ai sensi dell’art. 28.

4. L’esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti

condizioni:

a) che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato

membro dell’Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio

consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro

Stato membro dell’Unione europea o in conformità ai principi contabili

internazionali adottati dall’Unione europea;

57 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

b) che l’impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari

ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell’Unio-

ne europea.

5. Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota in-

tegrativa al bilancio d’esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la

nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della

società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stes-

so, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo,

redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli

ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso

l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa

controllata.»

«Art. 39 (Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato

e delle partecipazioni). — 1. Gli elenchi previsti nell’art. 38, comma 2,

devono indicare per ciascuna impresa:

a) la denominazione, la sede e il capitale;

b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società

fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle

controllate;

c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spet-

tanti nell’assemblea ordinaria.

1-bis. L’elenco previsto dall’art. 38, comma 2, lettera d), deve

altresì indicare, per ciascuna impresa, l’importo del patrimonio netto e

dell’utile o della perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tali

informazioni possono essere omesse quando l’impresa controllata non

è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni

della legge nazionale applicabile.

2. La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elen-

chi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni richieste

dalle lettere b) e c) del comma 1.

3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella compo-

sizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devo-

no essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto

fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli

dell’esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere for-

nite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto

economico dell’esercizio precedente.

4. È consentito omettere l’indicazione delle imprese la cui inclu-

sione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese inclu-

se nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste

collegate.

(VII Direttiva, art. 34).»

Note all’art. 25:

Il testo dell’art. 154-ter del decreto legislativo n. 58/1998 (Te-

sto unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai

sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato

nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dalla pre-

sente legge, così recita:

«Art. 154-ter (Relazioni finanziarie). — 1. Fermo restando

quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, se-

condo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura

dell’esercizio, gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro

d’origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale,

sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con re-

golamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto

di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il siste-

ma di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio,

nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione

e l’attestazione prevista all’art. 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi previ-

ste dall’art. 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in luogo

del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il

progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal

revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione

indicata nell’art. 153 sono messe integralmente a disposizione del pub-

blico entro il medesimo termine.

1.1. Gli amministratori curano l’applicazione delle disposizioni

del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 di-

cembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati

aventi l’Italia come Stato membro d’origine pubblicano conformemente

al comma 1.

1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella re-

lazione di revisione di cui all’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di

Serie generale – n. 12

bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione

finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al

comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione

elaborato, a tale fine, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del citato decreto

legislativo n. 39 del 2010.

1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell’as-

semblea convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-

bis, secondo comma, del codice civile, intercorrono non meno di ven-

tuno giorni.

1-ter. In deroga all’art. 2429, primo comma, del codice civile il

progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al

collegio sindacale, al revisore legale o alla società di revisione legale,

con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pub-

blicazione di cui al comma 1.

2. Gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’ori-

gine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dal-

la chiusura del primo semestre dell’esercizio, una relazione finanziaria

semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione

intermedia sulla gestione e l’attestazione prevista dall’art. 154-bis, com-

ma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale

o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmen-

te entro il medesimo termine.

3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è re-

datto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili ri-

conosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE)

n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l’emittente

quotato avente l’Italia come Stato membro d’origine è obbligato a redi-

gere il bilancio consolidato.

4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno rife-

rimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi

dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato,

unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i

sei mesi restanti dell’esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi

l’Italia come Stato membro d’origine, la relazione intermedia sulla ge-

stione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti

correlate.

5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob può dispor-

re, nei confronti di emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’ori-

gine, inclusi gli enti finanziari, l’obbligo di pubblicare informazioni

finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al più in: a) una descrizio-

ne generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico

dell’emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;

b) una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno

avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazio-

ne patrimoniale dell’emittente e delle sue imprese controllate.

5-bis. Prima dell’eventuale introduzione degli obblighi di cui

al comma 5, la Consob rende pubblica l’analisi di impatto effettuata

ai sensi dell’art. 14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005,

n. 246. Quest’ultima, in conformità alla disciplina comunitaria di rife-

rimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza delle

seguenti condizioni:

a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non com-

portano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti

interessati;

b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche ag-

giuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle de-

cisioni di investimento assunte dagli investitori;

c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste

non favoriscono un’attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a

breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle pos-

sibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.

6. La Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce

con regolamento:

a) i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti di

cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al

comma 5, nonché del documento di registrazione universale ai sensi

dell’art. 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto;

a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1;

b) i casi di esenzione dall’obbligo di pubblicazione delle re-

lazioni finanziarie;

c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti

con parti correlate di cui al comma 4;

d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli

emittenti quote di fondi chiusi.

58 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7. Fermi restando i poteri previsti dall’art. 157, comma 2, la

Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongo-

no le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi

alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all’emittente

di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione

delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta

informazione del mercato.».

Il regolamento delegato della Commissione n. 2019/815 che

integra la direttiva n. 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative

alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione, è

pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2019, n. L 143.

Note all’art. 26:

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del

12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della

vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma

della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che

istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a ef-

fetto serra nell’Unione, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2010,

n. L 302.

Il testo dell’art. 183 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai

sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato

nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dalla pre-

sente legge, così recita:

«Art. 183 (Esenzioni). — 1. Le disposizioni di cui al presente

titolo non si applicano:

a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall’art. 6

del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell’ambito

della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del de-

bito pubblico, nonché nell’ambito delle attività della politica climatica

dell’Unione o nell’ambito della politica agricola comune o della politica

comune della pesca dell’Unione;

b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi

dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.

b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti colle-

gati di cui all’art. 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE)

n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile

2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazio-

ni sono effettuate conformemente all’art. 5, paragrafi 4 e 5, del mede-

simo regolamento.».

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di

mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/

CE della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014,

n. L 173.

Si riporta il testo dell’art. 185 del citato decreto legislativo

n. 58/1998, come modificato dalla presente legge:

«Art. 185 (Manipolazione del mercato). — 1. Chiunque diffon-

de notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi con-

cretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di

strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e

con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di

ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in

conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’art. 13 del regola-

mento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al mag-

giore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato

quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del

colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato,

essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. (abrogato)

2-ter. (abrogato).».

Il testo dell’art. 187 del citato del decreto legislativo n. 58/1998,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 187 (Confisca). — 1. In caso di condanna per uno dei reati

previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne

costituiscono il profitto.

Serie generale – n. 12

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del

comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di

valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le dispo-

sizioni dell’art. 240 del codice penale.».

Note all’art. 27:

Il testo dell’art. 4-terdecies del decreto legislativo n. 58/1998

(Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanzia-

ria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pub-

blicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato

dalla presente legge, così recita:

«Art. 4-terdecies (Esenzioni). — 1. Le disposizioni contenute

nella parte II non si applicano:

a) alle imprese di assicurazione né alle imprese che svolgono

le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui al decreto legislati-

vo 7 settembre 2005, n. 209;

b) ai soggetti che prestano servizi di investimento esclusiva-

mente nei confronti di soggetti controllanti, controllati o sottoposti a

comune controllo;

c) ai soggetti che prestano servizi di investimento a titolo ac-

cessorio nell’ambito di un’attività professionale disciplinata da disposi-

zioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia profes-

sionale che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo restando

quanto previsto dal presente decreto per gli intermediari iscritti nell’al-

bo previsto dall’art. 106 del T.U. bancario;

d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in strumen-

ti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di

emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di

investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti

finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emis-

sione o relativi derivati, salvo che tali soggetti:

1) siano market maker,

2) siano membri o partecipanti di un mercato regolamenta-

to o sistema multilaterale di negoziazione o abbiano accesso elettronico

diretto a una sede di negoziazione, secondo quanto previsto dal regola-

mento delegato (UE) 2017/565, ad eccezione dei soggetti non finanziari

che eseguono in una sede di negoziazione operazioni di cui è oggetti-

vamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente

connessi all’attività commerciale o all’attività di finanziamento della

tesoreria propria o del gruppo di appartenenza;

3) applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad

alta frequenza, o

4) negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini

dei clienti.

I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi depositari, le

controparti centrali e i soggetti esentati a norma delle lettere a), h), i)

e l), non sono tenuti, ai fini dell’esenzione, a soddisfare le condizioni

enunciate nella presente lettera.

e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti dalla diretti-

va 2003/87/CE, che, quando trattano quote di emissione, non eseguono

ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi

dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino

tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;

f) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti

esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;

g) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti

esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel

prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria control-

lante, le proprie controllate o altre controllate della propria controllante;

h) alla Banca centrale europea, alla Banca d’Italia, ad altri

membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni

analoghe nell’Unione europea, al Ministero dell’economia e delle finan-

ze e ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono

nella gestione del debito pubblico nell’Unione europea e ad istituzioni

finanziarie internazionali create da due o più Stati membri allo scopo

di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro

membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficoltà

finanziarie;

i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno dal diritto

dell’Unione europea, nonché ai loro soggetti depositari;

59 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

l) ai soggetti:

i) compresi i market maker, che negoziano per conto pro-

prio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle

stesse, esclusi quelli che negoziano per conto proprio eseguendo ordini

di clienti; o

ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla nego-

ziazione per conto proprio, in strumenti derivati su merci o quote di

emissione o strumenti derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della

loro attività principale; purché:

1) per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente

che in forma aggregata, si tratti di un’attività accessoria alla loro atti-

vità principale considerata nell’ambito del gruppo, purché tale attività

principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai

sensi del presente decreto, di attività bancarie ai sensi T.U. bancario o in

attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci;

2) tali soggetti non applichino una tecnica di negoziazione

algoritmica ad alta frequenza; e

3) detti soggetti comunichino formalmente, con cadenza

annuale alla Consob, se si servono di tale esenzione e, su richiesta della

Consob, su quale base ritengono che la loro attività ai sensi dei punti i)

e ii) sia accessoria all’attività principale.

L’avvenuta perdita dei requisiti previsti per l’esenzione di cui

alla presente lettera deve essere comunicata senza indugio alla Consob

dai soggetti interessati che possono continuare ad esercitare le attività

indicate sub i) e ii) purché, entro sei mesi dalla suddetta comunicazione,

presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal

presente decreto;

m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia di inve-

stimenti nell’esercizio di un’altra attività professionale non contemplata

dalla direttiva 2014/65/UE, purché tale consulenza non sia specifica-

mente remunerata;

n) agli agenti di cambio le cui attività e funzioni sono discipli-

nate dall’art. 201 del presente decreto;

o) ai gestori del sistema di trasmissione quali definiti all’art. 2,

paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE o all’art. 2, paragrafo 4, della

direttiva 2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformità

delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009 o del re-

golamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o degli orientamenti

adottati a norma di tali regolamenti, alle persone che agiscono in qualità

di prestatori di servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi

di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a

norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore di un

meccanismo di bilanciamento dell’energia, di una rete o sistema di con-

dotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia quando svolgono

detti compiti. Tale esenzione si applica alle persone che esercitano le

attività menzionate nella presente lettera solo quando effettuano attività

di investimento o prestano servizi di investimento relativi ai derivati su

merci al fine di svolgere tali attività. Tale esenzione non si applica in

relazione alla gestione di un mercato secondario, incluse le piattaforme

per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziari;

p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento

(UE) n. 909/2014, salvo quanto previsto dall’art. 79-noviesdecies.1 del

presente decreto;

p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfun-

ding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.».

Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio

n. 2020/1503/UE relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfun-

ding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) n. 2017/1129 e

la direttiva (UE) n. 2019/1937, è pubblicato nella G.U.U.E. 20 ottobre

2020, n. L 347.

Note all’art. 28:

Il testo dell’art. 14-bis del decreto legislativo n. 209/2005 (Co-

dice delle assicurazioni private), pubblicato nella Gazz. Uff 13 ottobre

2005, n. 239, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 14-bis (Programma di attività). — 1. Il programma di at-

tività di cui all’art. 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni sup-

portate da idonea documentazione riguardanti:

a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l’impresa si

propone di garantire;

b) se l’impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il

tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti;

Serie generale – n. 12

c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di

retrocessione;

d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il

minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo;

e) le previsioni circa le spese d’impianto dei servizi ammini-

strativi e dell’organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari

destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo

18 dell’art. 2, comma 3, i mezzi di cui l’impresa di assicurazione dispo-

ne per fornire l’assistenza promessa.

2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1,

per i primi tre esercizi sociali:

a) le previsioni di bilancio;

b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibili-

tà, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, sulla base delle previsioni

di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato

per elaborare tali previsioni;

c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo,

di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione IV, sulla base delle probabili

previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo

utilizzato per elaborare tali previsioni;

d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla co-

pertura delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale Minimo, di

cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-bis, Sezione IV, e del Requisito

Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I;

e) per quanto riguarda l’assicurazione danni, in aggiunta:

1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse

dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le

provvigioni;

2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;

f) per quanto riguarda l’assicurazione vita, anche un piano che

esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per

le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per

le operazioni di riassicurazione passiva.

2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte

rilevante dell’attività dell’impresa sarà esercitata in regime di stabili-

mento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale

attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro

ospitante, l’IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l’AEAP e

l’autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.».

Il testo dell’art. 46-bis del citato del decreto legislativo

n. 209/2005, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 46-bis (Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni

completi o parziali: disposizioni generali). — 1. L’impresa può essere

autorizzata dall’IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibi-

lità utilizzando un modello interno completo o uno o più modelli par-

ziali, in coerenza con le disposizioni dell’Unione europea direttamente

applicabili.

2. L’impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo

di uno o più dei seguenti elementi:

a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del Requi-

sito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui agli articoli 45-sexies e

45-septies;

b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui

all’art. 45-decies;

c) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite

delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all’art. 45-undecies.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l’impresa può ap-

plicare modelli parziali a tutta l’attività o solo ad uno o più settori di

attività rilevanti.

4. L’impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i docu-

menti necessari a comprovare che il modello interno soddisfi i requisi-

ti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies,

46-terdecies, 46-quaterdecies.

5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello

interno parziale, i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies,

46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies sono adeguati

all’applicazione limitata del modello.

5-bis. L’IVASS informa l’AEAP in merito alla richiesta di auto-

rizzazione all’utilizzo o alla modifica di un modello interno. L’IVASS

può chiedere all’AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla

domanda.

6. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1 entro

sei mesi dal ricevimento della richiesta completa della documentazione

previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di identificazione,

60 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell’im-

presa ed in particolare della conformità del modello interno ai requisiti

di cui ai commi 4 e 5.

7. In caso di diniego dell’autorizzazione all’utilizzo del modello

interno, l’IVASS provvede con decisione motivata.

8. A seguito del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo di un

modello interno, di cui al comma 1, l’IVASS può richiedere all’impresa,

con decisione motivata, di fornire una stima del Requisito Patrimoniale

di Solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui, alla

Sezione II del presente Capo.».

Il testo dell’art. 59 del citato del decreto legislativo n. 209/2005,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 59 (Requisiti e procedura). — 1. L’IVASS rilascia l’au-

torizzazione di cui all’art. 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi

dell’art. 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del rego-

lamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;

b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richie-

dente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

c) l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili neces-

sari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo

di cui all’art. 66-sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore

ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le qua-

li il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore ad euro

1.200.000;

c-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi

propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Pa-

trimoniale di Solvibilità previsto all’art. 45-bis;

c-ter) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi

propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requi-

sito Patrimoniale Minimo di cui all’art. 47-bis;

d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo sta-

tuto, un programma di attività conforme all’art. 14-bis, commi 1 e 2,

lettere a), b), c), d) ed e); il programma descrive, altresì, il tipo di accor-

di di riassicurazione che l’impresa intende concludere con le imprese

cedenti;

e) i titolari di partecipazioni indicate dall’art. 68 siano in pos-

sesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’art. 77 e sussistano i pre-

supposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 68;

e-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi

al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione I,

e agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e

30-septies;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di-

rezione e controllo nonché i responsabili delle funzioni fondamentali

all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di professionali-

tà, onorabilità ed indipendenza indicati dall’art. 76;

g) non sussistano tra l’impresa o i soggetti del gruppo di ap-

partenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo eser-

cizio delle funzioni di vigilanza.

2. L’IVASS nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle

condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente

gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento

dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguata-

mente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta

giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei

documenti richiesti.

2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte

rilevante dell’attività dell’impresa sarà esercitata in regime di stabili-

mento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale

attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro

ospitante, l’IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l’AEAP e

l’autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.

3. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel

registro delle imprese se non consti l’autorizzazione di cui all’art. 58.

4. L’IVASS, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese,

iscrive in apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione au-

torizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata.

L’impresa indica negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.

5. L’IVASS determina, con regolamento, la procedura di autoriz-

zazione e le forme di pubblicità dell’albo.

Serie generale – n. 12

5-bis. L’IVASS comunica all’AEAP ogni autorizzazione rila-

sciata ai fini della pubblicazione nell’elenco dalla stessa tenuto, con

l’indicazione:

1) dei rami e dei rischi per i quali l’impresa è autorizzata;

2) dell’eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati mem-

bri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.».

Il testo dell’art. 192 del citato del decreto legislativo n. 209/2005,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 192 (Imprese di assicurazione italiane). — 1. Le imprese

di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza

dell’IVASS sia per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica

sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di

stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.

2. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, aven-

do riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e

patrimoniale dell’impresa, con particolare riferimento all’adeguatezza

dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all’insieme

dell’attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissi-

bili ai fini dell’integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti

patrimoniali di solvibilità, alla valutazione dei rischi emergenti, non-

ché al governo societario e all’informativa all’IVASS ed ai terzi. Nei

confronti delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo assistenza la

vigilanza dell’IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui

mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.

3. L’IVASS, anche su segnalazione dell’autorità di vigilanza

dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di pre-

stazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità

commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede

legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compro-

mettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data

comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro di stabili-

mento o dello Stato membro di prestazione di servizi.

4. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinché

le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabili-

mento o di prestazione di servizi in Stati terzi rispettino le condizioni

di esercizio stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa.”.

4-bis. Qualora l’IVASS individui, nell’impresa che svolge attivi-

tà rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell’art. 14-

bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri

rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto

transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l’AEAP e

l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.».

Il testo dell’art. 193 del citato del decreto legislativo n. 209/2005,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 193 (Imprese di assicurazione di altri Stati membri). —

1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati

membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Sta-

to membro d’origine anche per l’attività svolta, in regime di stabilimen-

to od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della

Repubblica.

1-bis. Qualora l’IVASS abbia motivo di ritenere che le attività

dell’impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente

compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l’autorità

di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.

1-ter. L’IVASS informa l’autorità di vigilanza dello Stato mem-

bro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l’impresa di altro

Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubbli-

ca desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei

consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione

congiunta tra l’IVASS e l’autorità dello Stato membro, l’IVASS può rin-

viare la questione all’AEAP e chiederne l’assistenza.

2. Fermo quanto disposto al comma 1, l’IVASS, qualora accerti

che l’impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge

italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina

di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

3. Qualora l’impresa non si conformi alle norme di legge e di at-

tuazione, l’IVASS ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro

di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far

cessare le violazioni.

4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti

dell’autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse

possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per

la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a pre-

stazioni assicurative, l’IVASS può adottare nei confronti dell’impresa

61 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di assicurazione, dopo averne informato l’autorità di vigilanza dello

Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di

stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di presta-

zione di servizi con gli effetti di cui all’art. 167. L’IVASS può rinviare

la questione all’AEAP conformemente all’art. 19 del regolamento (UE)

n. 1094/2010.

5. Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infra-

zione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territo-

rio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle

disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede

secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all’eserci-

zio dell’attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di

servizi sono notificate all’impresa interessata. Nelle comunicazioni con

l’IVASS l’impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.

7. Delle misure adottate l’IVASS ordina la menzione, a spese

dell’impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di

pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo rite-

nuto necessario. Dei provvedimenti adottati l’IVASS informa l’autorità

di vigilanza dello Stato membro di origine.

7-bis, L’impresa di assicurazione è tenuta a presentare tutti i do-

cumenti ad essa richiesti ai fini dell’applicazione dei commi da 1 a 7.».

Il testo dell’art. 195 del citato del decreto legislativo n. 209/2005,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 195 (Imprese di riassicurazione italiane). — 1. Le imprese

di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubbli-

ca sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sia per l’attività esercitata

in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione

di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.

2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l’IVASS eser-

cita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante

verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa,

con particolare riferimento all’adeguatezza dei requisiti patrimoniali e

delle riserve tecniche in rapporto all’insieme dell’attività svolta, alla di-

sponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell’integrale

copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità

e della valutazione dei rischi emergenti, nonché del governo societario e

della informativa all’IVASS ed ai terzi.

3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di

cui all’art. 192, commi 3, 4 e 4-bis.».

Il testo dell’art. 195-bis del citato del decreto legislativo

n. 209/2005, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 195-bis (Imprese di riassicurazione di altri Stati membri).

1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Sta-

ti membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello

Stato membro di origine anche per l’attività svolta in regime di stabili-

mento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della

Repubblica.

1-bis. Qualora l’IVASS abbia motivo di ritenere che le attività

dell’impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente

compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l’autorità

di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.

1-ter. L’IVASS informa l’autorità di vigilanza dello Stato di ori-

gine qualora abbia motivo di ritenere che l’impresa di riassicurazione

di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della

Repubblica può destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli inte-

ressi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere

ad una soluzione congiunta tra l’IVASS e l’autorità dello Stato membro,

l’IVASS può rinviare la questione all’AEAP e chiederne l’assistenza.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l’IVASS, qua-

lora accerti che l’impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni

della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e

le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

3. Qualora l’impresa non si conformi alle norme di legge e di at-

tuazione, l’IVASS ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro

di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far

cessare le violazioni.

4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti

dell’autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse

possano pregiudicare interessi generali, l’IVASS può adottare nei con-

fronti dell’impresa di riassicurazione, dopo averne informato l’autorità

di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, com-

Serie generale – n. 12

preso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime

di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. L’IVASS può rin-

viare la questione all’AEAP conformemente all’art. 19 del regolamento

(UE) n. 1094/2010.

5. Qualora l’impresa di riassicurazione che ha commesso l’in-

frazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel ter-

ritorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base

alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede

secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all’eserci-

zio dell’attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di

servizi sono notificate all’impresa interessata. Nelle comunicazioni con

l’IVASS l’impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.

7. Delle misure adottate l’IVASS ordina la menzione, a spese

dell’impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di

pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo rite-

nuto necessario. Dei provvedimenti adottati l’IVASS informa l’autorità

di vigilanza dello Stato membro di origine.».

Il testo dell’art. 207-octies del citato del decreto legislativo

n. 209/2005, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 207-octies (Cooperazione per l’autorizzazione del model-

lo interno di gruppo). — 1. Nel caso in cui un’impresa di assicurazione

o di riassicurazione, in qualità di ultima società controllante italiana ai

sensi dell’art. 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate

o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di

partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante ita-

liana ai sensi dell’art. 210, comma 2, abbiano presentato la domanda per

ottenere l’autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Sol-

vibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità

delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo

sulla base di un modello interno, l’IVASS, in qualità di autorità di vigi-

lanza sul gruppo, e le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine

di decidere se concedere o meno l’autorizzazione richiesta, prevedendo

altresì eventuali termini e condizioni a cui subordinare la stessa.

2. La richiesta di autorizzazione all’utilizzo del modello interno,

di cui al comma 1, è presentata all’IVASS che informa gli altri membri

del collegio delle autorità di vigilanza, inclusa l’AEAP, e trasmette loro

tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documenta-

zione presentata. L’IVASS può chiedere l’assistenza tecnica all’AEAP

per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all’art. 8, pa-

ragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3. L’IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate si adope-

rano per pervenire ad una decisione congiunta sulla domanda entro sei

mesi dalla ricezione della domanda completa da parte dell’IVASS.

4. Se nel termine di sei mesi di cui al comma 3, una qualun-

que delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all’AEAP,

conformemente all’art. 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’IVASS

differisce la sua decisione in attesa della decisione eventualmente adot-

tata dall’AEAP, conformemente all’art. 19, paragrafo 3, di tale regola-

mento e adegua la propria decisione a quella dell’AEAP.

5. La decisione di cui al comma 4, adottata dall’AEAP entro un

mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di

vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all’AEAP

dopo la scadenza del termine di sei mesi o dopo che è stata adottata

una decisione congiunta. L’IVASS decide in via definitiva se l’AEAP

non adotta la decisione conformemente all’art. 19, paragrafo 3, del

regolamento (UE) n. 1094/2010. Il periodo di sei mesi è considerato

la fase di conciliazione ai sensi dell’art. 19, paragrafo 2, del predetto

regolamento.

6. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla deci-

sione congiunta di cui al comma 3, l’IVASS trasmette al richiedente un

documento contenente le motivazioni complete.

7. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigi-

lanza interessate entro il termine di sei mesi di cui al comma 3, l’IVASS

decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita con-

siderazione eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interes-

sate espressi nel termine di sei mesi. L’IVASS trasmette un documento

contenente la decisione pienamente motivata al richiedente e alle altre

autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante

e la applicano.

8. Nell’ipotesi in cui una delle autorità di vigilanza interessate

ritenga che il profilo di rischio di un’impresa di assicurazione o riassi-

curazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle

62 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo e fino a

quando l’impresa non affronti adeguatamente le riserve dell’autorità di

vigilanza, quest’ultima può, nei casi di cui all’art. 47-sexies, proporre di:

a) imporre una maggiorazione di capitale rispetto al Requisito

Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di assicurazione o di riassicu-

razione risultante dall’applicazione del predetto modello interno;

b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di ca-

pitale di cui alla lettera a) risulti inappropriata, imporre all’impresa di

calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità sulla base della

formula standard in conformità alle previsioni di cui al Titolo III, Capo

IV-bis, Sezioni I e II.

9. Secondo quanto previsto dall’art. 47-sexies, comma 1, lettere

a) e c), l’autorità di vigilanza può imporre una maggiorazione del ca-

pitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di

assicurazione o riassicurazione risultante dall’applicazione della formu-

la standard. L’autorità di vigilanza comunica le ragioni delle eventuali

decisioni, adottate ai sensi del presente comma e del comma 10, sia

all’impresa di assicurazione o riassicurazione, sia agli altri membri del

collegio delle autorità di vigilanza.

10. L’IVASS, quando non è Autorità di vigilanza sul gruppo

ai sensi del comma 1, collabora con l’Autorità di vigilanza sul gruppo

con sede in altro Stato membro al fine di procedere all’autorizzazione

del modello interno di gruppo. In ogni caso l’IVASS può avvalersi del

potere di imporre una maggiorazione di capitale quando ricorrono le

condizioni di cui ai commi 8 e 9.».

Il testo dell’art. 217-ter del citato del decreto legislativo

n. 209/2005, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 217-ter (Gestione centralizzata del rischio: procedura di

autorizzazione). — 1. La richiesta di autorizzazione all’applicazione

della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei

rischi è presentata all’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa

di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli

altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro im-

mediatamente la domanda completa.

2. Le autorità di vigilanza interessate collaborano nell’ambito

del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere

se concedere o meno l’autorizzazione, stabilendo altresì a quali altri

termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per

pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla

data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorità di

vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque

delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all’AEAP, con-

formemente all’art. 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’autorità di

vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della deci-

sione eventualmente adottata dall’AEAP a norma dell’art. 19, paragrafo

3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a

quella dell’AEAP.

4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall’AEAP entro un

mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di

vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all’AEAP

dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una

decisione congiunta. L’autorità di vigilanza sul gruppo decide in via

definitiva se l’AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del pre-

sente articolo conformemente all’art. 19, paragrafo 3, del regolamento

(UE) n. 1094/2010. Tale decisione è riconosciuta come determinante e

applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è

considerato la fase di conciliazione ai sensi dell’art. 19, paragrafo 2, del

predetto regolamento.

5. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla deci-

sione congiunta di cui al comma 2, l’autorità di vigilanza che ha autoriz-

zato l’impresa controllata trasmette all’impresa richiedente la decisione.

La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata

dalle autorità di vigilanza interessate.

6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigi-

lanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2, l’autorità

di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito alla domanda,

tenendo in debita considerazione:

a) eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza

interessate;

b) eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell’am-

bito del collegio.

Serie generale – n. 12

7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di

ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve espresse dalle al-

tre autorità di vigilanza interessate. La decisione è trasmessa all’impresa

richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconosco-

no come determinante e la applicano.».

Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio

n. 1094/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità

europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali),

modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione n. 2009/79/

CE della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2010,

n. L 331.

Note all’art. 29:

Il testo dell’art. 92 del decreto legislativo n. 193/2006 (Attua-

zione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medi-

cinali veterinari), pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2006, n. 121,

S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 92 (Gestione del sistema di farmacovigilanza). — 1. Il

Ministero della salute gestisce un sistema di farmacovigilanza ai fini

dell’adozione delle decisioni regolamentari appropriate ed armonizzate

riguardanti i medicinali veterinari autorizzati nella Comunità e consi-

derate le informazioni su sospette reazioni avverse derivanti dai me-

dicinali veterinari in condizioni normali d’impiego, il Ministero della

salute istituisce un sistema di farmacovigilanza veterinaria. Tale sistema

è volto a raccogliere informazioni utili per la sorveglianza dei medici-

nali veterinari, in particolare per quanto riguarda le reazioni avverse dei

medicinali veterinari sugli animali e sull’uomo e per valutare scientifi-

camente tali informazioni.

2. Il sistema di farmacovigilanza fa capo al Ministero della salu-

te ed è costituito dallo stesso Ministero e dai Centri regionali di farma-

covigilanza di cui all’art. 94.

3. Le informazioni relative alle reazioni avverse, devono essere

correlate ai dati disponibili sulla vendita e la prescrizione dei medicinali

veterinari ai quali si riferiscono.

4. Il Ministero della salute provvede affinché le informazioni

appropriate raccolte mediante il sistema siano comunicate agli altri Stati

membri ed all’Agenzia.

5. Il sistema di farmacovigilanza deve, altresì, tenere conto di

tutte le informazioni relative alla mancanza dell’efficacia attesa, all’uso

improprio, agli studi circa la validità dei tempi d’attesa ed agli eventuali

problemi relativi all’ambiente correlati all’uso dei medicinali veterinari.

Tali informazioni sono interpretate alla luce delle linee guida dell’Agen-

zia e, possono essere poste a fondamento di provvedimenti che impon-

gano prescrizioni al titolare dell’AIC, qualora si ritenga possano avere

influenza sui benefici o rischi intrinseci all’utilizzo del medicinale vete-

rinario cui si riferiscono.

5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari

offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’infor-

mazione, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo

9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale

compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi in-

ternet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche

illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete

internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14,

comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legisla-

tivo n. 70 del 2003.

5-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la confe-

renza di servizi di cui all’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990,

n. 241, per l’esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza

svolta d’intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute,

finalizzata all’identificazione delle violazioni della disciplina sulla ven-

dita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi

della società dell’informazione. Alla conferenza di servizi partecipano,

come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economi-

co e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osser-

vatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni.

5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell’istrut-

toria della conferenza di servizi di cui al comma 5-ter, dispone con

provvedimento motivato in via d’urgenza la cessazione di pratiche com-

merciali consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società dell’in-

formazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti

dal presente decreto.

63 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater

sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I

medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione affe-

rente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet isti-

tuzionale del Ministero della salute.».

Il testo dell’art. 108 del citato del decreto legislativo n. 193/2006,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 108 (Sanzioni). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato,

chiunque immette in commercio medicinali veterinari senza l’autoriz-

zazione prevista dall’art. 5, comma 1, è soggetto al pagamento di una

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329,00 a euro 61.974,00.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, violando la di-

sposizione dell’art. 9, comma 1, somministra agli animali medicinali

veterinari non autorizzati è soggetto alla sanzione di cui al comma 1. È

soggetto al pagamento della medesima sanzione il titolare di un’autoriz-

zazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari che viola

le disposizioni dell’art. 31, commi 1 e 4.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il richiedente un’autoriz-

zazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari che viola

le disposizioni dell’art. 35, commi 1 e 2 è soggetto al pagamento della

sanzione di cui al comma 1.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica medi-

cinali veterinari senza l’autorizzazione prevista dall’art. 46, commi 1

e 2, è soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1. È sog-

getto al pagamento della medesima sanzione chiunque, non rispettando

le condizioni previste dall’art. 69, commi 1, 2, 4 e 7 somministra agli

animali o detiene, cede, commercializza o importa sostanze farmacolo-

gicamente attive.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque distribuisce

all’ingrosso medicinali veterinari o detiene o distribuisce all’ingrosso

materie prime farmacologicamente attive senza le autorizzazioni previ-

ste dagli articoli 66, comma 1, e 69, comma 2, è soggetto al pagamento

della sanzione di cui al comma 1.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende al det-

taglio medicinali veterinari non rispettando le condizioni previste

dall’art. 70, commi 1 e 2, è soggetto al pagamento della sanzione pre-

vista al comma 1.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto

di distribuzione di medicinali nei casi previsti dall’art. 104, comma 1, è

soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva i

provvedimenti di modifica, di sospensione e di revoca dell’autorizza-

zione all’immissione in commercio adottati a norma del presento decre-

to è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 15.493,00 a euro 92.962,00.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le

prescrizioni imposte con le autorizzazioni rilasciate a norma del pre-

sente decreto è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o il titola-

re dell’autorizzazione all’immissione in commercio che viola il divieto

di pubblicità dei medicinali veterinari indicati all’art. 107, comma 1,

lettere a) e b), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa

pecuniaria di cui al comma 9.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario che non

osserva le disposizioni degli articoli 10 e 11 è soggetto al pagamen-

to di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro

9.296,00. È soggetto alla medesima sanzione chiunque fornisce medici-

nali veterinari senza la prescrizione prevista dall’art. 76, commi 1, 2 e 3.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di medicina-

li veterinari che non osserva gli obblighi imposti dall’art. 52, comma 1,

lettere a) e f), e dall’art. 54, comma 1, è soggetto al pagamento di una

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00 a euro 30.987,00.

È soggetta al pagamento della medesima sanzione la persona qualificata

di cui all’art. 54 che non rispetta gli obblighi di vigilanza cui è tenuto a

norma dell’art. 55, comma 1, lettere a) e b).

13. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario o il farma-

cista o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o la

persona di cui deve disporre il titolare medesimo o chiunque altro vi è

tenuto che non rispetta gli obblighi di comunicazione e di segnalazione

previsti dagli articoli 91 e 96, è soggetto al pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00.

Serie generale – n. 12

14. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un’autoriz-

zazione all’immissione in commercio che viola gli obblighi di informa-

zione e di comunicazione previsti dall’art. 32, commi 1 e 2, è soggetto al

pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00

a euro 30.987,00.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un’auto-

rizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario

che viola le prescrizioni imposte dalle disposizioni in materia di eti-

chettatura e foglietto illustrativo stabilite dagli articoli 58, 59, 60 e 61

è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 2.582,00 a euro 15.493,00. È soggetto alla medesima sanzione il

titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medi-

cinale veterinario omeopatico che non osserva le prescrizioni imposte

dalle disposizioni in materia di etichettatura dei medicinali omeopatici

stabilite dall’art. 64.

16. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di medici-

nali veterinari che non osserva le disposizioni previste dall’art. 52, com-

ma 1, lettera g), numeri 1), 2), 3) e 4), è soggetto al pagamento di una

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065,00 a euro 12.394,00.

È soggetta al pagamento della medesima sanzione la persona qualifi-

cata di cui all’art. 54 che non osserva l’obbligo imposto dall’art. 55,

comma 4.

17. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto al pagamento

della sanzione di cui al comma 13 il fabbricante o il distributore auto-

rizzato che non osserva l’obbligo di registrazione previsto dall’art. 69,

comma 5. È soggetto al pagamento della medesima sanzione il titolare

dell’autorizzazione alla vendita diretta che non osserva le prescrizioni

imposte dall’art. 71, il proprietario o il responsabile di animali destinati

alla produzione di alimenti che non osserva le disposizioni dell’art. 79,

il titolare degli impianti di cui all’art. 65 e il veterinario responsabile che

non osservano gli obblighi di tenuta dei registri stabiliti dagli articoli 80,

81, 82, 84 e 85.

18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violando il di-

vieto stabilito dall’art. 116, comma 1, destina al consumo umano pro-

dotti alimentari provenienti da animali sottoposti alla sperimentazione

di medicinali senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui

ai commi 5-bis e 5-quater dell’art. 92 entro il termine indicato nei me-

desimi provvedimenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria

di cui al comma 8.».

Note all’art. 30:

Il testo dell’art. 1, comma 536, della legge n. 145/2018 (Bi-

lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 di-

cembre 2018, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge, così

recita:

«536. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunica-

zioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali

sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni,

procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle

società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimen-

ti sanzionatori di competenza. Le strutture sanitarie private di cura si

dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’or-

dine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A

tale ordine territoriale compete l’esercizio del potere disciplinare nei

confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse

all’incarico.».

Note all’art. 31:

Il testo dell’art. 13 del decreto legislativo n. 204/2015 (Discipli-

na sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009

sui prodotti cosmetici), pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2015,

n. 297, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 13 (Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e

20 in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto). —

1. La persona responsabile di cui all’art. 4 del regolamento che immette

sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme alle

disposizioni dell’art. 19 e dell’art. 20, paragrafo 3, del regolamento è

soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro

4.000.

64 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di

cui all’art. 4 del regolamento che impiega nell’etichettatura, nella pre-

sentazione sul mercato o nella pubblicità dei prodotti cosmetici diciture,

denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuisca-

no ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono, è sog-

getta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.

2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici of-

ferti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’infor-

mazione, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo

9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale

compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi in-

ternet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche

illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete

internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14,

comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legisla-

tivo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la confe-

renza di servizi di cui all’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990,

n. 241, per l’esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza

effettuata d’intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della sa-

lute, finalizzata all’identificazione delle violazioni alla disciplina sulla

vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi

della società dell’informazione. Alla conferenza di servizi partecipano,

come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economi-

co e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osser-

vatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell’istrut-

toria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con

provvedimento motivato, in via d’urgenza, la cessazione di pratiche

commerciali consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società

dell’informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti pre-

visti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 30 novembre 2009.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater

sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I

medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione affe-

rente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet isti-

tuzionale del Ministero della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di

cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi

provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 20.000 a euro 250.000.».

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (rifusione) è pubblicato nella

G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.

Il testo dell’art. 18 del citato del decreto legislativo n. 204/2015,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 18 (Applicazione sanzioni amministrative). — 1. All’ap-

plicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto

provvede l’organo regionale territorialmente competente con le modalità

di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

1-bis. Qualora dall’analisi di campioni risulti un illecito ammi-

nistrativo, si applicano le disposizioni dell’art. 15 della legge 24 no-

vembre 1981, n. 689. L’Istituto superiore di sanità è l’autorità compe-

tente ad effettuare le analisi di revisione.

1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai

sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a

ricevere il pagamento medesimo è l’organo regionale di cui al comma 1

del presente articolo.».

Note all’art. 32:

Il testo dell’art. 15 della legge n. 97/2013 (Disposizioni per

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-

lia all’Unione europea – Legge europea 2013), pubblicata nella Gazz.

Uff. 20 agosto 2013, n. 194, come modificato dalla presente legge, così

recita:

«Art. 15 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa na-

zionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi). — 1. Il Ministero

della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (UE)

n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio

2012, sui biocidi, di seguito denominato «regolamento n. 528».

Serie generale – n. 12

2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competen-

te» ai sensi dell’art. 81 del regolamento n. 528.

2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a di-

stanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione, di

cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003,

n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale compete emanare

disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi internet corrispondenti

ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli

utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti

dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2,

e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la confe-

renza di servizi istruttoria per l’esame dei casi segnalati o riscontrati

nella sorveglianza effettuata d’in-tesa con il Comando dei carabinieri

per la tutela della salute, finalizzata all’identificazione delle violazioni

della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico median-

te i servizi della società dell’informazione. Alla conferenza di servizi

partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello svi-

luppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute

e, come osservatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato

e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell’istrut-

toria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con

provvedimento motivato, in via d’urgenza, la cessazione di pratiche

commerciali consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società

dell’informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal re-

golamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 22 maggio 2012.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater

sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I

medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione affe-

rente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet isti-

tuzionale del Ministero della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di

cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi

provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 20.000 a euro 250.000.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mi-

nistro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ta-

riffe di cui all’art. 80 del regolamento n. 528 e le relative modalità di

versamento. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura

del costo effettivo del servizio e sono aggiornate ogni tre anni.

4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modali-

tà di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo

quanto previsto dall’art. 65 del regolamento n. 528.

5. Con decreto del Ministro della salute è disciplinato l’iter pro-

cedimentale ai fini dell’adozione dei provvedimenti autorizzativi da

parte dell’autorità competente previsti dal regolamento n. 528.».

Il regolamento (CE) n. 528/2012/UE, del Parlamento europeo e

del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei

biocidi, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2012, n. L 167.

Note all’art. 33:

Il testo degli artt. 6 e 14 del decreto legislativo n. 26/2014 (At-

tuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali uti-

lizzati a fini scientifici), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 marzo 2014,

n. 61, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 6 (Metodi di soppressione). — 1. La soppressione degli

animali avviene:

a) con modalità che arrecano il minimo dolore, sofferenza e

distress possibile;

b) secondo i metodi di cui all’allegato IV;

c) da personale competente ai sensi dell’art. 23;

d) negli stabilimenti di un allevatore, di un fornitore o di un

utilizzatore. In caso di ricerche sul campo l’animale può essere sop-

presso dal personale di cui alla lettera c) al di fuori di uno stabilimento

utilizzatore.

2. Il Ministero può concedere deroghe all’applicazione dei me-

todi di soppressione cui all’allegato IV del presente decreto in uno dei

seguenti casi:

a) per consentire, in base a prove scientifiche, l’uso di un altro

metodo considerato altrettanto umanitario;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

b) se è scientificamente provato che è impossibile raggiun-

gere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione

descritto nell’allegato IV del presente decreto.

3. Il comma 1, ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera

a) del medesimo comma 1, non si applica qualora l’animale debba essere

soppresso in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benes-

sere animale, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla salute

animale o all’ambiente.

4. Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili,

si procede immediatamente alla soppressione dell’animale con metodi

umanitari sotto la responsabilità del medico veterinario designato di cui

all’art. 24. È considerata sofferenza insostenibile quella che nella nor-

male pratica veterinaria costituisce indicazione per l’eutanasia.».

«Art. 14 (Anestesia). — 1. Sono vietate le procedure che non

prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causano dolore intenso a

seguito di gravi lesioni all’animale.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono consentite le

procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale secondo

quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europee o

internazionali, ovvero qualora si ritiene che l’anestesia è per l’animale

più traumatica della stessa procedura ovvero risulta essere incompatibi-

le con le finalità della stessa.

3. Cessati gli effetti dell’anestesia o quando questa non sia pra-

ticabile, gli animali sono immediatamente sottoposti a un trattamento

analgesico adeguato o ad un altro metodo appropriato per ridurre la per-

cezione del dolore o della sofferenza, purché compatibile con le finalità

della procedura.

4. Non è consentito fare uso di alcun mezzo, ivi compresi agenti

di blocco neuromuscolare, volto ad impedire o limitare l’espressione del

dolore senza assicurare un livello adeguato di anestesia o di analgesia.

In questi casi è obbligatoriamente fornita una giustificazione scientifica

corredata da informazioni dettagliate sull’efficacia del protocollo ane-

stesiologico o analgesico.

5. Al termine della procedura sono intraprese azioni appropriate

allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell’animale.».

Il testo dell’art. 20 del citato decreto legislativo n. 26/2014,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 20 (Autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli

utilizzatori). — 1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento

di allevamento o di fornitura presenta domanda di autorizzazione all’au-

torità competente di cui all’art. 4, comma 2.

2. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento di utiliz-

zazione presenta domanda di autorizzazione al Ministero, autorità com-

petente di cui all’art. 4, comma 5. Non possono presentare domanda

ai sensi del presente comma coloro che hanno riportato condanne con

sentenze passate in giudicato o con l’applicazione della pena su richiesta

delle parti di cui all’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei

reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonché

per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.

3. L’autorizzazione è concessa solo se l’allevatore, il fornitore

o l’utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del

presente decreto.

4. Nell’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono riportate le

seguenti informazioni:

a) la persona fisica o giuridica titolare dell’autorizzazione di

cui all’art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f);

b) la sede dello stabilimento e le specie animali stabulate;

c) la persona di cui all’art. 3, comma 1, lettera h);

d) il medico veterinario di cui all’art. 24.

5. L’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha una durata di sei

anni, salvo l’adozione da parte dell’autorità competente di provvedi-

menti di sospensione o di revoca di cui all’art. 21.

6. Le modifiche significative alla struttura o al funzionamento

dello stabilimento di un allevatore, fornitore o utilizzatore, compreso

qualsiasi cambiamento riguardante i soggetti cui al comma 4, sono co-

municate preventivamente all’autorità competente al rilascio dell’auto-

rizzazione che, se del caso, provvede alla variazione dell’autorizzazione.

7. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il

comune tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e

di fornitura autorizzati e ne trasmette copia al Ministero e alla regione o

provincia autonoma.».

Serie generale – n. 12

Il testo dell’art. 31 del citato decreto legislativo n. 26/2014,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 31 (Autorizzazione dei progetti). — 1. È vietata l’esecuzio-

ne di progetti di ricerca che prevedono l’utilizzo di animali secondo le

finalità di cui all’art. 5, comma 1, senza la preventiva autorizzazione del

Ministero o in modo non conforme alla autorizzazione medesima e ad

ogni altra determinazione eventualmente adottata dal Ministero.

2. L’organismo di cui all’art. 25 inoltra, per via telematica certi-

ficata, al Ministero apposita domanda di autorizzazione, allegando:

a) la proposta del progetto;

b) la sintesi non tecnica del progetto di cui all’art. 34;

c) il modulo di cui all’allegato VI del presente decreto.

3. Nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di cui

al comma 1, il Ministero richiede una valutazione tecnico-scientifica

all’Istituto superiore di sanità o ad altri enti tecnico-scientifici tenuto

conto delle materie di pertinenza del progetto ovvero al Consiglio su-

periore di sanità in caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed

esemplari di specie in via di estinzione.

4. La valutazione tecnico-scientifica tiene conto:

a) della preventiva valutazione sugli scopi del progetto che

giustificano l’uso dell’animale;

b) della presenza del parere positivo di cui all’art. 26, com-

ma 1, lettera d);

c) dell’analisi dei danni e dei benefici derivanti dal progetto,

al fine di comprendere, tenuto conto anche delle considerazioni di natu-

ra etica, se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore,

distress o danno prolungato è giustificato dal risultato atteso in termini

di benefici per gli esseri umani, per gli animali e per l’ambiente;

d) della preventiva valutazione circa lo svolgimento delle pro-

cedure nelle condizioni più umanitarie e più rispettose dell’ambiente

possibili;

e) della effettiva necessità della ricerca in quanto non costitu-

isce una inutile duplicazione di ricerche precedenti;

f) della giustificazione del progetto unitamente alle procedure

ivi previste da un punto di vista scientifico o educativo o, comunque,

previsto per legge;

g) della conformità a quanto previsto dal presente decreto

relativamente alla competenza professionale del personale designato a

condurre le procedure;

h) delle motivazioni poste alla base dell’utilizzo di una de-

terminata specie, allevata o meno per essere impiegata nelle procedure;

i) del minor numero di animali per il raggiungimento delle

finalità del progetto e del rispetto dell’obbligo di sostituzione;

l) di tutte le possibili precauzioni assunte per prevenire o ri-

durre al minimo il dolore, la sofferenza e il distress nelle procedure;

m) del rispetto di quanto disposto dall’art. 14;

n) delle motivazioni poste alla base della scelta delle vie di

somministrazione dei preparati;

o) dell’utilizzo di metodi adeguati di eutanasia in conformità con

l’art. 6;

p) della preventiva valutazione sulla gravità delle procedu-

re, nonché di una classificazione delle stesse secondo i criteri di cui

all’art. 15 e all’allegato VII del presente decreto;

q) della necessità di eseguire o meno una valutazione retro-

spettiva del progetto di cui all’art. 32;

r) della presenza di personale con competenze specialistiche

nei seguenti ambiti:

1) settori di applicazione scientifica in cui gli animali sa-

ranno utilizzati, con particolare riguardo alla realizzazione della sostitu-

zione, della riduzione e del perfezionamento;

2) progettazione sperimentale e, se del caso, valutazione

dei dati statistici;

3) pratica veterinaria, nelle scienze degli animali da labo-

ratorio o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selvatica;

4) allevamento e cura degli animali in relazione alle specie

che si intende utilizzare.

5. L’autorizzazione del progetto è limitata alle procedure che

sono state oggetto di valutazione e di una classificazione della gravità

loro attribuita.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

6. L’autorizzazione è inviata anche all’azienda sanitaria locale

territorialmente competente e contiene le seguenti informazioni:

a) il nome dell’utilizzatore nel cui stabilimento si realizza il

progetto;

b) il responsabile di cui all’art. 3, comma 1, lettera g);

c) la conformità del progetto all’autorizzazione;

d) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto;

e) eventuali condizioni specifiche assunte in sede di valuta-

zione del progetto, incluso se e quando il progetto deve essere oggetto

di valutazione retrospettiva.

7. Il Ministero, invia al richiedente la ricevuta della domanda di

autorizzazione con l’indicazione del termine entro cui si intende adot-

tare il provvedimento che non può essere superiore a quaranta giorni

lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda ed assicura

la massima trasparenza e l’accuratezza appropriata al tipo di progetto.

8. Il Ministero qualora la domanda sia incompleta o errata, ri-

chiede le opportune integrazioni e modifiche, da presentare entro trenta

giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, du-

rante i quali il termine di cui al comma 7 è sospeso.

9. In considerazione della complessità o del carattere multidisci-

plinare del progetto, il termine di cui al comma 7 può essere prorogato

una sola volta per un periodo non superiore a quindici giorni lavorativi.

La proroga e la sua durata sono debitamente motivate e comunicate al

richiedente prima della scadenza del termine di cui al comma 7.

10. L’autorizzazione ha una durata non superiore a cinque anni e

non può essere concessa nel caso in cui il responsabile di cui all’art. 3,

comma 1, lettera g, ha riportato condanne con sentenze passate in giu-

dicato o con l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi

dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui agli

articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonché per quelli di cui

agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.

11. Il Ministero può rilasciare una unica autorizzazione per pro-

getti generici multipli realizzati dallo stesso utilizzatore se tali progetti

soddisfano requisiti regolatori o nel caso in cui tali progetti prevedono

l’impiego di animali a scopo di produzione o diagnostici con metodi

prestabiliti.

12. I soggetti di cui al comma 3, coinvolti nel procedimento di

rilascio dell’autorizzazione, garantiscono la protezione della proprietà

intellettuale e delle informazioni riservate.

13. Ove ricorrono giustificati motivi di necessità, può essere

presentata motivata domanda di rinnovo dell’autorizzazione almeno

quattro mesi prima della scadenza, con le modalità di cui al comma 2. Il

Ministero valuta tale richiesta secondo le modalità di cui al presente

articolo.

14. Al di fuori delle fattispecie di cui all’art. 33, qualsiasi mo-

difica significativa apportata ad un progetto di ricerca deve essere co-

municata ed espressamente autorizzata dal Ministero con le modalità

di cui al presente articolo. L’autorizzazione relativa alle modifiche non

produce effetti sul termine di cui al comma 10.

15. Il Ministero può revocare l’autorizzazione del progetto qua-

lora lo stesso non viene realizzato in conformità con quanto disposto

nell’autorizzazione.

16. Nel caso di revoca dell’autorizzazione del progetto è co-

munque garantito dal responsabile di cui all’art. 3, comma 1, lettera g,

il benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel

progetto.».

Il testo dell’art. 42 del citato decreto legislativo n. 26/2014,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 42 (Disposizioni transitorie e finali). — 1. Le disposizioni

di cui all’art. 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all’art. 16, comma 1, let-

tera d), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2022; la disposizione di

cui all’art. 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016.

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1,

il Ministero, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari

ed immunologia cellulare dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della

Lombardia e dell’Emilia-Romagna di cui all’art. 37, comma 2, effettua

entro il 30 giugno 2016 un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di

metodi alternativi.

2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle

Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione au-

torizzate per le ricerche sulle sostanze d’abuso, anche al fine di eviden-

ziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi

di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale.

Serie generale – n. 12

3. Il presente decreto non si applica ai progetti già autorizzati o

comunicati prima della entrata in vigore dello stesso. A tali progetti, co-

munque non prorogabili, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui

al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. In ogni caso, ai progetti

autorizzati prima del 31 dicembre 2016 e fino alla loro naturale scaden-

za non si applicano i divieti di cui al comma 1.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto sal-

vo quanto previsto dal comma 3, sono abrogati il decreto legislativo

27 gennaio 1992, n. 116, nonché la legge 12 giugno 1931, n. 924, come

modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625.»

Il testo dell’art. 1, comma 756, della legge n. 178/2020 (Bilancio

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio plurien-

nale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre

2020, n. 322, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:

«756. Gli animali di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e

sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzio-

ni e accordi internazionali sottoposti a sequestro a opera dell’autorità

giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a

carico dei medesimi proprietari fino all’eventuale confisca degli animali

stessi.».

La legge n. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all’applicazio-

ne in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie

animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo

1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE)

n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commer-

cializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili

che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica), è

pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44.

Note all’art. 34:

Il testo dell’art. 1 della legge n. 249/1997 (Istituzione dell’Au-

torità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle tele-

comunicazioni e radiotelevisivo), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio

1997, n. 177, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 1 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). — 1. È

istituita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito deno-

minata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipenden-

za di giudizio e di valutazione.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° di-

cembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gen-

naio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assu-

me la denominazione di «Ministero delle comunicazioni».

3. Sono organi dell’Autorità il presidente, la commissione per le

infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consi-

glio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente

dell’Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presiden-

te e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei

deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati

con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e cia-

scun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio.

In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario,

la Camera competente procede all’elezione di un nuovo commissario

che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei compo-

nenti l’Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno

di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di

conferma di cui all’art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995,

n. 481. Il presidente dell’Autorità è nominato con decreto del Presidente

della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri

d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico. La designazione del

nominativo del presidente dell’Autorità è previamente sottoposta al pa-

rere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell’art. 2 della

legge 14 novembre 1995, n. 481. I commissari ed il presidente sono

scelti sulla base del merito, delle competenze e dalla conoscenza del

settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale,

che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali

ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima della elezione

dei commissari e la designazione del presidente, i curricula ricevuti dal

Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Presidenza

del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalità da que-

sti fissati, sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.

4. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la

vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme pre-

viste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , dalla legge

25 giugno 1993, n. 206 , e dall’art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,

n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,

n. 650.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5. Ai componenti dell’Autorità si applicano le disposizioni di cui

all’art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

6. Le competenze dell’Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le se-

guenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo

schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare

con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di

cui al comma 3 dell’art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando

le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per

quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale

del soccorso alpino;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero

delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazio-

ni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto

del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazio-

ne delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di pro-

tezione civile ai sensi dell’art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ,

in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il

Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle

bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede

alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in comparte-

cipazione con il Ministero della difesa, l’Autorità provvede al previo

coordinamento con il medesimo;

3) definisce, fermo restando quanto previsto dall’art. 15

della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle co-

municazioni e promuove l’intervento degli organi del Ministero delle

comunicazioni per l’eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,

anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi

all’equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel

rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i deco-

dificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunica-

zione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti

destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente

normativa da parte dell’Autorità o delle amministrazioni competenti, le

imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti

radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o perio-

dici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di

produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, i for-

nitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line,

anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia, i fornitori di servizi

di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attua-

tive della direttiva (UE) 1808/2018 i prestatori di servizi della società

dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne

stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand, nonché

le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agen-

zie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di ser-

vizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l’editoria elettronica

e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione

operanti nel territorio nazionale. L’Autorità adotta apposito regolamento

per l’organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei cri-

teri di individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione diversi da quelli

già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui

al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta

e l’organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro

nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto

1981, n. 416 , e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990,

n. 223 , nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente del-

la Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 , al decreto del Presidente della

Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49 , e al decreto del Presidente della

Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 . Gli atti relativi ai registri di cui al

presente numero esistenti presso l’ufficio del Garante per la radiodiffu-

sione e l’editoria sono trasferiti all’Autorità ai fini di quanto previsto

dal numero 5);

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con ri-

ferimento alle tariffe massime, per l’interconnessione e per l’acces-

so alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non

discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infra-

strutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di

telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso

alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi

Serie generale – n. 12

di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del

settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione

sul territorio;

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema

di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione

entro novanta giorni dalla notifica della controversia;

10) riceve periodicamente un’informativa dai gestori del

servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del ser-

vizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di in-

terruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all’Autorità

avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito re-

golamento definito dalla stessa Autorità;

11) individua, in conformità alla normativa comunitaria,

alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell’art. 5,

comma 5, l’ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di

servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del

relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;

12) promuove l’interconnessione dei sistemi nazionali di

telecomunicazione con quelli di altri Paesi;

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano

richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle

reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività,

trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;

14) interviene nelle controversie tra l’ente gestore del servi-

zio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la sa-

lute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più

emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi

degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di

tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le con-

cessioni all’installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche.

Il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero della sanità e con

il Ministero delle comunicazioni, sentiti l’Istituto superiore di sanità e

l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), fissa entro

sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche

delle norme comunitarie;

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei

servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario

di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa

promuovendo l’integrazione delle tecnologie e dell’offerta di servizi di

telecomunicazioni;

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità

dei servizi e per l’adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del

servizio recante l’indicazione di standard minimi per ogni comparto di

attività;

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei

prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve

le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare

regolamenti, nel rispetto delle norme dell’Unione europea, per la di-

sciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che

svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono tra-

scorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi

servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza

della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi

tra produttori;

4-bis) svolge i compiti attribuiti dall’art. 182-bis della leg-

ge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di te-

levendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e

regola l’interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio

o il gestore di rete e l’utente, che comporti acquisizione di informa-

zioni dall’utente, nonché l’utilizzazione delle informazioni relative agli

utenti;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme

in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di auto-

regolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli

indirizzi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la

vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme

in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice

di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002,

e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti

dell’Autorità delibera l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 31

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se

il fatto costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale. Alle

sanzioni inflitte sia dall’Autorità che dal Comitato di applicazione del

Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pub-

blicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi

in ore di massimo o di buon ascolto;

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguisti-

che riconosciute nell’ambito del settore delle comunicazioni di massa;

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme

in materia di diritto di rettifica;

9) garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla

propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’os-

servanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di

accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di

propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema

della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radio-

televisivo e verifica l’attuazione degli obblighi previsti nella suddetta

convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria

del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione

parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-

televisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema

di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del ser-

vizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all’attuazione delle finalità del

predetto servizio pubblico;

11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza

multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei di-

versi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione

e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, tra-

sparenza, verificabilità e certificazione da parte di soggetti indipendenti

e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentatività

dell’intero settore di riferimento. L’Autorità emana le direttive necessa-

rie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e princìpi e vigila sulla loro

attuazione. Qualora l’Autorità accerti il mancato rispetto delle disposi-

zioni di cui al presente numero, previa diffida, può irrogare al soggetto

inadempiente una sanzione fino all’1 per cento del fatturato dell’anno

precedente a quello in cui è effettuata la contestazione. La manipolazio-

ne dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite

la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell’art. 476,

primo comma, del codice penale;

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei son-

daggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando

i criteri contenuti nell’apposito regolamento che essa stessa provvede

ad emanare;

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevi-

sive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle

comunicazioni;

14) applica le sanzioni previste dall’art. 31 della legge

6 agosto 1990, n. 223;

15) favorisce l’integrazione delle tecnologie e dell’offerta

di servizi di comunicazioni;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l’opportunità di interventi, anche le-

gislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all’evoluzione,

sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l’applicazione delle norme legislative sull’ac-

cesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso

la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tec-

nologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi mul-

timediali, anche avvalendosi dell’Istituto superiore delle poste e delle

telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle co-

municazioni e delle tecnologie dell’informazione», ai sensi dell’art. 12,

comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti

di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui

all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri

e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per

la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui cri-

Serie generale – n. 12

teri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e

contributi;

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari

per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radio-

televisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla pro-

prietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisi-

vo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel

settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e

adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garan-

te per la radiodiffusione e l’editoria, escluse le funzioni in precedenza

assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell’art. 20 della legge 10 ot-

tobre 1990, n. 287 , che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società

concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi for-

mulati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vi-

gilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge

14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l’attivazione

dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confron-

ti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relati-

va documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti

operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall’Autorità ga-

rante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3,

4 e 6 della L. 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedi-

menti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente

del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazio-

ne sull’attività svolta dall’Autorità e sui programmi di lavoro; la relazio-

ne contiene, fra l’altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza,

in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse,

ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti

e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema

informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa

quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello

nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che

esercitano l’attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella leg-

ge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell’Autori-

tà non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e

le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti;

14-bis) garantisce l’adeguata ed efficace applicazione del

regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli uten-

ti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante

l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la rac-

colta di informazioni pertinenti.

7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribu-

ite con il regolamento di organizzazione dell’Autorità di cui al comma 9.

7-bis. Per l’esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla

portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato

interno, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata

quale autorità competente ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE)

2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre

2017. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative

funzioni, ai sensi dell’art. 3, numero 6), del citato regolamento (UE)

2017/ 2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all’art. 9

dello stesso regolamento, esercitati conformemente all’art. 10 del me-

desimo regolamento, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e

dall’art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute

le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizza-

zioni, deve consentire l’evidenziazione dei corrispettivi per l’accesso

e l’interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l’eviden-

ziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell’attività

di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di for-

nitura del servizio e la verifica dell’insussistenza di sussidi incrociati e

di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attua-

ta nel termine previsto dal regolamento di cui all’art. 1, comma 2, del

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore

delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall’approvazione

del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l’eviden-

ziazione degli elementi di cui al presente comma.

9. L’Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento,

adotta un regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamen-

to, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle

disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento

giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina

contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modali-

tà di svolgimento dei concorsi e le procedure per l’immissione nel ruolo

del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del

comma 18. L’Autorità provvede all’autonoma gestione delle spese per

il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel

bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero del tesoro. L’Autorità adotta regolamenti

sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e

dei componenti della Autorità attraverso l’emanazione di un documento

denominato Codice etico dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono

adottati dall’Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta

dei suoi componenti.

10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,

nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,

cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di

denunziare violazioni di norme di competenza dell’Autorità e di inter-

venire nei procedimenti.

11. L’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità

per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono in-

sorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o desti-

natario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze

tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti

dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a

che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da

ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autori-

tà. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi

fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di

conciliazione.

12. I provvedimenti dell’Autorità definiscono le procedure rela-

tive ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell’Unione europea per la

regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consu-

matori e degli utenti. I criteri individuati dall’Autorità nella definizione

delle predette procedure costituiscono princìpi per la definizione delle

controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

13. L’Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comu-

nicazioni e degli organi del Ministero dell’interno per la sicurezza e la

regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle

istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il

Garante per la radiodiffusione e l’editoria. Riconoscendo le esigenze di

decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni

di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono

funzionalmente organi dell’Autorità i comitati regionali per le comuni-

cazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall’in-

sediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente

svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L’Autorità, d’intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-

ce autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali rela-

tivi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli

stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il

termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni

dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati

regionali radiotelevisivi operanti. L’Autorità d’intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di

sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le

comunicazioni. Nell’esplicazione delle funzioni l’Autorità può richie-

dere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza

e competenza. Le comunicazioni dirette all’Autorità sono esenti da bol-

lo. L’Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa

e dell’interno per gli aspetti di comune interesse.

14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali

per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure

di mobilità previste dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio

1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,

n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle tele-

Serie generale – n. 12

comunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge,

risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è ri-

conosciuta al personale in posizione di comando dall’Ente poste italiane

presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica

del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui

effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

15. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Mi-

nistro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati

le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia

delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del perso-

nale del Ministero dell’interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di

previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con de-

creto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno,

con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono

determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza

per i compiti d’istituto nello specifico settore della radiodiffusione e

dell’editoria.

16.

17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente

dell’Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva deter-

minazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni

di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione

pubblica, su parere conforme dell’Autorità, in base alla rilevazione dei

carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità

previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti

ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell’Autorità.

18. L’Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere

direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato

dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità,

con le modalità previste dall’art. 2, comma 30, della legge 14 novembre

1995, n. 481.

19. L’Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipen-

denti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici

collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi

ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive mo-

dificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità

e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando

non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di

cui al presente comma è corrisposta l’indennità prevista dall’art. 41 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

20. In sede di prima attuazione della presente legge l’Autori-

tà può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura

massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica,

mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle

competenze trasferite nell’ambito del personale dipendente dal Mini-

stero delle comunicazioni e dall’Ufficio del Garante per la radiodiffu-

sione e l’editoria purché in possesso delle competenze e dei requisiti di

professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle singole

funzioni.

21. All’Autorità si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della

legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della

presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga

alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16

e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite

dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamen-

to di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono

abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell’art. 6 della legge 6 agosto

1990, n. 223, nonché il secondo comma dell’art. 8 della legge 5 agosto

1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di

cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8

dell’art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. E’ abrogata altresì ogni nor-

ma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del

suo insediamento l’Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e

giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo

al Garante per la radiodiffusione e l’editoria.

23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del-

la presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono

emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400 , per individuare le competenze trasferite,

coordinare le funzioni dell’Autorità con quelle delle pubbliche ammi-

nistrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o

70 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative pian-

te organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti

sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che discipli-

nano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.

24.

25. Fino all’entrata in funzione dell’Autorità il Ministero delle

comunicazioni svolge le funzioni attribuite all’Autorità dalla presente

legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l’edi-

toria, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 1-bis del decreto-legge

31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 1994, n. 474.

26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è

disciplinata dal codice del processo amministrativo.

27.

28. È istituito presso l’Autorità un Consiglio nazionale degli

utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative

delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e ra-

diotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,

sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si

sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona

o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale

degli utenti esprime pareri e formula proposte all’Autorità, al Parlamen-

to e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno

competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori

su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime

esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo,

promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi.

Con proprio regolamento l’Autorità detta i criteri per la designazione,

l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti

e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore

a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui

all’art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmes-

si al Garante per la protezione dei dati personali.

29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall’Autori-

tà espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio della pro-

pria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste

dall’art. 2621 del codice civile.

30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modali-

tà prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie

richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pe-

cuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa

Autorità.

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide

dell’Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la

sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinque-

cento milioni. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in

ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in appli-

cazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 20 giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato

una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e

non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto

nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della con-

testazione. Se l’inottemperanza riguarda ordini impartiti dall’Autorità

nell’esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d’autore e dei diritti

connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato

realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della

contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal pre-

sente comma sono irrogate dall’Autorità.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione

è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti

del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospen-

sione dell’attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la

revoca.».

Il regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti

online nel mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato

nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 168.

Il regolamento (UE) n. 2017/2394 del Parlamento europeo e

del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili

dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il

regolamento (CE) n. 2006/2004, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicem-

bre 2017, n. L 345.

Serie generale – n. 12

Il testo dell’art. 2 della legge n. 481/1995 (Norme per la con-

correnza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle

Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), pubblicata nella

Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O, così recita:

«Art. 2 (Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utili-

tà). — 1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubbli-

ca utilità, competenti, rispettivamente, per l’energia elettrica, il gas ed

il sistema idrico e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro

complessivo del sistema delle comunicazioni, all’Autorità per le tele-

comunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di

tale sistema.

2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi

generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.

3.

4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono

definite da normative particolari che tengono conto delle specificità

di ciascun settore sulla base dei princìpi generali del presente articolo.

La presente legge disciplina nell’art. 3 il settore dell’energia elettrica e

del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti

legislativi.

5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza

di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al

controllo del settore di propria competenza. Per i settori dell’energia

elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati

effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le at-

tività della relativa filiera.

6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la

regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione

al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della defi-

nizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente

e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro

competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamen-

te sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In

nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere

favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due

terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere

all’audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della

presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro tren-

ta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene

espresso a maggioranza assoluta.

8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone

dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore;

durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di

decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente,

alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o

dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici

di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza

nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese ope-

ranti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti

delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l’intera

durata dell’incarico.

9. Per almeno due anni dalla cessazione dell’incarico i compo-

nenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente

o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego

con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale

divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione

pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire

e l’importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore

somma tra 500 milioni di lire e l’importo del corrispettivo percepito.

All’imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comun-

que, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi

di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato

reiterato, la revoca dell’atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali

sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi

al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT. Le

disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli

ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di

uffici di supporto.

10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell’esercizio del-

le funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d’ufficio.

Fatta salva la riserva all’organo collegiale di adottare i provvedimenti

nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l’auto-

71 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

nomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge

7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e del decreto legi-

slativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, si applicano

i princìpi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del

procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indi-

rizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le

funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono deter-

minate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro del tesoro.

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all’art. 1

svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo

e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di

autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi

esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamen-

tari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni

di mercato ed all’evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo

nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di auto-

rizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i

soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto

dei princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento

alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l’obbligo di prestare

il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli

esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani

e dei disabili, garantendo altresì il rispetto: dell’ambiente, la sicurezza

degli impianti e la salute degli addetti;

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e del-

le convenzioni, ivi comprese quelle relative all’esercizio in esclusiva,

delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle con-

dizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall’andamento

del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì

le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle

reti, ove previsti dalla normativa vigente;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all’andamento del mer-

cato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per

determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonché le modalità per

il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale in

modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata dif-

fusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione

degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso

efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell’art. 1, tenendo separato

dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità

ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento del-

le tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i

soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della

proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le ta-

riffe si intendono verificate positivamente;

f) emana le direttive per la separazione contabile e ammini-

strativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l’al-

tro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta,

per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamen-

te gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito

dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi

analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione,

di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili,

determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del sog-

getto esercente il servizio nei confronti dell’utente ove il medesimo sog-

getto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli

qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al

comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);

h) emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione

dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo

in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle pre-

stazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da

garantire all’utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresen-

tanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per

settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di

cui al comma 37;

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi;

studia l’evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare

condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento

Serie generale – n. 12

o all’erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le

modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento

e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei

servizi e sull’attività svolta;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di

svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la

concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte

degli utenti intermedi o finali;

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli

utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei

livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei

confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle

modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del

regolamento di servizio di cui al comma 37;

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti eser-

centi il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti,

garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodi-

camente la qualità e l’efficacia delle prestazioni all’uopo acquisendo

anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le

modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, con-

sentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti

al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti

semplificando le procedure per l’erogazione del servizio, assicurare la

sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli

qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la deca-

denza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano con-

sentiti dall’ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti,

in base alla direttiva sui princìpi dell’erogazione dei servizi pubblici del

Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio

pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi e ne verifica il

rispetto.

13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle let-

tere b), d) e o) del comma 12, chiede all’Autorità una nuova proposta e

indica esplicitamente i princìpi e i criteri previsti dalla presente legge ai

quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere

la seconda proposta dell’Autorità, propone al Presidente del Consiglio

dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei mini-

stri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità

generale.

14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni ammi-

nistrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni

pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni.

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28,

il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in

precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve

le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni

riservate alle autonomie locali.

15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano

gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attua-

zione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo

1974, n. 381 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo

1977, n. 235 .

16. Nella regione Valle d’Aosta si applicano le norme contenute

negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi

massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

18. Salvo quanto previsto dall’art. 3 e unitamente ad altri criteri

di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che

l’Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del pri-

ce-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata

per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi

precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

rilevato dall’ISTAT;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività,

prefissato per un periodo almeno triennale.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti

elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati

per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da

mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi rela-

tivi al servizio universale;

c) costi derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo

e alla gestione della domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse.

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e do-

cumenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai

commi 36 e 37;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inos-

servanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza

da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni

o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in

cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni

amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non

superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle

violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del

servizio da parte degli utenti, di sospendere l’attività di impresa fino

a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la

decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di

comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del

comma 12, lettera g), l’obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell’ambito della procedura di conciliazione

o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità

dell’erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di

scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

21. Il Governo, nell’ambito del documento di programmazio-

ne economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di

sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi

generali del Paese.

22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a for-

nire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per

l’adempimento delle loro funzioni.

23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge

7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro no-

vanta giorni dall’avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazio-

ni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel

medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche

delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle im-

prese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione

degli utenti e sull’efficacia dei servizi.

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità ido-

nee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il

contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l’espe-

rimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio

presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e sogget-

ti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure

di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istan-

za alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura. Fino alla scadenza del

termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di

deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giu-

risdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazio-

ne o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è

disciplinata dal codice del processo amministrativo.

26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicu-

rata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza

del Consiglio dei ministri.

27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e

amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione,

soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gaz-

zetta Ufficiale.

Serie generale – n. 12

28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro

trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l’organizza-

zione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di

ruolo, che non può eccedere le centoventi unità, l’ordinamento delle car-

riere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro

in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto

conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento

giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le

disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi-

cazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.

29. Il regolamento del personale di ruolo previsto nella pianta

organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad

eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base

all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifica-

zioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità

provvede mediante apposita selezione anche nell’ambito del personale

dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze

e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espleta-

mento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e

imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti

previsti nella pianta organica.

30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a

sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata

non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in nume-

ro non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali,

con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che

possono essere rinnovati per non più di due volte.

31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto

a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego

o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere

occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle

imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di de-

cadenza dall’impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con

una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di

lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l’impor-

to del corrispettivo percepito.

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono emanati, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulte-

riori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente

legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le

piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla ap-

plicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in

materia dal Comitato interministeriale per la programmazione econo-

mica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui

al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regola-

mentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti

indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti

delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnala-

no all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza

di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990,

n. 287.

34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l’Auto-

rità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio

entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti

in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e

degli altri strumenti di regolazione dell’esercizio dei servizi nazionali.

35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui

durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onero-

se, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

36. L’esercizio del servizio in concessione è disciplinato da

convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l’ammi-

nistrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono

definiti, in particolare, l’indicazione degli obiettivi generali, degli scopi

specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del

servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimen-

to; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le mo-

dalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma

o della convenzione.

37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento

di servizio nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e di quanto

stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità

di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del

regolamento di servizio.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

38. All’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del-

le Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi,

per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995

all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministe-

ro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non

superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dai

soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 lu-

glio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con de-

creto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del

tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

39. [Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il con-

tributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri

atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità].

40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all’Au-

torità per le garanzie nelle comunicazioni e all’Autorità per l’energia

elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti.

41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all’art. 35:

Il testo dell’art. 7-bis del decreto legislativo n. 66/2005 (Attua-

zione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del

combustibile diesel), pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96,

S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 7-bis (Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra).

1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra

prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per

i quali hanno assolto l’accisa nell’anno di riferimento e dell’elettricità

fornita nell’anno di riferimento siano inferiori almeno del 6 per cento

rispetto al valore di riferimento per i carburanti stabilito nell’allegato

V-bis.2.

1-bis. Ai fini della quantificazione dell’intensità delle emissioni

di gas ad effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di

vita dovute ai carburanti e all’elettricità, i fornitori utilizzano il metodo

di calcolo di cui all’allegato V-bis.1. I fornitori che sono PMI utilizzano

il metodo di calcolo semplificato di cui all’allegato V-bis.1.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun

anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, per il tramite del GSE, una relazio-

ne, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,

sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno

assolto l’accisa e dell’elettricità fornita, in cui sono specificate almeno

le seguenti informazioni:

a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di

elettricità forniti con l’indicazione, ove appropriato, del luogo di acqui-

sto e dell’origine;

b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante

il ciclo di vita per unità di energia.

3. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando le defini-

zioni e il metodo di calcolo di cui all’allegato V-bis.1.

4. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando il formato

di cui all’allegato IV della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard

elaborato dall’AEA. Il formato e le modalità di trasmissione della rela-

zione sono pubblicati sul sito del GSE.

5. Nel caso in cui i combustibili per i quali il fornitore ha assolto

l’accisa contengano biocarburanti, le loro emissioni di gas serra prodot-

te durante il ciclo di vita per unità di energia possono essere conteggiate

ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove per gli stessi sia stato accertato,

ai sensi dell’art. 7-quater, il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui

all’art. 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui

all’art. 7-quater, comma 5. A tal fine gli operatori economici rilasciano

al fornitore, al momento della cessione di ogni partita di biocarburante,

copia di un certificato di sostenibilità rilasciato nell’ambito del Sistema

nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti di cui

all’art. 7-quater, comma 1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto

di una decisione ai sensi dell’art. 7-quater, paragrafo 4, della direttiva

98/70/CE, introdotto dall’art. 1 della direttiva 2009/30/CE, nonché una

dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del

Serie generale – n. 12

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive mo-

dificazioni, relativa all’origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di

gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, per unità di energia,

della stessa partita.

5-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore che immette al

consumo biocarburanti anche in miscele utilizzati nel settore dell’avia-

zione può conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento

dell’obiettivo di riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi

sia stato accertato, ai sensi dell’art. 7-quater, il rispetto dei criteri di

sostenibilità di cui all’art. 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di in-

formazione di cui all’art. 7-quater, comma 5. Con decreto del Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto

con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni

per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungi-

mento dell’obiettivo di riduzione di cui al comma 1.

6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le emissioni di gas a

effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono cal-

colate conformemente alla metodologia indicata all’art. 7-quinquies. Le

emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo vita degli altri

tipi di combustibili e dell’elettricità sono calcolate conformemente alla

metodologia stabilita nell’allegato V-bis.1. Con decreto del Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto

con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni ai

fini del calcolo dell’elettricità fornita in termini quantitativi e dell’inten-

sità delle emissioni di gas a effetto serra.

7. Il fornitore mantiene a disposizione dell’autorità preposta agli

accertamenti di cui all’art. 8, comma 5-bis, per i cinque anni successivi

al pagamento dell’accisa, la documentazione contenente i dati dai quali

sono state ricavate le informazioni comunicate ai sensi del comma 2.

8. L’operatore economico mantiene a disposizione dell’autorità

preposta agli accertamenti di cui all’art. 8, comma 5-bis, per i cinque

anni successivi alla cessione al fornitore della partita di biocarburante,

la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha prodotto

l’autocertificazione di cui al comma 5.

9.

10. Un gruppo di fornitori può scegliere di ottemperare congiun-

tamente agli obblighi di cui al comma 1. In tal caso il gruppo viene

considerato un fornitore unico. Le modalità di applicazione delle di-

sposizioni del presente comma sono stabilite ai sensi dell’art. 7-bis, pa-

ragrafo 5, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall’art. 1 della direttiva

2009/30/CE.

11. I fornitori trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare, entro il 1° gennaio 2013, una relazione che

illustri la possibilità di raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle

indicate al comma 1 entro il 2020 attraverso uno dei seguenti metodi:

a) la fornitura di energia elettrica per qualsiasi tipo di vei-

colo stradale, macchina mobile non stradale, comprese le navi adibite

alla navigazione interna, trattore agricolo o forestale o imbarcazione da

diporto;

b) l’uso di qualsiasi tecnologia, compresi la cattura e lo stoc-

caggio del carbonio, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo

4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;

c) l’utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo

di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, secondo quanto stabilito nel

decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.

12. Il GSE redige e trasmette annualmente, entro il trenta mag-

gio, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e,

per conoscenza, ad ISPRA, un rapporto sulla esattezza, sulla comple-

tezza e sulla conformità alle disposizioni di cui al comma 6 della rela-

zione prevista al comma 2, nonché sull’accertamento delle infrazioni

agli obblighi previsti ai commi 7 e 8. Il GSE provvede ad assicurare al

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’accesso

alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al

fine di garantire ulteriori approfondimenti.».

Note all’art. 36:

Si riporta il testo dell’art. 37 del decreto legislativo n. 47/2020

(Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per

sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei

costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,

nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del re-

golamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla

decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del

74 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva

stabilizzatrice del mercato), pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 2020,

n. 146.

«Art. 37 (Uso di crediti, utilizzabili nell’ambito del sistema co-

munitario prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale sui

cambiamenti climatici). — 1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di

restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti,

degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall’Italia

possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettano i criteri quali-

tativi sanciti dall’art. 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/

CE e fino alla quantità stabilita dal Comitato sulla base di quanto stabi-

lito dallo stesso art. 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla

Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.».

Il testo della rubrica dell’Allegato I del citato decreto legislativo

n. 47/2020, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Allegato I. Categorie di attività cui si applica il presente decre-

to legislativo.».

Note all’art. 37:

Il testo dell’art. 27 del decreto legislativo n. 206/2005 (Codice

del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229),

pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., come modifi-

cato dalla presente legge, così recita:

«Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). — 1. L’Au-

torità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denomina-

ta “Autorità”, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo

anche quale autorità competente per l’applicazione del regolamento

(UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 di-

cembre 2017, sulla coopera-zione tra le autorità nazionali responsabili

dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga

il regolamento (CE) n. 2006/2004, nei limiti delle disposizioni di legge.

1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell’art. 19, comma 3,

la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professio-

nisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il

rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità

garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri

di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazio-

ne competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione

ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione

che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le

Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti appli-

cativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle

rispettive competenze.

2. L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organiz-

zazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche

commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l’Autorità si

avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento

(UE) 2017/2394 anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’Autorità può avva-

lersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti

per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui

redditi. L’intervento dell’Autorità è indipendente dalla circostanza che

i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in

cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

3. L’Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la so-

spensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sus-

siste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istrutto-

ria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere

al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni

informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può, altresì, richiedere

a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i

documenti rilevanti al fine dell’accertamento dell’infrazione. Si appli-

cano le disposizioni previste dall’art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge

10 ottobre 1990, n. 287.

3-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in con-

formità a quanto disposto dall’art. 9 del regolamento (UE) 2017/2394

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può or-

dinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle

reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione

nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telema-

tici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate

ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di te-

lecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commercia-

le scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo

periodo, hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti delle quali

Serie generale – n. 12

sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evi-

tare la protrazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste

in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza,

senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorità garante della

concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente com-

ma, l’Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a

5.000.000 di euro.

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto

disposto dall’Autorità ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 10 ot-

tobre 1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pe-

cuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o

la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una

sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

5. L’Autorità può disporre che il professionista fornisca prove

sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, te-

nuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di

qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata,

date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ri-

tenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in

ogni caso, al professionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali,

che egli non poteva ragionevolmente prevedere l’impatto della pratica

commerciale sui consumatori, ai sensi dell’art. 20, comma 3.

6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa

attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofoni-

ca o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità, prima

di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni.

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della

pratica commerciale, l’Autorità può ottenere dal professionista respon-

sabile l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando

la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili

di illegittimità. L’Autorità può disporre la pubblicazione della dichiara-

zione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali

ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli ob-

bligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere

all’accertamento dell’infrazione.

8. L’Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta

la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o

la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo

provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la

pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un’apposita

dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commer-

ciali scorrette continuino a produrre effetti.

9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scor-

retta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della

gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali

scorrette ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere

inferiore a 50.000,00 euro.

10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite

sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti

indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che

tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.

11. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con pro-

prio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garan-

tire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a

quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed

in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7,

l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a

5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può di-

sporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non supe-

riore a trenta giorni.

13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle

violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le

disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e

29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo

deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedi-

mento dell’Autorità.

14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedi-

mento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non

scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che

vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al

giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

75 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario

in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’art. 2598 del co-

dice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in

materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore

protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e

dei marchi d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbra-

io 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni

di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di

imprese, beni e servizi concorrenti.».

Il testo dell’art. 37-bis del citato decreto legislativo n. 206/2005,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessato-

rie). — 1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è designa-

ta, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394,

quale autorità competente responsabile dell’applicazione della diretti-

va 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole

abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accerta-

mento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si

applica l’art. 27 del presente codice. L’Autorità, sentite le associazioni

di categoria rappresentative a livello nazionale d’ufficio o su denun-

cia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà del-

le clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si

concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con

la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposi-

zioni previste dall’art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990,

n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al com-

ma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi

dell’art. 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità

applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000

euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano

veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da

4.000 euro a 40.000 euro.

2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è

diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione

del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che

adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo rite-

nuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente

i consumatori a cura e spese dell’operatore. In caso di inottemperanza

alle disposizioni di cui al presente comma, l’Autorità applica una san-

zione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preven-

tivamente l’Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che in-

tendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo

le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L’Autorità si

pronuncia sull’interpello entro il termine di centoventi giorni dalla ri-

chiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte,

incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito

di interpello non possono essere successivamente valutate dall’Autorità

per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabi-

lità dei professionisti nei confronti dei consumatori.

4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’Autori-

tà, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice

amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla

validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

5. L’Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura

istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l’accesso agli atti, nel

rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento

l’Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di

categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di com-

mercio interessate o loro unioni attraverso l’apposita sezione del sito

internet di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell’eser-

cizio delle competenze di cui al presente articolo, l’Autorità può sentire

le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti

interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro

unioni.

6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse

umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.».

Il regolamento 2017/2394/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili

dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga

il regola mento (CE) n. 2006/2004, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 di-

cembre 2017, n. L 345.

La direttiva n. 93/13/CEE del Consiglio concernente le clau-

sole abusive nei contratti stipulati con i consumatori è pubblicata nella

G.U.C.E. 21 aprile 1993, n. L 95.

Serie generale – n. 12

Il testo dell’art. 66 del citato decreto legislativo n. 206/2005,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 66 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). — 1. Al fine

di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I

a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione

le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del

presente Codice.

2. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ufficio

o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse,

accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del pre-

sente Capo nonché dell’art. 141-sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la

continuazione e ne elimina gli effetti.

3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si ap-

plica l’art. 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.

4. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge

le funzioni di autorità competente ai sensi dell’art. 3, numero 6), del

regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 12 dicembre 2017, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del

presente Capo.

5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiu-

diziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie

di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle

procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».

Il regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili

dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamen-

to sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»), pubblicato nella

G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364.

Il testo dell’art. 144-bis del citato decreto legislativo n. 206/2005,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 144-bis (Cooperazione tra le autorità nazionali per la

tutela dei consumatori). — 1. Il Ministero dello sviluppo economico,

salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di si-

stemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di setto-

re, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi

dell’art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni

vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di

altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai

sensi del medesimo art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394,

in materia di:

a) – b);

c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte

IV, titolo III, capo I;

d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II,

sezione I;

e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo

II;

f) – g);

h) contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per

le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui

alla parte III, titolo IV, capo I.

2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità com-

petenti ai sensi dell’art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394,

che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all’art. 9 dello stesso rego-

lamento e li esercitano conformemente all’art. 10 del medesimo rego-

lamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla

normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi

collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall’applicazio-

ne del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo

periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi po-

teri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri

di indagine e di esecuzione di cui all’art. 9 del citato regolamento, in

conformità all’art. 10 del medesimo regolamento, con facoltà di av-

valersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i

dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità

stabilite dai rispettivi regolamenti.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Mini-

stero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia

di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento

dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre

definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.

Limitatamente ai poteri di cui all’art. 139, può avvalersi delle associa-

zioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 137.

76 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indi-

cazione dei prezzi di cui all’art. 17 del presente codice e le disposizio-

ni di cui all’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 114, ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 il Mi-

nistero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di

cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni.

5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2,

nonché relativamente all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6

e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, com-

ma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire

il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato

motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste,

nell’ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo eco-

nomico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunita-

rie, nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni

non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all’art. 27, comma 4.

7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti

del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per por-

re fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni

di cui all’art. 27, comma 12.

8. Ai sensi degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento

(UE) 2017/2394, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla

parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all’art. 27, commi

1 e 2, in relazione alle funzioni di autorità competente attribuite all’Au-

torità garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori,

nell’ambito delle proprie competenze, l’Autorità garante della concor-

renza e del mercato provvede ai sensi dell’art. 27.

9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l’ufficio unico

di collegamento responsabile dell’applicazione del citato regolamento

(UE) 2017/2394.

9-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è

designata quale organismo responsabile ai sensi dell’art. 7, paragrafo

1, del regolamento (UE) 2018/302. In relazione al regolamento (UE)

2018/302, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è designa-

ta autorità competente ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del regolamento

(UE) 2017/2394. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni

del medesimo regolamento (UE) 2018/302, si applica l’art. 27, commi

da 2 a 15, del presente codice.

9-ter. Il Centro nazionale della rete europea per i consumatori

(ECC-NET) è designato quale organismo competente a fornire assi-

stenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un

professionista ai sensi dell’art. 8 del regolamento (UE) 2018/302. Per le

finalità di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all’art. 30,

comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».

Il testo dell’art. 51-octies del decreto legislativo n. 79/2011

(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del

turismo, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, non-

ché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di mul-

tiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,

contratti di rivendita e di scambio), pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno

2011, n. 129, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 51-octies (Applicazione delle sanzioni amministrative). —

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e

51-novies, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, d’ufficio

o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse,

accerta le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 51-septies, ne inibi-

sce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli

strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settem-

bre 2005, n. 206.

1-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è

designata, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre

2017, quale autorità competente responsabile dell’applicazione della

direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici

collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la diretti-

va 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga

la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e

di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si

applica l’art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo

6 settembre 2005, n. 206.».

La direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai ser-

vizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

Serie generale – n. 12

e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e

che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, è pubblicata nella

G.U.U.E. 11 dicembre 2015, n. L 326.

La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consi-

glio sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/

CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicata

nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304.

La direttiva 90/314/CEE del Consiglio concernente i viaggi,

le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, è pubblicata nella G.U.C.E.

23 giugno 1990, n. 158.

Il testo dell’art. 3 del decreto legislativo n. 169/2014 (Disciplina

sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE)

n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo

ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus), pubblicato

nella Gazz. Uff. 21 novembre 2014, n. 271, come modificato dalla pre-

sente legge, così recita:

«Art. 3 (Organismo nazionale responsabile dell’applicazione

del regolamento). — 1. L’organismo responsabile di cui all’art. 28 del

regolamento è individuato nell’Autorità e svolge le seguenti funzioni:

a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed ef-

fettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regola-

mento stesso, per quanto ivi previsto;

b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell’art. 28,

paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, ai fini dell’accertamento

delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento, relativamente ai

servizi regolari, di cui all’art. 1, commi 3, 4, e 5, del presente decreto;

c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento

ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.

2. L’Autorità è altresì responsabile dell’applicazione del rego-

lamento (UE) 2017/2394, relativamente alla materia disciplinata dal

regolamento.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l’Au-

torità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o

da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e

può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione

delle stazioni.

4. L’Autorità riferisce al Parlamento in ordine all’applicazione

del regolamento e all’attività espletata con riferimento all’anno solare

precedente nell’ambito della relazione di cui all’art. 37, comma 5, pri-

mo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modi-

ficazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l’Autorità può avanzare

al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto,

anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.

5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo al vettore,

trascorsi novanta giorni dalla presentazione può presentare un reclamo

all’Autorità per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi

di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecni-

che stabilite con provvedimento della medesima Autorità, adottato en-

tro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L’Autorità

istruisce e valuta, a norma dell’art. 4, i reclami pervenuti ai fini dell’ac-

certamento dell’infrazione.

6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i re-

clami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali

che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini

della definizione del procedimento per l’accertamento e l’irrogazione

delle sanzioni di cui all’art. 4, all’Autorità con periodicità mensile. Con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate

le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle

singole regioni.

7. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in ordine

ai compiti ed alle funzioni dell’Autorità, le regioni e le province autono-

me di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati, indicano le

stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a

mobilità ridotta, ai fini della designazione prevista all’art. 12 del regola-

mento cui provvede il Ministero. Al fine di garantire la tutela uniforme

dei diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, con decreto

non avente natura regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del pre-

sente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-

to, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono indivi-

duati i criteri e le modalità in base ai quali sono designate dette stazioni.

77 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8. Per lo svolgimento delle funzioni cui ai commi 1 e 2, all’Au-

torità sono assegnate ulteriori dieci unità di personale, da reperire

nell’ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con

le modalità previste dall’art. 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Alla copertura

del relativo onere si provvede nell’ambito delle risorse, già previste a

legislazione vigente, di cui al medesimo art. 37, comma 6, lettera b), del

citato decreto-legge n. 201 del 2011 e senza incremento del contributo a

carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati.».

Il testo dell’art. 3 del decreto legislativo n. 129/2015 (Disciplina

sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE)

n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relati-

vo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili

interne), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto 2015, n. 191, come mo-

dificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 3 (Organismo nazionale responsabile dell’applicazione

del regolamento). — 1. L’organismo responsabile di cui all’art. 25 del

regolamento è individuato nell’Autorità di regolazione dei trasporti e

svolge le seguenti funzioni:

a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed ef-

fettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regola-

mento stesso, per quanto ivi previsto;

b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell’art. 25,

paragrafo 3, lettera b), del regolamento ai fini dell’accertamento delle

infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento;

c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento

ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.

2. L’Autorità è altresì responsabile dell’applicazione del rego-

lamento (UE) n. 2017/2394, relativamente alla materia disciplinata dal

regolamento.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l’Au-

torità può acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli

enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro

soggetto interessato e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori

e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali.

4. L’Autorità riferisce al Parlamento in ordine all’applicazione

del regolamento e all’attività espletata con riferimento all’anno solare

precedente nell’ambito della relazione di cui all’art. 37, comma 5, pri-

mo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modi-

ficazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l’Autorità può avanzare

al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto,

anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.

5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo, ai sen-

si dell’art. 24, paragrafo 2, del regolamento, al vettore o all’operatore

del terminale, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento può inoltrare un

reclamo all’Autorità per presunte infrazioni al regolamento, anche av-

valendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità

tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorità, adottato

entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L’Au-

torità istruisce e valuta, a norma dell’art. 4, i reclami pervenuti ai fini

dell’accertamento dell’infrazione.

6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i re-

clami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali

che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini

della definizione del procedimento per l’accertamento e l’irrogazione

delle sanzioni di cui all’art. 4, all’Autorità con periodicità mensile. Con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate

le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle

singole regioni.».

Note all’art. 38:

Il testo dell’art. 38 del decreto legislativo n. 28/2011 (Attua-

zione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia

da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficia-

le 28 marzo 2011, n. 71, S.O., come modificato dalla presente legge,

così recita:

«Art. 38 (Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioli-

quidi). — 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal

1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi uti-

lizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffresca-

mento possono essere computati per il raggiungimento degli obiettivi

Serie generale – n. 12

nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i

meccanismi basati sull’obbligo di rispetto di quote minime, solo se ri-

spettano i criteri di sostenibilità di cui al decreto legislativo 21 marzo

2005, n. 66. Per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte

durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica quan-

to previsto dallo stesso provvedimento attuativo.

2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente

articolo, ai fini del calcolo richiamato al punto 19 dell’allegato V della

direttiva 2009/28/CE si fa riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi

richiamati.».

La direttiva n. 2009/30/CE, del Parlamento europeo e del Consi-

glio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche

relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione

di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a

effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto

concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adi-

bite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE è pubbli-

cata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.

Il decreto legislativo n. 66/2005 (Attuazione della direttiva

2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile die-

sel), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O.

Il testo dell’art. 39 del citato decreto legislativo n. 28/2011,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 39 (Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i

biocarburanti e per i bioliquidi). — 1. Ai fini della verifica del rispetto

dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti, si applicano le disposizioni

di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ivi incluse le sanzioni.

2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano anche per

la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei bioliquidi.».

Il testo dell’Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 28/2011,

come modificato dalla presente legge, così recita:

«Allegato 1. (art. 3, comma 4). Procedure di calcolo degli obiettivi.

1. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI

RINNOVABILI

1. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art. 3, com-

ma 1, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili è calcolato

come la somma:

a) del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche

rinnovabili;

b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per

il riscaldamento e il raffreddamento;

c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnova-

bili nei trasporti.

Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul con-

sumo finale lordo, il gas, l’elettricità e l’idrogeno prodotti da fonti ener-

getiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini

delle lettere a), b) o c), del primo comma.

2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di

sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal presente

decreto, non sono presi in considerazione. Ai fini del raggiungimento

dell’obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei

bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuc-

cherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come

colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7% del

consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.

3. Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finale lordo di

elettricità da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di

elettricità prodotta a livello nazionale da fonti energetiche rinnovabili,

escludendo la produzione di elettricità in centrali di pompaggio con il

ricorso all’acqua precedentemente pompata a monte.

4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che utiliz-

zano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della

parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il

contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo conte-

nuto energetico.

5. L’elettricità da energia idraulica ed energia eolica è presa in

considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita

al paragrafo 3.

6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presente paragrafo, il con-

sumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e

il raffreddamento è calcolato come quantità di teleriscaldamento e te-

leraffrescamento prodotti a livello nazionale da fonti rinnovabili più il

consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell’industria, nelle fami-

glie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscal-

damento, il raffreddamento e la lavorazione.

78 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinno-

vabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore

e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il

contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo conte-

nuto energetico.

8. Si tiene conto dell’energia da calore aerotermico, geotermico

e idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del comma 1, lettera

b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda di almeno il

5% l’apporto energetico primario necessario per far funzionare le pom-

pe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti

rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolato secondo la meto-

dologia di cui al paragrafo 4.

9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto dell’ener-

gia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di

diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progetta-

zione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non

rinnovabili.

10. Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui

al paragrafo 5 è quello indicato nello stesso paragrafo.

11. La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo

il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per

il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa

in percentuale.

12. La somma di cui al comma 1 è adeguata in considerazione

dell’eventuale ricorso a trasferimenti statistici o a progetti comuni con

altri Stati membri o a progetti comuni con Paesi terzi.

In caso di trasferimento statistico, la quantità trasferita:

a) a uno Stato membro è dedotta dalla quantità di energia rin-

novabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell’obietti-

vo di cui all’art. 3, comma 1;

b) da uno Stato membro è aggiunta alla quantità di energia rin-

novabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell’obietti-

vo di cui all’art. 3, comma 1.

In caso di progetto comune con Paesi terzi, l’energia elettrica im-

portata è aggiunta alla quantità di energia rinnovabile presa in considera-

zione ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art. 3, comma 1.

13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell’ambito

della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria

indicativa, la quantità di energia consumata nel settore dell’aviazione è

considerata, come quota del consumo finale lordo di energia, non supe-

riore al 6,18 per cento.

14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della

quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal re-

golamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia e successive

modificazioni.

2. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNO-

VABILI IN TUTTE LE FORME DI TRASPORTO

1. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art. 3, com-

ma 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per il calcolo del denominatore, ossia della quantità totale

di energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi

in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati

nel trasporto su strada e su rotaia e l’elettricità compresa l’elettricità

utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili

liquidi e gassosi di origine non biologica;

b) per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia

da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del primo comma,

sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili

consumati in tutte le forme di trasporto; la presente lettera si applica

fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-bis) del presente paragrafo e

della parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato;

c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti

rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la pro-

duzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di

origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), è utilizzata la quo-

ta nazionale di elettricità da fonti rinnovabili, misurata due anni prima

dell’anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell’energia

elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elet-

trificato, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto

energetico dell’apporto di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

Per il calcolo dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili

consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consu-

mo è considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell’apporto di

elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili;

Serie generale – n. 12

c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota

di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture

amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici

agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è su-

periore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non

sono conteggiati ai fini del limite fissato:

a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed

altri carburanti di cui all’allegato I, parte 2.bis del presente allegato;

b) biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture

coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini

energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e

oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state

coltivate su terreni di cui all’allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera

b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;

2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazio-

nali di cui all’art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti prodotti a

partire da materie prime e degli altri carburanti di cui all’allegato I, parte

2-bis è equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.

2-BIS. MATERIE PRIME E CARBURANTI IL CUI CONTRIBU-

TO È CONSIDERATO PARI A DUE VOLTE IL LORO CONTENUTO

ENERGETICO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO DI

CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 2.

Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo è conside-

rato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento

dell’obiettivo di cui all’art. 3, comma 2 e una volta per il conseguimento

dell’obiettivo dell’art. 3, comma 2-bis.

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non

differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiet-

tivi di riciclaggio di cui all’art. 181 e allegato E del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152.

c) Rifiuto organico come definito all’art. 183, comma 1, lette-

ra d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta dif-

ferenziata di cui all’art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152.

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali

non idonei all’uso nella catena alimentare umana o animale, incluso ma-

teriale proveniente dal commercio al dettaglio e all’ingrosso e dall’in-

dustria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le

materie prime elencate nella parte B del presente allegato.

e) Paglia.

f) Concime animale e fanghi di depurazione.

g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di

frutti di palma vuoti.

h) Pece di tallolio.

i) Glicerina grezza.

l) Bagasse.

m) Vinacce e fecce di vino.

n) Gusci.

o) Pule.

p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.

q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai resi-

dui dell’attività e dell’industria forestale quali corteccia, rami, prodotti

di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge,

liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.

r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite

all’art. 2, comma 1, lettera q-quinquies).

s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all’art. 2, com-

ma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di

origine non biologica.

u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte

energetica è rinnovabile in conformità all’art. 2, comma 1, lettera a).

v) Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità

all’art. 2, comma 1, lettera a).

Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo è conside-

rato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento

dell’obiettivo di cui all’art. 3, comma 2; tali materie prime e carbu-

ranti non concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art. 3,

comma 2-bis.

a) Olio da cucina usato.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale – n. 12

b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in confor-

mità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio.SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per

tali pompe di calore;

3. FORMULA DI NORMALIZZAZIONE PER IL COMPUTO

DELL’ELETTRICITÀ DA ENERGIA IDRAULICA E DA ENERGIA

EOLICAŋ è il rapporto tra la produzione totale lorda di elettricità e il

consumo di energia primaria per la produzione di energia e sarà calcola-

to come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat.

Ai fini del computo dell’elettricità da energia idraulica in un

dato Stato membro si applica la seguente formula:

Nel caso di pompe di calore a gas ŋ è posto pari a 1 fino alla de-

terminazione di un più appropriato valore, effettuata dal Ministero dello

sviluppo economico con apposita circolare al GSE.

5. CONTENUTO ENERGETICO DEI CARBURANTI PER

AUTOTRAZIONE

dove N = anno di riferimento;

QN (norm) = elettricità normalizzata generata da tutte le centrali

idroelettriche nazionali nell’anno N, a fini di computo;

Qi = quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente ge-

nerata nell’anno i da tutte le centrali idroelettriche nazionali, escludendo

la produzione delle centrali di pompaggio che utilizzano l’acqua prece-

dentemente pompata a monte;

Ci = capacità totale installata, al netto dell’accumulazione per

pompaggi, misurata in MW, di tutte le centrali idroelettriche nazionali

alla fine dell’anno i.

Ai fini del computo dell’elettricità da energia eolica in un dato

Stato membro si applica la seguente formula:

Carburante

Bioetanolo (etanolo prodotto a partire

dalla biomassa)

Bio-ETBE (etere etilterbutilico pro-

dotto a partire dal bioetanolo)

Biometanolo (metanolo prodotto a

partire dalla biomassa destinato a

essere usato come biocarburante)

Bio-MTBE (etere metilterbutilico

prodotto a partire dal biometanolo)

Bio-DME (dimetiletere prodotto a

partire dalla biomassa destinato a

essere usato come biocarburante)

Dove:

N = anno di riferimento;

QN (norm) = elettricità normalizzata generata da tutte le centrali

eoliche nazionali nell’anno N, a fini di computo;

Qi = quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente

generata nell’anno i da tutte le centrali eoliche nazionali;

Bio-TAEE (etere terziario-amil-eti-

lico prodotto a partire dal bioetanolo)

Contenuto

energetico

per peso

(potere

calorifico

inferiore MJ/

kg)Contenuto

energetico

per volume

(potere

calorifico

inferiore,

MI/1)

2721

36 (di cui

il 37%

prodotto

da fonti

rinnovabili)

20

35 (di cui

il 22%

prodotto

da fonti

rinnovabili)

28

38 (di cui

il 29%

prodotto

da fonti

rinnovabili)

27 (di cui

il 37%

prodotto

da fonti

rinnovabili)

16

26 (di cui

il 22%

prodotto

da fonti

rinnovabili)

19

29 (di cui

il 29%

prodotto

da fonti

rinnovabili)

Biobutanolo (butanolo prodotto a

partire dalla biomassa destinato a

essere usato come biocarburante)3327

Biobutanolo (butanolo prodotto a

partire dalla biomassa destinato a

essere usato come biocarburante)3733

4. COMPUTO DELL’ENERGIA PRODOTTA DALLE POMPE DI

CALOREDiesel Fischer-Tropsch (idrocarburo

sintetico o miscela di idrocarburi

sintetici prodotti a partire dalla

biomassa)4434

La quantità di energia aerotermica, geotermica o idrotermica

catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinno-

vabili ai fini del presente decreto legislativo, ERES, è calcolata in base

alla formula seguente:Olio vegetale idrotrattato (olio

vegetale sottoposto a trattamento

termochimico con idrogeno)4434

Olio vegetale puro (olio prodotto a

partire da piante oleaginose mediante

spremitura, estrazione o procedimenti

analoghi, greggio o raffinato ma

chimicamente non modificato, nei

casi in cui il suo uso sia compatibile

con il tipo di motori usato e con i

corrispondenti requisiti in materia di

emissione)3734

Cj = capacità totale installata, misurata in MW, di tutte le cen-

trali eoliche dello Stato membro alla fine dell’anno j;

n = il più basso dei seguenti valori: 4 o il numero di anni

precedenti l’anno N per i quali sono disponibili dati sulla capacità e la

produzione nazionale in questione.

ERES = Qusable *(1 – 1/SPF)

dove

Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore

che rispondono ai criteri che saranno definiti sulla base degli orienta-

menti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’allegato VII della diret-

tiva 2009/28/CE, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore

per le quali SPF > 1,15 * 1/ŋ sarà preso in considerazione;

80 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale – n. 12

MEDIA (*)Intervallo inter-

percentile deri-

vato dall’analisi

di sensibilità

(**)

Cereali e altre amidacee12da 8 a 16

Zuccheri13da 4 a 17

Colture oleaginose55da 33 a 66

Biogas (gas combustibile prodotto

a partire dalla biomassa e/o dalla

frazione biodegradabile dei rifiuti,

che può essere trattato in un impianto

di purificazione per ottenere una

qualità analoga a quella del metano,

destinato a essere usato come biocar-

burante 0 gas di legna)50Benzina4332Diesel4336dove

(*) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponde-

rata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente

(**) L’intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utiliz-

zando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile

derivati dall’analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore

al di sotto del quale è risultato il 5% delle osservazioni (vale a

dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori

a 8, 4 e 33 gCO2eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile

suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95%

delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha

mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2eq/MJ).

Gruppo di materie prime

Si riporta il testo della lettera c) della lettera c-bis del punto 1

della parte 2 dell’Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 28/2011:

«c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di

secondo raccolto.».

Il testo della dell’art. 10 del decreto legislativo n. 51/2017 (At-

tuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo

e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE rela-

tiva alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva

(UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità

della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2017, n. 97, come modificato dalla presente

legge, così recita:

«Art. 10 (Modifiche all’allegato V-bis al decreto legislativo

21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della diret-

tiva (UE) 2015/1513). — 1. All’allegato V-bis, al decreto legislativo

21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte «C» il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock

di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el,

sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20

anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: el

= (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB, dove:

el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da mo-

difiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazio-

ne del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità

di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I «terreni coltivati»

e le «colture perenni» sono considerati un solo tipo di destinazione del

terreno;

CSR = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla

destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate)

di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La

destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel

gennaio 2008 o 20 anni prima dell’ottenimento delle materie prime, se

quest’ultima data è posteriore;

CSA = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla de-

stinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio

per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui

lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al

CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo 20 anni o quando le

colture giungono a maturazione, se quest’ultima data è anteriore;

P = la produttività delle colture (misurata come energia da biocar-

burante prodotta per unità di superficie all’anno); e

eB = premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburante la cui biomassa è

ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni

di cui al punto 8.

b) Alla parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. La guida

di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010 adottata a

norma del punto 10, parte C, dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE

funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.»;

c) dopo la parte «E» è aggiunta la seguente:

«E-bis: Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto

della destinazione dei terreni

La seguente tabella riporta le emissioni stimate provvisorie pro-

dotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destina-

zione dei terreni (gCO2eq/MJ)

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della de-

stinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti

prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

1) materie prime non presenti nella tabella del presente allegato;

2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento

diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una del-

le seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni forestali,

terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni

coltivati o colture perenni, dove per colture perenni si intendono le col-

ture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annual-

mente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio. In tal

caso occorre calcolare un valore di emissione associato al cambiamento

diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità della parte C,

paragrafo 7, dell’allegato V-bis.”.».

La direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del

Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della

benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla pro-

mozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, è pubblicata nella

G.U.U.E. 15 settembre 2015, n. 239.

Note all’art. 39:

Il testo dell’art. 2 della legge n. 234/2012 (Norme generali sulla

partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della norma-

tiva e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge,

così recita:

«Art. 2 (Comitato interministeriale per gli affari europei). —

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di

formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli

atti dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei

compiti di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espres-

si dalle Camere, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è

convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per

sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso partecipano il

Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze, il

Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la

coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie

oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all’ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interes-

sano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della

Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di

regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambi-

ti di competenza, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni

italiani (ANCI), il presidente dell’Unione delle province d’Italia (UPI)

e il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani

(UNCEM).

3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze

attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio

dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

81 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE

sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Diparti-

mento per le politiche europee, di cui all’art. 18, ai fini della definizio-

ne unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente,

d’intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

6. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera

b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli

affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il

Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la

coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla

data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica,

di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione

dell’art. 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consi-

glio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi,

entro un contingente massimo di ventotto unità, di cui ventiquattro ap-

partenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenen-

ti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale, in posizione

di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la

disposizione di cui all’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,

n. 127. Nell’ambito del predetto contingente, il numero delle unità di

personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo

delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio

dei ministri.

8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presiden-

za del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può

avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome, di cui

tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità

appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, designato dalla

Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da

definire d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il

Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato

giuridico e il trattamento economico dell’amministrazione di apparte-

nenza e rimane a carico della stessa.

9. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al

funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui

all’art. 19, nell’ambito del Dipartimento per le politiche europee è indi-

viduata la Segreteria del CIAE.

9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affa-

ri europei, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, e dell’art. 9 del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra persone di elevata

professionalità e di comprovata esperienza.».

Note all’art. 40:

Il testo dell’art. 4 della legge n. 234/2012 (Norme generali sulla

partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della norma-

tiva e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge,

così recita:

«Art. 4 (Consultazione e informazione del Parlamento). —

1. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Go-

verno illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale

tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati.

Esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima

delle riunioni del Consiglio dell’Unione europea e dell’Eurogruppo e

delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni.

Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risul-

tanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione

europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le di-

sposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del

Consiglio dell’Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti

a delineare i princìpi e le linee dell’azione del Governo nell’attività

preparatoria di adozione degli atti dell’Unione europea.

2. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi par-

lamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di

difesa comune presentate al Consiglio dell’Unione europea o in corso

di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi

implicazioni in materia di difesa.

Serie generale – n. 12

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per

gli affari europei, trasmette tempestivamente alle Camere le relazioni e

le note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente d’Ita-

lia presso l’Unione europea con riferimento a:

a) riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea,

riunioni informali a livello ministeriale, riunioni del Comitato dei

rappresentanti permanenti di cui all’art. 240 del Trattato sul funziona-

mento dell’Unione europea, riunioni di comitati e gruppi di lavoro del

Consiglio;

b) riunioni dei triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e

Commissione nell’ambito di procedure legislative;

c) atti o progetti di atti adottati dalle istituzioni o organi

dell’Unione europea;

d) altre iniziative o questioni relative alle istituzioni o alle po-

litiche dell’Unione europea;

e) procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei con-

fronti dell’Italia.

4. Il Governo informa e consulta periodicamente le Camere,

nell’ambito delle procedure individuate dalla legge di cui all’art. 81,

sesto comma, della Costituzione, come sostituito ai sensi della legge co-

stituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e con le modalità previste dai rispettivi

Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche economiche e

di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finan-

ziaria, come disposti o perseguiti attraverso:

a) gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istitu-

zioni dell’Unione europea;

b) gli obiettivi individuati in sede di cooperazione rafforzata

ai sensi dell’art. 20 del Trattato sull’Unione europea;

c) gli accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati

membri dell’Unione europea.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli

affari europei assicura il raccordo del Governo con il Parlamento e, in

particolare, con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna

materia, ai fini del tempestivo ed efficace adempimento degli obblighi

di cui all’art. 1.

6. Il Governo può raccomandare l’uso riservato delle informa-

zioni e dei documenti trasmessi.

7. Gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabi-

lità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in

ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione

del Parlamento, come riconosciute ai sensi del titolo II del Protocollo

n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al

Trattato sull’Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell’Unione

europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia

atomica, e dell’art. 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e

sulla governance nell’Unione economica e monetaria, ratificato ai sensi

della legge 23 luglio 2012, n. 114.».

Il testo dell’art. 7 della citata legge n. 234/2012, come modifica-

to dalla presente legge, così recita:

«Art. 7 (Atti di indirizzo delle Camere). — 1. Sui progetti e sugli

atti di cui all’art. 6, nonché su ogni altra questione portata alla loro at-

tenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari

possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo

le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che

la posizione rappresentata dall’Italia in sede di Consiglio dell’Unione

europea ovvero di altre istituzioni od organi dell’Unione sia confor-

me agli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all’oggetto di tale

posizione.

2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indi-

rizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro

competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamenta-

ri, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.».

Note all’art. 41:

Il testo dell’art. 29 della legge n. 234/2012 (Norme generali sul-

la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della nor-

mativa e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge,

così recita:

«Art. 29 (Legge di delegazione europea e legge europea). —

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attua-

zione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione

europea.

82 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli

affari europei informa con tempestività le Camere e, per il tramite della

Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza

dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province

autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di

indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli

affari europei verifica, con la collaborazione delle amministrazioni in-

teressate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indi-

rizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e

ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro

mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare

tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee

legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione

di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le re-

gioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri

ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 genna-

io di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio

dei ministri – Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle

misure da intraprendere.

4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui

al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per

gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con

gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta

alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il rece-

pimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione

europea», completato dall’indicazione: «Legge di delegazione europea»

seguita dall’anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all’art. 30,

comma 2.

5. Con riferimento ai contenuti di cui all’art. 30, comma 3, il

Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei,

di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri

interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo:

«Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appar-

tenenza dell’Italia all’Unione europea», completato dall’indicazione:

«Legge europea» seguita dall’anno di riferimento.

6. All’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti

la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di

venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati

al Parlamento anche in mancanza di tale parere».

7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una

relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente,

in cui il Governo:

a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all’in-

clusione delle direttive dell’Unione europea in uno degli allegati, con

specifico riguardo all’opportunità di sottoporre i relativi schemi di

atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni

parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento interno

al diritto dell’Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure

d’infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della

Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alle eventuali inadem-

pienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi deri-

vanti dal diritto dell’Unione europea;

c) fornisce l’elenco delle direttive dell’Unione europea rece-

pite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell’eventuale omesso

inserimento delle direttive dell’Unione europea il cui termine di recepi-

mento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel

periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della

delega legislativa;

e) fornisce l’elenco delle direttive dell’Unione europea rece-

pite con regolamento ai sensi dell’art. 35, nonché l’indicazione degli

estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

e-bis) fornisce l’elenco delle direttive dell’Unione europea

che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di

cui all’art. 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Serie generale – n. 12

f) fornisce l’elenco dei provvedimenti con i quali nelle singo-

le regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive

dell’Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con rife-

rimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle

regioni e dalle province autonome. L’elenco è predisposto dalla Confe-

renza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presiden-

za del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee in

tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di

legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimen-

to di obblighi di cui all’art. 1, il Presidente del Consiglio dei ministri

o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli

affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri

interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno,

previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore

disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge

europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: «secondo semestre».

Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma

non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7.».

Note all’art. 42:

Il testo dell’art. 43 della legge n. 234/2012 (Norme generali sul-

la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della nor-

mativa e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge,

così recita:

«Art. 43 (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni

o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unio-

ne europea). — 1. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure

d’infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funziona-

mento dell’Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le

province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti

equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente ri-

medio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati naziona-

li derivanti dalla normativa dell’Unione europea. Essi sono in ogni caso

tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze

rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 260,

paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1,

che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti

dalla normativa dell’Unione europea o che non diano tempestiva esecu-

zione alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, i poteri

sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall’art. 8

della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall’art. 41 della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di

cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni

finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo

europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per

lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle

violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari deri-

vanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unio-

ne europea ai sensi dell’art. 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzio-

namento dell’Unione europea.

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l’obbligato sia un

ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali ob-

bligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato,

ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli orga-

nismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al

sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equi-

parato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle

lettere a) e b).

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più de-

creti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, pre-

via intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle

regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti

locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti

istruttori propedeutici all’esercizio dell’azione di rivalsa di cui al pre-

sente comma. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rival-

sa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di

83 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell’economia

e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti

degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica

italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze costituisce

titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione

dell’entità del credito dello Stato nonché l’indicazione delle modalità e

dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari

a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più

decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del pro-

gressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l’obbligato

sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di re-

cupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’in-

tesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti

dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna

della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione

dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione delle modalità e dei

termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è rece-

pito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Mini-

stero dell’economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei

confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere plurien-

nale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti

del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo

maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato

nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione

del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presi-

dente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la

Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a

carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più

provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del

progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento

disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e

a spese del Ministero dell’economia e delle finanze.

9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di

condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi

dell’art. 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unio-

ne europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette

sentenze si provvede a carico del fondo di cui all’art. 41-bis, comma 1,

della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno

2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte

dei pagamenti effettuati, il Ministero dell’economia e delle finanze atti-

va il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili

delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche

con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato

in favore delle amministrazioni stesse.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le pro-

cedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle

province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui

soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle

disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uo-

mo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,

resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocol-

li addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle

sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei

confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.».

Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse

comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferen-

za Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

30 agosto 1997, n. 202, così recita:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Confe-

renza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è

unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,

delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza

Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta

dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Mini-

stro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di

rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del

bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,

il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente

Serie generale – n. 12

dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente

dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente dell’Unione na-

zionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte

inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di pro-

vincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI

cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giu-

gno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del

Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di

enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-

meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la

necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI

o dell’UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal

Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal

Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro

per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro

dell’interno.».

Note all’art. 43:

Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del

Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, è

pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.

Note all’art. 44:

Il testo dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-

zioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001,

n. 106, S.O., così recita:

«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6

del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 17 del D.Lgs

n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successiva-

mente modificati dall’art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno

1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999;

Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 23 del D.Lgs

n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 274, comma 1,

lettera aa) del decreto legislativo n. 267 del 2000)). — 1. L’assunzione

nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di

lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del com-

ma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garanti-

scano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di colloca-

mento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i

quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi

gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni

pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 mar-

zo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle

liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica

della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il

coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle

Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del perso-

nale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio,

nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di

cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed

integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazio-

ni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgi-

mento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e cele-

rità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi

automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in

relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esper-

ti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari

delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano

componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che

non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali

o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle as-

sociazioni professionali;

84 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e-bis);

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per speci-

fici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso

del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo li-

vello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori

scientifico-disciplinari definite ai sensi dell’art. 17, comma 99, della

legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o

al master universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia

del profilo o livello di inquadramento.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della program-

mazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo comples-

sivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della

normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della

spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai docu-

menti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo

espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare proce-

dure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento

di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a

tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno ma-

turato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione

che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito

punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla

lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno

maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell’ammini-

strazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai

sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro

il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del com-

ma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del

medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le dispo-

sizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui

devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

3-quater.

4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclu-

tamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base

del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’art. 6, com-

ma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio

delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale del-

le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle

agenzie e degli enti pubblici non economici.

4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazio-

ne di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di con-

certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4

si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per

contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione

e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti

dall’art. 36.

5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 3-quin-

quies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di

cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimen-

to delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento

della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione

del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RI-

PAM). Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la

pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,

che la presiede, dall’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale

per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pub-

blico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per

le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse

strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, o loro delegati. La

Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di per-

sonale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina

le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito

delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici;

d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle ammi-

nistrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto

connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie

delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si

avvale di personale messo a disposizione dall’Associazione Formez PA.

Serie generale – n. 12

5.1. Nell’ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fis-

sare un contributo di ammissione, ai sensi dell’art. 4, comma 3-septies

del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni

nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi

dell’Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora,

previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 4 del

decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministra-

tivo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei

titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale

in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,

anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove

concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico

e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono

adottate di concerto con il Ministero della salute.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di pri-

ma destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente

disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del per-

sonale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un

termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi

di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità

di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante spe-

cifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza

dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento

di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico

risultato.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze

istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di

giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio del-

lo Stato, si applica il disposto di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio

1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli

enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione

agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel ri-

spetto dei principi fissati dai commi precedenti.».

Note all’art. 45:

Il testo dell’art. 41-bis della legge n. 234/2012 (Norme genera-

li sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della

normativa e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella Gaz-

zetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa euro-

pea). — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell’ordi-

namento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli

limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi medesimi e in quanto

non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti

amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno

2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una

dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2016, destinato alle sole spese derivanti da-

gli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari

a 10 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decor-

rere dall’anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l’anno

2015, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un

corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all’art. 5, com-

ma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione

delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del pro-

gramma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-

portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

85 —17-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo dell’art. 6 del decreto-legge n. 154/2008, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 189/2008 (Disposizioni urgenti per il con-

tenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con

le autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008,

n. 235, così recita:

«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). — 1. L’autorizzazione

di spesa di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo

al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di euro

per l’anno 2008 e di 528 milioni di euro per l’anno 2009.

1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spe-

sa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali

di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione de-

gli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a

260,593 milioni di euro per l’anno 2008 e 436,593 milioni di euro per

l’anno 2009, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spe-

sa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti

in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1.

Serie generale – n. 12

Note all’art. 46:

Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del

Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, è

pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.

Note all’art. 47:

Il testo dell’art. 5 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle

politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee

ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comuni-

tari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O,

così recita:

«Art. 5 (Fondo di rotazione). — 1. È istituito, nell’ambito del

Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rota-

zione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi

dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un appo-

sito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello

Stato denominato «Ministero del tesoro – fondo di rotazione per l’attua-

zione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interven-

ti strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispet-

tivamente a 521,186 milioni di euro per l’anno 2008 e 91,407 milioni di

euro per l’anno 2009, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per i

medesimi anni.a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre

1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della

operatività del fondo di cui al comma 1;

2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 mi-

lioni di euro per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011, un

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legi-

slazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi plurienna-

li, ai sensi del comma 177-bis dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003,

n. 350, introdotto dall’art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall’art. 5-

bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle

risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’art. 4 del de-

creto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All’utilizzo del Fondo per le

finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari, nonché alla Corte dei conti.».c) le somme da individuare annualmente in sede di legge fi-

nanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per

la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’art. 2, comma 1, let-

tera c), nell’ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni

di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comuni-

tarie da attuare;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee

per contributi e sovvenzioni a favore dell’Italia;

d) le somme annualmente determinate con la legge di appro-

vazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all’art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti

con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui

all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,

n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».

22G00004

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI 29 novembre 2021.

Nomina della dott.ssa Elena Comparato a Commissario

straordinario per l’adozione dei provvedimenti di esecuzio-

ne della decisione della Commissione europea C(2021)6659

final del 10 settembre 2021, concernente l’aiuto in favore di

Alitalia.

e regolamentari in materia di documentazione ammini-

strativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale

cooperazione istituzionale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e

successive modificazioni, recante «Ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funziona-

mento dell’Unione europea;

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni recante «Disciplina dell’attività di Go-

verno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare,

l’art. 22, comma 5, con il quale è stabilito che l’acqui-

sizione di documenti amministrativi da parte di soggetti

pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’art. 43,

comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative

Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commis-

sione del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, re-

cante «Disposizioni di esecuzione del regolamento (CE)

n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazio-

ne dell’art. 93 del Trattato CE»;

Vista la comunicazione della Commissione europea

con la quale viene reso noto che, con lettera del 23 aprile

2018, è stata rappresentata all’Alitalia la propria decisio-

ne di avviare il procedimento di cui all’art. 108, paragra-

fo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

86 —

 

 

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