17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale – n. 12
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge eu- ropea 2019-2020.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
DI PERSONE, BENI E SERVIZI
Art. 1.
Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa
alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019)
1602365.
1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dall’età»
sono inserite le seguenti: «, dalla nazionalità»;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) all’alinea, primo periodo, dopo le parole:
«dell’età» sono inserite le seguenti: «, della nazionalità»;
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «per età»
sono inserite le seguenti: «, per nazionalità»;
1.3) alla lettera b), dopo le parole: «particolare
età» sono inserite le seguenti: «o nazionalità»;
2) al comma 4, dopo le parole: «dell’età» sono in-
serite le seguenti: «, della nazionalità»;
c) all’articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all’alinea, dopo le parole: «di età» sono in-
serite le seguenti: «, di nazionalità»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «le condi-
zioni del licenziamento» sono aggiunte le seguenti: «,
la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il
ricollocamento»;
1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) accesso all’alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di
collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni
sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza
dei lavoratori»;
2) al comma 3, dopo le parole: «all’età» sono in-
serite le seguenti: «, alla nazionalità»;
d) all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: «della
discriminazione» sono inserite le seguenti: «e dei suoi
familiari»;
e) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell’Ufficio nazio-
nale antidiscriminazioni razziali). — 1. All’ufficio di cui
all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito di svolgere,
in modo autonomo e imparziale, attività di promozione
della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discri-
minazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il
diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione
europea.
2. I compiti dell’ufficio di cui al comma 1, con
particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti
dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata assisten-
za indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori
dell’Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro
diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o
di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti
secondo l’ordinamento italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confron-
ti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri
dell’Unione europea al fine di cooperare e di scambiare
informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi
indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati
al diritto di libera circolazione o alla discriminazione ba-
sata sulla nazionalità dei lavoratori dell’Unione europea
e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni indi-
pendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione
connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discrimina-
zione di cui alla lettera c);
e) pubblicare informazioni pertinenti sull’ap-
plicazione a livello nazionale delle norme dell’Unione
europea sulla libera circolazione dei lavoratori»;
f) nel titolo, dopo le parole: «condizioni di
lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e della direttiva
n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare
l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro
della libera circolazione dei lavoratori».
2. All’articolo 15, secondo comma, della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300, dopo le parole: «di età» sono inserite le
seguenti: «, di nazionalità».
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo provvede a modificare il de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicem-
bre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del
19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di
— 1 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente
articolo integrando il contingente composto da personale
appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in
posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso
la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A e
una di area B.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizio-
ni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo,
nel limite massimo di 382.000 euro per l’anno 2021 e di
302.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all’artico-
lo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 2.
Disposizioni in materia di circolazione in Italia di
veicoli immatricolati all’estero. Caso ARES (2019)
4793003.
1. Al codice della strada, di cui al decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,
1-quinquies, 7-bis e 7-ter sono abrogati;
b) dopo l’articolo 93 è inserito il seguente:
«Art. 93-bis (Formalità necessarie per la circola-
zione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatri-
colati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia).
— 1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i
motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato este-
ro di proprietà di persona che abbia acquisito residenza
anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio
nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizio-
ne della residenza siano immatricolati secondo le disposi-
zioni degli articoli 93 e 94.
2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul
territorio nazionale da soggetto avente residenza anagra-
fica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo
stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto
con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il ti-
tolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando
la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o
giuridica residente o avente sede in Italia supera un pe-
riodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno
solare, il titolo e la durata della disponibilità devono es-
sere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco
del sistema informativo del P.R.A. di cui all’articolo 94,
comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponi-
bilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre
giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo
stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede
se si tratta di persona giuridica, all’annotazione provvede
chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo
documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione
nell’elenco di cui all’articolo 94, comma 4-ter, la dispo-
nibilità del veicolo si considera in capo al conducente e
l’obbligo di registrazione deve essere assolto immediata-
Serie generale – n. 12
mente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato
estero si applicano le medesime disposizioni previste dal
presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per
tutto il tempo in cui risultano registrati nell’elenco dei
veicoli di cui all’articolo 94, comma 4-ter.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercita-
no un’attività professionale nel territorio di uno Stato li-
mitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro
proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo
di registrazione entro sessanta giorni dall’acquisizione
della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del
comma 2 possono essere condotti anche dai familiari con-
viventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3
devono essere chiaramente leggibili e contenere il con-
trassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e
da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da sta-
bilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del
presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all’artico-
lo 100, commi 11 e 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano:
a) ai cittadini residenti nel comune di Campio-
ne d’Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da
pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui
all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ot-
tobre 1988, n. 470;
c) al personale delle Forze armate e di polizia in
servizio all’estero presso organismi internazionali o basi
militari;
d) ai familiari conviventi all’estero con il perso-
nale di cui alle lettere b) e c);
e) qualora il proprietario del veicolo, residente
all’estero, sia presente a bordo.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si ap-
plicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta
giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati
nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di
imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le
quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o
di collaborazione continuativa.
7. Il proprietario del veicolo che ne consente la
circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L’or-
gano accertatore ritira il documento di circolazione e in-
tima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo
le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di
cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi
del comma 2. Ordina altresì l’immediata cessazione della
circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in
luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Il
documento di circolazione ritirato è trasmesso all’uffi-
cio della motorizzazione civile competente per territorio.
Il veicolo è restituito all’avente diritto dopo la verifica
dell’adempimento dell’intimazione. In alternativa all’im-
matricolazione o alla registrazione in Italia, l’intestatario
— 2 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
del documento di circolazione estero può chiedere all’or-
gano accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via
più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo
oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di tren-
ta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veico-
lo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora
autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di
confine, si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di
sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni
imposte dall’autorizzazione rilasciata per condurre il vei-
colo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di
cui all’articolo 213, comma 8.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al com-
ma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di
esibizione del documento di cui al comma 2 entro il ter-
mine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione
accessoria del fermo amministrativo secondo le disposi-
zioni dell’articolo 214 in quanto compatibili ed è ricon-
segnato al conducente, al proprietario o al legittimo de-
tentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo
dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2
o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento
della violazione. In caso di mancata esibizione del do-
cumento, l’organo accertatore provvede all’applicazione
della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decor-
renza dei termini per la notificazione dal giorno successi-
vo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2,
secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non
abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non
abbia provveduto a comunicare le successive variazioni
di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di
circolazione è ritirato immediatamente dall’organo accer-
tatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescri-
zioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel ver-
bale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo
durante il periodo in cui il documento di circolazione è
ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le san-
zioni di cui all’articolo 216, comma 6»;
c) all’articolo 94, dopo il comma 4-bis è inserito il
seguente:
«4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. è for-
mato ed aggiornato l’elenco dei veicoli immatricolati
all’estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi
del comma 2 dell’articolo 93-bis, secondo la medesima
disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi
della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce
una base di dati disponibile per tutte le finalità previste
dall’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ot-
tobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157. L’elenco è pubblico»;
d) l’articolo 132 è sostituito dal seguente:
«Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati
in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia). —
1. Fuori dei casi di cui all’articolo 93-bis, gli autoveicoli,
i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato este-
ro e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali
Serie generale – n. 12
o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-leg-
ge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono
ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un
anno, in base al certificato di immatricolazione dello Sta-
to di origine, in conformità alle Convenzioni internazio-
nali ratificate dall’Italia.
2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi im-
matricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiu-
to alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53,
comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei fa-
miliari conviventi, in servizio presso organismi o basi mi-
litari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a
circolare per la durata del mandato.
3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 de-
vono essere chiaramente leggibili e contenere il contras-
segno di immatricolazione composto da cifre arabe e da
caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabi-
lire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del
presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all’artico-
lo 100, commi 11 e 15.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al
comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territo-
rio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai com-
mi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7
dell’articolo 93-bis»;
e) al comma 1 dell’articolo 196, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Nei casi indicati dall’articolo 93-
bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la
persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la
disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui
al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova
che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 93-bis, comma 2,
del codice della strada, di cui al citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, si appli-
cano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa at-
tuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finan-
ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 3.
Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili
ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie
di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca.
Procedura di infrazione n. 2019/2100.
1. All’articolo 41 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sul-
la condizione dello straniero, di cui al decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Gli stranieri titolari della
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella
— 3 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggior-
no,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli stranieri titolari
di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-
bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari
di uno dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 31»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di
lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di
studio, che svolgono un’attività lavorativa o che l’hanno
svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno di-
chiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento
della stessa ai sensi dell’articolo 19 del decreto legisla-
tivo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri tito-
lari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle
prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il rego-
lamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale.
1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-
bis, nell’ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini
della fruizione delle prestazioni familiari di cui all’artico-
lo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli
stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a
svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di sog-
giorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in
Italia per un periodo superiore a sei mesi».
2. All’articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dopo le parole: «del diritto di soggiorno
permanente,» sono inserite le seguenti: «ovvero da cit-
tadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi
dell’articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in mate-
ria di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 74, comma 1, le parole: «in posses-
so di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite
dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno
di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 feb-
braio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed
equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’articolo 41,
comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di sog-
giorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;
b) all’articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «ovve-
ro in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «o familiari titolari della carta di sog-
giorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno
Serie generale – n. 12
ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’artico-
lo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
4. All’articolo 1, comma 125, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «cittadini di
Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui
all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernen-
ti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio-
ne dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno
di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbra-
io 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equi-
parati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, com-
ma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio-
ne dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo».
5. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, com-
ma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incre-
mentata di 8,5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 12,8
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle di-
sposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro
per l’anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presen-
te articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni
di euro per l’anno 2021, in 16,408 milioni di euro per
l’anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l’anno 2023, in
17,508 milioni di euro per l’anno 2024, in 17,708 milioni
di euro per l’anno 2025, in 17,908 milioni di euro per
l’anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l’anno 2027, in
18,608 milioni di euro per l’anno 2028, in 18,908 milioni
di euro per l’anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2030, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per il recepimento della
normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 4.
Disposizioni in materia di cooperazione con i centri
di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche
professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175.
1. Il comma 5-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:
«5-bis. Le autorità competenti di cui all’articolo 5
prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello
Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato mem-
bro d’origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assi-
stenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni
pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in
materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le
autorità competenti di cui all’articolo 5, prima della tra-
smissione, danno avviso della suddetta richiesta al sog-
getto interessato».
— 4 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. All’articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incom-
patibile con l’esercizio di attività imprenditoriale di pro-
duzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni
afferenti al medesimo settore merceologico per il quale
si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità
di dipendente di tale imprenditore, nonché con l’attività
svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipen-
dente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finan-
ziari di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, o con l’esercizio di professioni intellettua-
li afferenti al medesimo settore merceologico per cui si
esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni
di conflitto di interessi».
Art. 5.
Disposizioni in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali. Procedura di infrazione
n. 2018/2295
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, il comma 1-bis è sostituito dal
seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente decreto si ap-
plicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali
di cui all’articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Sta-
ti membri dell’Unione europea al di fuori del territorio
nazionale»;
b) all’articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole:
«previa verifica,» sono inserite le seguenti: «in caso di
dubbio motivato,»;
c) all’articolo 9:
1) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La condizione che esige un anno di
esercizio della professione non si applica se la profes-
sione o la formazione propedeutica alla professione è
regolamentata»;
2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Per le attività stagionali, le autorità
competenti di cui all’articolo 5 possono, limitatamente ai
casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli
per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei
servizi prestati in tutto il territorio nazionale»;
3) al comma 4, le parole da: «alle norme che di-
sciplinano l’esercizio della professione che è ammesso ad
esercitare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «a norme professionali, di carattere professio-
nale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle
qualifiche professionali, quali la definizione della profes-
sione, all’uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi er-
rori professionali connessi direttamente e specificamente
alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio
italiano»;
d) all’articolo 10, comma 1, il primo periodo è sosti-
tuito dal seguente: «Il prestatore che ai sensi dell’artico-
lo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro
Serie generale – n. 12
al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a infor-
mare in anticipo l’autorità di cui all’articolo 5 con una
dichiarazione scritta contenente informazioni sulla coper-
tura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale
o collettiva per la responsabilità professionale»;
e) all’articolo 11, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. La verifica preventiva è ammessa unicamente
se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicu-
rezza del destinatario del servizio per la mancanza di qua-
lifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è
necessario a tale fine»;
f) all’articolo 14, comma 1, dopo le parole: «sono
richieste e assicurate» sono inserite le seguenti: «, in caso
di dubbio motivato,»;
g) all’articolo 22, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. Ai fini dell’applicazione del comma 1, lettere
b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si inten-
dono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e
competenze acquisite sono essenziali per l’esercizio della
professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante
presenta significative differenze in termini di contenuto
rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le profes-
sioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva
l’applicazione dei termini di durata delle condizioni mini-
me di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche pro-
fessionali non acquisite in uno Stato membro»;
h) all’articolo 32, comma 1, dopo le parole: «di vete-
rinario,» sono inserite le seguenti: «di ostetrica e»;
i) all’articolo 34:
1) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente:
«La formazione che permette di ottenere un diploma di
medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indica-
te nell’allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la parte-
cipazione personale del medico in formazione speciali-
stica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi
presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti
requisiti:»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La formazione che si svolge a tempo
pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità com-
petenti implica la partecipazione guidata del medico in
formazione specialistica a tutte le attività mediche della
struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia,
nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi,
in modo che lo specializzando dedichi alla formazione
pratica e teorica tutta la sua attività per l’intera durata
della settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno,
secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali
casi si applicano il regime giuridico e il trattamento eco-
nomico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legisla-
tivo 17 agosto 1999, n. 368»;
l) all’articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il corso di formazione specifica in medici-
na generale si svolge secondo le disposizioni degli arti-
coli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368. Esso comporta l’impegno dei partecipanti a tempo
pieno o a tempo parziale con l’obbligo della frequenza
delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere
— 5 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
sotto il controllo delle regioni o delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio
del diploma di formazione in medicina generale da parte
delle regioni o delle province autonome, in conformità al
modello adottato con decreto del Ministro della salute».
Art. 6.
Disposizioni in materia di professioni ippiche.
Corretta attuazione della direttiva n. 2013/55/UE
1. All’articolo 5, comma 1, lettera l-ter), del decreto le-
gislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: «allenatore,
fantino e guidatore di cavalli da corsa,» sono soppresse.
Serie generale – n. 12
Art. 8.
Disposizioni relative all’etichettatura dei succhi di frutta
e di altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione
umana. Attuazione della rettifica della direttiva
n. 2001/112/CE.
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 del decre-
to legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla
seguente:
«b) le diciture “da concentrato”, “da concentrati”,
“parzialmente da concentrato” o “parzialmente da con-
centrati” devono figurare nell’etichettatura delle miscele
di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concen-
trato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzial-
mente da concentrato immediatamente accanto alla de-
nominazione di vendita, in evidenza rispetto all’intero
contesto e a caratteri chiaramente visibili».
Art. 7.
Art. 9.
Disposizioni in materia di punto di contatto unico.
Procedura di infrazione n. 2018/2374
Disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE)
n. 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali
nella filiera agricola e alimentare.
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al capo I del titolo I, dopo l’articolo 7 è aggiunto
il seguente:
«Art. 7-bis (Procedure telematiche). — 1. Le pro-
cedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono
eseguite ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di
cui all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 16, comma 2,
del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in
cui l’interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o
un documento mancante presso il punto di contatto unico
o direttamente all’autorità competente. Ai fini del presen-
te articolo l’eventuale richiesta di copie autenticate non è
considerata come richiesta di documenti mancanti»;
b) all’articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti
i seguenti:
«1-bis. Le autorità competenti di cui all’artico-
lo 5 provvedono affinché le informazioni di cui al com-
ma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro
e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili
mediante connessione remota e per via elettronica e siano
costantemente aggiornate. Verificano altresì che il pun-
to di contatto unico di cui all’articolo 25, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tem-
pestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, even-
tualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui
all’articolo 6 del presente decreto.
1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all’artico-
lo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di
contatto unico di fornire le informazioni di cui al com-
ma 1 del presente articolo in un’altra lingua ufficiale
dell’Unione europea».
1. Al fine di garantire un’equa remunerazione alle im-
prese agricole nell’ambito dei rapporti commerciali nelle
filiere agroalimentari, all’articolo 7, comma 1, lettera q),
della legge 22 aprile 2021, n. 53, le parole: «del 15 per
cento» sono soppresse.
Art. 10.
Disposizioni in materia di contratti pubblici.
Procedura di infrazione n. 2018/2273
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo
è inserito il seguente: «Il progettista può affidare a terzi
attività di consulenza specialistica inerenti ai settori ener-
getico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinen-
ti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i
quali siano richieste apposite certificazioni o competenze,
rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai
fini di tali attività»;
b) all’articolo 46:
1) al comma 1:
1.1) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguen-
ti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazio-
ne fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica
assunta»;
1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) altri soggetti abilitati in forza del di-
ritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e
di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discrimina-
zione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;
1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere
da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle let-
tere da a) a d-bis)»;
— 6 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del
comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more
dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, com-
ma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastruttu-
re e della mobilità sostenibili»;
c) all’articolo 80:
1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105,
comma 6,» sono soppresse;
2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai
seguenti: «Un operatore economico può essere esclu-
so dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la
stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente
dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni
non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pa-
gamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per
gravi violazioni non definitivamente accertate in materia
contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al
quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non defi-
nitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da
un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento
per le politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente
periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della
causa di esclusione relativa a violazioni non definitiva-
mente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate
al valore dell’appalto e comunque di importo non inferio-
re a 35.000 euro»;
3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105,
comma 6» sono soppresse;
4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,»
sono soppresse;
d) all’articolo 105:
1) al comma 4:
1.1) la lettera a) è abrogata;
1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di
esclusione di cui all’articolo 80»;
1.3) la lettera d) è abrogata;
2) il comma 6 è abrogato;
e) all’articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti
i seguenti:
«1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei
lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appal-
tante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per
l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori
accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni
contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori
contestualmente all’esito positivo del suddetto accerta-
mento ovvero contestualmente al ricevimento della co-
municazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto
dal comma 1-quater.
Serie generale – n. 12
1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni
del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito
al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il diret-
tore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in
contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazio-
ne della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero
all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette im-
mediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP,
il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette
il certificato di pagamento contestualmente all’adozione
dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non
oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa
verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei
subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento
alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai
sensi del comma 1, primo periodo.
1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al mo-
mento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavo-
ri. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non
è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da
parte del RUP.
1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso
dal RUP è annotato nel registro di contabilità»;
f) all’articolo 174:
1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’affidatario provvede a sostituire i subap-
paltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svol-
ta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussisten-
za dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80».
2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’ar-
ticolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti
pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2),
del presente articolo, alle procedure di affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibi-
li individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che
tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con
riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecni-
co, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli
obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di
iscrizione al casellario dell’Autorità nazionale anticorru-
zione (ANAC), nonché all’obbligo di assicurazione per lo
svolgimento delle prestazioni professionali.
3. Il comma 18 dell’articolo 1 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.
4. Il comma 2 dell’articolo 14 del regolamento di cui al
decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazio-
ne internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica-
no alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indi-
ce una gara sono pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle pro-
cedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
— 7 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 11.
Disposizioni in materia di protezione dagli effetti
extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una
normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni
su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del
regolamento (CE) n. 2271/96.
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998,
n. 346, le parole: «del commercio con l’estero», ovun-
que ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari
esteri e della cooperazione internazionale».
Art. 12.
Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione
all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice
uso e all’applicazione delle sanzioni in materia di
embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di
operazione di esportazione di materiali proliferanti.
Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009.
1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decre-
to legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: «dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale».
Art. 13.
Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso
di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento
(UE) 2019/1148
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo, dopo le parole: «delle sostanze chi-
miche» sono aggiunte le seguenti: «e per la violazione
delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 rela-
tivo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di
esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006
e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designa-
zione delle autorità competenti e di coordinamento»;
b) all’articolo 1 è premessa la seguente partizione:
«Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione del-
le disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che
stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostan-
ze chimiche»;
c) all’articolo 1, comma 1, le parole: «Il presente de-
creto» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente capo»;
d) all’articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: «presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente capo»;
e) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente capo:
«Capo II
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 RELATIVO
ALL’IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL’USO DI PRECURSORI DI
ESPLOSIVI
Art. 17-bis (Ambito di applicazione e definizioni). —
1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE)
n. 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio,
Serie generale – n. 12
del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato
e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il rego-
lamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento
(UE) n. 98/2013, di seguito denominato “regolamento”.
2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente
capo si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del
regolamento.
3. Fatte salve le competenze del Ministero dell’in-
terno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui
all’articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute è
designato, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento, quale
autorità di coordinamento del sistema dei controlli con-
nessi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2,
all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, all’articolo 8, paragrafi 2,
3, 4 e 5, e alle procedure di cui all’articolo 9, paragrafo 2,
del medesimo regolamento.
4. In attuazione del comma 3, con accordo da adot-
tare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, integrativo dell’accordo 29 ottobre
2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relati-
ve linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE
n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concer-
nente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009,
sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate
allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità opera-
tive dei controlli ufficiali.
Art. 17-ter (Violazione dei divieti derivanti dall’ar-
ticolo 5 del regolamento in materia di messa a disposi-
zione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori
di esplosivi soggetti a restrizioni). — 1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione
di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è
punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda
fino a 1.000 euro.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al pri-
vato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa
uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate
precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le mi-
scele contenenti clorati o perclorati di cui all’allegato I
del regolamento, qualora la concentrazione complessiva
di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di
una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo
allegato.
Art. 17-quater (Violazione degli obblighi derivanti
dall’articolo 7 del regolamento in materia di omissioni
nell’informazione della catena di approvvigionamento).
— 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro l’operatore economico che mette a disposizione
di altro operatore economico un precursore di esplosivi
soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraver-
so la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità
all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove
non prevista, attraverso altra modalità documentabile per
iscritto, che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione
— 8 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
o l’uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono
soggetti alla restrizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1
si applica anche nel caso di messa a disposizione di un
precursore di esplosivi disciplinato, quando l’operato-
re economico non informa, attraverso la scheda di dati
di sicurezza compilata in conformità all’allegato II del
regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, at-
traverso altra modalità documentabile per iscritto, che le
transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore
sono soggetti all’obbligo di segnalazione ai sensi dell’ar-
ticolo 9 del regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000
euro l’operatore economico che mette precursori di esplo-
sivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore profes-
sionale o di un privato impiegando personale addetto alle
vendite che non è stato informato circa i prodotti conte-
nenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli
5, 7, 8 e 9 del regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro l’operatore economico che non forma la documen-
tazione comprovante le informazioni fornite al personale
addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi
cinque anni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro l’intermediario responsabile di un mercato online
che non adotta misure idonee a informare gli utenti che
mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplina-
ti attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal
regolamento.
Art. 17-quinquies (Violazione degli obblighi deri-
vanti dall’articolo 8 del regolamento in materia di omis-
sioni nelle verifiche all’atto della vendita). — 1. Salvo
che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:
a) l’operatore economico che, nel mettere a di-
sposizione di un utilizzatore professionale o di un altro
operatore economico un precursore di esplosivi soggetto
a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazio-
ne, le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del
regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effet-
tuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non
si discosti in maniera significativa da quelle in preceden-
za concluse;
b) l’operatore economico che non conserva per
diciotto mesi dalla data della transazione la documenta-
zione relativa alle informazioni di cui all’articolo 8, para-
grafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta
delle autorità preposte ai controlli.
2. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro l’intermediario responsabile di un mercato online
che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che
mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati
Serie generale – n. 12
attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica
all’atto della vendita di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del
regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è pu-
nito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a
500 euro l’acquirente di un precursore di esplosivi sog-
getto a restrizioni che, richiesto dall’operatore economico
di fornire le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo
2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.
Art. 17-sexies (Violazione degli obblighi derivanti
dall’articolo 9 del regolamento in materia di omessa se-
gnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti). —
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro:
a) l’operatore economico e l’intermediario re-
sponsabile di un mercato online che non predispongono
procedure per la rilevazione delle transazioni sospette
conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9, pa-
ragrafo 2, del regolamento;
b) l’operatore economico e l’intermediario re-
sponsabile di un mercato online che, essendo richiesti di
effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di
precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle venti-
quattro ore successive di darne segnalazione al punto di
contatto nazionale.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato sono
puniti con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammen-
da fino a 371 euro l’operatore economico e l’utilizzatore
professionale che, avendo subito il furto o constatato la
sparizione di un quantitativo significativo di precursori
di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono
nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al
punto di contatto nazionale»;
f) all’articolo 18 è premessa la seguente partizione:
«Capo III. Disposizioni finali».
2. Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 18 feb-
braio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.
3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono
abrogati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa at-
tuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finan-
ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
— 9 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ,
SICUREZZA E GIUSTIZIA.
Art. 14.
Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande
di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale
della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle
cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17.
1. All’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legi-
slativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «il richiedente è stato riconosciuto ri-
fugiato» sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente è
stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di pro-
tezione sussidiaria»;
b) dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e» sono
inserite le seguenti: «lo stesso».
Art. 15.
Disposizioni in materia di validità e rinnovo del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo. Attuazione della direttiva n. 2003/109/CE del
Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002
del Consiglio che istituisce un modello uniforme per
i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi
terzi.
1. Al comma 2 dell’articolo 9 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è a tempo indeterminato ed è rilasciato
entro novanta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle
seguenti: «attesta il riconoscimento permanente del rela-
tivo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis,
7, 10 e 10-bis»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il per-
messo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido
per dieci anni e, previa presentazione della relativa do-
manda corredata di nuove fotografie, è automaticamente
rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore
agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo pe-
riodo in corso di validità costituisce documento di iden-
tificazione personale ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445».
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lun-
go periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata
in vigore della presente legge non è più valido per l’atte-
stazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.
Serie generale – n. 12
3. Al titolare dello status di soggiornante di lungo pe-
riodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il
permesso di soggiorno previsto dall’articolo 9, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come da ultimo modificato dal comma 1 del pre-
sente articolo, è concesso a seguito della prima richiesta
avanzata ai fini dell’aggiornamento delle informazioni
trascritte ovvero della fotografia.
4. Il comma 2 dell’articolo 17 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, è abrogato.
Art. 16.
Disposizioni in materia di proroga del visto d’ingresso per
soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento
(CE) n. 810/2009.
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 4-bis è inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Proroga del visto). — 1. Il questore
della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare
il visto d’ingresso per soggiorni di breve durata fino alla
durata massima consentita dalla normativa europea, ai
sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, che istituisce un codice europeo dei visti.
2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai
sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
3. La proroga del visto concessa dal questore con-
sente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale
senza la necessità di ulteriori adempimenti.
4. Le informazioni sulla proroga del visto, memo-
rizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conforme-
mente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri
sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS),
sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati
di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;
b) all’articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «o che siano in
possesso» sono inserite le seguenti: «della proroga del vi-
sto ai sensi dell’articolo 4-ter o»;
2) al comma 8-bis:
2.1) dopo le parole: «Chiunque contraffà o al-
tera un visto di ingresso o reingresso,» sono inserite le
seguenti: «una proroga del visto,»;
2.2) dopo le parole: «al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,» sono in-
serite le seguenti: «della proroga del visto,»;
c) all’articolo 6, comma 10, le parole: «all’artico-
lo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4-ter,»;
d) all’articolo 13, comma 2, lettera b):
1) dopo le parole: «o senza avere richiesto»
sono inserite le seguenti: «la proroga del visto o»;
2) dopo le parole: «salvo che il ritardo sia di-
peso da forza maggiore, ovvero quando» sono inserite le
seguenti: «la proroga del visto o»;
— 10 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
3) le parole: «è stato revocato o annullato o ri-
fiutato ovvero è» sono sostituite dalle seguenti: «siano
stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il per-
messo di soggiorno sia»;
4) dopo le parole: «legge 28 maggio 2007,
n. 68» sono inserite le seguenti: «, o nel caso in cui sia
scaduta la validità della proroga del visto».
Art. 17.
Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di
viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del
regolamento (UE) 2016/1953.
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 1 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito
il seguente:
«6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rim-
patrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irrego-
lare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è
rilasciato dal questore sulla base del modello conforme
approvato con decreto del Ministro dell’interno, di con-
certo con il Ministro degli affari esteri e della cooperazio-
ne internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione».
Art. 18.
Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68
della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce
le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da
fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della
direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al
controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi,
e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69
della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce
le specifiche tecniche relative alle armi d’allarme o da
segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE
del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione
e della detenzione di armi. Procedure di infrazione
n. 2020/0211 e n. 2020/0212.
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le munizioni di calibro 9×19 destina-
te alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono
recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a indi-
viduarne la specifica destinazione»;
b) all’articolo 2, al secondo comma, secondo perio-
do, le parole da: «armi da fuoco corte semiautomatiche»
fino a: «parabellum, nonché di» sono soppresse e al quin-
to comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera
di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tec-
niche di cui all’allegato annesso alla direttiva di esecuzio-
ne (UE) n. 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio
2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle
armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva
n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’ac-
quisizione e della detenzione di armi»;
Serie generale – n. 12
c) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni particolari per gli stru-
menti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi
e gli strumenti di autodifesa). — 1. Il Banco nazionale di
prova verifica, a spese dell’interessato, che gli strumen-
ti da segnalazione acustica e quelli di cui all’articolo 2,
quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti
di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia,
disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell’artico-
lo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti
o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, siano conformi alle specifiche tec-
niche di cui all’allegato annesso alla direttiva di esecuzio-
ne (UE) n. 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce
i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di
contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.
2. Chiunque produce o pone in commercio gli
strumenti di cui al comma 1 senza l’osservanza delle di-
sposizioni previste dal medesimo comma è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro
a 15.000 euro.
3. Nel caso in cui l’uso o il porto di armi sia pre-
visto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante
del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qua-
lora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non
siano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato
annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69»;
d) all’articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «La marcatura è eseguita in confor-
mità alle specifiche tecniche di cui all’allegato annesso
alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68».
2. Agli strumenti di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del-
la legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1,
lettera c), del presente articolo, legittimamente prodotti,
importati o detenuti alla data di entrata in vigore della
presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla medesima data.
Art. 19.
Disposizioni per l’adeguamento alla direttiva n. 2013/40/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/ 222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione
n. 2019/2033.
1. All’articolo 615-quater del codice penale sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «si procura, riprodu-
ce, diffonde, comunica o consegna» sono sostituite dalle
seguenti: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffon-
de, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a
disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di
apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»;
b) al secondo comma, la parola: «due» è sostituita
dalla seguente: «tre» e le parole: «ai numeri 1) e 2) del»
sono sostituite dalla seguente: «al»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzio-
ne, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature,
codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici
o telematici».
— 11 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. All’articolo 615-quinquies del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «si procura» sono sostituite dalle se-
guenti: «abusivamente si procura, detiene,» e le parole:
«mette a disposizione di altri» sono sostituite dalle se-
guenti: «mette in altro modo a disposizione di altri o
installa»;
b) alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita
dalle seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione
abusiva».
3. All’articolo 617 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quat-
tro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei
mesi a cinque anni»;
b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».
4. All’articolo 617-bis del codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge,
al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di
una conversazione telefonica o telegrafica tra altre per-
sone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla
o di interromperla, si procura, detiene, produce, riprodu-
ce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro
modo a disposizione di altri o installa apparati, strumen-
ti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni
telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con
la reclusione da uno a quattro anni»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione,
diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di
altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere co-
municazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche».
5. All’articolo 617-quater del codice penale sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quat-
tro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei
mesi a cinque anni»;
b) al quarto comma, alinea, le parole: «da uno a cin-
que anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto
anni».
6. All’articolo 617-quinquies del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «installa apparecchia-
ture atte» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di inter-
cettare comunicazioni relative ad un sistema informatico
o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di im-
pedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, ri-
produce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in
altro modo a disposizione di altri o installa apparecchia-
ture, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzio-
ne, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e
di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche».
Serie generale – n. 12
Art. 20.
Disposizioni per l’adeguamento alla direttiva n. 2011/93/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, e che sostituisce la decisione quadro
2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione
n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 600-quater:
1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui al primo comma, chiun-
que, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o
mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e sen-
za giustificato motivo a materiale pornografico realizza-
to utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a
euro 1.000»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deten-
zione o accesso a materiale pornografico»;
b) all’articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera
c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore»;
c) all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il nume-
ro 5-sexies) è aggiunto il seguente:
«5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per
il minore»;
d) all’articolo 609-quater:
1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,
chiunque compie atti sessuali con persona minore che
ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia
riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza
esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o
dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domesti-
che, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito
con la reclusione fino a quattro anni»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il
minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene
in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo
promessi;
2) se il reato è commesso da più persone
riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa
parte di un’associazione per delinquere e al fine di age-
volarne l’attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore»;
— 12 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e) all’articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la
lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore»;
f) all’articolo 609-undecies è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:
«La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa par-
te di un’associazione per delinquere e al fine di agevolar-
ne l’attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore».
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI FISCALITÀ,
DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
Art. 21.
Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1910 del
Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la
direttiva n. 2006/112/CE per quanto concerne
l’armonizzazione e la semplificazione di determinate
norme nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto di
imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura
di infrazione n. 2020/0070.
1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:
«Art. 38.1 (Acquisti intracomunitari in regime
cosiddetto di “call off stock”). — 1. In deroga all’artico-
lo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasfe-
risce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel
territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomu-
nitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio
dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce
per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva
e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha
il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesi-
stente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i
beni non ha stabilito la sede della propria attività econo-
mica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
c) il soggetto passivo destinatario della cessio-
ne è identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione
attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui
alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione
o il trasporto.
2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddi-
sfatte, l’acquisto intracomunitario si considera effettuato
dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché
esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel
territorio dello Stato.
Serie generale – n. 12
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che tra-
sferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acqui-
sto intracomunitario ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
lettera b):
a) il giorno successivo alla scadenza del perio-
do di dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello
Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al
soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto
passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi
dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno
una delle condizioni di cui al comma 1;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi
dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono
ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessio-
ne o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il tra-
sporto se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel ter-
ritorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un
altro Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamen-
te distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distru-
zione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall’arrivo
dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto
di distruzione, furto o perdita.
4. Non si realizza alcun acquisto intracomunita-
rio in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nel-
lo Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro
arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo
destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo
ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo
annota la rispedizione nel registro di cui all’articolo 50,
comma 5-bis.
5. Se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel
territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della
cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l’acqui-
sto intracomunitario è effettuato da quest’ultimo purché,
al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le
altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo
che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel
registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis»;
b) all’articolo 41, dopo il comma 2-bis è inserito il
seguente:
«2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a),
e al comma 2, lettera c), del presente articolo costituisco-
no cessioni non imponibili a condizione che i cessiona-
ri abbiano comunicato il numero di identificazione agli
stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente
abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6,
o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata
compilazione dello stesso»;
c) dopo l’articolo 41 sono inseriti i seguenti:
«Art. 41-bis (Cessioni intracomunitarie in regime
cosiddetto di “call off stock”). — 1. In deroga all’artico-
lo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferi-
sce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso
— 13 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
quello di un altro Stato membro effettua una cessione in-
tracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera
a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto
Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agi-
sce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase suc-
cessiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo
che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo
preesistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i
beni non ha stabilito la sede della propria attività econo-
mica né dispone di una stabile organizzazione nel predet-
to Stato membro;
c) il soggetto passivo destinatario della cessio-
ne è identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo nu-
mero di identificazione sono noti al soggetto passivo che
spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la
spedizione o il trasporto;
d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i
beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all’ar-
ticolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell’elenco riepiloga-
tivo di cui all’articolo 50, comma 6, l’identità e il numero
di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto al soggetto destinatario dei beni.
2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte,
la cessione intracomunitaria si considera effettuata al mo-
mento della cessione dei beni, qualora la cessione avven-
ga entro dodici mesi dall’arrivo degli stessi nel territorio
dello Stato membro di destinazione.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferi-
sce beni della sua impresa nel territorio di un altro Stato
membro effettua una cessione ai sensi dell’articolo 41,
comma 2, lettera c):
a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici
mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato mem-
bro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al
soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto
passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall’arri-
vo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno
una delle condizioni di cui al comma 1;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi
dall’arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono
ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destina-
tario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai
sensi del comma 5;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il tra-
sporto se, entro dodici mesi dall’arrivo nel territorio dello
Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro
Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente
distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distru-
zione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall’arrivo
nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto
di distruzione, furto o perdita.
4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in
relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato,
entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato
Serie generale – n. 12
membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni
annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all’artico-
lo 50, comma 5-bis.
5. Se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territo-
rio dell’altro Stato membro, il soggetto passivo destinata-
rio della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo,
continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1,
purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte
tutte le condizioni ivi previste e il soggetto passivo che
ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel
registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis.
Art. 41-ter (Cessioni a catena). — 1. Ai fini del
presente articolo:
a) si considerano cessioni a catena le cessioni
successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto
da uno a un altro Stato membro direttamente dal primo
cedente all’ultimo acquirente;
b) si considera operatore intermedio un ceden-
te, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni diret-
tamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.
2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la
spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono ef-
fettuati da un operatore intermedio, si considera cessione
intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’articolo 41
solo la cessione effettuata nei confronti dell’operatore in-
termedio. Tuttavia, se l’operatore intermedio comunica al
proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli
dallo Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
si considera cessione intracomunitaria quella effettuata
dall’operatore intermedio. Non si considerano effettuate
in Italia le cessioni successive a quella che costituisce
cessione intracomunitaria.
3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la
spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono ef-
fettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto
intracomunitario ai sensi dell’articolo 38 solo l’acquisto
effettuato dall’operatore intermedio. Tuttavia, se l’opera-
tore intermedio comunica al proprio cedente il numero di
identificazione attribuitogli dallo Stato di inizio del tra-
sporto o della spedizione, si considera acquisto intraco-
munitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore
intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione
posta in essere dal soggetto che effettua l’acquisto intra-
comunitario e le cessioni successive.
4. Le disposizioni del presente articolo non si ap-
plicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piat-
taforme elettroniche che si considerano aver acquistato e
rivenduto i beni stessi»;
d) all’articolo 50:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2, le parole: «Agli effetti della di-
sposizione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«Agli effetti dell’articolo 41, comma 2-ter,»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le cessioni e gli acquisti di beni effet-
tuati ai sensi degli articoli 38-bis e 41- bis del presen-
te decreto devono essere annotati dal destinatario della
cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e
conservato a norma dell’articolo 39 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
— 14 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «da
questi ultimi ricevuti» sono aggiunte le seguenti: «indi-
cando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomu-
nitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-
bis e 38-bis del presente decreto».
Art. 22.
Razionalizzazione della normativa sanzionatoria
applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello
Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta
da parte del consumatore finale. Attuazione del
regolamento (UE) n. 608/2013.
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. È punito con la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale
che, all’interno degli spazi doganali, introduce con qual-
siasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da
Paesi non appartenenti all’Unione europea che violano le
norme in materia di origine e provenienza dei prodotti,
in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore, a
condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a
venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore
a 5 chili e che l’introduzione dei beni non risulti connessa
a un’attività commerciale.
7-ter. L’onere economico della custodia e della di-
struzione delle merci è posto a carico dell’acquirente fina-
le o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione
deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca
di cui al comma 7.
7-quater. La sanzione amministrativa di cui al com-
ma 7-bis è irrogata dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli competente per il luogo dove è stato ac-
certato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689».
Art. 23.
Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria
e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva
n. 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito
ai consumatori relativi a beni immobili residenziali
e recante modifica delle direttive n. 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e cre-
ditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il
seguente:
«10-bis. La Banca d’Italia è il punto di contatto
per la ricezione delle richieste di informazioni o di colla-
borazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri
dell’Unione europea in relazione ai contratti di credito
disciplinati dal capo I-bis del titolo VI»;
b) dopo l’articolo 128-novies è inserito il seguente:
«Art. 128-novies.1 (Operatività transfrontaliera).
— 1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori crediti-
zi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, re-
Serie generale – n. 12
lative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del
titolo VI, in un altro Stato membro dell’Unione europea,
anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione
all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.
2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati
dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall’autorità
competente di un altro Stato membro dell’Unione euro-
pea a svolgere una o più delle attività previste dall’artico-
lo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere
le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche
senza stabilirvi succursali, dopo che l’autorità compe-
tente dello Stato membro di origine ne ha dato comuni-
cazione all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.
L’avvio dell’attività è consentito decorso un mese dalla
data in cui il soggetto abilitato è stato informato della
comunicazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 del presente arti-
colo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Or-
ganismo di cui all’articolo 128-undecies. L’Organismo
procede all’iscrizione entro un mese dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 2»;
c) all’articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis è in-
serito il seguente:
«4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all’arti-
colo 128-novies.1, comma 2, l’autorità competente del-
lo Stato membro di origine, dopo aver informato l’Or-
ganismo di cui all’articolo 128-undecies, può effettuare
ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della
Repubblica»;
d) all’articolo 128-undecies, dopo il comma 4 è ag-
giunto il seguente:
«4-bis. L’Organismo collabora con le autorità di
altri Stati membri dell’Unione europea competenti sui
soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2; a tale
fine può scambiare informazioni con queste autorità, en-
tro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto
dell’Unione europea»;
e) all’articolo 128-duodecies, dopo il comma 1-ter
sono inseriti i seguenti:
«1-quater. L’Organismo, entro un mese dalla ri-
cezione della comunicazione di cui all’articolo 128-no-
vies.1, comma 1, comunica l’intenzione dell’agente in
attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere
in un altro Stato membro dell’Unione europea le attività
relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis
del titolo VI all’autorità competente dell’altro Stato mem-
bro; la comunicazione all’autorità competente comprende
l’indicazione delle banche o degli intermediari finanziari
previsti dal titolo V su mandato dei quali l’agente in at-
tività finanziaria svolge la propria attività. L’Organismo
definisce le modalità della comunicazione di cui all’arti-
colo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comuni-
cazione all’autorità competente dell’altro Stato membro.
1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da
quelle alle quali si applicano le disposizioni sull’opera-
tività transfrontaliera di cui all’articolo 128-novies.1,
l’Organismo informa i soggetti di cui all’articolo 128-no-
vies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svol-
gimento in Italia. L’informazione è fornita prima dell’av-
— 15 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
vio dell’operatività della succursale o comunque entro
due mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 128-no-
vies.1, comma 2.
1-sexies. L’Organismo verifica il rispetto del-
le disposizioni applicabili ai soggetti di cui all’artico-
lo 128-novies.1, comma 2. A questo fine può:
a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmet-
tere atti e documenti secondo le modalità e i termini sta-
biliti dall’Organismo stesso, nonché procedere ad audi-
zione personale;
b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo
averne informato l’autorità competente dello Stato mem-
bro di origine;
c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una
succursale di porre termine alla violazione delle dispo-
sizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies,
120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-ter-
decies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo
unico e dell’articolo 13, comma 1-bis, lettera b), nume-
ro 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il
destinatario dell’ordine non pone termine alla violazione,
l’Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie,
compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni,
dopo averne informato l’autorità competente dello Stato
membro di origine; della misura è data tempestiva comu-
nicazione alla Commissione europea;
d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla
struttura organizzativa della succursale le modifiche ne-
cessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui
alla lettera c) o per consentire all’autorità competente del-
lo Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle
disposizioni sulla remunerazione del personale;
e) informare l’autorità competente dello Stato mem-
bro di origine della violazione delle disposizioni previste
ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle in-
dicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano
attraverso una succursale; se l’autorità competente dello
Stato membro di origine non adotta misure adeguate en-
tro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque
persiste nell’agire in modo tale da mettere a repentaglio
gli interessi dei consumatori o l’ordinato funzionamen-
to dei mercati, l’Organismo può vietare di intraprendere
nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità com-
petente dello Stato membro di origine; della misura è data
tempestiva comunicazione alla Commissione europea e
all’ABE; l’Organismo può chiedere alla Banca d’Italia di
ricorrere all’ABE ai sensi dell’articolo 6, comma 4;
f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lette-
ra e), quando un soggetto che opera in regime di libera
prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle
disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI
del presente testo unico e dell’articolo 13, comma 1-bis,
lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141.
1-septies. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d’Italia, le
forme e le modalità con le quali l’Organismo esercita i
poteri previsti dal comma 1-sexies»;
Serie generale – n. 12
f) all’articolo 128-terdecies, dopo il comma 4 è ag-
giunto il seguente:
«4-bis. La Banca d’Italia e l’Organismo, nel ri-
spetto delle proprie competenze, collaborano anche
mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo
svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per
consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso
conferiti. La trasmissione di informazioni all’Organismo
per le suddette finalità non costituisce violazione del se-
greto d’ufficio da parte della Banca d’Italia».
2. Il comma 1-sexies dell’articolo 128-duodecies del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si
applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto previsto dal comma 1-septies del medesimo ar-
ticolo 128-duodecies, introdotto dal citato comma 1 del
presente articolo.
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20, comma 1-bis, dopo le parole:
«n. 385,» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto del
diritto dell’Unione europea, dai soggetti di cui all’artico-
lo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993»;
b) all’articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
«4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di
soggetti che svolgono, ai sensi dell’articolo 128-novies.1,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di
credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del mede-
simo testo unico in altri Stati membri dell’Unione euro-
pea, l’Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo
adeguato alle autorità competenti degli altri Stati mem-
bri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici
giorni dalla cancellazione»;
c) all’articolo 23:
1) al comma 3:
1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) è aggiunto
il seguente:
«7-bis) gli Stati membri dell’Unione europea
in cui l’agente in attività finanziaria può svolgere le at-
tività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo
I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 1° settembre 1993, n. 385»;
1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) è aggiunto
il seguente:
«7-bis) gli Stati membri dell’Unione europea
in cui l’agente in attività finanziaria può svolgere, anche
senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti
di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del te-
sto unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385»;
2) al comma 4, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la
seguente:
«f-ter) gli Stati membri dell’Unione europea in
cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza sta-
bilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito
disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
— 16 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nell’elenco dei soggetti di cui all’arti-
colo 128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al de-
creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate
le informazioni contenute nella comunicazione inviata
dall’autorità competente dello Stato membro di origine,
compresi almeno:
a) la denominazione del soggetto;
b) l’indirizzo della sede amministrativa e, se
del caso, della succursale con sede in Italia;
c) l’indirizzo, anche di posta elettronica, o un
altro recapito».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI
ECONOMICI E MONETARI
Art. 24.
Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e
consolidato. Attuazione della direttiva n. 2013/34/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e abrogazione delle direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/
CEE del Consiglio.
1. All’articolo 111-duodecies delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di
cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Il primo comma si applica anche qualora i soci illi-
mitatamente responsabili siano società di capitali sogget-
te al diritto di un altro Stato membro dell’Unione europea
o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili
giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata di-
sciplinate dal diritto di uno Stato membro dell’Unione
europea».
2. Al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2423-ter, sesto comma, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la compen-
sazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota
integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»;
b) all’articolo 2435-bis, quarto comma, le pa-
role: «e quinto comma dell’articolo 2423-ter,» sono
sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma
dell’articolo 2423-ter,»;
c) all’articolo 2435-ter, dopo il quarto comma è ag-
giunto il seguente:
«Agli enti di investimento e alle imprese di par-
tecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni
previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’ar-
ticolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-
bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce
D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella
voce D»;
Serie generale – n. 12
d) all’articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, indicando la denominazio-
ne, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto
partecipato».
3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti:
«3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la to-
talità dei diritti di voto dei soci dell’impresa partecipata
è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quo-
te proprie detenute dall’impresa partecipata stessa, o da
una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali
imprese.
3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di con-
solidamento indipendentemente dal luogo in cui sono
costituite»;
b) all’articolo 27:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «non ab-
biano superato,» sono inserite le seguenti: «su base
consolidata,»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La verifica del superamento dei limi-
ti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su
base aggregata senza effettuare le operazioni di consoli-
damento. In tale caso, i limiti numerici indicati al com-
ma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento»;
3) al comma 2, le parole: «comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
c) all’articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. L’elenco previsto dall’articolo 38, com-
ma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna im-
presa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o del-
la perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tali
informazioni possono essere omesse quando l’impresa
controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patri-
moniale in base alle disposizioni della legge nazionale
applicabile».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica-
no per la prima volta al bilancio dell’impresa e al bilancio
consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello
chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.
5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finan-
za pubblica.
— 17 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 25.
Disposizioni in materia di marcatura e formato
elettronico unico di comunicazione delle relazioni
finanziarie annuali. Attuazione del regolamento
delegato (UE) n. 2019/ 815 della Commissione, del
17 dicembre 2018, che integra la direttiva n. 2004/109/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione
relative alla specificazione del formato elettronico
unico di comunicazione.
1. All’articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1.1. Gli amministratori curano l’applicazio-
ne delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018,
alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati
aventi l’Italia come Stato membro d’origine pubblicano
conformemente al comma 1.
1.2. Il revisore legale o la società di revisione
legale, nella relazione di revisione di cui all’articolo 14
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime
altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilan-
cio d’esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella
relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regola-
mento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo,
sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale
fine, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010»;
b) al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la
seguente:
«a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del
comma 1.1».
Art. 26.
Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di
mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbra-
io 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 182 è sostituito dal seguente:
«Art. 182 (Ambito di applicazione). — 1. Le di-
sposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si ap-
plicano ai fatti concernenti:
a) strumenti finanziari ammessi alla negozia-
zione o per i quali è stata presentata una richiesta di am-
missione alla negoziazione in un mercato regolamentato
italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
b) strumenti finanziari ammessi alla nego-
ziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in un sistema multilatera-
le di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione
europea;
c) strumenti finanziari negoziati su un sistema
organizzato di negoziazione;
Serie generale – n. 12
d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere
a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o
dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle
stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore,
compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e
i contratti differenziali;
e) condotte od operazioni, comprese le offer-
te, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata,
come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di
altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i pro-
dotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi
del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione,
del 12 novembre 2010.
2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si
applicano altresì ai fatti concernenti:
a) i contratti a pronti su merci che non sono
prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo o del valore degli stru-
menti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera
a);
b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti
derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del
rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alte-
razione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su
merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo
o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) gli indici di riferimento (benchmark).
3. Le disposizioni del presente titolo si applicano
a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli
strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipenden-
temente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta
avvenga in una sede di negoziazione.
4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo
sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se com-
messi in territorio estero, quando attengono a strumenti
finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una ri-
chiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di ne-
goziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su
un sistema organizzato di negoziazione italiano»;
b) all’articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) è ag-
giunta la seguente:
«b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o stru-
menti collegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a)
e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la sta-
bilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni
sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 4
e 5, del medesimo regolamento»;
c) l’articolo 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 184 (Abuso o comunicazione illecita di in-
formazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di
altri alla commissione di abuso di informazioni privile-
giate). — 1. È punito con la reclusione da due a dodici
anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegia-
te in ragione della sua qualità di membro di organi di am-
ministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della
— 18 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
partecipazione al capitale dell’emittente ovvero dell’eser-
cizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una
funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni,
direttamente o indirettamente, per conto proprio o per
conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le infor-
mazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di
fuori del normale esercizio del lavoro, della professione,
della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato
effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE)
n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali
informazioni, al compimento di taluna delle operazioni
indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegia-
te a motivo della preparazione o dell’esecuzione di attivi-
tà delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo
comma 1.
3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai
commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei
mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro
due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in pos-
sesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da
quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere
privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti
di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della
multa può essere aumentata fino al triplo o fino al mag-
gior importo di dieci volte il prodotto o il profitto con-
seguito dal reato quando, per la rilevante offensività del
fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità
del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appa-
re inadeguata anche se applicata nel massimo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applica-
no anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguarda-
no condotte od operazioni, comprese le offerte, relative
alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata, come un
mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri
prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti
oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del
regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del
12 novembre 2010»;
abrogati;
seguente:
d) all’articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono
e) all’articolo 187, il comma 1 è sostituito dal
«1. In caso di condanna per uno dei reati pre-
visti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei
beni che ne costituiscono il profitto».
Serie generale – n. 12
Art. 27.
Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che
modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati
degli strumenti finanziari.
1. All’articolo 4-terdecies, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la
lettera p) è aggiunta la seguente:
«p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di
crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre
2020».
2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a
decorrere dal 10 novembre 2021.
Art. 28.
Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione
della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che
modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e
di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/
UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e
la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo.
1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decre-
to legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
«2-bis. Qualora il programma di attività indichi
che una parte rilevante dell’attività dell’impresa sarà
esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione
dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è po-
tenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro
ospitante, l’IVASS, con adeguato livello di dettaglio, in-
forma l’AEAP e l’autorità di vigilanza dello Stato mem-
bro interessato in merito»;
b) all’articolo 46-bis, dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
«5-bis. L’IVASS informa l’AEAP in merito alla
richiesta di autorizzazione all’utilizzo o alla modifica di
un modello interno. L’IVASS può chiedere all’AEAP as-
sistenza tecnica per la decisione sulla domanda»;
c) all’articolo 59, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Qualora il programma di attività indichi
che una parte rilevante dell’attività dell’impresa sarà
esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione
dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è po-
tenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro
ospitante, l’IVASS, con adeguato livello di dettaglio, in-
forma l’AEAP e l’autorità di vigilanza dello Stato mem-
bro interessato in merito»;
— 19 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
d) all’articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
«4-bis. Qualora l’IVASS individui, nell’impre-
sa che svolge attività rilevante nel territorio di un altro
Stato membro ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2-bis,
un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri ri-
schi emergenti derivanti da tale attività che possano avere
un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello
di dettaglio l’AEAP e l’autorità di vigilanza dello Stato
membro ospitante»;
e) all’articolo 193, dopo il comma 1-bis è inserito il
seguente:
«1-ter. L’IVASS informa l’autorità di vigilanza
dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di
ritenere che l’impresa di altro Stato membro che svolge
attività rilevante nel territorio della Repubblica desta pre-
occupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela
dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giun-
gere ad una soluzione congiunta tra l’IVASS e l’autorità
dello Stato membro, l’IVASS può rinviare la questione
all’AEAP e chiederne l’assistenza»;
f) all’articolo 195, comma 3, le parole: «commi 3 e
4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4 e 4-bis»;
g) all’articolo 195-bis, dopo il comma 1-bis è inse-
rito il seguente:
«1-ter. L’IVASS informa l’autorità di vigilanza
dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che
l’impresa di riassicurazione di altro Stato membro che
svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica
può destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli inte-
ressi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia pos-
sibile giungere ad una soluzione congiunta tra l’IVASS
e l’autorità dello Stato membro, l’IVASS può rinviare la
questione all’AEAP e chiederne l’assistenza»;
h) all’articolo 207-octies:
1) al comma 2, le parole: «e presenta loro imme-
diatamente la domanda completa» sono sostituite dalle
seguenti: «, inclusa l’AEAP, e trasmette loro tempesti-
vamente la domanda completa, comprensiva della do-
cumentazione presentata. L’IVASS può chiedere l’assi-
stenza tecnica all’AEAP per la decisione sulla domanda,
secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera
b), del regolamento (UE) n. 1094/2010»;
2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal se-
guente: «L’IVASS decide in via definitiva se l’AEAP non
adotta la decisione conformemente all’articolo 19, para-
grafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010»;
i) dopo l’articolo 208-ter è inserito il seguente:
«Art. 208-quater (Piattaforme di collaborazione
costituite dall’AEAP). — 1. L’IVASS fornisce tempe-
stivamente, su richiesta dell’AEAP, tutte le informazio-
ni necessarie per consentire il corretto funzionamento
delle piattaforme di collaborazione costituite presso
l’AEAP.
2. L’IVASS può richiedere la creazione, richie-
dendone la relativa costituzione, di piattaforme di col-
laborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati
membri o aderire a piattaforme esistenti»;
l) all’articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: «L’autorità di vigilanza sul grup-
po decide in via definitiva se l’AEAP non adotta la deci-
Serie generale – n. 12
sione di cui al comma 3 del presente articolo conforme-
mente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1094/2010».
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
Art. 29.
Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari
per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE
recante un codice comunitario relativo ai medicinali
veterinari.
1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i
seguenti:
«5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medi-
cinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i
servizi della società dell’informazione, di cui all’artico-
lo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale
compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli
indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati
come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet pro-
venienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14,
comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 70 del 2003.
5-ter. Il Ministero della salute indìce periodica-
mente la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, com-
ma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’esame dei
casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d’in-
tesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della sa-
lute, finalizzata all’identificazione delle violazioni della
disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veteri-
nari al pubblico mediante i servizi della società dell’in-
formazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come
amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo
economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della
salute e, come osservatori, l’Autorità garante della con-
correnza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
5-quater. Il Ministero della salute, anche a se-
guito dell’istruttoria della conferenza di servizi di cui
al comma 5-ter, dispone con provvedimento motivato
in via d’urgenza la cessazione di pratiche commerciali
consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società
dell’informazione, di medicinali veterinari non conformi
ai requisiti previsti dal presente decreto.
5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-
bis e 5-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri
per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono
pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzio-
nale del Ministero della salute»;
— 20 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
b) all’articolo 108, dopo il comma 18 è aggiunto il
seguente:
«18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai prov-
vedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater dell’artico-
lo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedi-
menti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di
cui al comma 8».
Art. 30.
Modifica all’articolo 1, comma 536, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF
n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario
1. All’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguen-
ti: «Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un
direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’or-
dine territoriale competente per il luogo in cui ha sede
la struttura. A tale ordine territoriale compete l’esercizio
del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario
limitatamente alle funzioni connesse all’incarico».
Art. 31.
Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici
per via telematica. Attuazione del regolamento (CE)
n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei pro-
dotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i
servizi della società dell’informazione, di cui all’artico-
lo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale
compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli
indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati
come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet pro-
venienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14,
comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 70 del 2003.
2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamen-
te la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’esame dei casi se-
gnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d’intesa
con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute,
finalizzata all’identificazione delle violazioni alla discipli-
na sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubbli-
co mediante i servizi della società dell’informazione. Alla
conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni
interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Co-
mando dei carabinieri per la tutela della salute e, come os-
servatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2-quater. Il Ministero della salute, anche a se-
guito dell’istruttoria della conferenza di servizi di cui
al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato,
Serie generale – n. 12
in via d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali
consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società
dell’informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai
requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009.
2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-
bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri
per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono
pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzio-
nale del Ministero della salute.
2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai
provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il
termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a
euro 250.000»;
b) all’articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:
«1-bis. Qualora dall’analisi di campioni risul-
ti un illecito amministrativo, si applicano le disposi-
zioni dell’articolo 15 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. L’Istituto superiore di sanità è l’autorità compe-
tente ad effettuare le analisi di revisione.
1-ter. In caso di pagamento della sanzione in mi-
sura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento
medesimo è l’organo regionale di cui al comma 1 del pre-
sente articolo».
Art. 32.
Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via
telematica. Attuazione del regolamento (UE)
n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione
sul mercato e all’uso dei biocidi.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge 6 ago-
sto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi
offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della so-
cietà dell’informazione, di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
il Ministero della salute è l’autorità alla quale compete
emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi
internet corrispondenti ai siti web individuati come pro-
motori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante
richieste di connessione alla rete internet provenienti dal
territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15,
comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legisla-
tivo n. 70 del 2003.
2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente
la conferenza di servizi istruttoria per l’esame dei casi se-
gnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d’intesa
con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute,
finalizzata all’identificazione delle violazioni della di-
sciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico
mediante i servizi della società dell’informazione. Alla
conferenza di servizi partecipano, come amministrazio-
ni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il
— 21 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale – n. 12
Capo VI
Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come
osservatori, l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI CONSUMATORI
2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito
dell’istruttoria della conferenza di servizi di cui al com-
ma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via
d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consi-
stenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società dell’in-
formazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti
dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.
2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis
e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri
per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono
pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzio-
nale del Ministero della salute.
2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai prov-
vedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termi-
ne indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro
250.000».
Art. 33.
Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a
fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013
1. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: «Il comma 1» sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione delle prescrizioni di
cui alla lettera a) del medesimo comma 1,».
2. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 26, le parole: «, ad eccezione delle pro-
cedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici»
sono soppresse.
3. All’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’autorizzazione è concessa solo se l’allevatore,
il fornitore o l’utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono
conformi ai requisiti del presente decreto».
4. All’articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legi-
slativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «e del rispetto dell’obbligo di sostituzione».
5. All’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
6. All’articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, dopo le parole: «Gli animali» sono inserite
le seguenti: «di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e
sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione
di convenzioni e accordi internazionali».
Art. 34.
Designazione dell’autorità competente per l’esecuzione
del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo
alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti
online nel mercato interno.
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della legge 31 lu-
glio 1997, n. 249, è inserito il seguente:
«7-bis. Per l’esecuzione del regolamento (UE)
2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera
di servizi di contenuti online nel mercato interno, l’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni è designa-
ta quale autorità competente ai sensi dell’articolo 5 del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni,
ai sensi dell’articolo 3, numero 6), del citato regolamento
(UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione
di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati
conformemente all’articolo 10 del medesimo regolamen-
to, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e
dall’articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995,
n. 481».
Art. 35.
Modifica all’articolo 7-bis del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad
effetto serra. Caso ARES (2019) 7142023.
1. All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislati-
vo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: «nell’anno 2020 e,
dell’elettricità fornita nel 2020,» sono sostituite dalle se-
guenti: «nell’anno di riferimento e dell’elettricità fornita
nell’anno di riferimento».
Art. 36.
Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in
materia di sistema europeo per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra.
1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 37 è abrogato;
b) alla rubrica dell’allegato I, le parole: «la presente
direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «il presente de-
creto legislativo».
— 22 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale – n. 12
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
Art. 37.
Designazione delle autorità competenti per l’esecuzione
del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori
e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro
poteri minimi.
1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislati-
vo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 27:
1) al comma 1, le parole: «regolamento
2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa
che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione
tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della
normativa che tutela i consumatori e che abroga il regola-
mento (CE) n. 2006/2004»;
2) al comma 2, le parole: «regolamento 2006/2004/
CE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)
2017/2394»;
b) all’articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole:
«L’Autorità garante della concorrenza e del mercato»
sono inserite le seguenti: «è designata, ai sensi dell’ar-
ticolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394,
quale autorità competente responsabile dell’applicazio-
ne della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipu-
lati con i consumatori. In materia di accertamento e di
sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE,
si applica l’articolo 27 del presente codice. L’Autorità»;
c) all’articolo 66, comma 4, le parole: «ai sen-
si dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE)
n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi dell’articolo 3, numero 6), del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2017»;
d) all’articolo 144-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: «dell’articolo 3,
lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, non-
ché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le
quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali,
svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del me-
desimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE)
n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell’artico-
lo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017,
nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per
le quali è prevista la competenza di altre autorità naziona-
li, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del
medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE)
2017/2394»;
«2. Il Ministero dello sviluppo economico e le
altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 3, nume-
ro 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono
di tutti i poteri minimi di cui all’articolo 9 dello stesso re-
golamento e li esercitano conformemente all’articolo 10
del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più
ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con
riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi
dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall’appli-
cazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le au-
torità di cui al primo periodo del presente comma, fer-
mi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti
dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di
indagine e di esecuzione di cui all’articolo 9 del citato
regolamento, in conformità all’articolo 10 del medesimo
regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti
appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le noti-
zie e le informazioni secondo le competenze e le modalità
stabilite dai rispettivi regolamenti»;
3) ai commi 4 e 9, le parole: «regolamento (CE)
n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamen-
to (UE) 2017/2394»;
4) al comma 8, le parole: «degli articoli 3, lettera
c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004» sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 3, numero 6), 5, 9
e 10 del regolamento (UE) 2017/2394»;
5) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole:
«svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell’ar-
ticolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004,
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori»
sono sostituite dalle seguenti: «è designata autorità com-
petente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regola-
mento (UE) 2017/2394».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 51-octies del codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legi-
slativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del
mercato è designata, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale au-
torità competente responsabile dell’applicazione della
direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti
turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il re-
golamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accerta-
mento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva
(UE) 2015/2302, si applica l’articolo 27 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206».
3. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo
4 novembre 2014, n. 169, le parole: «regolamento (CE)
2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento
(UE) 2017/2394».
— 23 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale – n. 12
4. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo
29 luglio 2015, n. 129, le parole: «regolamento (CE)
n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamen-
to (UE) 2017/2394».ALTRE DISPOSIZIONI
Capo VIIModifiche all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, concernente il Comitato interministeriale per
gli affari europei
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 38.
Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare
per la determinazione di energia prodotta dai
biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione
n. 2019/2095.
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al
provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
b) all’articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al
provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislati-
vo 21 marzo 2005, n. 66»;
c) all’allegato 1, parte 2, recante «Calcolo della quo-
ta di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di tra-
sporto», punto 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: «lettera c-bis) del
presente paragrafo» sono aggiunte le seguenti: «e dalla
parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato»;
2) alla lettera c-bis):
2.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i biocarburanti sostenibili prodotti a par-
tire da colture coltivate su superfici agricole come colture
principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali
e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a
condizione che sia dimostrato che tali colture sono state
coltivate su terreni di cui all’allegato V-bis, parte C, para-
grafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66»;
2.2) la lettera c) è abrogata.
2. La rubrica dell’articolo 10 del decreto legislativo
21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: «Mo-
difiche all’allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della diretti-
va (UE) 2015/1513».
Capo VIII
Art. 39.
1. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «di venti unità, di perso-
nale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,»
sono sostituite dalle seguenti: «di ventotto unità, di cui
ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equi-
parate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifi-
che equiparate, di personale»;
b) al comma 8, le parole: «appartenente alla terza
area o qualifiche equiparate,» sono sostituite dalle se-
guenti: «, di cui tre unità appartenenti alla terza area o
qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda
area o qualifiche equiparate,».
Art. 40.
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234,
concernenti il ruolo del Parlamento nel processo
decisionale relativo alla posizione da assumere in sede
europea.
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Su
loro richiesta,» sono soppresse e dopo le parole: «riunioni
del Consiglio dell’Unione europea» sono inserite le se-
guenti: «e dell’Eurogruppo e delle riunioni informali nel-
le loro diverse formazioni»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le competenti Commissioni parlamen-
tari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Came-
re, prima di ogni riunione del Consiglio dell’Unione eu-
ropea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare
i princìpi e le linee dell’azione del Governo nell’attività
preparatoria di adozione degli atti dell’Unione europea»;
b) all’articolo 7, comma 1, le parole: «coerente con
gli» sono sostituite dalle seguenti: «conforme agli».
Art. 41.
Modifica all’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, concernente la legge di delegazione europea e
la legge europea
1. All’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei
disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori
esigenze di adempimento di obblighi di cui all’articolo 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per
gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri
— 24 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro
il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferen-
za permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore
disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore di-
segno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla
dicitura: “secondo semestre”. Per il disegno di legge di
delegazione europea di cui al presente comma non è pre-
scritta la relazione illustrativa di cui al comma 7».
Art. 42.
Modifica all’articolo 43 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei
confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili
di violazioni del diritto dell’Unione europea.
1. Al comma 6 dell’articolo 43 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: «Il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, con uno o più decre-
ti da adottare di concerto con i Ministri competenti per
materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti lo-
cali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i pro-
cedimenti istruttori propedeutici all’esercizio dell’azione
di rivalsa di cui al presente comma».
Art. 43.
Serie generale – n. 12
Art. 44.
Rafforzamento delle strutture del Ministero dell’economia
e delle finanze preposte alle attività di gestione,
monitoraggio e controllo degli interventi dell’Unione
europea per il periodo di programmazione 2021-2027.
1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione,
monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati
dall’Unione europea per il periodo di programmazione
2021-2027 nonché di adeguamento dell’ordinamento in-
terno alla normativa europea, il Ministero dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo inde-
terminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Mi-
nistero, con corrispondente incremento della vigente do-
tazione organica, un contingente di personale nel nume-
ro massimo di cinquanta unità da inquadrare nel livello
iniziale della terza area, attraverso l’indizione di appositi
concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissio-
ne per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 35, com-
ma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del
presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorre-
re dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234.
Art. 45.
Monitoraggio parlamentare sull’attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestra-
le, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell’at-
tuazione del programma di riforme e investimenti conte-
nuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
2. Le Commissioni parlamentari competenti per l’esame
del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al com-
ma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secon-
do le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al
monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell’Unione
europea assegnate all’Italia, alla verifica del conseguimen-
to soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi,
anche in considerazione delle regole fissate dall’artico-
lo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull’erogazione dei
contributi finanziari, nonché alla valutazione dell’impatto
economico, sociale e territoriale derivante dall’attuazione
delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.
3. Nell’esercizio dell’attività di cui al comma 2, le
Commissioni parlamentari svolgono in particolare audi-
zioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e so-
pralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione
i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.
4. Al termine dell’esame di ogni relazione semestrale,
possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che
indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma
di adozione delle riforme concordate in sede europea e
nello stato di avanzamento dei singoli progetti.
Assunzione di personale presso
l’Autorità nazionale anticorruzione
1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali
dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in parti-
colare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla
digitalizzazione delle procedure di affidamento dei con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la medesima
Autorità è autorizzata ad assumere personale a tempo in-
determinato, con corrispondente modifica della dotazione
organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità,
di cui venticinque con la qualifica di funzionario e tre con
la qualifica di impiegato, da inquadrare nel livello iniziale
della qualifica di riferimento.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro
587.833 per l’anno 2021, euro 2.625.278 per l’anno 2022,
euro 2.678.135 per l’anno 2023, euro 2.738.467 per l’an-
no 2024, euro 2.840.306 per l’anno 2025, euro 2.990.711
per l’anno 2026, euro 3.163.030 per l’anno 2027, euro
3.339.026 per l’anno 2028, euro 3.520.826 per l’anno
2029, euro 3.705.663 per l’anno 2030, euro 3.887.854
per l’anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorre-
re dall’anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
euro 587.833 per l’anno 2021, euro 2.625.278 per l’anno
2022, euro 2.678.135 per l’anno 2023, euro 2.738.467
per l’anno 2024, euro 2.840.306 per l’anno 2025 ed euro
2.990.711 per l’anno 2026, mediante corrispondente ri-
duzione del fondo per il recepimento della normativa eu-
ropea, di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234, e, quanto a euro 3.163.030 per l’anno 2027,
euro 3.339.026 per l’anno 2028, euro 3.520.826 per l’an-
— 25 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
no 2029, euro 3.705.663 per l’anno 2030, euro 3.887.854
per l’anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere
dall’anno 2032, a carico del bilancio dell’ANAC. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,
pari a euro 1.628.961 per l’anno 2027, euro 1.719.599
per l’anno 2028, euro 1.813.226 per l’anno 2029, euro
1.908.417 per l’anno 2030, euro 2.002.245 per l’anno
2031 ed euro 2.191.006 annui a decorrere dall’anno 2032,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 46.
Sviluppo della funzione consultiva
1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resi-
lienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo
degli interventi dell’Unione europea per il periodo di pro-
grammazione 2021-2027, il presente articolo reca dispo-
sizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.
2. Limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai
fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della
Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle am-
ministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto
pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di conta-
bilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non
inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione
nomofilattica sull’esercizio della funzione consultiva
da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi
pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province,
delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizio-
ni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica
all’esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le
risorse stanziate dal PNRR e con i fondi complementari
al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa
qualora l’azione amministrativa si sia conformata ai pa-
reri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del
presente comma nel rispetto dei presupposti generali per
il rilascio dei medesimi.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica. Le amministrazioni interessate provvedono all’at-
tuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 47.
Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie
dell’Unione europea. Anticipazione del fondo di
rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello
Stato.
1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento
all’Unione europea dei contributi a carico dell’Italia per
il finanziamento del bilancio generale dell’Unione euro-
Serie generale – n. 12
pea, il fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le oc-
correnti risorse a valere sulle proprie disponibilità.
2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si
provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei
corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze.
Art. 48.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presen-
te legge, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interes-
sate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente
legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 2021
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Con-
siglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2670):
Presentato dal Ministro per gli affari europei Vincenzo AMENDOLA
(Governo CONTE-II) il 21 settembre 2020.
Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea),
in sede referente, il 6 ottobre 2020, con i pareri delle Commissioni I
(Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari),
IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII
(Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pub-
blici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive,
commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari so-
ciali), XIII (Agricoltura) e per le Questioni regionali.
Esaminato dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-
ropea), in sede referente, il 27 ottobre 2020; il 26 novembre 2020; il
24 marzo 2021.
Esaminato in Aula il 29 marzo 2021 e approvato il 1° aprile 2021.
Senato della Repubblica (atto n. 2169):
Assegnato alla 14a Commissione (Politiche dell’Unione europea),
in sede referente, il 6 aprile 2021, con i pareri delle Commissioni 1a
(Affari costituzionali), 2a (Giustizia), 3a (Affari esteri, emigrazione), 4a
(Difesa), 5a (Bilancio), 6a (Finanze e tesoro), 7a (Istruzione pubblica,
beni culturali), 8a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9a (Agricoltura e
produzione agroalimentare), 10a (Industria, commercio, turismo), 11a
(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12a (Igiene e sanità),
13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) e per le Questioni regionali.
Esaminato dalla 14a Commissione (Politiche dell’Unione europea),
il 21 e il 28 aprile 2021; il 4, l’11, il 12, il 19, il 25, il 26 e il 27 maggio
2021; il 1°, l’8, il 9, il 15, il 22 e il 23 giugno 2021; il 27 luglio 2021; il
7, l’8 e il 22 settembre 2021.
— 26 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Esaminato in Aula il 2 novembre 2021 e approvato, con modifica-
zioni, il 3 novembre 2021.
Camera dei deputati (atto n. 2670-B):
Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea),
in sede referente, 1’8 novembre 2021, con i pareri delle Commissioni I
(Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programma-
zione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX
(Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commer-
cio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII
(Agricoltura) e per le Questioni regionali.
Esaminato dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea), in sede referente, il 10 e il 18 novembre 2021; il 9 dicembre 2021.
Esaminato in Aula il 17 dicembre 2021 e approvato definitivamen-
te il 21 dicembre 2021.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
Note all’art. 1:
— La direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’eserci-
zio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione
dei lavoratori, è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2014, n. L 128.
— Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la pari-
tà’ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2003, n. 187, come
modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 1 (Oggetto). — 1. Il presente decreto reca le disposizioni
relative all’attuazione della parità di trattamento fra le persone indipen-
dentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap,
dall’età, dalla nazionalità e dall’orientamento sessuale, per quanto
concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure
necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in
un’ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme
di discriminazione possono avere su donne e uomini.
Art. 2 (Nozione di discriminazione). — 1. Ai fini del presente
decreto e salvo quanto disposto dall’articolo 3, commi da 3 a 6, per
principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discri-
minazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni
personali, degli handicap, dell’età, della nazionalità o dell’orientamento
sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discrimi-
nazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per religione, per convin-
zioni personali, per handicap, per età, per nazionalità o per orientamen-
to sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia,
sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un cri-
terio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente
neutri possono mettere le persone che professano una determinata re-
ligione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le
persone di una particolare età o nazionalità o di un orientamento sessua-
le in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
2. È fatto salvo il disposto dell’articolo 43, commi 1 e 2 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislati-
vo 25 luglio 1998, n. 286.
Serie generale – n. 12
3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del
comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,
posti in essere per uno dei motivi di cui all’articolo 1, aventi lo scopo o
l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimi-
datorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4. L’ordine di discriminare persone a causa della religione, del-
le convinzioni personali, dell’handicap, dell’età, della nazionalità o
dell’orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi
del comma 1.
Art. 3 (Ambito di applicazione). — 1. Il principio di parità di
trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di
handicap, di età, di nazionalità e di orientamento sessuale si applica
a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile
di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall’articolo 4, con
specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che di-
pendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanza-
menti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento,la
salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi
i tirocini professionali;
d) affiliazione e attività nell’àmbito di organizzazioni di lavo-
ratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e presta-
zioni erogate dalle medesime organizzazioni;
d-bis) accesso all’alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fi-scali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleg-
gibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori.
2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le dispo-
sizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all’occupa-
zione, all’assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli
apolidi nel territorio dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pubblico, prevenzio-
ne dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.
3. Nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza
e purché la finalità sia legittima, nell’àmbito del rapporto di lavoro o
dell’esercizio dell’attività di impresa, non costituiscono atti di discri-
minazione ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento do-
vute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali,
all’handicap, all’età, alla nazionalità o all’orientamento sessuale di una
persona, qualora, per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in
cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un
requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività
medesima.
3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità
di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e
privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come defi-
niti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi
di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza
con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere
all’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali dispo-
nibili a legislazione vigente.
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di
idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.
4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti
differenziati in ragione dell’età dei lavoratori e in particolare quelle che
disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupa-
zione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, com-
prese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i
lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favo-
rire l’inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;
— 27 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza
professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a
taluni vantaggi connessi all’occupazione;
c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione, basata
sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla
necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve
purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità
legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mer-
cato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il
conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.
5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’artico-
lo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determi-
nata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate
nell’àmbito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private,
qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle at-
tività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto
in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e
giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.
6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi
dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indi-
rettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità
legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In partico-
lare, resta ferma la legittimità di atti diretti all’esclusione dallo svolgi-
mento di attività lavorativa che riguardi la cura, l’assistenza, l’istruzione
e l’educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano
stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà ses-
suale dei minori e la pornografia minorile.»
«Art. 5 (Legittimazione ad agire). — 1. Le organizzazioni sin-
dacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto
o dell’interesse leso, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire
ai sensi dell’articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto
passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona fisi-
ca o giuridica cui è riferibile il comportamento o l’atto discriminatorio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire
nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in
modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.».
— Si riporta, per completezza di informazione, il testo dell’artico-
lo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipen-
dentemente dalla razza e dall’origine etnica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186:
«Art. 7 (Ufficio per il contrasto delle discriminazioni). — 1. È
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimen-
to per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di
trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela, avente il compi-
to di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione
della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata
sulla razza o sull’origine etnica, anche in un’ottica che tenga conto del
diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e
uomini, nonché dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale
e religioso.».
— Il testo dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, re-
cante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della liber-
tà’ sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1970,
n. 131, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 15 (Atti discriminatori). — È nullo qualsiasi patto od atto
diretto a:
a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione
che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi
di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione
di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti discipli-
nari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o
attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai
patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di
lingua o di sesso, di handicap, di età, di nazionalità o basata sull’orien-
tamento sessuale o sulle convinzioni personali.».
Serie generale – n. 12
— Il testo dell’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa euro-
pea). — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell’ordi-
namento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli
limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi medesimi e in quanto
non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016, destinato alle sole spese derivanti da-
gli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari
a 10 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per
l’anno 2015, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all’artico-
lo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito
del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note all’art. 2:
— Il testo dell’art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante nuovo codice della strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 maggio 1992, n. 114, Supplemento Ordinario n. 74, come modi-
ficato dalla presente legge, così recita:
«Art. 93 (Formalità necessarie per la circolazione degli auto-
veicoli, motoveicoli e rimorchi). — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i
rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione
e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. (abrogato)
1-ter. (abrogato)
1-quater. (abrogato)
1-quinquies. (abrogato)
2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione inte-
standola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricor-
rano, anche le generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di
acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specifi-
cazioni di cui all’art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussi-
stono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle
disposizioni di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri
decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per
l’immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, preveden-
do, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente neces-
sarie per consentirne il traino. L’ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immedia-
ta comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990,
n. 187. L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezioni-
stico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certifi-
cato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice
o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall’art. 60. In
caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedente-
mente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d’ufficio
o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veico-
li che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di
contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere
le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico
registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico
di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi
— 28 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già
presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati del-
la Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante,
indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali docu-
menti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale fa-
coltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli
anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli
oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della
prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio
di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del vei-
colo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui
criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal
contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di
circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuri-
dico del veicolo.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’art. 10, comma 1,
è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompa-
gnata dall’autorizzazione, quando prevista dall’articolo stesso. Analogo
speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le
stesse ricorrono le condizioni di cui all’art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata ri-
lasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. Alla medesima
sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usu-
fruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente con patto di
riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrati-
va accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
7-bis. (abrogato)
7-ter. (abrogato)
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice
le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 87 ad euro 344.
9.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze
armate di cui all’art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equi-
parati ai sensi dell’art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le
disposizioni dell’art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei servizi
di polizia stradale indicati nell’art. 11 vanno immatricolati dall’ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del
corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall’ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatrico-
lato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i
dati di cui al comma 4, l’indicazione che il veicolo è destinato esclusi-
vamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche di tali veicoli.
12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello
telematico dell’automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti
dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in
via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la naviga-
zione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio,
attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.»
— Il testo dell’art. 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 94 (Formalità per il trasferimento di proprietà degli au-
toveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza
dell’intestatario). — 1. In caso di trasferimento della proprietà degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione
dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto,
l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente
entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata
autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova
carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti
della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio
del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate
Serie generale – n. 12
irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal
ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via
telematica, dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e del personale.
2. In caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della
carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali e del personale procede all’aggiornamento dell’archivio nazio-
nale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 727 ad euro 3.629.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richie-
sto, nel termine stabilito dal comma 1, l’aggiornamento dei dati presenti
nell’archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazio-
ne è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 363 ad euro 1.813.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 2, gli atti,
ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui
derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero
che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a
trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso,
nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro
trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i siste-
mi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circo-
lazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la
sanzione prevista dal comma 3.
4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggior-
nato l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali è richiesta
la registrazione ai sensi del comma 2 dell’art. 93-bis, secondo la mede-
sima disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi della legge
9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponi-
bile per tutte le finalità previste dall’art. 51, comma 2-bis, del decreto-
legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157. L’elenco è pubblico.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi ac-
certa le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all’ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al
rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, mo-
toveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore
della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere,
senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di
circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità
di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi
di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai
competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del
presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene
e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedo-
no all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse,
soprattasse e accessori.”.
— Il testo dell’art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 196 (Principio di solidarietà). — 1. Per le violazioni puni-
bili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo
ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece,
l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizza-
tore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore
della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non
prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Nelle ipotesi di cui all’art. 84 il locatario, in vece del proprietario, ri-
sponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori,
con l’intestatario del contrassegno di identificazione; in quelle di cui
all’art. 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario tempora-
neo del veicolo.Nei casi indicati dall’art. 93-bis, delle violazioni com-
messe risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a
qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento
di cui al comma 2 del medesimo art. 93-bis, se non prova che la circo-
lazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere
e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la per-
sona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza
— 29 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
è obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della
somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire
il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipen-
dente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di per-
sonalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle
proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o associa-
zione o l’imprenditore è obbligato, in solido con l’autore della violazio-
ne, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma
stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti
dell’autore della violazione stessa.».
Note all’art. 3:
— Il testo dell’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento Ordinario
n. 139, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 41 (Assistenza sociale). — 1. Gli stranieri titolari di per-
messo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da
quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente arti-colo e i minori
stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all’art. 31 sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze
e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse
quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da
tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e
per gli indigenti.
1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i tito-
lari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un’at-
tività lavorativa o che l’hanno svolta per un periodo non inferiore a sei
mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimen-
to della stessa ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per
motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizio-
ne delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell’ambito
delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazio-
ni familiari di cui all’art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/
2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono
equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di
permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa
per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di per-
messo di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in
Italia per un periodo superiore a sei mesi.».
— Il testo dell’art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo svi-
luppo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 191,
Supplemento Ordinario n. 210, come modificato dalla presente legge
così recita:
«Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli mi-
nori). — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei fami-
liari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché
dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi
dell’art. 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18
anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al
valore dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue
con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un
assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familia-
ri con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legi-
slativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
2. L’assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne
rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori
comunali, ed è corrisposto a domanda. L’assegno medesimo è erogato
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei
Serie generale – n. 12
dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell’ambito dei
decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello
Stato all’INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine
di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L’assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per
un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori
dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore
dell’ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell’assegno su base
annua. Per valori dell’ISE del beneficiario compresi tra la predetta dif-
ferenza e il valore dell’ISE di cui al comma 1 l’assegno è corrisposto
in misura pari alla differenza tra l’ISE di cui al comma 1 e quello del
beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.
4. Gli importi dell’assegno e dei requisiti economici di cui al
presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazio-
ne dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in
lire 390 miliardi per l’anno 1999, in lire 400 miliardi per l’anno 2000 e
in lire 405 miliardi a decorrere dall’anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l’applicazione del presente articolo,
inclusa la determinazione dell’integrazione dell’ISE, con l’indicatore
della situazione patrimoniale.».
— Il testo degli articoli 74, comma 1 e 75, comma 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paterni-
tà, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53., pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, n. 96, Supplemento Ordinario
n. 93, come modificati dalla presente legge, così recita:
«Art. 74 (Assegno di maternità di base (legge 23 dicembre 1998,
n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999,
n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80,
commi 10 e 11)). — 1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per
ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie,
familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso
di soggiorno ed equi-parate alle cittadine italiane ai sensi dell’art. 41,
comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo che non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22,
66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari
a complessive L. 2.500.000.»
«Art. 75(Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)). — 1. Alle donne
residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta
di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbra-
io 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cit-
tadine italiane ai sensi dell’art. 41, comma 1-ter, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per le quali sono in
atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria
della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio
2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’in-
tero nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22,
66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispet-
to alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore,
quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternità e
possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai
diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all’effettivo ingresso del
minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgi-
mento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate
con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell’effetti-
vo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello
— 30 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove
mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del pre-
detto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre
mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi ante-
cedenti alla nascita.».
— Il testo del comma 125 dell’art. 1, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), pubblicata nella Gazzet-
ta Ufficiale del 29 dicembre 2014, n. 300, Supplemento Ordinario n. 99,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese
per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015
e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960
euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o ado-
zione. L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito com-
plessivo di cui all’art. 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo
anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli
di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di
familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di
soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’art. 41, com-
ma 1-ter, del testo unico delle disposizioni con-cernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia e
a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richie-
dente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un
valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000
euro annui. L’assegno di cui al presente comma è corrisposto, a doman-
da, dall’INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del
comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del ge-
nitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispon-
dente a un valore dell’ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno di cui al primo
periodo del presente comma è raddoppiato.».
— Il testo del comma 355 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016, n. 297, Supplemento ordinario
n. 57, così recita:
«355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016,
per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e
privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi
patologie croniche, è attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro
su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018,
elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall’anno 2019. A decor-
rere dall’anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incre-
mentato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000
euro, calcolato ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei
familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l’importo del
buono spettante a decorrere dall’anno 2022 può essere rideterminato,
nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportu-
nità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui
al sesto periodo del presente comma. Il buono è corrisposto dall’INPS
al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione
attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche
o private. Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è
riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017,
250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno
2019, 520 milioni di euro per l’anno 2020, 530 milioni di euro per l’an-
no 2021, 541 milioni di euro per l’anno 2022, 552 milioni di euro per
Serie generale – n. 12
l’anno 2023, 563 milioni di euro per l’anno 2024, 574 milioni di euro
per l’anno 2025, 585 milioni di euro per l’anno 2026, 597 milioni di
euro per l’anno 2027, 609 milioni di euro per l’anno 2028 e 621 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2029. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in ma-
teria di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente
comma. L’INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso
in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
limite di spesa programmato, l’INPS non prende in esame ulteriori do-
mande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il
beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione
prevista dall’art. 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dall’art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio
di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il
beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.».
— Per i riferimenti normativi dell’art. 41-bis della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 234, si veda nelle note all’art. 1.
Note all’art. 4:
— Il testo dell’art. 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al ricono-
scimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/
CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle per-
sone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261, Supplemento Ordinario
n. 228, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 6 (Centro di assistenza). — 1. La Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche
professionali.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i seguenti
compiti:
a) promuovere l’applicazione uniforme del presente decreto
da parte delle autorità di cui all’art. 5;
b) favorire la circolazione di ogni informazione utile ad assi-
curare l’applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative
alle condizioni d’accesso alle professioni regolamentate, anche solleci-
tando l’aiuto dei centri di assistenza di cui al presente decreto;
c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di
prove di formazione comune;
d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimiz-
zare il continuo sviluppo professionale;
e) scambiare informazioni e migliori prassi sull’applicazione
delle misure compensative di cui all’art. 22 per presente decreto.
3. Le autorità di cui all’art. 5 mettono a disposizione del coordi-
natore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i dati statistici ne-
cessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull’appli-
cazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.
4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b), curando
il raccordo delle attività dei centri di assistenza di cui al comma 5 e i
rapporti con la Commissione europea:
a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Sta-
ti membri l’assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali interessate dal presente decreto, incluse le in-
formazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e
il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme
deontologiche;
b) assiste, se del caso, i cittadini per l’ottenimento dei dirit-
ti attribuiti loro dal presente decreto, eventualmente cooperando con il
centro di assistenza dello Stato membro di origine nonché con le au-
torità competenti e con il punto di contatto unico di cui all’art. 25 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Su richiesta della Commissio-
ne europea, il centro di assistenza assicura le informazioni sui risultati
dell’assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;
— 31 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità,
congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autono-
me designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Le autorità competenti di cui all’art. 5 istituiscono un proprio
centro di assistenza che, in relazione ai riconoscimenti di competenza,
assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai
sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati al centro di assistenza di
cui al comma 1, lettera b).
5-bis. Le autorità competenti di cui all’art. 5 prestano piena col-
laborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se
del caso, dello Stato membro d’origine e, su richiesta, trasmettono ai
centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni
pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di pro-
tezione dei dati personali. In ogni caso, le autorità competenti di cui
all’art. 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richie-
sta al soggetto interessato.».
— Il testo dell’art. 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante
modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente
la disciplina della professione di mediatore, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 9 febbraio 1989, n. 33, come modificato dalla presente
legge, così recita:
«Art. 5. — 1. Per l’esercizio dell’attività disciplinata dai pre-
cedenti articoli, compreso l’espletamento delle pratiche necessarie ed
opportune per la gestione o la conclusione dell’affare, non è richiesta
la licenza prevista dall’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La licenza di cui al comma 1 non abilita all’esercizio dell’at-
tività di mediazione.
3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con
l’esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresen-
tanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico
per il quale si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità di
dipendente di tale imprenditore, nonché con l’attività svolta in qualità
di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di impre-
se esercenti i servizi finanziari di cui all’art. 4 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, o con l’esercizio di professioni intellettuali affe-
renti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di
mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
4. Il mediatore che per l’esercizio della propria attività si avval-
ga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del con-
tratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione
di cui all’art. 7.»
Note all’art. 5:
— Il testo degli articoli 2, 8, 9, 10, 11, 14, 22, 32, 34 e 36 del decre-
to legislativo 9 novembre 2007, n. 206, citato nelle note all’art. 4, come
modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). — 1. Il presente decreto si
applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che vo-
gliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o
autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamen-
tata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro
dell’Unione europea e che, nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio
di detta professione.
1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove
compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all’art. 17-bis, effet-
tuati dai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea al di fuori del
territorio nazionale.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cit-
tadini degli Stati membri dell’Unione europea titolari di qualifiche pro-
fessionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel
titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle
condizioni minime di formazione elencate in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai citta-
dini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confedera-
zione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l’Unione europea.»
«Art. 8 (Cooperazione amministrativa). — 1. Ogni autorità di
cui all’art. 5 assicura che le informazioni richieste dall’autorità dello
Stato membro d’origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa
alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo
scambio di informazioni deve avvenire attraverso il sistema di Informa-
zione del mercato interno (IMI).
Serie generale – n. 12
2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguarda-
re, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei
riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconosci-
mento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili
di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale.
3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professiona-
li competenti, se esistenti, danno comunicazione all’autorità di cui
all’art. 5 di tutte le sanzioni che incidono sull’esercizio della professione.
3-bis. Nell’ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le
autorità competenti di cui all’art. 5 decidano di procedere alla verifica
delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall’art. 11,
comma 4, possono chiedere alle competenti autorità dello Stato membro
di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di
formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valuta-
zione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la
sicurezza o la sanità pubblica.
4. Nell’ambito della procedura di riconoscimento a norma del ti-
tolo III l’autorità di cui all’art. 5, in caso di fondato dubbio, può chiedere
all’autorità competente dello Stato membro d’origine conferma sull’au-
tenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per
le attività previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte
le condizioni minime di formazione previste dalla legge.
5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione
rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine a se-
guito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente
stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell’Unio-
ne europea, l’autorità competente di cui all’art. 5 assicura l’ammissione
alla procedura di riconoscimento previa verifica, in caso di dubbio mo-
tivato, presso la competente autorità dello stato membro d’origine, che:
a) il programma di formazione del centro che ha impartito la
formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall’autorità com-
petente che ha rilasciato il titolo di formazione;
b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rila-
sciato dall’autorità competente dello stato membro d’origine a seguito
del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura
d’origine;
c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli
stessi diritti d’accesso e di esercizio della relativa professione.»
«Art. 9 (Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale
e temporanea). — 1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazio-
ne di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni
attinenti alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato mem-
bro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello
Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il pre-
statore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel cor-
so dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la pro-
fessione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamen-
te nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per
esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al
comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valu-
tato, dall’autorità di cui all’art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della
natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua
frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.
3-bis. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui
all’art. 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi,
effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale
dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale.
4. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme pro-
fessionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, diretta-
mente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della
professione, all’uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori
professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla
sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari appli-
cabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel
territorio italiano.»
«Art. 10 (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del
prestatore). — 1. Il prestatore che ai sensi dell’art. 9 si sposta per la
prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire
servizi è tenuto a informare in anticipo l’autorità di cui all’art. 5 con
— 32 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura as-
sicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la
responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l’anno
in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successiva-
mente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il
prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di
comunicazione.
2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momen-
to interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai do-
cumenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:
a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazio-
nalità del prestatore;
b) una certificazione dell’autorità competente che attesti che
il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le
attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base
temporanea, al momento del rilascio dell’attestato;
c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche
professionali;
d) nei casi di cui all’art. 9, comma 1, lettera b), una prova con
qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l’attività in questione per
almeno un anno nei precedenti dieci anni;
e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore del-
la sanità e per le professioni inerenti all’istruzione dei minori, inclusa
l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia, un attestato che compro-
vi l’assenza di sospensioni temporanee o definitive dall’esercizio della
professione o di condanne penali;
e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicu-
rezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere
in possesso della conoscenza della lingua necessaria all’esercizio della
professione;
e-ter) per le professioni riguardanti le attività di cui all’art. 27,
contenute nell’elenco notificato alla Commissione europea, per le qua-
li è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali,
un certificato concernente la natura e la durata dell’attività, rilascia-
to dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro di
stabilimento.
2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1
consente al prestatore di avere accesso all’attività di servizio e di eserci-
tarla su tutto il territorio nazionale.
3. Per i cittadini dell’Unione europea stabiliti legalmente in Ita-
lia l’attestato di cui al comma 2, lettera b) è rilasciato, a richiesta dell’in-
teressato e dopo gli opportuni accertamenti, dall’autorità competente di
cui all’art. 5.
4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima
dell’esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l’ente di
previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La co-
municazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzio-
ne, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
4-bis. Le autorità competenti di cui all’art. 5 assicurano che tutti
i requisiti, le procedure e le formalità, fatta eccezione per la prova atti-
tudinale prevista dall’art. 11, possano essere espletate con facilità me-
diante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle
stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate in una fase
successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.»
«Art. 11 (Verifica preliminare). — 1. Nel caso delle professioni
regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di
sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del ti-
tolo III, capi III, IV e IV-bis, all’atto della prima prestazione di servizi le
Autorità di cui all’art. 5 possono procedere ad una verifica delle qualifi-
che professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.
2. La verifica preventiva è ammessa unicamente se è finalizzata
a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del
servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e ri-
guarda solo quanto è necessario a tale fine.
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei docu-
menti che la corredano, l’autorità di cui all’art. 5 informa il prestatore
che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l’esito
del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo
del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva,
che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevi-
mento della documentazione completa.
4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali
del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella mi-
sura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o
alla sanità pubblica e non possa essere compensata dall’esperienza pro-
Serie generale – n. 12
fessionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite
attraverso l’apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal
fine da un organismo competente, il prestatore può colmare tali diffe-
renze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con
oneri a carico dell’interessato secondo quanto previsto dall’art. 25. La
prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successi-
vo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.
5. In mancanza di determinazioni da parte dell’autorità compe-
tente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di
servizi può essere effettuata.»
«Art. 14 (Cooperazione tra autorità competenti). — 1. Le in-
formazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona con-
dotta del prestatore, nonchè l’assenza di sanzioni disciplinari o penali
di carattere professionale sono richieste e assicurate, in caso di dubbio
motivato, dalle autorità di cui all’art. 5.
2. Le autorità di cui all’art. 5 provvedono affinchè lo scambio
di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un
servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono
informati dell’esito del reclamo.”
«Art. 22 (Misure compensative). — 1. Il riconoscimento di cui al
presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di
adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta
del richiedente, in uno dei seguenti casi:
a)
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente
diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o più attività
professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione
dello Stato membro d’origine del richiedente, e se la formazione richie-
sta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse
da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in pos-
sesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l’accesso alle professioni di
avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale,
consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario
e revisore contabile, nonchè per l’accesso alle professioni di maestro di
sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di
una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell’autorità competente di cui all’art. 5,
sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le
politiche europee, sono individuate altre professioni per le quali la pre-
stazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costi-
tuisce un elemento essenziale e costante dell’attività.
4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al
richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le
autorità competenti di cui all’art. 5 subordinano il riconoscimento al
superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l’art. 18, comma 1, lettere b) e c),
l’art. 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri,
l’art. 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimen-
to per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per
attività professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta
al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punto 5.2.2, o l’art. 18, com-
ma 1, lettera g);
b) nei casi in cui si applica l’art. 18, comma 1, lettera a),
limitatamente alle attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni
direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la co-
noscenza e l’applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se è richiesto dal titolare di una qualifica professionale di
cui all’art. 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica profes-
sionale nazionale richiesta è classificata a norma dell’art. 19, comma 1,
lettera c);
d) se è richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui
all’art. 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale
nazionale richiesta è classificata a norma dell’art. 19, comma 1, lettere
d) o e).
4-bis.
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui
all’art. 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di rico-
noscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica profes-
sionale nazionale richiesta è classificata a norma dell’art. 19, comma 1,
lettera d), l’autorità competente di cui all’art. 5 può imporre un tirocinio
di adattamento unitamente a una prova attitudinale.
— 33 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
5. Ai fini dell’applicazione del comma 1, lettere b) e c), per
“materie sostanzialmente diverse” si intendono quelle in relazione
alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali
per l’esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal mi-
grante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto
alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel
titolo III, capo IV, è fatta salva l’applicazione dei termini di durata delle
condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche pro-
fessionali non acquisite in uno Stato membro.
6. L’applicazione dei commi 1 e 4 comporta una successiva ve-
rifica sull’eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al
fine di stabilire se le conoscenze, le abilità e le competenze formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite nel corso
di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento per-
manente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la
differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell’autorità competente interessata, sen-
titi il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per ma-
teria, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione
agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustifi-
cazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in
applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo
la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto
termine non chiede di astenersi dall’adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una
prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente
sono comunicate le seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla norma-
tiva nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richie-
dente secondo la classificazione stabilita dall’art. 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per
cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze,
dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell’esperienza pro-
fessionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente.
8-ter. Al richiedente dovrà essere data la possibilità di svolgere
la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione
iniziale di imporre tale prova al richiedente.»
«Art. 32 (Diritti acquisiti). — 1. Fatti salvi i diritti acquisiti
relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione
che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione
di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile
dell’assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di
veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini di cui
all’art. 2, comma 1 e che non soddisfano l’insieme dei requisiti di forma-
zione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti
se sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date
indicate nell’allegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che certifica l’eser-
cizio effettivo e lecito dell’attività in questione per almeno tre anni con-
secutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato stesso.
2. Il riconoscimento è altresì assicurato ai titoli di formazione
in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con
formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile
dell’assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di
veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex
Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi
di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali
titoli sanciscono il completamento di una formazione iniziata:
a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di
base, infermieri responsabile dell’assistenza generale, odontoiatri,
odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti;
b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.
3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono l’esercizio
delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse
condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità te-
desche di cui all’allegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2,
5.6.2.
4. Sono altresì riconosciuti i titoli di formazione in medicina, che
danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di
base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza
generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che
sono in possesso dei cittadini di cui all’art. 2, comma 1, e che sono
Serie generale – n. 12
stati rilasciati nell’ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente
formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anterior-
mente al 1° gennaio 1993, qualora le autorità dell’uno o dell’altro Stato
membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul
loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e,
per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli
menzionati, per detti Stati membri, all’allegato VI, punto 6), per quanto
riguarda l’accesso e l’esercizio delle attività professionali di medico con
formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell’as-
sistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle
attività di cui all’art. 51, e di architetto, relativamente alle attività di
cui all’art. 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato
rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l’effettivo e lecito
esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle
attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni prece-
denti il rilascio del certificato.
5. Sono altresì riconosciuti ai sensi dell’art. 31 i titoli di for-
mazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di
medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere
responsabile dell’assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra
specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che
sono in possesso dei cittadini di cui all’art. 2, comma 1, e che sono
stati rilasciati nell’ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente
formazione è iniziata: a) per l’Estonia, anteriormente al 20 agosto
1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991; c) per la
Lituania, anteriormente all’11 marzo 1990, qualora le autorità di uno
dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro
territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e,
per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli
menzionati, per detti Stati membri, all’allegato VI, punto 6, per quanto
riguarda l’accesso alle, e l’esercizio delle, attività professionali di me-
dico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsa-
bile dell’assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario,
ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all’art. 46, e di
architetto, relativamente alle attività di cui all’art. 54. Detto attestato
deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime au-
torità, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei citta-
dini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per
almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del
certificato.
6. Sono altresì ammessi al riconoscimento di cui all’art. 31 i
titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività pro-
fessionali di medico con formazione di base e di medico specialista,
di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di odontoiatra, di
odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di
architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all’art. 1 e che sono
stati rilasciati nell’ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente for-
mazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991
e, per la Croazia, anteriormente all’8 ottobre 1991, qualora le auto-
rità degli Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul
loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e,
per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli
menzionati, per detti Stati membri, all’allegato VI, punto 6, per quanto
riguarda l’accesso alle, e l’esercizio delle, attività professionali di me-
dico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsa-
bile dell’assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario,
ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all’art. 51, e di
architetto, relativamente alle attività di cui all’art. 54. Detto attestato
deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime auto-
rità, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini
di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione
per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio
del certificato.
7. I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile
dell’assistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica e di
farmacista rilasciati ai cittadini di cui all’art. 2, comma 1, da un altro
Stato membro e che non corrispondono alle denominazioni che compa-
iono per tale Stato all’allegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2,
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un certi-
ficato rilasciato da autorità od organi competenti di detto Stato membro
che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il compimento di una
formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e
che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui
denominazioni appaiono nell’allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.»
— 34 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
«Art. 34 (Formazione medica specialistica e denominazione me-
dica specialistica). — 1. L’ammissione alla formazione medica specia-
lizzata è subordinata al compimento e alla convalida di cinque anni di
studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all’art. 33 durante i quali
sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo.
2. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico
chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell’allegato V, punti
5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in forma-
zione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi
presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti:
a) presupporre il conferimento e validità del titolo conseguito
a seguito di un ciclo di formazione di cui all’art. 33 nel corso del quale
siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina di
base;
b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro uni-
versitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di cure
sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti;
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità
o enti competenti.
2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi ap-
positi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione
guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività medi-
che della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel
rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo
specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua at-
tività per l’intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata
dell’anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali
casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui
agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista è su-
bordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui all’alle-
gato V, punto 5.1.1.
3-bis. Ai fini del conseguimento di un titolo di medico speciali-
sta possono essere previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi
di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell’allegato
V, a condizione che dette parti siano già state seguite in un altro corso di
specializzazione figurante nell’elenco di cui al punto 5.1.3 dell’allegato
V per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professio-
nale in uno Stato membro. L’esenzione non può superare la metà della
durata minima del corso di formazione medica specialistica in questio-
ne. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle poli-
tiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla
Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applica-
bile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.
4. Le durate minime della formazione specialistica non posso-
no essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione,
nell’allegato V, punto 5.1.3.
5. I titoli di formazione di medico specialista di cui all’art. 31
sono quelli rilasciati dalle autorità od organi competenti di cui all’alle-
gato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione specialistica
in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri così come
riportato all’allegato V, 5.1.3.»
«Art. 36 (Formazione specifica in medicina generale). —
1. L’ammissione alla formazione specifica in medicina generale presup-
pone il compimento del ciclo di studi di cui all’art. 33.
2. Il corso di formazione specifica in medicina generale della
durata di almeno tre anni è riservato ai laureati in medicina e chirurgia,
abilitati all’esercizio professionale.
3. Al termine del suddetto corso è rilasciato il diploma di forma-
zione specifica in medicina generale.
4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svol-
ge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legisla-
tivo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l’impegno dei partecipanti
a tempo pieno o a tempo parziale con l’obbligo della frequenza delle
attività didatti-che teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo del-
le regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si
conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale
da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al mo-
dello adottato con decreto del Ministro della salute.
5. La durata del corso di cui al comma 2, può essere ridotta per
un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della for-
mazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chi-
rurgia di cui all’art. 33, se detta formazione è stata dispensata in un
centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi
Serie generale – n. 12
adeguati di medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina
generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispen-
sano cure primarie. All’inizio di ogni anno accademico, le università
notificano l’attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della
salute e al Ministero dell’università e della ricerca.
6. Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si
svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autono-
me, è di natura più pratica che teorica.».
Note all’art. 6:
— Il testo dell’art. 5 del citato decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 5 (Autorità competente). — 1. Ai fini del riconoscimento
di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le
domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo
sport, per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e per quelle
esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di
quelle di cui alla lettera l-septies), nonché per le professioni di cui alla
legge 2 gennaio 1989, n. 6;
b)
c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che
necessitano, per il loro esercizio, dell’iscrizione in Ordini, Collegi, albi,
registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e l-sexies);
d) la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro
subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto
alle lettere e), f) e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
f) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
per i docenti di scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado
e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausi-
liario della scuola nonché per il personale ricercatore e per le professio-
ni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei
beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
g)
h) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere
esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui
all’art. 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
i) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei
beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell’art. 29
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazio-
ni nonché per le attività che riguardano il settore turistico;
l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ogni altro
caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da
chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all’art. 19, comma 1,
lettere a), b) e c) nonché per la professione di consulente del lavoro, per
le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di genera-
tori di vapore;
l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la pro-
fessione di consulente in proprietà industriale e per quella di agente
immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
per le professioni di classificatore di carcasse suine e classificatore di
carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le
professioni di insegnante di autoscuola, istruttore di autoscuola e assi-
stente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell’interno, per le professioni affe-
renti all’area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonché per le
professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni
private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo;
l-sexies) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la profes-
sione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le pro-
fessioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore
tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara;
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza
esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.
— 35 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano individuano l’autorità compe-
tente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai
beneficiari.
2-bis. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per
le professioni di propria competenza, sono altresì autorità competenti
responsabili della gestione delle domande di tessera professionale euro-
pea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpi-
na, l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è,
inoltre, autorità competente incaricata dell’assegnazione delle domande
di tessera professionale europea qualora vi siano più autorità regionali
competenti, così come previsto dall’art. 2 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.
3. Fino all’individuazione di cui al comma 2, sulle domande di
riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo
sport, per le attività di cui all’allegato IV, Lista III, punto 4), limitata-
mente alle attività afferenti al settore sportivo;
b)
c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui
all’allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere
d), e) ed f);
d) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
per le attività di cui all’allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle
lettere c), d), e) ed f);
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività
di cui all’allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all’allegato IV,
Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.».
Note all’art. 7:
— Il testo dell’art. 59-bis del citato decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 59-bis (Accesso centralizzato online alle informazioni). —
1. Le autorità competenti di cui all’art. 5 garantiscono che le seguenti
informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto uni-
co, di cui all’art. 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che
siano regolarmente aggiornate:
a) l’elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli
estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamenta-
ta e dei centri di assistenza di cui all’art. 6;
Note all’art. 8:
— La direttiva 2001/112/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’ali-
mentazione umana, è pubblicata nella G.U.U.E. L 10 del 12.1.2002.
— Il testo dell’art. 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004,
n. 151, recante attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i
succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione
umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2004, n. 141,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 4 (Denominazioni di vendita e altre indicazioni). — 1. Ai
prodotti di cui all’art. 1, comma 1, si applica il decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) [la denominazione di vendita dei succhi di frutta ai quali
sono stati aggiunti zuccheri, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d),
deve essere completata dalla dicitura «zuccherato» o «con aggiunta di
zuccheri» seguita dall’indicazione del tenore massimo degli zuccheri
aggiunti, calcolato in sostanza secca ed espresso in grammi per litro];
b) le diciture “da concentrato”, “da concentrati”, “parzial-
mente da concentrato” o “parzialmente da concentrati” devono figura-
re nell’etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta
ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o
parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denomina-
zione di vendita, in evidenza rispetto all’intero contesto e a caratteri
chiaramente visibili;
c) il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta
o della miscela di tali ingredienti deve rispettare i contenuti minimi di
frutta di cui all’allegato IV e deve figurare nell’etichettatura dei nettari
di frutta con la dicitura «frutta…% minimo», nello stesso campo visivo
della denominazione di vendita.
3. La ricomposizione dello stato d’origine, mediante sostanze a
ciò strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell’allegato I, punti 1
e 2, non comporta l’obbligo di indicare dette sostanze nell’elenco degli
ingredienti. L’aggiunta di polpa e cellule ai succhi di frutta di cui all’al-
legato I deve figurare nell’etichettatura.
4. L’etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all’alle-
gato I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferi-
mento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limet-
ta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE)
n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativo agli additivi alimentari. Tale menzione è riportata:
a) sull’imballaggio, oppure;
b) l’elenco delle professioni per le quali è disponibile una tes-
sera professionale europea, con indicazione delle modalità di funziona-
mento della tessera, compresi i diritti a carico dei professionisti e delle
autorità competenti per il rilascio;
l’art. 11;
c) l’elenco di tutte le professioni per le quali si applica
d) l’elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni
a struttura particolare di cui all’art. 19, comma 1, lettera c), numero 2);
e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11, 16 e 17
per le professioni regolamentate, compresi i diritti da corrispondere e i
documenti da presentare alle autorità competenti;
f) le modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative, avverso le decisioni delle
autorità competenti adottate ai sensi del presente decreto.
1-bis. Le autorità competenti di cui all’art. 5 provvedono affin-
ché le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite
in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili
mediante connessione remota e per via elettronica e siano costante-
mente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di
cui all’art. 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, even-
tualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all’art. 6 del
presente decreto.
1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all’art. 6 adotta ogni
misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le in-
formazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un’altra lingua
ufficiale dell’Unione europea.»
Serie generale – n. 12
b) su un’etichetta apposta sull’imballaggio, oppure;
c) su un documento di accompagnamento.
5. Le denominazioni di vendita indicate all’allegato I sono ri-
servate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel
commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i mede-
simi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui
all’allegato III, alle condizioni e nelle lingue ivi indicate.
6. Agli effetti del comma 5, se il prodotto è fabbricato con due
o più specie, salvo quando viene utilizzato il succo di limone alle con-
dizioni stabilite dall’art. 2, la denominazione di vendita è completata
dall’indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume
dei succhi o delle puree di frutta; tuttavia nel caso di prodotti fabbrica-
ti con almeno tre frutti, l’indicazione della frutta utilizzata può essere
sostituita dalla dicitura “più specie di frutta” o “più frutti”, da un’indi-
cazione simile o dal numero delle specie di frutta utilizzate.» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «se il prodotto è fabbricato con due o più specie di
frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle
condizioni stabilite nell’allegato I, parte II, punto 2, la denominazione
di vendita è costituita dall’indicazione della frutta utilizzata, in ordine
decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riporta-
ta nell’elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati
con tre o più specie di frutta, l’indicazione della frutta utilizzata può
essere sostituita dalla dicitura ‘più specie di frutta’, da un’indicazione
simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.
6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione di succhi
di frutta, purea di frutta e nettari di frutta, si applica quanto disposto
nell’allegato I, parte II, punto 1.».
— 36 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Note all’art. 9:
— La direttiva 2019/633, del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rap-
porti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, è pubblicata nella
G.U.U.E. 25 aprile 2019, n. L 111.
— Il testo dell’art. 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante de-
lega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, come
modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 7 (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
(UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti
tra imprese nella filiera agricola e alimentare). — 1. Nell’esercizio del-
la delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai
princìpi e criteri direttivi generali di cui all’art. 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla
normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agri-
coli e alimentari, in particolare con riferimento all’art. 62 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, e all’art. 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro
giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli opera-
tori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle
pratiche sleali, ferma restando l’applicazione della disciplina a tutte le
cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal
fatturato aziendale;
b) mantenere e ulteriormente definire i princìpi generali di
buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza,
proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli ac-
quirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, duran-
te e dopo l’instaurazione della relazione commerciale;
c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di
pagamento del corrispettivo, di cui all’art. 62 del decreto-legge n. 1 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le
previsioni relative alla fatturazione elettronica;
d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli
e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle
cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, sia-
no stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;
e) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra im-
prenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto
conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia
alla forma scritta del contratto;
f) confermare che i princìpi della direttiva (UE) 2019/633,
compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento
per i prodotti deperibili dall’art. 3, paragrafo 1, lettera a), della medesi-
ma direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in
ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando
debitrici in una transazione commerciale, seppur escluse dall’applica-
zione del citato art. 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto
dall’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai
sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una
pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo
espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;
g) confermare che l’obbligo della forma scritta dei contratti
di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto
esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vi-
genti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
h) prevedere, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei
prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroni-
che a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari
realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali ec-
cessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palese-
mente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale
condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del
commercio elettronico;
i) garantire la tutela dell’anonimato delle denunce relative alle
pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole
imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese
della filiera agroalimentare;
Serie generale – n. 12
l) prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di media-
zione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine
di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente
ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della
direttiva (UE) 2019/633;
m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive
ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE)
2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realiz-
zato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento;
n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza
nella presentazione delle denunce come previsto dall’art. 5, paragrafo
2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di
imprese rilevanti a livello nazionale;
o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella
denuncia all’autorità nazionale di un’eventuale pratica sleale, previsto
dall’art. 5 della direttiva (UE) 2019/633;
p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni
all’art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l’Ispet-
torato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto
deputata all’attività di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni che
disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti
agricoli e alimentari, all’applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva
(UE) 2019/633 e all’applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto
delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine,
l’Ispettorato può avvalersi dell’Arma dei carabinieri, e in particolare del
Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finan-
za, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’art. 13 della citata
legge n. 689 del 1981;
q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni
richieste dall’art. 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costitu-
isca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia
fissato dall’acquirente un prezzo inferiore ai costi medi di produzione
risultanti dall’elaborazione dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare – ISMEA, questo sia considerato quale parametro di control-
lo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;
r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina
delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto
dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in
cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso
di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in
forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al
fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita
sottocosto;
s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali,
comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell’ambito di ac-
cordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli
e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
t) prevedere che all’accertamento delle violazioni delle di-
sposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle
previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato provveda d’ufficio o su segnalazione delle
organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello
nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizza-
zioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle
imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali
sleali;
u) prevedere l’applicabilità della normativa risultante
dall’esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i
fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipenden-
temente dal fatturato.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini-
strazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti
dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse uma-
ne, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
— 37 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Note all’art. 10:
— Il testo degli articoli 31, comma 8, 46, 80, 105, 113-bis e 174
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti
pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurez-
za in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecu-
zione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di im-
porto inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geo-
tecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, pre-
disposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza spe-
cialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri
settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura
per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rima-
nendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attivi-
tà. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.»
«Art. 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di ar-
chitettura e ingegneria). — 1. Sono ammessi a partecipare alle procedu-
re di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel
rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla
base della forma giuridica assunta:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professio-
nisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b),
le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i rag-
gruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a commit-
tenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di
architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli arche-
ologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamen-
te tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordina-
menti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II,
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma
di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di
ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico eco-
nomica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI
e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma
di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti,
che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi
di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo
svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identifica-
ti con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a
74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti con-
formemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a
offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto
dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti
abilitati;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere da a) a d-bis);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati
che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui
al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro co-
stituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella for-
ma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici
Serie generale – n. 12
o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo inde-
terminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché
dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi
sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 216,
comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili.»
«Art. 80 (Motivi di esclusione). — 1. Costituisce motivo di esclu-
sione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura
d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura pe-
nale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis
del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivi-
tà delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354,
355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622
del codice civile; (506)
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrori-
smo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codi-
ce penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento
del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’inca-
pacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con ri-
ferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo
altresì quanto previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legisla-
tivo 6 settembre 2011, n. 159.
3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o
il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di
un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e pro-
curatori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ov-
vero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblica-
zione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzio-
nata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando
questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, settimo comma, del
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una
procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
— 38 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse supe-
riore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al ri-
lascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015,
ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferi-
mento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un
operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una
procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazio-
ni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento
di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’in-
tendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni
non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un
apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo
parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante
limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a
violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono esse-
re correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore
a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l’operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario
o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzio-
ne, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla proce-
dura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni,
qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo
adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle nor-
me in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all’art. 30, comma 3 del presente codice;
b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si
trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in
corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del presente
codice e dall’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’ope-
ratore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare inde-
bitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di in-
fluenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione,
ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgi-
mento della procedura di selezione;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o
persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni compa-
rabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con rife-
rimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave ina-
dempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato;
d) la partecipazione dell’operatore economico determini una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della pro-
cedura d’appalto di cui all’art. 67 non possa essere risolta con misure
meno intrusive;
Serie generale – n. 12
f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdit-
tiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara
in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazio-
ni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichia-
razioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affida-
menti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l’iscrizione nel casellario informatico;
g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichia-
razioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione
fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusio-
ne ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui
all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la
sussistenza del medesimo requisito;
l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risul-
ti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli in-
dizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omes-
so la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio;
m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro parteci-
pante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di con-
trollo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qua-
lunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore econo-
mico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della
procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di
cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ab-
bia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7
sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura
d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione
all’operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla
partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della pos-
sibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione
derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la dura-
ta della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o
concessione è:
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto
la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’art. 317-bis, primo perio-
do, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi
dell’art. 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’art. 317-bis, secondo
periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
— 39 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere
a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena
principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni
di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari
a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento ammini-
strativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla
data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla
definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale
fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto
per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico
che l’abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si ap-
plicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e
24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un cu-
stode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle
riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa docu-
mentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto,
la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che
siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza
o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della pre-
sentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affi-
damenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il
quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dal-
la data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di
garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali
mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circo-
stanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze
nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative
ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono sti-
pulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclu-
sione previsti dal presente articolo.»
«Art. 105 (Subappalto). — 1. I soggetti affidatari dei contratti di
cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi,
le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere
ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle pre-
stazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la preva-
lente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il
subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi
l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del con-
tratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego
di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’in-
cidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell’importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti,
nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, previa adeguata motivazione
nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle
Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le
lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’ag-
giudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi
comprese quelle di cui all’art. 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto con-
to della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni
da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in
generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di
prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappalta-
tori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed ese-
cutori di lavori di cui al comma 52 dell’ art. 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita
dall’art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L’affidatario co-
munica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione
dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto,
Serie generale – n. 12
l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comu-
nicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire
nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto su-
bisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano
variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specifici-
tà, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per
le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro
annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani
di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero
delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento or-
dinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del
18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato
A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza
di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sotto-
scritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla sta-
zione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del con-
tratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice pos-
sono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:
a) (abrogata)
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non
sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si
intende subappaltare;
d) (abrogata)
5.
6. (abrogato)
7. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la sta-
zione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario tra-
smette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 e il possesso dei requisiti speciali
di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazio-
ne di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati
nazionale di cui all’art. 81.
8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazio-
ni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in
solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e con-
tributivi, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è
liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
9. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamen-
to economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipen-
denti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e,
per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi
e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini
del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del su-
bappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico
di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a
tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni
di cui all’art. 30, commi 5 e 6.
— 40 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al com-
ma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e
le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
12. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori rela-
tivamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappalta-
tore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavo-
ri, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti
casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o
piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo
consente.
14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel con-
tratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico
e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi na-
zionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano
con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto
sociale del contraente principale. L’affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in su-
bappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla
verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affi-
datario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adem-
pimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono
essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed ir-
regolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo
della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa
allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verifi-
cata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra
le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativa-
mente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile
2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbli-
go incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecu-
zione dei lavori.
18. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sus-
sistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società
o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizza-
zione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizza-
zione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore
al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo infe-
riore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della metà.
19. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può
formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con proce-
dura negoziata. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente
Serie generale – n. 12
articolo è consentita, in deroga all’art. 48, comma 9, primo periodo,
la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l’associante
non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
21. E’ fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comuni-
taria vigente e dei principi dell’ordinamento comunitario, di disciplinare
ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per
la partecipazione e la qualificazione di cui all’art. 83, comma 1, e
all’art. 84, comma 4, lettera b), all’appaltatore, scomputando dall’intero
valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso
il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appal-
tanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente
eseguite.»
«Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali). — 1. I
pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effet-
tuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato
di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel
contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni
e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relati-
vi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente
all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore
può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condi-
zioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza in-
dugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di
avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del sud-detto
accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunica-
zione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.
1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei
lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condi-
zioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accerta-
mento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione del-
la comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato
di avanzamento dei lavori.
1-quinquies. Il direttore dei lavori tra-smette immediatamente lo
stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1,
secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente
all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non
oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della
regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia
il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al
pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’ado-
zione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura
da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di
pagamento da parte del RUP.
1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è anno-
tato nel registro di contabilità.
2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il
responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento
ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo
pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddet-
to esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque
non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustifi-
cato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all’art. 4, comma 6, del decreto le-
gislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecu-
zione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisu-
rate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto
o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adem-
pimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per
mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare
in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammon-
tare netto contrattuale.»
— 41 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
«Art. 174 (Subappalto). — 1. Ferma restando la disciplina di cui
all’art. 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente
articolo.
2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del
contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si
considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consor-
ziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se
il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità
all’art. 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al
comma 2 del citato art. 184.
3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamen-
te ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.
4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire pres-
so l’impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successi-
vamente all’aggiudicazione della concessione e al più tardi all’inizio
dell’esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione ap-
paltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappalta-
tori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della
richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appal-
tante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessio-
ne, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori
successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si
applica ai fornitori.
5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti
della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con
il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell’impresa subappalta-
trice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla
legislazione vigente.
6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può
formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per
la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappalta-
tori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre,
in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o in caso di richiesta
del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla
verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del su-
bappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato
dall’obbligazione solidale di cui al comma 5.
8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi, 10, 11
e 17 dell’art. 105.».
— Il testo dell’art. 14 del Decreto del Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 recante
regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di
scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero,
ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2017, n. 296, così
recita:
«Art. 14 (Subappalto). — 1. Nell’invito o nel bando e nel conse-
guente contratto sono specificati i seguenti obblighi:
a) il contraente principale assume nei confronti della sede estera
piena responsabilità per l’intero contratto;
b) l’appaltatore indica nella sua offerta le eventuali parti dell’ap-
palto che intende subappaltare e i subappaltatori proposti;
c) il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti
dal bando in relazione alla prestazione oggetto del subappalto;
d) l’appaltatore accetta che l’amministrazione aggiudicatrice
possa trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per le
prestazioni da lui fornite nell’ambito dell’appalto;
e) l’appaltatore accetta espressamente di sostituire i subappalta-
tori per i quali emergano motivi di esclusione.
2. (abrogato)».
Note all’art. 11:
Il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre
1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti
dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle
azioni su di essa basate o da essa derivanti, è pubblicato nella G.U.U.E.
L 309 del 29.11.1996.
— Il testo dell’art. 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998 n. 346,
recante disposizioni di carattere sanzionatorio amministrativo in attua-
zione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre
1996, a norma dell’art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1998, n. 236, come modificato
dalla presente legge, così recita:
Serie generale – n. 12
«Art. 1 (Sanzioni). — 1. I soggetti indicati dall’art. 11 del re-
golamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, che
omettono di comunicare alla Commissione europea, direttamente o per
il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, nei termini e con le modalità previste dal citato regolamento CE
n. 2271/96, le informazioni di cui all’art. 2 del regolamento medesimo,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici
milioni a lire novanta milioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, i quali, senza avere ottenuto l’au-
torizzazione della Commissione europea, non osservano le disposizioni
di cui all’art. 5, primo paragrafo, del regolamento CE n. 2271/96, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a
lire centottanta milioni.
3. Le sanzioni di cui al presente art. non sono applicabili quando
le operazioni contestate o gli accordi successivamente intervenuti in re-
lazione ai beni espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati
dalla Commissione europea.
4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, accerta l’osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2 e
5 del regolamento CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1
con le modalità di cui all’art. 6, commi 2, 3 e 4, del decreto legislati-
vo 24 febbraio 1997, n. 89, ed irroga le sanzioni previste dal presente
articolo.».
Note all’art. 12:
— Il regolamento (CE) n. 428/2009) del Consiglio che istituisce
un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione),
è pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2009, n. L 134.
— Il testo degli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 15 dicembre
2017, n. 221, recante attuazione della delega al Governo di cui all’art. 7
della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino
e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esporta-
zione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle
sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia
di operazione di esportazione di materiali proliferanti, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 17 gennaio 2018, n. 13, come modificato dalla
presente legge, così recita:
«Art. 13 (Autorizzazione generale nazionale). — 1. L’esporta-
zione di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati
può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata con-
formemente alle indicazioni di cui all’allegato III c del regolamento
duplice uso, secondo le modalità e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi
di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell’Autori-
tà competente e sentito il Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non
si applicano ai prodotti elencati nell’allegato II octies del regolamento
duplice uso.
2. Lo strumento dell’autorizzazione generale nazionale, idoneo
a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplifi-
cazione amministrativa, è utilizzato per genere di operazioni esportati-
ve, tipi di prodotti a duplice uso e gruppi di Paesi di destinazione finale.
3. L’utilizzazione dell’autorizzazione generale nazionale è sot-
toposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisi-
ti previsti per l’autorizzazione generale dell’Unione europea di cui
all’art. 12. A tal fine, l’esportatore che intende avvalersi di detta auto-
rizzazione deve notificare all’Autorità competente, precedentemente al
primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sotto-
scritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell’esportatore è iscritto
automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con
autorizzazione generale nazionale», tenuto dall’Autorità competente.
4. Qualora l’esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal
presente articolo, l’autorizzazione precedentemente rilasciata è revocata
dall’Autorità competente, secondo quanto stabilito dall’art. 14.
5. L’autorizzazione generale nazionale è soggetta alle medesime
disposizioni dei commi 4 e 6 dell’art. 12.
6. L’utilizzo dell’autorizzazione generale nazionale può es-
sere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito
dall’art. 14.»
«Art. 17 (Misure ispettive). — 1. Le operazioni di esportazione,
importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecni-
ca e le altre attività per le quali i regolamenti di cui all’art. 1, comma 1,
o il presente decreto impongono divieti o autorizzazioni preventive
— 42 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
possono essere sottoposte a misure ispettive, riferite sia alla fase preli-
minare che successiva all’operazione, mediante riscontri documentali e
verifiche presso la sede dell’esportatore, dell’intermediario o del forni-
tore di assistenza tecnica, allo scopo di accertare l’effettiva destinazione
finale e l’effettivo uso finale dei prodotti e delle tecnologie oggetto di
autorizzazione.
2. L’Autorità competente può richiedere all’esportatore, all’in-
termediario o al fornitore di assistenza tecnica idonea documentazione
giustificativa in comprova dell’effettivo arrivo nel Paese di destinazione
del materiale autorizzato, nonché ogni altro elemento idoneo alla cono-
scenza del luogo, del tipo e dello stato di utilizzo dei prodotti e delle
tecnologie oggetto di autorizzazione.
3. L’attività di ispezione e verifica, fatte salve le attribuzioni e
le competenze degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della si-
curezza pubblica, è svolta dall’Autorità competente, in collaborazione
con gli organi preposti alla tutela dell’ordine e sicurezza pubblica ed al
controllo doganale, fiscale e valutario, nonché con l’eventuale apporto
dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, per i profili di rispettiva competenza. La Guardia di finan-
za agisce secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonché all’art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli agisce ai sensi dell’art. 52,
commi da 4 a 10, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni,
nonché sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della normativa
doganale unionale.
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della coope-
razione internazionale, d’intesa con le amministrazioni interessate,
sono determinate le modalità attuative della collaborazione di cui al
comma 3.».
Note all’art. 13:
— Il Regolamento 2019/1148/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di
esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga
il regolamento (UE) n. 98/2013, è pubblicato nella G.U.U.E. 11 luglio
2019, n. L 186.
— Il titolo del decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, re-
cante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per
la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche. (09G0143), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
24 settembre 2009, n. 222, come modificato dalla presente legge così
recita:
«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per
la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento
(UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di pre-
cursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e
che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità
competenti e di coordinamento».
— Il testo degli articoli 1, 2 e 18 del citato decreto legislativo
14 settembre 2009, n. 133, come modificati dalla presente legge, così
recita:
«Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle di-
sposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i princìpi
ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche
Art. 1 (Campo di applicazione). — 1. Il presente capo reca la disci-
plina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regola-
mento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’auto-
rizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denomi-
nato: «regolamento».
Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fini dell’attuazione del presente capo
si applicano le definizioni di cui all’art. 3 del regolamento.
2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste nel presente
capo, il rappresentante esclusivo di cui all’art. 8 del regolamento è equi-
parato all’importatore.
Serie generale – n. 12
3. L’Autorità competente di cui all’art. 121 del regolamento è il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»
«Capo III. Disposizioni finali
Art. 18 (Disposizioni finanziarie). — 1. Dal presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della
finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal
presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponi-
bili a legislazione vigente.».
Il decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7, recante misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proro-
ga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziati-
ve di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione
e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per
il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 4.
Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale, abrogati dalla pre-
sente legge, recavano rispettivamente:
«Detenzione abusiva di precursori di esplosivi»
«Omissioni in materia di precursori di esplosivi»
Note all’art. 14:
— Il testo dell’art. 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme mi-
nime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconosci-
mento e della revoca dello status di rifugiato, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 febbraio 2008, n. 40, come modificato dalla presente
legge, così recita:
«Art. 29 (Casi di inammissibilità della domanda). — 1. La
Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non pro-
cede all’esame, nei seguenti casi:
a) al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o
lo status di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Conven-
zione di Ginevra e lo stesso possa ancora avvalersi di tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia
stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza ad-
durre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situa-
zione del suo Paese di origine.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad
esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto
ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richieden-
te, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione
internazionale. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente
della Commissione procede anche all’audizione del richiedente sui mo-
tivi addotti a sostegno dell’ammissibilità della domanda nel suo caso
specifico.».
Note all’art. 15:
— La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo, è pubblicata nella G.U.U.E. 23 gennaio 2004 L 16/44.
— Il regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE)
n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi), è pubblicato
nella G.U.U.E. del 1° novembre 2017 L 286/9.
— Il testo dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento
Ordinario n. 139, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo). — Omissis.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo perio-
do attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo
quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis. Il permesso di sog-
giorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta
giorni dalla richiesta, è va-lido per dieci anni e, previa presentazione
della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automatica-
mente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli
anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per
— 43 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento
di identificazione personale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documenta-zione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
— Il testo dell’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica
31/08/1999, n. 394, recante regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, S.O., abrogato dalla pre-
sente legge, così recita:
«Articolo 17 (Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno). —
1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, pre-
vio accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
2. (abrogato)»
Note all’art. 16:
— Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei
visti (codice dei visti), è pubblicato nella G.U.U.E. del 15 settembre
2009 L 243/1.
— Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scam-
bio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve
durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno
(regolamento VIS), è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L
218.
— Il testo degli articoli 5, 6 e 13, comma 2, del decreto legislati-
vo 25 luglio 1998, n. 286, citato sopra, come modificati dalla presente
legge, così recita:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). — 1. Possono soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’art. 4,
che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rila-
sciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano
in possesso della proroga del visto ai sensi dell’art. 4-ter o di permesso
di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di
uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alle condizioni
previsti da specifici accordi.
1-bis. Nei casi di cui all’art. 38-bis, possono soggiornare nel
territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le
modalità e alle condizioni previste dall’art. 4 e che sono in possesso del
visto per motivi di studio rilasciato per l’intera durata del corso di studio
e della relativa dichiarazione di presenza.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le mo-
dalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia
in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso
nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto
d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può
prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi
per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato
e per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni
in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sotto-
posto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo
è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché
le modalità di attuazione della disposizione di cui all’art. 14-bis, com-
ma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il
rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per
protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di sog-
giorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e
42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 32, com-
ma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi
di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti stabiliti dal
presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b)
Serie generale – n. 12
c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un
corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istitu-
zioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o
per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di
profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso
può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del per-
corso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall’art. 39-bis.1;
d)
e) superiore alle necessità specificamente documentate, ne-
gli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilascia-
to a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
all’art. 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia alme-
no una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso plurienna-
le, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di vali-
dità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo
straniero non si presenta all’ufficio di frontiera esterna al termine della
validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel
territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del
nulla osta rilasciato ai sensi dell’art. 24, comma 11.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo ri-
lasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti
dall’art. 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può
avere validità superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana
che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi
2 e 3 dell’art. 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai
sensi del comma 5 dell’art. 26, ne dà comunicazione anche in via tele-
matica al Ministero dell’interno e all’INPS nonché all’INAIL per l’in-
serimento nell’archivio previsto dal comma 9 dell’art. 22 entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è
data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimen-
to familiare di cui all’art. 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
dell’art. 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere supe-
riore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo stra-
niero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni
prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni pre-
viste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo
unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una
durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di sog-
giorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando man-
cano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il sog-
giorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22,
comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative
sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca
o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della
effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già
presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno
nel medesimo territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l’ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell’adozione del
— 44 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di sog-
giorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne
per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lette-
ra a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all’art. 12,
commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si
accerti la violazione del divieto di cui all’art. 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono es-
sere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto
degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra au-
torizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall’auto-
rità di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno
in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il
termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta del-
la dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel
territorio nazionale oltre i tre mesi dall’ingresso, il questore intima di
recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla noti-
fica dell’intimazione, nello Stato membro dell’Unione europea che ha
rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce
il diritto di soggiornare, in corso di validità.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l’intimazione
di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi
dell’art. 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri
Stati membri dell’Unione europea entrati in vigore in data anteriore al
13 gennaio 2009, l’allontanamento è eseguito verso lo Stato membro
che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al sog-
giorno. Qualora sussistano i presupposti per l’adozione del provvedi-
mento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 1, ovvero dell’art. 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di
espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il per-
messo di soggiorno o altra autorizzazione e l’allontanamento è eseguito
con destinazione fuori del territorio dell’Unione europea.
7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale
dello straniero espulso da altro Stato membro dell’Unione europea, in
possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che con-
ferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall’Italia e in corso di validità,
a condizione che non costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all’art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanza-
ta con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da appro-
vare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE)
n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l’adozione
di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini
di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati
in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti,
per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall’art. 36 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l’esercizio di atti-
vità lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regola-
mento di attuazione è inserita la dicitura: «perm. unico lavoro».
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all’art. 24;
c) agli stranieri di cui all’art. 26;
d) agli stranieri di cui all’art. 27, comma 1, lettere a), g), h),
i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione tempo-
ranea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-qua-
ter, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto
il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta;
Serie generale – n. 12
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione inter-
nazionale come definita dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto le-
gislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconosci-
mento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o
formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all’art. 42-bis.
8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o rein-
gresso, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di
soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti
al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,
della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali docu-
menti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito
entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se
sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico
e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto
ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare
in applicazione del presente testo unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di sog-
giorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di
cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente
soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’atti-
vità lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubbli-
ca sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione
dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L’attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti
condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della
stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel rego-
lamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata
presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del preceden-
te comma 4, e dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta at-
testante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo
del permesso.»
«Art. 6 (Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno). — 1. Il per-
messo di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività con-
sentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del con-
tratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 26, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite a norma
dell’art. 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:
a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui
all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di di-
niego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli
10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251;
b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all’art. 20-bis;
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui
all’art. 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o
dello stato di apolide, di cui all’art. 11, comma 1, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei
casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso
per richiesta di asilo;
e) permesso di soggiorno per attività sportiva, di cui all’art. 27,
comma 1, lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui
all’art. 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
— 45 —17-1-2022
comma 2;
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all’art. 5,
h) permesso di soggiorno per assistenza di minori, di cui
all’art. 31, comma 3;
h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui
all’art. 19, comma 2, lettera d-bis).
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sporti-
ve e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle
prestazioni sanitarie di cui all’ art. 35 e per quelli attinenti alle presta-
zioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all’art. 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica am-
ministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pub-
blica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di
esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare pre-
senza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e
con l’ammenda fino ad euro 2.000.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello
straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal rego-
lamento di attuazione, l’autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano
fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti
la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, suffi-
ciente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio
dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può
vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comun-
que interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato
agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto,
possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolar-
mente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei citta-
dini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In
ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di
documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglien-
za. Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà comunicazione
alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano
nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per
territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su
modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell’inter-
no. Esso non è valido per l’espatrio, salvo che sia diversamente disposto
dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui agli articoli 4-ter, 5 e al pre-
sente articolo, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.»
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). — 1. (Omissis).
2. L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo
straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’art. 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della co-
municazione di cui all’art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto la
proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la proroga
del visto o il permesso di soggiorno siano stati revocati o annullati o
rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia scaduto da più di
sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero
si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell’art. 1, com-
ma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68, o nel caso in cui sia scaduta la
validità della proroga del visto;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1,
4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»
Note all’art. 17:
— Il regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento
di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui sog-
Serie generale – n. 12
giorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del
Consiglio del 30 novembre 1994, è pubblicato nella G.U.U.E. L 311 del
17.11.2016.
— Il testo dell’art. 1 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). — 1. Il presente testo unico, in
attuazione dell’art. 10, secondo comma, della Costituzione, si applica,
salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenen-
ti all’Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di at-
tuazione dell’ordinamento comunitario.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad
apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente
testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e in-
ternazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le di-
sposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Per le materie di competenza
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse han-
no il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qua-
lora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di segui-
to denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell’art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40..
6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei citta-
dini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento
(UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2016, è rilasciato dal questore sulla base del modello conforme appro-
vato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Prima dell’emanazione, lo schema di regolamento di cui al
comma 6 è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere del-
le Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in man-
canza del parere.»
Note all’art. 18:
— La direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del
16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura
delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della di-
rettiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione
e della detenzione di armi, è pubblicata nella G.U.U.E. del 17 gennaio
2019 L15/18.
— La direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione del
16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi
d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del
Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di
armi, è pubblicata nella G.U.U.E. del 17 gennaio 2019 L15/22.
— Il testo degli articoli 1, 2 e 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale del 21 aprile 1975, n. 105, come modificato dalla presente legge,
così recita:
«Art. 1 (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guer-
ra). — Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e
delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi
da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di
offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle
truppe nazionali o estere per l’impiego bellico, nonché le bombe di qual-
siasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i
congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involu-
cri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell’art. 2, sono
armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra,
possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono
predisposte al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raf-
fica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le
— 46 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate
armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all’art. 1-bis, com-
ma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i pro-
iettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. Le
munizioni di calibro 9×19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati
dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a
individuarne la specifica destinazione.»
«Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). — Agli stessi effetti
indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto
dal secondo comma dell’articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima
liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento suc-
cessivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a
caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima
rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione
anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anterio-
ri al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che,
pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra,
presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di
caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destina-
te ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che
siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero
all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel
territorio dello Stato e la vendita di armi comuni da sparo, salvo quanto
previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche
di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un
numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a
20 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo
progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per
le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore
a 10. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’art. 31 del te-
sto unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denomina-
te “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria
compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano
un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, sal-
vo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti
per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispet-
tive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona. Non sono
armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e
a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferi-
che marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose
dall’art. 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica
non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 milli-
metri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a
spese dell’interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei
medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica su-
periore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività
agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presen-
te comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 17-bis,
primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto
del Ministro dell’interno sono definite le disposizioni per l’acquisto, la
detenzione, il trasporto, il porto e l’utilizzo degli strumenti da impiegare
per l’attività amatoriale e per quella agonistica.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non
possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante,
traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellen-
ti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o
corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a
norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze
e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le
quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
Serie generale – n. 12
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le
successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla
detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli
strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego
è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando
sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti
di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.
Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuc-
cia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato
annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione,
del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle
armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/ 477/CEE
del Consiglio relativa al con-trollo dell’acquisizione e della detenzione
di armi.»
«Art. 11 (Marcatura delle armi comuni da sparo). — Sulle armi
prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, sen-
za ritardo, a cura del fabbricante, dell’assemblatore o dell’importatore
una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l’as-
semblaggio, o l’importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la
sigla o il marchio del fabbricante o dell’assemblatore, il Paese o il luogo
di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l’anno di fabbrica-
zione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di
serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul
fusto o su un’altra parte dell’arma, di cui all’art. 1-bis, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Può, altresì, essere
apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell’arma
sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in
conformità del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un
numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero
progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili
di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni mar-
catura deve essere apposta su una parte visibile dell’arma o facilmente
ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve
essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l’indicazione dell’an-
no in cui è avvenuta l’introduzione dell’arma nel territorio nazionale,
salvo che l’indicazione dello Stato membro dell’Unione europea im-
portatore e l’anno di importazione siano già stati apposti dal medesimo
Stato membro dell’Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco
o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente ci-
vili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente
comma, che consente di identificare l’ente che effettua il trasferimento.
La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui
all’allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/ 68.
Oltre ai compiti previsti dall’art. 1 della legge 23 febbraio 1960,
n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamen-
te o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate
rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno spe-
ciale contrassegno con l’emblema della Repubblica italiana e la sigla di
identificazione del Banco o della sezione. L’operazione deve essere an-
notata con l’attribuzione di un numero progressivo in apposito registro
da tenersi a cura del Banco o della sezione. I dati contenuti nel registro
sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell’interno.
Le armi comuni da sparo prodotte all’estero recanti i punzoni
di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono as-
soggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia
quando rechino i contrassegni di cui al primo comma. Qualora l’auto-
rità di pubblica sicurezza, nell’ambito dell’attività di controllo, abbia
motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel
territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all’esem-
plare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l’ar-
ma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di
conformità secondo le modalità di cui all’art. 14.
Qualora manchino sulle armi prodotte all’estero i segni distin-
tivi di cui al comma precedente, l’importatore deve curare i necessari
adempimenti.
In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel
primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a mo-
tivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall’ufficio locale di pubblica
sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo
del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione
dell’operazione nel registro di cui al secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle
armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall’este-
ro. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo art. 13.
— 47 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Le norme del presente articolo relative all’apposizione sulle
armi del numero d’ iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a de-
correre dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente
art. 7, settimo comma n. 1).
Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di
cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale
di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per
l’apposizione di questo ultimo a norma del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate pri-
ma dell’entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle
prodotte o importate anteriormente al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente art. 1 apparte-
nenti a privati di cui è consentita la detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste dal presente arti-
colo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi
secondo le modalità previste dall’art. 3 della citata legge 23 febbraio
1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di euro
139.443,36 (270 milioni di lire) a carico dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
all’onere di euro 139.443,36 (270 milioni) si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1980,
all’uopo utilizzando parte dell’accantonamento predisposto per il rinno-
vo della convenzione di Lomé.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 32, nono e decimo
comma, è consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative mu-
nizioni, nonché la sostituzione della parte di arma su cui è stata appo-
sta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo
versamento delle stesse a cura dell’interessato, per la rottamazione, al
Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione
delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del
Ministero della difesa. Resta ferma la facoltà del detentore di sostituire
la parte di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della rottamazio-
ne con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura.».
— La direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi è pubblicata nella G.U.C.E.
13 settembre 1991, n. L 256.
Note all’art. 19:
— La direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di infor-
mazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consi-
glio, è pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2013 L 218/8.
— Il testo degli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis,
617-quater e 617-quinquies del codice penale, come modificato dalla
presente legge, così recita:
«Art. 615-quater (Detenzione, diffusione e installazione abusiva
di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi infor-
matici o telematici). — Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detie-
ne, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette
in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti
di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei
all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure
di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al pre-
detto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa
sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro
5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto
comma dell’art. 617-quater.»
«Art. 615-quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abu-
siva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). —
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informa-
tico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti
o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o
l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene,
produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comun-
que, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiatu-
re, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino
a due anni e con la multa sino a euro 10.329.»
Serie generale – n. 12
«Art. 617 (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di co-
municazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche). — Chiunque,
fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una
conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque
a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione
al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle
conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il
fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di
un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servi-
zio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla
funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione
di investigatore privato.»
«Art. 617-bis (Detenzione, diffusione e installazione abusiva
di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o in-
terrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).
— Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere
cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o
telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di
impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce,
diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a dispo-
sizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di
strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito
con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa
delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato.»
«Art. 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione
illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). — Chiunque
fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema infor-
matico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce
o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a
cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al
pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al
primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela
della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a
otto anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato
dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pub-
blici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla
funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del
sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di inve-
stigatore privato.»
«Art. 617-quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abu-
siva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche). — Chiunque,
fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più
sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, pro-
duce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro
modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi,
codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o inter-
rompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico
ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti
dal quarto comma dell’art. 617-quater.».
— 48 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Note all’art. 20:
— La direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfrut-
tamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostitui-
sce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, è pubblicata nella
G.U.U.E. 17 dicembre 2011, n. L 335.
— Il testo degli articoli 600-quater, 602-ter, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-undecies del codice penale, come modificato dalla
presente legge, così recita:
«Art. 600-quater (Detenzione o accesso a materiale pornogra-
fico). — Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600-ter,
consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato
utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’uti-
lizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede
intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusio-
ne fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.»
«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). — La pena per i reati pre-
visti dagli articoli 600, 601 primo e secondo comma e 602 è aumentata
da un terzo alla metà:
a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o
al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l’integrità
fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono
commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli
600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla
metà.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,
la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con
violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo com-
ma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un
terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di
necessità del minore.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma,
600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è
aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un
minore degli anni sedici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,
nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciot-
to, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due
terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o
dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo
grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona
a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzio-
ne, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati
di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se
è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione
psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,
nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai
due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze
alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la
salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti
di tre o più persone.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata.
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’asso-
ciazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto
deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiu-
dizio grave;
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono
aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi
siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione
dei dati di accesso alle reti telematiche.
Serie generale – n. 12
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artico-
li 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente
sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa
risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.»
«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). — La pena stabili-
ta dall’art. 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono
commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascen-
dente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stu-
pefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute
della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico uf-
ficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà
personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
diciotto;
5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto
d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa per-
sona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di
un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pre-
giudizio grave.
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena stabilita dall’art. 609-bis è aumentata della metà se i
fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui
all’art. 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha com-
piuto gli anni dieci.»
«Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). — Soggiace alla
pena stabilita dall’art. 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del
fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia
l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore,
ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istru-
zione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con
quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall’art. 609-bis, l’ascendente, il genitore,
anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di cu-
stodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione
di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione,
compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici,
è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie
atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordi-
ci, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o
dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o
dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative,
di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro
anni.
La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non
ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qual-
siasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’asso-
ciazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deri-
va al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
— 49 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste
nell’art. 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia com-
piuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore
a quattro anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non
eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all’art. 609-ter, secondo comma, se la
persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.»
«Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). — Chiunque
compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici,
al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di
cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore
di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla
medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a su-
bire atti sessuali.
La pena è aumentata.
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’asso-
ciazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto
deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiu-
dizio grave.
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia
l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore,
ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istru-
zione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con
quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.»
Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). — Chiunque,
allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-
ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui
all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quin-
quies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto
non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per
adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del mino-
re attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante
l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’asso-
ciazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deri-
va al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»
Note all’art. 21:
— La direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre
2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’ar-
monizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema
d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati
membri è pubblicata nella G.U.U.E. 7 dicembre 2018, n. L 311.
— Il testo degli articoli 41 e 50 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1993, n. 255, come
modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). — 1. Co-
stituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel
territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi
per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti,
associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’art. 4, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non
soggetti passivi d’imposta; i beni possono essere sottoposti per conto
del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizio-
ne non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad
accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 5, lettera
c), del presente decreto, i quali, esonerati dall’applicazione dell’imposta
sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non
abbiano optato per l’applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti
soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione de-
gli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente
decreto;
Serie generale – n. 12
b) le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o tra-
sportati a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea.
La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto sta-
bilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni: 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro
dell’Unione europea; 2) l’ammontare complessivo, al netto dell’im-
posta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di
committenti non soggetti passivi d’imposta, stabiliti in Stati membri
dell’Unione europea diversi dall’Italia, di cui all’art. 7-octies, comma 3,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione
europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino
a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato; 3) il cedente
non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro;
in tal caso l’opzione è comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa
all’anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando
non sia revocata e comunque per almeno due anni;
b-bis) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi
o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione
di un altro Stato membro;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello
Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere
ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
a)
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di
cui all’art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai
cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate
nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non è
soggetto passivo d’imposta;
c) l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, median-
te trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello
Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli
indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di
gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unio-
ne europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia
elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento
o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti
che applicano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime
di franchigia.
2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2,
lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i
cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi
attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato
l’elenco di cui all’art. 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato
l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica
per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle opera-
zioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’art. 38,
comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti
al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato,
ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi tempora-
neamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi
importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esen-
zione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ces-
sioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della
determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.»
«Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari). — 1.
(abrogato)
2. Agli effetti dell’art. 41, comma 2-ter l’ufficio, su richiesta
degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero
di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato
membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla
ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al
cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti all’imposta deve
comunicare all’altra parte contraente il proprio numero di partita IVA,
come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che
per l’ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone
fisiche non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
— 50 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4. I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi
d’imposta, che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli
acquisti intracomunitari a norma dell’art. 38, comma 6, del presente
decreto, devono dichiarare all’ufficio competente nei loro confronti,
a norma dell’art. 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effet-
tuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione è
presentata, in via telematica, anteriormente all’effettuazione di ciascun
acquisto; l’ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di di-
chiarazione, redatta in conformità ad apposito modello approvato con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, resa dai sogget-
ti interessati al momento del superamento del limite di cui all’art. 38,
comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Co-
munità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei
titoli non traslativi di cui all’art. 38, comma 5, lettera a), devono essere
annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5-bis. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettua-
ti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-ter sono annotati
dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro
tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via
telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilo-
gativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea
e quelli da questi ultimi ricevuti indicando separatamente le cessioni
e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli
articoli 41-bis e 38-ter. I soggetti di cui all’art. 7-ter, comma 2, lettere
b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni
ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unio-
ne europea. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del
comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli
obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la
qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai rego-
lamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in
particolare, che il numero dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi
riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, dimi-
nuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con
obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa
vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione europea. A seguito di
eventuali modifiche dei regolamenti dell’Unione europea, con analogo
provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle
comunicazioni richieste.
6-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le modalità ed i termini per la presentazione
degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate
dall’Istituto nazionale di statistica.
6-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle do-
gane di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa
con l’Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i mo-
delli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per
la trasmissione, nonché le procedure ed i termini per l’invio dei dati
all’Istituto Nazionale di Statistica.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla
consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto
o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al
comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita
la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle
operazioni stesse.
8.».
Note all’art. 22:
— Il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte
delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003
del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 181.
Serie generale – n. 12
— Il testo dell’art. 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblica-
ta nella Gazzetta Ufficiale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 mag-
gio 2005, n. 111, S.O, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla con-
traffazione e sostegno all’internazionalizzazione del sistema produtti-
vo). — 1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l’obiettivo
di consentire l’ingresso e l’uscita delle merci dal territorio doganale
dell’Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici,
nonché per l’incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di
rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzio-
ne delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di
sdoganamento delle merci, con l’individuazione di forme di semplifica-
zione e di coordinamento operativo affidate all’Agenzia delle dogane,
per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono
allo sdoganamento delle merci, e comunque nell’osservanza dei principi
della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e
della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti
tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi
uffici della medesima amministrazione, dell’accorpamento dei procedi-
menti che si riferiscono alla medesima attività, dell’adeguamento delle
procedure alle tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme
di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
È fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito interna-
zionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le
prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la
presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti:
«e all’Agenzia delle dogane».
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle appa-
recchiature scanner in dotazione all’Agenzia delle dogane installate nei
maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza
delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni do-
ganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare
un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla
criminalità internazionale, l’Agenzia delle dogane utilizza, entro il li-
mite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all’esercizio
precedente versate all’Italia dall’Unione europea e che, per effetto del
n. 3) della lettera i) del comma 1 dell’art. 3 della legge 10 ottobre 1989,
n. 349, sono disponibili per l’acquisizione di mezzi tecnici e strumen-
tali nonché finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento,
ispettive e di contrasto alle frodi.
5. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un
apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l’anno 2005, di
39.498.000 euro per l’anno 2006, di 38.700.000 euro per l’anno 2007 e
di 42.320.000 euro a decorrere dall’anno 2008, per le esigenze connesse
all’istituzione del Sistema d’informazione visti, finalizzato al contrasto
della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo
scambio tra gli Stati membri dell’Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004. Al
riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri compe-
tenti. All’onere di cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000
per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro
1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni
2006 e 2007, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e,
per euro 3.500.000 per il 2005, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decor-
rere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall’attuazione dell’art. 7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000
per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrisponden-
te riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
— 51 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come pre-
visto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli
investimenti all’estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese,
derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garan-
tiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la
facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale
della predetta partecipazione.
6-bis. Al fine di potenziare l’attività della SIMEST Spa a sup-
porto dell’internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono as-
segnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità
di venture capital, per l’acquisizione di quote aggiuntive di partecipa-
zione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale
di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio terri-
torio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della
SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del
Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute
dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per
cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità
di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire,
ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all’art. 1, comma 932, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competen-
za del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del
Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Mi-
nistro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede,
con proprio decreto, all’integrazione della composizione del Comitato
di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione as-
segnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100
euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo
cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’en-
tità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in
materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà
industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle
cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qua-
lora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore
o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione
amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino
ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai
poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall’art. 13 della citata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle
violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa.
7-bis. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che, all’in-terno degli
spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Sta-
to beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che
violano le norme in materia di origine e provenienza dei pro-dotti, in
materia di proprietà industriale e di diritto d’autore, a condizione che
i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un
peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l’introduzione dei beni non
risulti connessa a un’attività commerciale.
7-ter. L’onere economico della custodia e della distruzione delle
merci è posto a carico dell’acquirente finale o, ove questi non provveda,
del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni
dalla confisca di cui al comma 7.
7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis è
irrogata dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli compe-
tente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata
ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste
dal comma 7 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato
di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli
affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di san-
zioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per
il 50 per cento all’ente locale competente e per il restante 50 per cento
allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo.
Serie generale – n. 12
9. All’art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le se-
guenti: «o di origine».
10. All’art. 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».
11. L’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui
all’art. 1-quater, opera in stretto coordinamento con le omologhe strut-
ture degli altri Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge
24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle
imprese che, investendo all’estero, non prevedano il mantenimento sul
territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commer-
ciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.
13.
14. Allo scopo di favorire l’attività di ricerca e innovazione delle
imprese italiane ed al fine di migliorarne l’efficienza nei processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai
sensi dell’art. 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la
quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso
in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e
innovazione nel periodo di durata del contratto.
15.
15-bis. I fondi di cui all’art. 25, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono
accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi
obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi,
corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa,
approvati dagli organi deliberanti.
15-ter. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011, le somme
non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di specifici inter-
venti, progetti o programmi possono essere temporaneamente utiliz-
zate, nell’ambito della medesima sede all’estero, per spese di analoga
natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa
della definizione delle procedure di accredito del successivo ordine di
rimessa valutaria. All’atto della ricezione dei nuovi fondi accreditati,
e comunque improrogabilmente entro l’anno di riferimento, è obbliga-
toria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono con-
dizionate al rilascio di un’attestazione da parte del capo missione sullo
stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. Entro ses-
santa giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il funziona-
rio delegato presenta una relazione sullo stato dell’intervento, progetto o
programma, accompagnata dalla distinta delle spese sostenute nell’eser-
cizio. Entro novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento, pro-
getto o programma, il funzionario delegato versa all’erario le eventuali
economie e presenta ai competenti uffici dell’Amministrazione degli
affari esteri l’attestazione di tale versamento, la rendicontazione finale,
corredata della documentazione di spesa, nonché una relazione attestan-
te l’effettiva realizzazione dell’intervento, progetto o programma e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra
funzionari delegati, la rendicontazione è resa a cura del funzionario de-
legato in carica, sulla base di specifici passaggi di consegne; i relativi
verbali sono allegati al rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilità,
al rendiconto è allegata una specifica dichiarazione del medesimo fun-
zionario in carica, attestante le ragioni del mancato passaggio di conse-
gne. In tali casi, ciascun funzionario delegato è comunque responsabile
per gli atti di spesa della propria gestione.
15-quinquies. Con regolamento emanato con decreto del Mini-
stro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità di armonizzazione del regime giuridico
delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di coopera-
zione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all’anno 2010.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di
cui all’art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modi-
ficazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche,
il capo missione può stipulare convenzioni con le organizzazioni non
governative che operano localmente. La congruità dei tassi di interes-
se applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione
di programmi di microcredito è attestata dal capo della rappresentanza
diplomatica.
15-septies. Per le spese di funzionamento delle unità tecniche di
cui all’art. 13, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nelle more
dell’accredito della successiva rimessa valutaria, il funzionario delega-
— 52 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
to può temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque
disponibili, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei
servizi. All’atto della ricezione dei fondi accreditati, e comunque im-
prorogabilmente entro l’anno di riferimento, è obbligatoria la sistema-
zione contabile della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui
al presente comma sono accreditati dalla Direzione generale per la co-
operazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri al capo della
rappresentanza diplomatica.»
Note all’art. 23:
— La direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori
relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive
2008/48/CE e 2013/36, è pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2014,
n. L 60.
— Il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità
bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la
decisione 2009/78/CE della Commissione, è pubblicato nella G.U.U.E.
15 dicembre 2010, n. L 331.
— Il testo degli articoli 7, 128-decies, 128-undecies, 128-duo-
decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O., come modificato dalla
presente legge, così recita:
«Art. 7 (Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità). —
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca
d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto
d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a ecce-
zione del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR.
Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le in-
formazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti
relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni
di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclu-
sivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando
assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in
materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.
3. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno
lavorato per la Banca d’Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali
la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d’ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono
le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca
d’Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS colla-
borano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di age-
volare le rispettive funzioni. Per il medesimo fine, la Banca d’Italia e la
UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Det-
ti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.
6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni
dell’Unione europea, la Banca d’Italia collabora, anche mediante scam-
bio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SE-
VIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità
antiriciclaggio degli Stati dell’Unione europea, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia pos-
sono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego
dell’autorità che ha fornito le informazioni.
7. Nell’ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obbli-
ghi di riservatezza, la Banca d’Italia può scambiare informazioni preor-
dinate all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti
degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d’Italia ha ricevuto da un
altro Stato dell’Unione europea possono essere comunicate soltanto con
l’assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.
8. La Banca d’Italia può scambiare informazioni con autorità
amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazio-
ne o di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a banche, succursali di
banche italiane all’estero o di banche dell’Unione europea o di Stato
terzo in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell’ambito della vigi-
lanza consolidata. Nei rapporti con le autorità di Stato terzo lo scambio
di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.
9. La Banca d’Italia può comunicare ai sistemi di garanzia ita-
liani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri
informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei si-
stemi stessi.
Serie generale – n. 12
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni
dell’Unione europea, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte
le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.
10-bis. La Banca d’Italia è il punto di contatto per la ricezio-
ne delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle
autorità di altri Stati membri dell’Unione europea in relazione ai con-
tratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.»
«Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri
di controllo). — 1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti
dall’art. 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in
quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d’Italia può stabi-
lire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti
con la clientela.
2. L’intermediario mandante risponde alla Banca d’Italia del ri-
spetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attivi-
tà finanziaria. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso l’agente
in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che
agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e perso-
nale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta
elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento
senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubbli-
ca per il tramite degli agenti di cui all’art. 128-quater, designano in
Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l’esercizio delle fun-
zioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi dell’art. 29, paragrafo 7, della direttiva
2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d’Italia. Re-
stano ferme le disposizioni dettate per finalità di prevenzione del rici-
claggio e di finanziamento del terrorismo dall’art. 43, commi 3 e 4 e
dall’art. 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e succes-
sive modificazioni.
3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d’Italia esercita il controllo
sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o
istituto di pagamento comunitari per verificare l’osservanza delle dispo-
sizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il pun-
to di contatto centrale previsto dall’art. 43, comma 3, del decreto legi-
slativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni risponde
alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte
degli agenti insediati in Italia dell’istituto di moneta elettronica o istituto
di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d’Italia
può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di
istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché
presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza
che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e
personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d’Italia esercita il controllo
sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle disposizioni di
cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d’Ita-
lia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalen-
dosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti
per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non deter-
minare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in
Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento
comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle di-
sposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è
esercitato dall’Organismo. A tali fini, l’Organismo potrà effettuare ispe-
zioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri
ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in
modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all’art. 128-novies.1, com-
ma 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver
informato l’Organismo di cui all’art. 128-undecies, può effettuare ispe-
zioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.
5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI
da parte dei propri dipendenti e collaboratori.»
«Art. 128-undecies (Organismo). — 1. È istituito un Organismo,
avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organiz-
zativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi
degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’Organi-
smo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali
compiti.
— 53 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. I primi componenti dell’organo di gestione dell’Organismo
sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni a decorrere
dalla data di costituzione dell’Organismo. Il Ministero dell’economia e
delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell’Organismo, sen-
tita la Banca d’Italia.
3. L’Organismo provvede all’iscrizione negli elenchi di cui
all’art. 128-quater, comma 2, e all’art. 128-sexies, comma 2, previa ve-
rifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la
loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovu-
te per l’iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla
legge.
4. L’Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in atti-
vità finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono
sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può ef-
fettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.
4-bis. L’Organismo collabora con le autorità di altri Stati mem-
bri dell’Unione europea competenti sui soggetti di cui all’art. 128-no-
vies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste
autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto
dell’Unione europea.»
«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). — 1. Per
il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini
dell’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2,
e 128-sexies, comma 2, per l’inosservanza degli obblighi di aggiorna-
mento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative
che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione
creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o
documenti richiesti, l’Organismo applica nei confronti degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cin-
quemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecu-
niaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli
iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della vio-
lazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai mas-
simali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate
fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale am-
montare sia determinabile. Chi con un’azione od omissione viola di-
verse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione,
soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata
sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente
lettera affluiscono al bilancio dello Stato;
b) la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo
non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli
128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
1-bis. L’organismo, quando applica al punto di contatto centrale
di cui all’art. 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le violazio-
ni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui
all’art. 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell’obbligo
di cui all’art. 128-quater, comma 7-bis ne dà comunicazione alla Banca
d’Italia per l’adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compre-
si quelli adottati ai sensi dell’art. 48, paragrafo 4 della direttiva (UE)
2015/849.
1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1,
l’Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le
seguenti, ove pertinenti:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità;
c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attra-
verso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione
con l’Organismo;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano
l’attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di
consulenza del credito.
h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
Serie generale – n. 12
i) le misure adottate dal responsabile della violazione, suc-
cessivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo
ripetersi.
1-quater. L’Organismo, entro un mese dalla ricezione della
comunicazione di cui all’art. 128-novies.1, comma 1, comunica l’in-
tenzione dell’agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di
svolgere in un altro Stato membro dell’Unione europea le attività relati-
ve ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all’auto-
rità competente dell’altro Stato membro; la comunicazione all’autorità
competente comprende l’indicazione delle banche o degli intermediari
finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l’agente in attività
finanziaria svolge la propria attività. L’Organismo definisce le modalità
della comunicazione di cui all’art. 128-novies. 1, comma 1, e della suc-
cessiva comunicazione all’autorità competente dell’altro Stato membro.
1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle
quali si applicano le disposizioni sull’operatività transfrontaliera di cui
all’art. 128-novies.1, l’Organismo informa i soggetti di cui all’arti-colo
128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento
in Italia. L’informazione è fornita prima dell’avvio dell’operatività del-
la succursale o comunque entro due mesi dalla comunica-zione di cui
all’art. 128-novies.1, comma 2.
1-sexies. L’Organismo verifica il rispetto delle disposizioni ap-
plicabili ai soggetti di cui all’art. 128-novies.1, comma 2. A questo fine
può:
a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti
e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall’Organismo
stesso, nonché procedere ad audizione personale;
b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne infor-
mato l’autorità competente dello Stato membro di origine;
c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succur-
sale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli
articoli 120-septies, 120-octies, 120- novies, 120-decies, 120-undecies,
comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo
unico e dell’art. 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto le-
gislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell’ordine non pone
ter-mine alla violazione, l’Organismo può adottare le ulteriori misure
necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo
averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origi-
ne; della misura è data tempestiva comunica-zione alla Commissione
europea;
d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura
organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all’au-
torità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto
delle disposizioni sulla remunerazione del personale;
e) informare l’autorità competente dello Stato membro di ori-
gine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis
del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da sog-
getti che operano attraverso una succursale; se l’autorità competente
dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese
dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell’agire in modo
tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l’ordinato
funzionamento dei mercati, l’Organismo può vietare di intraprendere
nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità competente dello
Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione
alla Commissione europea e all’ABE; l’Organismo può chiedere alla
Banca d’Italia di ricorrere all’ABE ai sensi dell’art. 6, comma 4;
f) procedere ai sensi di quanto previ-sto dalla lettera e), quan-
do un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha
commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo
I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell’art. 13, comma 1-bis,
lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
1-septies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite, sentita la Banca d’Italia, le forme e le modalità con le quali
l’Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies.
2.
3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli
articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio
dell’attività;
b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati
motivi;
c) cessazione dell’attività.
— 54 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la
Banca d’Italia nell’esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, in-
dividua le ulteriori ipotesi di revoca dell’abilitazione degli intermediari
del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi
e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi, sentita
la Banca d’Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per
garantire l’efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle
sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.
4. L’agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancel-
lati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione pur-
ché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cau-
telare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e
128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano
precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme le-
gislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività
finanziaria o di mediazione creditizia.
6. L’Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai
sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma 3-bis.»
«Art. 128-terdecies (Vigilanza della Banca d’Italia sull’Organi-
smo). — 1. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità,
dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economi-
cità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza
delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei
compiti a questo affidati.
2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d’Italia può acce-
dere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica,
richiedere all’Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e
la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla
stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l’esibizione dei
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l’Organi-
smo, convocare i componenti dell’Organismo.
3. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e
delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Or-
ganismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ov-
vero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l’attività dello stesso. Il Ministero dell’economia
e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzio-
ne degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone
la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un
commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più
componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inos-
servanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle
disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre
istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata
inadeguatezza, accertata dalla Banca d’Italia, all’esercizio delle funzio-
ni cui sono preposti.
4. L’Organismo informa tempestivamente la Banca d’Italia degli
atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie
funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione det-
tagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività
predisposto per l’anno in corso.
4-bis. La Banca d’Italia e l’Organismo, nel rispetto delle proprie
competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni
necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare
per consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso conferiti.
La trasmissione di informazioni all’Organismo per le suddette finalità
non costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte della Banca
d’Italia.»
— Il testo degli articoli 20, 22 e 23 del decreto legislativo 13 ago-
sto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa
ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del
testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in
attività finanziaria e dei mediatori creditizi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O., come modificato dalla presente
legge, così recita:
«Art. 20 (Contenuto dell’autonomia finanziaria dell’Organi-
smo). — 1. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, l’Orga-
nismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli
iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi degli agenti in atti-
vità finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché dai loro dipendenti e
collaboratori nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle
proprie attività.
Serie generale – n. 12
1-bis. L’Organismo determina e riscuote i contributi in misura
inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all’art. 128-qua-
ter, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e, nel
rispetto del diritto dell’Unione europea, dai soggetti di cui all’arti-colo
128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legisla-
tivo n. 385 del 1993 nonché dai promotori finanziari iscritti nell’albo
previsto dall’art. 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei
soggetti di cui all’art. 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legisla-
tivo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
1-ter. L’Organismo, altresì, determina e riscuote i contributi e
le altre somme dovute dai soggetti indicati nell’art. 17-bis, comma 1.
1-quater. I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato
delle quote associative ai sensi dell’art. 148 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 4, quarto comma,
secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. La misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi
e delle altre somme dovute dagli iscritti all’Organismo sono determinati
dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgi-
mento delle proprie attività.
3. Il provvedimento con cui l’Organismo ingiunge il pagamento
dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa proce-
dura è disciplinata con regolamento del Ministro dell’economia e del-
le finanze, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
3-bis. L’attività dell’Organismo, anche nei rapporti con i terzi,
è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle per-
sone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l’applicazione
all’Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di
pubblico impiego.»
«Art. 22 (Gestione degli elenchi). — 1. Gli elenchi degli agenti
in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni
territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali
degli elenchi sono individuate dall’Organismo in numero non inferiore
a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione ge-
ografica degli iscritti.
2. Nell’attività di gestione degli elenchi l’Organismo:
a) procede, previa verifica dei requisiti, all’iscrizione nei sud-
detti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta;
b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
c) rigetta l’istanza di iscrizione negli elenchi in mancan-
za dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di
cui all’art. 128-duodecies. In entrambi i casi ne dà comunicazione
all’interessato;
d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli
elenchi;
e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei prov-
vedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, dalla Banca d’Italia e dallo
stesso Organismo, nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli
iscritti.
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 23, con riferimento
al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l’efficienza e la traspa-
renza nell’attività di gestione degli elenchi, l’Organismo predispone e
rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l’altro, i termini dei
procedimenti di propria competenza.
4. L’Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi ag-
giornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.
4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svol-
gono, ai sensi dell’art. 128-novies.1, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contrat-
ti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del medesimo testo
unico in altri Stati membri dell’Unione europea, l’Organismo ne dà
comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli
altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici
giorni dalla cancellazione.»
«Art. 23 (Iscrizione negli elenchi). — 1. La domanda di iscri-
zione nell’elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero,
in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o
della regolarizzazione.
— 55 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. L’Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone
l’iscrizione nell’elenco, entro il termine di centoventi giorni dal rice-
vimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un
provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.
3. Nell’elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati:
a) per le persone fisiche:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice fiscale;
4) data di iscrizione nell’elenco;
5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché
il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio
eletto;
6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai
sensi dell’art. 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, in essere nei confronti dell’iscritto, nonché ogni altro provvedi-
mento incidente sull’esercizio dell’attività;
7-bis) gli Stati membri dell’Unione europea in cui l’agen-
te in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di
credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) per le persone giuridiche:
1) denominazione sociale;
2) data di costituzione;
3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della
direzione generale;
4) data di iscrizione nell’elenco;
5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai
sensi dell’art. 128-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedi-
mento incidente sull’esercizio dell’attività sociale;
7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui
l’agente in attività finanziaria si avvale nello svolgimento della propria
attività.
7-bis) gli Stati membri dell’Unione europea in cui l’agente
in attività finanzia-ria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali,
le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del
titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.
4. Nell’elenco dei mediatori creditizi sono indicati:
a) denominazione sociale;
b) data di costituzione;
c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della
direzione generale;
d) data di iscrizione nell’elenco;
e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi
dell’art. 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento
incidente sull’esercizio dell’attività sociale;
f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il me-
diatore creditizio si avvale nello svolgimento della propria attività ai
sensi dell’art. 128-septies, comma 2, e dell’art. 128-novies;
f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.
f-ter) gli Stati membri dell’Unione europea in cui il mediatore
creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività re-
lative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. Alla data dell’iscrizione negli elenchi sono comunicati all’Or-
ganismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi
identificativi della polizza assicurativa di cui all’art. 128-quinquies,
comma 1-bis, e all’art. 128-septies, comma 1-ter, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all’Or-
ganismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.
6-bis. Nell’elenco dei soggetti di cui all’art. 128-novies.1, com-
ma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione in-
viata dall’autorità competente dello Stato membro di origine, compresi
almeno:
Serie generale – n. 12
a) la denominazione del soggetto;
b) l’indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della
succursale con sede in Italia;
c) l’indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito.».
Note all’art. 24:
— La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci con-
solidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recan-
te modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del
Consiglio) alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recan-
te modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/ CEE e 83/349/CEE del
Consiglio è pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013 L 182/19.
— Il testo dell’art. 111-duodecies delle disposizioni per l’attuazio-
ne del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile
1942, n. 91, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 111-duodecies. — Qualora tutti i loro soci illimitatamen-
te responsabili, di cui all’art. 2361, comma secondo, del codice, siano
società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità
limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono
redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni;
esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come
disciplinato dall’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed
in presenza dei presupposti ivi previsti.
Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente
responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato
membro dell’Unione europea o società soggette al diritto di un altro
Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata
disciplinate dal di-ritto di uno Stato membro dell’Unione europea.».
— Il testo degli articoli 2423-ter, 2435-bis, 2435-ter e 2361 del
codice civile, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto
economico). — Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che
esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto eco-
nomico devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le
voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormen-
te suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’impor-
to corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il
raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati
nel secondo comma dell’art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza
del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere
distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non
sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quan-
do lo esige la natura dell’attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico
deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio
precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’eserci-
zio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adatta-
mento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati
nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensa-
zione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli
importi lordi oggetto di compensazione.»
«Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). — Le società,
che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, posso-
no redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio
o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato
due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale compren-
de solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con
numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella
voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle
— 56 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indica-
ti i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Le società che
redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione
del rendiconto finanziario.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguen-
ti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)
voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)
Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto
comma dell’art. 2423, dal secondo , quinto e sesto comma dell’art. 2423-
ter, dal secondo comma dell’art. 2424, dal primo comma, numeri 4) e
6), dell’art. 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal
primo comma dell’art. 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limita-
tamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica,
8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per
categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le in-
dicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici,
22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione
del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché
dal primo comma dell’art. 2427-bis, numero 1).
Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi
dell’art. 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate
direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle
con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le
imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.
Qualora le società indicate nel primo comma fornisca-
no nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)
dell’art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla
gestione.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in dero-
ga a quanto disposto dall’art. 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli
al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti
al valore nominale.
Le società che a norma del presente art. redigono il bilancio in
forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il se-
condo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel
primo comma.»
«Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). — Sono consi-
derate micro-imprese le società di cui all’art. 2435-bis che nel primo
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio
e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secon-
do quanto disposto dall’art. 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate
dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimo-
niale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427,
numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo sta-
to patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)
dell’art. 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma
dell’art. 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’art. 2426.
Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente
articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbre-
viata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo
abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.
Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finan-
ziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal
sesto comma dell’art. 2435- bis e dal secondo comma dell’art. 2435- bis
con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella
voce CII e la voce E del passivo nella voce D.»
Serie generale – n. 12
«Art. 2361 (Partecipazioni). — L’assunzione di partecipazio-
ni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non
è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne
risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo
statuto.
L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una
responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere
deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori dan-
no specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando
la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun sog-
getto partecipato.»
— Il testo degli articoli 26, 27 e 39 del decreto legislativo 9 apri-
le 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e
n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consoli-
dati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1991, n. 90, Supplemento
Ordinario n. 27, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 26 (Imprese controllate). — 1. Agli effetti dell’art. 25 sono
considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del
primo comma dell’art. 2359 del codice civile.
2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:
a) le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un con-
tratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante,
quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
b) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci,
controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
3. Ai fini dell’applicazione del comma precedente si considera-
no anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a
persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.
3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di
voto dei soci dell’impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto ine-
renti alle azioni o alle quote proprie detenute dall’impresa partecipata
stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali
imprese.
3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento
indipendentemente dal luogo in cui sono costituite.»
«Art. 27 (Casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio
consolidato). — 1. Non sono soggette all’obbligo indicato nell’art. 25
le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non ab-
biano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due
dei seguenti limiti:
a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati
patrimoniali;
b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati
al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le
operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al
comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento.
2. L’esonero previsto dal comma 1 non si applica se l’impresa
controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pub-
blico ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell’art. 19-ter
del medesimo decreto legislativo.
3. Non sono inoltre soggette all’obbligo indicato nell’art. 25 le
imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di
oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero,
in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consoli-
dato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da
tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
3-bis. Non sono altresì soggette all’obbligo indicato nell’art. 25
le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro
insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell’art. 29,
nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere
escluse dal consolidamento ai sensi dell’art. 28.
4. L’esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti
condizioni:
a) che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato
membro dell’Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio
consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro
Stato membro dell’Unione europea o in conformità ai principi contabili
internazionali adottati dall’Unione europea;
— 57 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
b) che l’impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari
ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell’Unio-
ne europea.
5. Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota in-
tegrativa al bilancio d’esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la
nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della
società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stes-
so, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo,
redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli
ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso
l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa
controllata.»
«Art. 39 (Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato
e delle partecipazioni). — 1. Gli elenchi previsti nell’art. 38, comma 2,
devono indicare per ciascuna impresa:
a) la denominazione, la sede e il capitale;
b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società
fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle
controllate;
c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spet-
tanti nell’assemblea ordinaria.
1-bis. L’elenco previsto dall’art. 38, comma 2, lettera d), deve
altresì indicare, per ciascuna impresa, l’importo del patrimonio netto e
dell’utile o della perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tali
informazioni possono essere omesse quando l’impresa controllata non
è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni
della legge nazionale applicabile.
2. La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elen-
chi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni richieste
dalle lettere b) e c) del comma 1.
3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella compo-
sizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devo-
no essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto
fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli
dell’esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere for-
nite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto
economico dell’esercizio precedente.
4. È consentito omettere l’indicazione delle imprese la cui inclu-
sione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese inclu-
se nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste
collegate.
(VII Direttiva, art. 34).»
Note all’art. 25:
— Il testo dell’art. 154-ter del decreto legislativo n. 58/1998 (Te-
sto unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato
nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dalla pre-
sente legge, così recita:
«Art. 154-ter (Relazioni finanziarie). — 1. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, se-
condo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro
d’origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale,
sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con re-
golamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto
di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il siste-
ma di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio,
nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione
e l’attestazione prevista all’art. 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi previ-
ste dall’art. 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in luogo
del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il
progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal
revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione
indicata nell’art. 153 sono messe integralmente a disposizione del pub-
blico entro il medesimo termine.
1.1. Gli amministratori curano l’applicazione delle disposizioni
del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 di-
cembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati
aventi l’Italia come Stato membro d’origine pubblicano conformemente
al comma 1.
1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella re-
lazione di revisione di cui all’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di
Serie generale – n. 12
bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione
finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al
comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione
elaborato, a tale fine, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010.
1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell’as-
semblea convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-
bis, secondo comma, del codice civile, intercorrono non meno di ven-
tuno giorni.
1-ter. In deroga all’art. 2429, primo comma, del codice civile il
progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al
collegio sindacale, al revisore legale o alla società di revisione legale,
con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pub-
blicazione di cui al comma 1.
2. Gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’ori-
gine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dal-
la chiusura del primo semestre dell’esercizio, una relazione finanziaria
semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione
intermedia sulla gestione e l’attestazione prevista dall’art. 154-bis, com-
ma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale
o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmen-
te entro il medesimo termine.
3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è re-
datto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili ri-
conosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE)
n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l’emittente
quotato avente l’Italia come Stato membro d’origine è obbligato a redi-
gere il bilancio consolidato.
4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno rife-
rimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi
dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato,
unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i
sei mesi restanti dell’esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi
l’Italia come Stato membro d’origine, la relazione intermedia sulla ge-
stione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti
correlate.
5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob può dispor-
re, nei confronti di emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’ori-
gine, inclusi gli enti finanziari, l’obbligo di pubblicare informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al più in: a) una descrizio-
ne generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico
dell’emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;
b) una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno
avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazio-
ne patrimoniale dell’emittente e delle sue imprese controllate.
5-bis. Prima dell’eventuale introduzione degli obblighi di cui
al comma 5, la Consob rende pubblica l’analisi di impatto effettuata
ai sensi dell’art. 14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005,
n. 246. Quest’ultima, in conformità alla disciplina comunitaria di rife-
rimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza delle
seguenti condizioni:
a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non com-
portano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti
interessati;
b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche ag-
giuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle de-
cisioni di investimento assunte dagli investitori;
c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste
non favoriscono un’attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a
breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle pos-
sibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.
6. La Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce
con regolamento:
a) i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti di
cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al
comma 5, nonché del documento di registrazione universale ai sensi
dell’art. 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto;
a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1;
b) i casi di esenzione dall’obbligo di pubblicazione delle re-
lazioni finanziarie;
c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti
con parti correlate di cui al comma 4;
d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli
emittenti quote di fondi chiusi.
— 58 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
7. Fermi restando i poteri previsti dall’art. 157, comma 2, la
Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongo-
no le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi
alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all’emittente
di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione
delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta
informazione del mercato.».
— Il regolamento delegato della Commissione n. 2019/815 che
integra la direttiva n. 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative
alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione, è
pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2019, n. L 143.
Note all’art. 26:
— Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del
12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della
vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a ef-
fetto serra nell’Unione, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2010,
n. L 302.
— Il testo dell’art. 183 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato
nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dalla pre-
sente legge, così recita:
«Art. 183 (Esenzioni). — 1. Le disposizioni di cui al presente
titolo non si applicano:
a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall’art. 6
del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell’ambito
della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del de-
bito pubblico, nonché nell’ambito delle attività della politica climatica
dell’Unione o nell’ambito della politica agricola comune o della politica
comune della pesca dell’Unione;
b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi
dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.
b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti colle-
gati di cui all’art. 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE)
n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazio-
ni sono effettuate conformemente all’art. 5, paragrafi 4 e 5, del mede-
simo regolamento.».
— Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di
mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/
CE della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014,
n. L 173.
— Si riporta il testo dell’art. 185 del citato decreto legislativo
n. 58/1998, come modificato dalla presente legge:
«Art. 185 (Manipolazione del mercato). — 1. Chiunque diffon-
de notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi con-
cretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e
con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di
ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in
conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’art. 13 del regola-
mento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al mag-
giore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato
quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del
colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato,
essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. (abrogato)
2-ter. (abrogato).».
— Il testo dell’art. 187 del citato del decreto legislativo n. 58/1998,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 187 (Confisca). — 1. In caso di condanna per uno dei reati
previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne
costituiscono il profitto.
Serie generale – n. 12
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del
comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di
valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le dispo-
sizioni dell’art. 240 del codice penale.».
Note all’art. 27:
— Il testo dell’art. 4-terdecies del decreto legislativo n. 58/1998
(Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanzia-
ria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pub-
blicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato
dalla presente legge, così recita:
«Art. 4-terdecies (Esenzioni). — 1. Le disposizioni contenute
nella parte II non si applicano:
a) alle imprese di assicurazione né alle imprese che svolgono
le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui al decreto legislati-
vo 7 settembre 2005, n. 209;
b) ai soggetti che prestano servizi di investimento esclusiva-
mente nei confronti di soggetti controllanti, controllati o sottoposti a
comune controllo;
c) ai soggetti che prestano servizi di investimento a titolo ac-
cessorio nell’ambito di un’attività professionale disciplinata da disposi-
zioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia profes-
sionale che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo restando
quanto previsto dal presente decreto per gli intermediari iscritti nell’al-
bo previsto dall’art. 106 del T.U. bancario;
d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in strumen-
ti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di
emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di
investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti
finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emis-
sione o relativi derivati, salvo che tali soggetti:
1) siano market maker,
2) siano membri o partecipanti di un mercato regolamenta-
to o sistema multilaterale di negoziazione o abbiano accesso elettronico
diretto a una sede di negoziazione, secondo quanto previsto dal regola-
mento delegato (UE) 2017/565, ad eccezione dei soggetti non finanziari
che eseguono in una sede di negoziazione operazioni di cui è oggetti-
vamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente
connessi all’attività commerciale o all’attività di finanziamento della
tesoreria propria o del gruppo di appartenenza;
3) applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad
alta frequenza, o
4) negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini
dei clienti.
I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi depositari, le
controparti centrali e i soggetti esentati a norma delle lettere a), h), i)
e l), non sono tenuti, ai fini dell’esenzione, a soddisfare le condizioni
enunciate nella presente lettera.
e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti dalla diretti-
va 2003/87/CE, che, quando trattano quote di emissione, non eseguono
ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi
dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino
tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;
f) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti
esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;
g) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti
esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel
prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria control-
lante, le proprie controllate o altre controllate della propria controllante;
h) alla Banca centrale europea, alla Banca d’Italia, ad altri
membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni
analoghe nell’Unione europea, al Ministero dell’economia e delle finan-
ze e ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono
nella gestione del debito pubblico nell’Unione europea e ad istituzioni
finanziarie internazionali create da due o più Stati membri allo scopo
di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro
membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficoltà
finanziarie;
i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno dal diritto
dell’Unione europea, nonché ai loro soggetti depositari;
— 59 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
l) ai soggetti:
i) compresi i market maker, che negoziano per conto pro-
prio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle
stesse, esclusi quelli che negoziano per conto proprio eseguendo ordini
di clienti; o
ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla nego-
ziazione per conto proprio, in strumenti derivati su merci o quote di
emissione o strumenti derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della
loro attività principale; purché:
1) per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente
che in forma aggregata, si tratti di un’attività accessoria alla loro atti-
vità principale considerata nell’ambito del gruppo, purché tale attività
principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai
sensi del presente decreto, di attività bancarie ai sensi T.U. bancario o in
attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci;
2) tali soggetti non applichino una tecnica di negoziazione
algoritmica ad alta frequenza; e
3) detti soggetti comunichino formalmente, con cadenza
annuale alla Consob, se si servono di tale esenzione e, su richiesta della
Consob, su quale base ritengono che la loro attività ai sensi dei punti i)
e ii) sia accessoria all’attività principale.
L’avvenuta perdita dei requisiti previsti per l’esenzione di cui
alla presente lettera deve essere comunicata senza indugio alla Consob
dai soggetti interessati che possono continuare ad esercitare le attività
indicate sub i) e ii) purché, entro sei mesi dalla suddetta comunicazione,
presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal
presente decreto;
m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia di inve-
stimenti nell’esercizio di un’altra attività professionale non contemplata
dalla direttiva 2014/65/UE, purché tale consulenza non sia specifica-
mente remunerata;
n) agli agenti di cambio le cui attività e funzioni sono discipli-
nate dall’art. 201 del presente decreto;
o) ai gestori del sistema di trasmissione quali definiti all’art. 2,
paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE o all’art. 2, paragrafo 4, della
direttiva 2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformità
delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009 o del re-
golamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o degli orientamenti
adottati a norma di tali regolamenti, alle persone che agiscono in qualità
di prestatori di servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi
di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a
norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore di un
meccanismo di bilanciamento dell’energia, di una rete o sistema di con-
dotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia quando svolgono
detti compiti. Tale esenzione si applica alle persone che esercitano le
attività menzionate nella presente lettera solo quando effettuano attività
di investimento o prestano servizi di investimento relativi ai derivati su
merci al fine di svolgere tali attività. Tale esenzione non si applica in
relazione alla gestione di un mercato secondario, incluse le piattaforme
per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziari;
p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento
(UE) n. 909/2014, salvo quanto previsto dall’art. 79-noviesdecies.1 del
presente decreto;
p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfun-
ding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.».
— Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2020/1503/UE relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfun-
ding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) n. 2017/1129 e
la direttiva (UE) n. 2019/1937, è pubblicato nella G.U.U.E. 20 ottobre
2020, n. L 347.
Note all’art. 28:
— Il testo dell’art. 14-bis del decreto legislativo n. 209/2005 (Co-
dice delle assicurazioni private), pubblicato nella Gazz. Uff 13 ottobre
2005, n. 239, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 14-bis (Programma di attività). — 1. Il programma di at-
tività di cui all’art. 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni sup-
portate da idonea documentazione riguardanti:
a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l’impresa si
propone di garantire;
b) se l’impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il
tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti;
Serie generale – n. 12
c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di
retrocessione;
d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il
minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo;
e) le previsioni circa le spese d’impianto dei servizi ammini-
strativi e dell’organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari
destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo
18 dell’art. 2, comma 3, i mezzi di cui l’impresa di assicurazione dispo-
ne per fornire l’assistenza promessa.
2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1,
per i primi tre esercizi sociali:
a) le previsioni di bilancio;
b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibili-
tà, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, sulla base delle previsioni
di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato
per elaborare tali previsioni;
c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo,
di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione IV, sulla base delle probabili
previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo
utilizzato per elaborare tali previsioni;
d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla co-
pertura delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale Minimo, di
cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-bis, Sezione IV, e del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I;
e) per quanto riguarda l’assicurazione danni, in aggiunta:
1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse
dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le
provvigioni;
2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;
f) per quanto riguarda l’assicurazione vita, anche un piano che
esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per
le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per
le operazioni di riassicurazione passiva.
2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte
rilevante dell’attività dell’impresa sarà esercitata in regime di stabili-
mento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale
attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro
ospitante, l’IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l’AEAP e
l’autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.».
— Il testo dell’art. 46-bis del citato del decreto legislativo
n. 209/2005, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 46-bis (Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni
completi o parziali: disposizioni generali). — 1. L’impresa può essere
autorizzata dall’IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibi-
lità utilizzando un modello interno completo o uno o più modelli par-
ziali, in coerenza con le disposizioni dell’Unione europea direttamente
applicabili.
2. L’impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo
di uno o più dei seguenti elementi:
a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del Requi-
sito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui agli articoli 45-sexies e
45-septies;
b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui
all’art. 45-decies;
c) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite
delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all’art. 45-undecies.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l’impresa può ap-
plicare modelli parziali a tutta l’attività o solo ad uno o più settori di
attività rilevanti.
4. L’impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i docu-
menti necessari a comprovare che il modello interno soddisfi i requisi-
ti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies,
46-terdecies, 46-quaterdecies.
5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello
interno parziale, i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies,
46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies sono adeguati
all’applicazione limitata del modello.
5-bis. L’IVASS informa l’AEAP in merito alla richiesta di auto-
rizzazione all’utilizzo o alla modifica di un modello interno. L’IVASS
può chiedere all’AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla
domanda.
6. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1 entro
sei mesi dal ricevimento della richiesta completa della documentazione
previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di identificazione,
— 60 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell’im-
presa ed in particolare della conformità del modello interno ai requisiti
di cui ai commi 4 e 5.
7. In caso di diniego dell’autorizzazione all’utilizzo del modello
interno, l’IVASS provvede con decisione motivata.
8. A seguito del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo di un
modello interno, di cui al comma 1, l’IVASS può richiedere all’impresa,
con decisione motivata, di fornire una stima del Requisito Patrimoniale
di Solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui, alla
Sezione II del presente Capo.».
— Il testo dell’art. 59 del citato del decreto legislativo n. 209/2005,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 59 (Requisiti e procedura). — 1. L’IVASS rilascia l’au-
torizzazione di cui all’art. 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi
dell’art. 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del rego-
lamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richie-
dente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili neces-
sari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo
di cui all’art. 66-sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore
ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le qua-
li il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore ad euro
1.200.000;
c-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi
propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Pa-
trimoniale di Solvibilità previsto all’art. 45-bis;
c-ter) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi
propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requi-
sito Patrimoniale Minimo di cui all’art. 47-bis;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo sta-
tuto, un programma di attività conforme all’art. 14-bis, commi 1 e 2,
lettere a), b), c), d) ed e); il programma descrive, altresì, il tipo di accor-
di di riassicurazione che l’impresa intende concludere con le imprese
cedenti;
e) i titolari di partecipazioni indicate dall’art. 68 siano in pos-
sesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’art. 77 e sussistano i pre-
supposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 68;
e-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi
al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione I,
e agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e
30-septies;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di-
rezione e controllo nonché i responsabili delle funzioni fondamentali
all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di professionali-
tà, onorabilità ed indipendenza indicati dall’art. 76;
g) non sussistano tra l’impresa o i soggetti del gruppo di ap-
partenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo eser-
cizio delle funzioni di vigilanza.
2. L’IVASS nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente
gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento
dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguata-
mente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta
giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei
documenti richiesti.
2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte
rilevante dell’attività dell’impresa sarà esercitata in regime di stabili-
mento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale
attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro
ospitante, l’IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l’AEAP e
l’autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.
3. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l’autorizzazione di cui all’art. 58.
4. L’IVASS, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese,
iscrive in apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione au-
torizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata.
L’impresa indica negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.
5. L’IVASS determina, con regolamento, la procedura di autoriz-
zazione e le forme di pubblicità dell’albo.
Serie generale – n. 12
5-bis. L’IVASS comunica all’AEAP ogni autorizzazione rila-
sciata ai fini della pubblicazione nell’elenco dalla stessa tenuto, con
l’indicazione:
1) dei rami e dei rischi per i quali l’impresa è autorizzata;
2) dell’eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati mem-
bri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.».
— Il testo dell’art. 192 del citato del decreto legislativo n. 209/2005,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 192 (Imprese di assicurazione italiane). — 1. Le imprese
di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza
dell’IVASS sia per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica
sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di
stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.
2. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, aven-
do riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale dell’impresa, con particolare riferimento all’adeguatezza
dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all’insieme
dell’attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissi-
bili ai fini dell’integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti
patrimoniali di solvibilità, alla valutazione dei rischi emergenti, non-
ché al governo societario e all’informativa all’IVASS ed ai terzi. Nei
confronti delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo assistenza la
vigilanza dell’IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui
mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.
3. L’IVASS, anche su segnalazione dell’autorità di vigilanza
dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di pre-
stazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità
commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede
legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compro-
mettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data
comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro di stabili-
mento o dello Stato membro di prestazione di servizi.
4. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinché
le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabili-
mento o di prestazione di servizi in Stati terzi rispettino le condizioni
di esercizio stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa.”.
4-bis. Qualora l’IVASS individui, nell’impresa che svolge attivi-
tà rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell’art. 14-
bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri
rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto
transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l’AEAP e
l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.».
— Il testo dell’art. 193 del citato del decreto legislativo n. 209/2005,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 193 (Imprese di assicurazione di altri Stati membri). —
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati
membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Sta-
to membro d’origine anche per l’attività svolta, in regime di stabilimen-
to od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della
Repubblica.
1-bis. Qualora l’IVASS abbia motivo di ritenere che le attività
dell’impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente
compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l’autorità
di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.
1-ter. L’IVASS informa l’autorità di vigilanza dello Stato mem-
bro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l’impresa di altro
Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubbli-
ca desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei
consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione
congiunta tra l’IVASS e l’autorità dello Stato membro, l’IVASS può rin-
viare la questione all’AEAP e chiederne l’assistenza.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l’IVASS, qualora accerti
che l’impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge
italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina
di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l’impresa non si conformi alle norme di legge e di at-
tuazione, l’IVASS ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro
di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far
cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti
dell’autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse
possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per
la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a pre-
stazioni assicurative, l’IVASS può adottare nei confronti dell’impresa
— 61 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
di assicurazione, dopo averne informato l’autorità di vigilanza dello
Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di
stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di presta-
zione di servizi con gli effetti di cui all’art. 167. L’IVASS può rinviare
la questione all’AEAP conformemente all’art. 19 del regolamento (UE)
n. 1094/2010.
5. Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infra-
zione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territo-
rio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle
disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede
secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all’eserci-
zio dell’attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di
servizi sono notificate all’impresa interessata. Nelle comunicazioni con
l’IVASS l’impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l’IVASS ordina la menzione, a spese
dell’impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di
pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo rite-
nuto necessario. Dei provvedimenti adottati l’IVASS informa l’autorità
di vigilanza dello Stato membro di origine.
7-bis, L’impresa di assicurazione è tenuta a presentare tutti i do-
cumenti ad essa richiesti ai fini dell’applicazione dei commi da 1 a 7.».
— Il testo dell’art. 195 del citato del decreto legislativo n. 209/2005,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 195 (Imprese di riassicurazione italiane). — 1. Le imprese
di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubbli-
ca sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sia per l’attività esercitata
in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione
di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l’IVASS eser-
cita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante
verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa,
con particolare riferimento all’adeguatezza dei requisiti patrimoniali e
delle riserve tecniche in rapporto all’insieme dell’attività svolta, alla di-
sponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell’integrale
copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità
e della valutazione dei rischi emergenti, nonché del governo societario e
della informativa all’IVASS ed ai terzi.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di
cui all’art. 192, commi 3, 4 e 4-bis.».
— Il testo dell’art. 195-bis del citato del decreto legislativo
n. 209/2005, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 195-bis (Imprese di riassicurazione di altri Stati membri).
— 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Sta-
ti membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello
Stato membro di origine anche per l’attività svolta in regime di stabili-
mento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica.
1-bis. Qualora l’IVASS abbia motivo di ritenere che le attività
dell’impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente
compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l’autorità
di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.
1-ter. L’IVASS informa l’autorità di vigilanza dello Stato di ori-
gine qualora abbia motivo di ritenere che l’impresa di riassicurazione
di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della
Repubblica può destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli inte-
ressi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere
ad una soluzione congiunta tra l’IVASS e l’autorità dello Stato membro,
l’IVASS può rinviare la questione all’AEAP e chiederne l’assistenza.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l’IVASS, qua-
lora accerti che l’impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni
della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e
le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l’impresa non si conformi alle norme di legge e di at-
tuazione, l’IVASS ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro
di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far
cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti
dell’autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse
possano pregiudicare interessi generali, l’IVASS può adottare nei con-
fronti dell’impresa di riassicurazione, dopo averne informato l’autorità
di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, com-
Serie generale – n. 12
preso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime
di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. L’IVASS può rin-
viare la questione all’AEAP conformemente all’art. 19 del regolamento
(UE) n. 1094/2010.
5. Qualora l’impresa di riassicurazione che ha commesso l’in-
frazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel ter-
ritorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base
alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede
secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all’eserci-
zio dell’attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di
servizi sono notificate all’impresa interessata. Nelle comunicazioni con
l’IVASS l’impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l’IVASS ordina la menzione, a spese
dell’impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di
pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo rite-
nuto necessario. Dei provvedimenti adottati l’IVASS informa l’autorità
di vigilanza dello Stato membro di origine.».
— Il testo dell’art. 207-octies del citato del decreto legislativo
n. 209/2005, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 207-octies (Cooperazione per l’autorizzazione del model-
lo interno di gruppo). — 1. Nel caso in cui un’impresa di assicurazione
o di riassicurazione, in qualità di ultima società controllante italiana ai
sensi dell’art. 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate
o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di
partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante ita-
liana ai sensi dell’art. 210, comma 2, abbiano presentato la domanda per
ottenere l’autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Sol-
vibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo
sulla base di un modello interno, l’IVASS, in qualità di autorità di vigi-
lanza sul gruppo, e le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine
di decidere se concedere o meno l’autorizzazione richiesta, prevedendo
altresì eventuali termini e condizioni a cui subordinare la stessa.
2. La richiesta di autorizzazione all’utilizzo del modello interno,
di cui al comma 1, è presentata all’IVASS che informa gli altri membri
del collegio delle autorità di vigilanza, inclusa l’AEAP, e trasmette loro
tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documenta-
zione presentata. L’IVASS può chiedere l’assistenza tecnica all’AEAP
per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all’art. 8, pa-
ragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010.
3. L’IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate si adope-
rano per pervenire ad una decisione congiunta sulla domanda entro sei
mesi dalla ricezione della domanda completa da parte dell’IVASS.
4. Se nel termine di sei mesi di cui al comma 3, una qualun-
que delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all’AEAP,
conformemente all’art. 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’IVASS
differisce la sua decisione in attesa della decisione eventualmente adot-
tata dall’AEAP, conformemente all’art. 19, paragrafo 3, di tale regola-
mento e adegua la propria decisione a quella dell’AEAP.
5. La decisione di cui al comma 4, adottata dall’AEAP entro un
mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di
vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all’AEAP
dopo la scadenza del termine di sei mesi o dopo che è stata adottata
una decisione congiunta. L’IVASS decide in via definitiva se l’AEAP
non adotta la decisione conformemente all’art. 19, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1094/2010. Il periodo di sei mesi è considerato
la fase di conciliazione ai sensi dell’art. 19, paragrafo 2, del predetto
regolamento.
6. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla deci-
sione congiunta di cui al comma 3, l’IVASS trasmette al richiedente un
documento contenente le motivazioni complete.
7. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigi-
lanza interessate entro il termine di sei mesi di cui al comma 3, l’IVASS
decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita con-
siderazione eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interes-
sate espressi nel termine di sei mesi. L’IVASS trasmette un documento
contenente la decisione pienamente motivata al richiedente e alle altre
autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante
e la applicano.
8. Nell’ipotesi in cui una delle autorità di vigilanza interessate
ritenga che il profilo di rischio di un’impresa di assicurazione o riassi-
curazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle
— 62 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo e fino a
quando l’impresa non affronti adeguatamente le riserve dell’autorità di
vigilanza, quest’ultima può, nei casi di cui all’art. 47-sexies, proporre di:
a) imporre una maggiorazione di capitale rispetto al Requisito
Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di assicurazione o di riassicu-
razione risultante dall’applicazione del predetto modello interno;
b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di ca-
pitale di cui alla lettera a) risulti inappropriata, imporre all’impresa di
calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità sulla base della
formula standard in conformità alle previsioni di cui al Titolo III, Capo
IV-bis, Sezioni I e II.
9. Secondo quanto previsto dall’art. 47-sexies, comma 1, lettere
a) e c), l’autorità di vigilanza può imporre una maggiorazione del ca-
pitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di
assicurazione o riassicurazione risultante dall’applicazione della formu-
la standard. L’autorità di vigilanza comunica le ragioni delle eventuali
decisioni, adottate ai sensi del presente comma e del comma 10, sia
all’impresa di assicurazione o riassicurazione, sia agli altri membri del
collegio delle autorità di vigilanza.
10. L’IVASS, quando non è Autorità di vigilanza sul gruppo
ai sensi del comma 1, collabora con l’Autorità di vigilanza sul gruppo
con sede in altro Stato membro al fine di procedere all’autorizzazione
del modello interno di gruppo. In ogni caso l’IVASS può avvalersi del
potere di imporre una maggiorazione di capitale quando ricorrono le
condizioni di cui ai commi 8 e 9.».
— Il testo dell’art. 217-ter del citato del decreto legislativo
n. 209/2005, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 217-ter (Gestione centralizzata del rischio: procedura di
autorizzazione). — 1. La richiesta di autorizzazione all’applicazione
della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei
rischi è presentata all’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa
di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli
altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro im-
mediatamente la domanda completa.
2. Le autorità di vigilanza interessate collaborano nell’ambito
del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere
se concedere o meno l’autorizzazione, stabilendo altresì a quali altri
termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per
pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla
data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorità di
vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza.
3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque
delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all’AEAP, con-
formemente all’art. 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’autorità di
vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della deci-
sione eventualmente adottata dall’AEAP a norma dell’art. 19, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a
quella dell’AEAP.
4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall’AEAP entro un
mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di
vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all’AEAP
dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una
decisione congiunta. L’autorità di vigilanza sul gruppo decide in via
definitiva se l’AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del pre-
sente articolo conformemente all’art. 19, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1094/2010. Tale decisione è riconosciuta come determinante e
applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è
considerato la fase di conciliazione ai sensi dell’art. 19, paragrafo 2, del
predetto regolamento.
5. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla deci-
sione congiunta di cui al comma 2, l’autorità di vigilanza che ha autoriz-
zato l’impresa controllata trasmette all’impresa richiedente la decisione.
La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata
dalle autorità di vigilanza interessate.
6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigi-
lanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2, l’autorità
di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito alla domanda,
tenendo in debita considerazione:
a) eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza
interessate;
b) eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell’am-
bito del collegio.
Serie generale – n. 12
7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di
ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve espresse dalle al-
tre autorità di vigilanza interessate. La decisione è trasmessa all’impresa
richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconosco-
no come determinante e la applicano.».
— Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1094/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali),
modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione n. 2009/79/
CE della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2010,
n. L 331.
Note all’art. 29:
— Il testo dell’art. 92 del decreto legislativo n. 193/2006 (Attua-
zione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medi-
cinali veterinari), pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2006, n. 121,
S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 92 (Gestione del sistema di farmacovigilanza). — 1. Il
Ministero della salute gestisce un sistema di farmacovigilanza ai fini
dell’adozione delle decisioni regolamentari appropriate ed armonizzate
riguardanti i medicinali veterinari autorizzati nella Comunità e consi-
derate le informazioni su sospette reazioni avverse derivanti dai me-
dicinali veterinari in condizioni normali d’impiego, il Ministero della
salute istituisce un sistema di farmacovigilanza veterinaria. Tale sistema
è volto a raccogliere informazioni utili per la sorveglianza dei medici-
nali veterinari, in particolare per quanto riguarda le reazioni avverse dei
medicinali veterinari sugli animali e sull’uomo e per valutare scientifi-
camente tali informazioni.
2. Il sistema di farmacovigilanza fa capo al Ministero della salu-
te ed è costituito dallo stesso Ministero e dai Centri regionali di farma-
covigilanza di cui all’art. 94.
3. Le informazioni relative alle reazioni avverse, devono essere
correlate ai dati disponibili sulla vendita e la prescrizione dei medicinali
veterinari ai quali si riferiscono.
4. Il Ministero della salute provvede affinché le informazioni
appropriate raccolte mediante il sistema siano comunicate agli altri Stati
membri ed all’Agenzia.
5. Il sistema di farmacovigilanza deve, altresì, tenere conto di
tutte le informazioni relative alla mancanza dell’efficacia attesa, all’uso
improprio, agli studi circa la validità dei tempi d’attesa ed agli eventuali
problemi relativi all’ambiente correlati all’uso dei medicinali veterinari.
Tali informazioni sono interpretate alla luce delle linee guida dell’Agen-
zia e, possono essere poste a fondamento di provvedimenti che impon-
gano prescrizioni al titolare dell’AIC, qualora si ritenga possano avere
influenza sui benefici o rischi intrinseci all’utilizzo del medicinale vete-
rinario cui si riferiscono.
5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari
offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’infor-
mazione, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale
compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi in-
ternet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche
illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete
internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14,
comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legisla-
tivo n. 70 del 2003.
5-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la confe-
renza di servizi di cui all’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, per l’esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza
svolta d’intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute,
finalizzata all’identificazione delle violazioni della disciplina sulla ven-
dita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi
della società dell’informazione. Alla conferenza di servizi partecipano,
come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economi-
co e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osser-
vatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell’istrut-
toria della conferenza di servizi di cui al comma 5-ter, dispone con
provvedimento motivato in via d’urgenza la cessazione di pratiche com-
merciali consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società dell’in-
formazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti
dal presente decreto.
— 63 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater
sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I
medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione affe-
rente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet isti-
tuzionale del Ministero della salute.».
— Il testo dell’art. 108 del citato del decreto legislativo n. 193/2006,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 108 (Sanzioni). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque immette in commercio medicinali veterinari senza l’autoriz-
zazione prevista dall’art. 5, comma 1, è soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329,00 a euro 61.974,00.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, violando la di-
sposizione dell’art. 9, comma 1, somministra agli animali medicinali
veterinari non autorizzati è soggetto alla sanzione di cui al comma 1. È
soggetto al pagamento della medesima sanzione il titolare di un’autoriz-
zazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari che viola
le disposizioni dell’art. 31, commi 1 e 4.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il richiedente un’autoriz-
zazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari che viola
le disposizioni dell’art. 35, commi 1 e 2 è soggetto al pagamento della
sanzione di cui al comma 1.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica medi-
cinali veterinari senza l’autorizzazione prevista dall’art. 46, commi 1
e 2, è soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1. È sog-
getto al pagamento della medesima sanzione chiunque, non rispettando
le condizioni previste dall’art. 69, commi 1, 2, 4 e 7 somministra agli
animali o detiene, cede, commercializza o importa sostanze farmacolo-
gicamente attive.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque distribuisce
all’ingrosso medicinali veterinari o detiene o distribuisce all’ingrosso
materie prime farmacologicamente attive senza le autorizzazioni previ-
ste dagli articoli 66, comma 1, e 69, comma 2, è soggetto al pagamento
della sanzione di cui al comma 1.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende al det-
taglio medicinali veterinari non rispettando le condizioni previste
dall’art. 70, commi 1 e 2, è soggetto al pagamento della sanzione pre-
vista al comma 1.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto
di distribuzione di medicinali nei casi previsti dall’art. 104, comma 1, è
soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva i
provvedimenti di modifica, di sospensione e di revoca dell’autorizza-
zione all’immissione in commercio adottati a norma del presento decre-
to è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 15.493,00 a euro 92.962,00.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le
prescrizioni imposte con le autorizzazioni rilasciate a norma del pre-
sente decreto è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o il titola-
re dell’autorizzazione all’immissione in commercio che viola il divieto
di pubblicità dei medicinali veterinari indicati all’art. 107, comma 1,
lettere a) e b), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 9.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario che non
osserva le disposizioni degli articoli 10 e 11 è soggetto al pagamen-
to di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro
9.296,00. È soggetto alla medesima sanzione chiunque fornisce medici-
nali veterinari senza la prescrizione prevista dall’art. 76, commi 1, 2 e 3.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di medicina-
li veterinari che non osserva gli obblighi imposti dall’art. 52, comma 1,
lettere a) e f), e dall’art. 54, comma 1, è soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00 a euro 30.987,00.
È soggetta al pagamento della medesima sanzione la persona qualificata
di cui all’art. 54 che non rispetta gli obblighi di vigilanza cui è tenuto a
norma dell’art. 55, comma 1, lettere a) e b).
13. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario o il farma-
cista o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o la
persona di cui deve disporre il titolare medesimo o chiunque altro vi è
tenuto che non rispetta gli obblighi di comunicazione e di segnalazione
previsti dagli articoli 91 e 96, è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00.
Serie generale – n. 12
14. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un’autoriz-
zazione all’immissione in commercio che viola gli obblighi di informa-
zione e di comunicazione previsti dall’art. 32, commi 1 e 2, è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00
a euro 30.987,00.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un’auto-
rizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario
che viola le prescrizioni imposte dalle disposizioni in materia di eti-
chettatura e foglietto illustrativo stabilite dagli articoli 58, 59, 60 e 61
è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.582,00 a euro 15.493,00. È soggetto alla medesima sanzione il
titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medi-
cinale veterinario omeopatico che non osserva le prescrizioni imposte
dalle disposizioni in materia di etichettatura dei medicinali omeopatici
stabilite dall’art. 64.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di medici-
nali veterinari che non osserva le disposizioni previste dall’art. 52, com-
ma 1, lettera g), numeri 1), 2), 3) e 4), è soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065,00 a euro 12.394,00.
È soggetta al pagamento della medesima sanzione la persona qualifi-
cata di cui all’art. 54 che non osserva l’obbligo imposto dall’art. 55,
comma 4.
17. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto al pagamento
della sanzione di cui al comma 13 il fabbricante o il distributore auto-
rizzato che non osserva l’obbligo di registrazione previsto dall’art. 69,
comma 5. È soggetto al pagamento della medesima sanzione il titolare
dell’autorizzazione alla vendita diretta che non osserva le prescrizioni
imposte dall’art. 71, il proprietario o il responsabile di animali destinati
alla produzione di alimenti che non osserva le disposizioni dell’art. 79,
il titolare degli impianti di cui all’art. 65 e il veterinario responsabile che
non osservano gli obblighi di tenuta dei registri stabiliti dagli articoli 80,
81, 82, 84 e 85.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violando il di-
vieto stabilito dall’art. 116, comma 1, destina al consumo umano pro-
dotti alimentari provenienti da animali sottoposti alla sperimentazione
di medicinali senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui
ai commi 5-bis e 5-quater dell’art. 92 entro il termine indicato nei me-
desimi provvedimenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui al comma 8.».
Note all’art. 30:
— Il testo dell’art. 1, comma 536, della legge n. 145/2018 (Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 di-
cembre 2018, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge, così
recita:
«536. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunica-
zioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali
sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni,
procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle
società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimen-
ti sanzionatori di competenza. Le strutture sanitarie private di cura si
dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’or-
dine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A
tale ordine territoriale compete l’esercizio del potere disciplinare nei
confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse
all’incarico.».
Note all’art. 31:
— Il testo dell’art. 13 del decreto legislativo n. 204/2015 (Discipli-
na sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009
sui prodotti cosmetici), pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2015,
n. 297, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 13 (Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e
20 in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto). —
1. La persona responsabile di cui all’art. 4 del regolamento che immette
sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme alle
disposizioni dell’art. 19 e dell’art. 20, paragrafo 3, del regolamento è
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro
4.000.
— 64 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di
cui all’art. 4 del regolamento che impiega nell’etichettatura, nella pre-
sentazione sul mercato o nella pubblicità dei prodotti cosmetici diciture,
denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuisca-
no ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono, è sog-
getta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.
2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici of-
ferti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’infor-
mazione, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale
compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi in-
ternet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche
illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete
internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14,
comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legisla-
tivo n. 70 del 2003.
2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la confe-
renza di servizi di cui all’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, per l’esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza
effettuata d’intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della sa-
lute, finalizzata all’identificazione delle violazioni alla disciplina sulla
vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi
della società dell’informazione. Alla conferenza di servizi partecipano,
come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economi-
co e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osser-
vatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell’istrut-
toria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con
provvedimento motivato, in via d’urgenza, la cessazione di pratiche
commerciali consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società
dell’informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti pre-
visti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009.
2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater
sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I
medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione affe-
rente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet isti-
tuzionale del Ministero della salute.
2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di
cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi
provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 20.000 a euro 250.000.».
— Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (rifusione) è pubblicato nella
G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.
— Il testo dell’art. 18 del citato del decreto legislativo n. 204/2015,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 18 (Applicazione sanzioni amministrative). — 1. All’ap-
plicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto
provvede l’organo regionale territorialmente competente con le modalità
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
1-bis. Qualora dall’analisi di campioni risulti un illecito ammi-
nistrativo, si applicano le disposizioni dell’art. 15 della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689. L’Istituto superiore di sanità è l’autorità compe-
tente ad effettuare le analisi di revisione.
1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai
sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a
ricevere il pagamento medesimo è l’organo regionale di cui al comma 1
del presente articolo.».
Note all’art. 32:
— Il testo dell’art. 15 della legge n. 97/2013 (Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea – Legge europea 2013), pubblicata nella Gazz.
Uff. 20 agosto 2013, n. 194, come modificato dalla presente legge, così
recita:
«Art. 15 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa na-
zionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi). — 1. Il Ministero
della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (UE)
n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2012, sui biocidi, di seguito denominato «regolamento n. 528».
Serie generale – n. 12
2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competen-
te» ai sensi dell’art. 81 del regolamento n. 528.
2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a di-
stanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione, di
cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale compete emanare
disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi internet corrispondenti
ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli
utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti
dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2,
e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la confe-
renza di servizi istruttoria per l’esame dei casi segnalati o riscontrati
nella sorveglianza effettuata d’in-tesa con il Comando dei carabinieri
per la tutela della salute, finalizzata all’identificazione delle violazioni
della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico median-
te i servizi della società dell’informazione. Alla conferenza di servizi
partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello svi-
luppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute
e, come osservatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell’istrut-
toria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con
provvedimento motivato, in via d’urgenza, la cessazione di pratiche
commerciali consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società
dell’informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal re-
golamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2012.
2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater
sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I
medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione affe-
rente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet isti-
tuzionale del Ministero della salute.
2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di
cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi
provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 20.000 a euro 250.000.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ta-
riffe di cui all’art. 80 del regolamento n. 528 e le relative modalità di
versamento. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura
del costo effettivo del servizio e sono aggiornate ogni tre anni.
4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modali-
tà di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo
quanto previsto dall’art. 65 del regolamento n. 528.
5. Con decreto del Ministro della salute è disciplinato l’iter pro-
cedimentale ai fini dell’adozione dei provvedimenti autorizzativi da
parte dell’autorità competente previsti dal regolamento n. 528.».
— Il regolamento (CE) n. 528/2012/UE, del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei
biocidi, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2012, n. L 167.
Note all’art. 33:
— Il testo degli artt. 6 e 14 del decreto legislativo n. 26/2014 (At-
tuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali uti-
lizzati a fini scientifici), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 marzo 2014,
n. 61, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 6 (Metodi di soppressione). — 1. La soppressione degli
animali avviene:
a) con modalità che arrecano il minimo dolore, sofferenza e
distress possibile;
b) secondo i metodi di cui all’allegato IV;
c) da personale competente ai sensi dell’art. 23;
d) negli stabilimenti di un allevatore, di un fornitore o di un
utilizzatore. In caso di ricerche sul campo l’animale può essere sop-
presso dal personale di cui alla lettera c) al di fuori di uno stabilimento
utilizzatore.
2. Il Ministero può concedere deroghe all’applicazione dei me-
todi di soppressione cui all’allegato IV del presente decreto in uno dei
seguenti casi:
a) per consentire, in base a prove scientifiche, l’uso di un altro
metodo considerato altrettanto umanitario;
— 65 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
b) se è scientificamente provato che è impossibile raggiun-
gere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione
descritto nell’allegato IV del presente decreto.
3. Il comma 1, ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera
a) del medesimo comma 1, non si applica qualora l’animale debba essere
soppresso in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benes-
sere animale, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla salute
animale o all’ambiente.
4. Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili,
si procede immediatamente alla soppressione dell’animale con metodi
umanitari sotto la responsabilità del medico veterinario designato di cui
all’art. 24. È considerata sofferenza insostenibile quella che nella nor-
male pratica veterinaria costituisce indicazione per l’eutanasia.».
«Art. 14 (Anestesia). — 1. Sono vietate le procedure che non
prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causano dolore intenso a
seguito di gravi lesioni all’animale.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono consentite le
procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale secondo
quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europee o
internazionali, ovvero qualora si ritiene che l’anestesia è per l’animale
più traumatica della stessa procedura ovvero risulta essere incompatibi-
le con le finalità della stessa.
3. Cessati gli effetti dell’anestesia o quando questa non sia pra-
ticabile, gli animali sono immediatamente sottoposti a un trattamento
analgesico adeguato o ad un altro metodo appropriato per ridurre la per-
cezione del dolore o della sofferenza, purché compatibile con le finalità
della procedura.
4. Non è consentito fare uso di alcun mezzo, ivi compresi agenti
di blocco neuromuscolare, volto ad impedire o limitare l’espressione del
dolore senza assicurare un livello adeguato di anestesia o di analgesia.
In questi casi è obbligatoriamente fornita una giustificazione scientifica
corredata da informazioni dettagliate sull’efficacia del protocollo ane-
stesiologico o analgesico.
5. Al termine della procedura sono intraprese azioni appropriate
allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell’animale.».
— Il testo dell’art. 20 del citato decreto legislativo n. 26/2014,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 20 (Autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli
utilizzatori). — 1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento
di allevamento o di fornitura presenta domanda di autorizzazione all’au-
torità competente di cui all’art. 4, comma 2.
2. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento di utiliz-
zazione presenta domanda di autorizzazione al Ministero, autorità com-
petente di cui all’art. 4, comma 5. Non possono presentare domanda
ai sensi del presente comma coloro che hanno riportato condanne con
sentenze passate in giudicato o con l’applicazione della pena su richiesta
delle parti di cui all’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei
reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonché
per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.
3. L’autorizzazione è concessa solo se l’allevatore, il fornitore
o l’utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del
presente decreto.
4. Nell’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono riportate le
seguenti informazioni:
a) la persona fisica o giuridica titolare dell’autorizzazione di
cui all’art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f);
b) la sede dello stabilimento e le specie animali stabulate;
c) la persona di cui all’art. 3, comma 1, lettera h);
d) il medico veterinario di cui all’art. 24.
5. L’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha una durata di sei
anni, salvo l’adozione da parte dell’autorità competente di provvedi-
menti di sospensione o di revoca di cui all’art. 21.
6. Le modifiche significative alla struttura o al funzionamento
dello stabilimento di un allevatore, fornitore o utilizzatore, compreso
qualsiasi cambiamento riguardante i soggetti cui al comma 4, sono co-
municate preventivamente all’autorità competente al rilascio dell’auto-
rizzazione che, se del caso, provvede alla variazione dell’autorizzazione.
7. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il
comune tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e
di fornitura autorizzati e ne trasmette copia al Ministero e alla regione o
provincia autonoma.».
Serie generale – n. 12
— Il testo dell’art. 31 del citato decreto legislativo n. 26/2014,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 31 (Autorizzazione dei progetti). — 1. È vietata l’esecuzio-
ne di progetti di ricerca che prevedono l’utilizzo di animali secondo le
finalità di cui all’art. 5, comma 1, senza la preventiva autorizzazione del
Ministero o in modo non conforme alla autorizzazione medesima e ad
ogni altra determinazione eventualmente adottata dal Ministero.
2. L’organismo di cui all’art. 25 inoltra, per via telematica certi-
ficata, al Ministero apposita domanda di autorizzazione, allegando:
a) la proposta del progetto;
b) la sintesi non tecnica del progetto di cui all’art. 34;
c) il modulo di cui all’allegato VI del presente decreto.
3. Nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di cui
al comma 1, il Ministero richiede una valutazione tecnico-scientifica
all’Istituto superiore di sanità o ad altri enti tecnico-scientifici tenuto
conto delle materie di pertinenza del progetto ovvero al Consiglio su-
periore di sanità in caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed
esemplari di specie in via di estinzione.
4. La valutazione tecnico-scientifica tiene conto:
a) della preventiva valutazione sugli scopi del progetto che
giustificano l’uso dell’animale;
b) della presenza del parere positivo di cui all’art. 26, com-
ma 1, lettera d);
c) dell’analisi dei danni e dei benefici derivanti dal progetto,
al fine di comprendere, tenuto conto anche delle considerazioni di natu-
ra etica, se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore,
distress o danno prolungato è giustificato dal risultato atteso in termini
di benefici per gli esseri umani, per gli animali e per l’ambiente;
d) della preventiva valutazione circa lo svolgimento delle pro-
cedure nelle condizioni più umanitarie e più rispettose dell’ambiente
possibili;
e) della effettiva necessità della ricerca in quanto non costitu-
isce una inutile duplicazione di ricerche precedenti;
f) della giustificazione del progetto unitamente alle procedure
ivi previste da un punto di vista scientifico o educativo o, comunque,
previsto per legge;
g) della conformità a quanto previsto dal presente decreto
relativamente alla competenza professionale del personale designato a
condurre le procedure;
h) delle motivazioni poste alla base dell’utilizzo di una de-
terminata specie, allevata o meno per essere impiegata nelle procedure;
i) del minor numero di animali per il raggiungimento delle
finalità del progetto e del rispetto dell’obbligo di sostituzione;
l) di tutte le possibili precauzioni assunte per prevenire o ri-
durre al minimo il dolore, la sofferenza e il distress nelle procedure;
m) del rispetto di quanto disposto dall’art. 14;
n) delle motivazioni poste alla base della scelta delle vie di
somministrazione dei preparati;
o) dell’utilizzo di metodi adeguati di eutanasia in conformità con
l’art. 6;
p) della preventiva valutazione sulla gravità delle procedu-
re, nonché di una classificazione delle stesse secondo i criteri di cui
all’art. 15 e all’allegato VII del presente decreto;
q) della necessità di eseguire o meno una valutazione retro-
spettiva del progetto di cui all’art. 32;
r) della presenza di personale con competenze specialistiche
nei seguenti ambiti:
1) settori di applicazione scientifica in cui gli animali sa-
ranno utilizzati, con particolare riguardo alla realizzazione della sostitu-
zione, della riduzione e del perfezionamento;
2) progettazione sperimentale e, se del caso, valutazione
dei dati statistici;
3) pratica veterinaria, nelle scienze degli animali da labo-
ratorio o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selvatica;
4) allevamento e cura degli animali in relazione alle specie
che si intende utilizzare.
5. L’autorizzazione del progetto è limitata alle procedure che
sono state oggetto di valutazione e di una classificazione della gravità
loro attribuita.
— 66 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
6. L’autorizzazione è inviata anche all’azienda sanitaria locale
territorialmente competente e contiene le seguenti informazioni:
a) il nome dell’utilizzatore nel cui stabilimento si realizza il
progetto;
b) il responsabile di cui all’art. 3, comma 1, lettera g);
c) la conformità del progetto all’autorizzazione;
d) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto;
e) eventuali condizioni specifiche assunte in sede di valuta-
zione del progetto, incluso se e quando il progetto deve essere oggetto
di valutazione retrospettiva.
7. Il Ministero, invia al richiedente la ricevuta della domanda di
autorizzazione con l’indicazione del termine entro cui si intende adot-
tare il provvedimento che non può essere superiore a quaranta giorni
lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda ed assicura
la massima trasparenza e l’accuratezza appropriata al tipo di progetto.
8. Il Ministero qualora la domanda sia incompleta o errata, ri-
chiede le opportune integrazioni e modifiche, da presentare entro trenta
giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, du-
rante i quali il termine di cui al comma 7 è sospeso.
9. In considerazione della complessità o del carattere multidisci-
plinare del progetto, il termine di cui al comma 7 può essere prorogato
una sola volta per un periodo non superiore a quindici giorni lavorativi.
La proroga e la sua durata sono debitamente motivate e comunicate al
richiedente prima della scadenza del termine di cui al comma 7.
10. L’autorizzazione ha una durata non superiore a cinque anni e
non può essere concessa nel caso in cui il responsabile di cui all’art. 3,
comma 1, lettera g, ha riportato condanne con sentenze passate in giu-
dicato o con l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui agli
articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonché per quelli di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.
11. Il Ministero può rilasciare una unica autorizzazione per pro-
getti generici multipli realizzati dallo stesso utilizzatore se tali progetti
soddisfano requisiti regolatori o nel caso in cui tali progetti prevedono
l’impiego di animali a scopo di produzione o diagnostici con metodi
prestabiliti.
12. I soggetti di cui al comma 3, coinvolti nel procedimento di
rilascio dell’autorizzazione, garantiscono la protezione della proprietà
intellettuale e delle informazioni riservate.
13. Ove ricorrono giustificati motivi di necessità, può essere
presentata motivata domanda di rinnovo dell’autorizzazione almeno
quattro mesi prima della scadenza, con le modalità di cui al comma 2. Il
Ministero valuta tale richiesta secondo le modalità di cui al presente
articolo.
14. Al di fuori delle fattispecie di cui all’art. 33, qualsiasi mo-
difica significativa apportata ad un progetto di ricerca deve essere co-
municata ed espressamente autorizzata dal Ministero con le modalità
di cui al presente articolo. L’autorizzazione relativa alle modifiche non
produce effetti sul termine di cui al comma 10.
15. Il Ministero può revocare l’autorizzazione del progetto qua-
lora lo stesso non viene realizzato in conformità con quanto disposto
nell’autorizzazione.
16. Nel caso di revoca dell’autorizzazione del progetto è co-
munque garantito dal responsabile di cui all’art. 3, comma 1, lettera g,
il benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel
progetto.».
— Il testo dell’art. 42 del citato decreto legislativo n. 26/2014,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 42 (Disposizioni transitorie e finali). — 1. Le disposizioni
di cui all’art. 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all’art. 16, comma 1, let-
tera d), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2022; la disposizione di
cui all’art. 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1,
il Ministero, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari
ed immunologia cellulare dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia-Romagna di cui all’art. 37, comma 2, effettua
entro il 30 giugno 2016 un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di
metodi alternativi.
2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle
Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione au-
torizzate per le ricerche sulle sostanze d’abuso, anche al fine di eviden-
ziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi
di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale.
Serie generale – n. 12
3. Il presente decreto non si applica ai progetti già autorizzati o
comunicati prima della entrata in vigore dello stesso. A tali progetti, co-
munque non prorogabili, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. In ogni caso, ai progetti
autorizzati prima del 31 dicembre 2016 e fino alla loro naturale scaden-
za non si applicano i divieti di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto sal-
vo quanto previsto dal comma 3, sono abrogati il decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 116, nonché la legge 12 giugno 1931, n. 924, come
modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625.»
— Il testo dell’art. 1, comma 756, della legge n. 178/2020 (Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre
2020, n. 322, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:
«756. Gli animali di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e
sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzio-
ni e accordi internazionali sottoposti a sequestro a opera dell’autorità
giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a
carico dei medesimi proprietari fino all’eventuale confisca degli animali
stessi.».
La legge n. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all’applicazio-
ne in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo
1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE)
n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commer-
cializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili
che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica), è
pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44.
Note all’art. 34:
— Il testo dell’art. 1 della legge n. 249/1997 (Istituzione dell’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle tele-
comunicazioni e radiotelevisivo), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio
1997, n. 177, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 1 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). — 1. È
istituita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito deno-
minata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipenden-
za di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° di-
cembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gen-
naio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assu-
me la denominazione di «Ministero delle comunicazioni».
3. Sono organi dell’Autorità il presidente, la commissione per le
infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consi-
glio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente
dell’Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presiden-
te e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei
deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati
con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e cia-
scun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio.
In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario,
la Camera competente procede all’elezione di un nuovo commissario
che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei compo-
nenti l’Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno
di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di
conferma di cui all’art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995,
n. 481. Il presidente dell’Autorità è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico. La designazione del
nominativo del presidente dell’Autorità è previamente sottoposta al pa-
rere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell’art. 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481. I commissari ed il presidente sono
scelti sulla base del merito, delle competenze e dalla conoscenza del
settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale,
che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali
ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima della elezione
dei commissari e la designazione del presidente, i curricula ricevuti dal
Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalità da que-
sti fissati, sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.
4. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme pre-
viste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , dalla legge
25 giugno 1993, n. 206 , e dall’art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650.
— 67 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
5. Ai componenti dell’Autorità si applicano le disposizioni di cui
all’art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
6. Le competenze dell’Autorità sono così individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le se-
guenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo
schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare
con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di
cui al comma 3 dell’art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando
le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale
del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero
delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazio-
ni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto
del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazio-
ne delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di pro-
tezione civile ai sensi dell’art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ,
in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle
bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede
alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in comparte-
cipazione con il Ministero della difesa, l’Autorità provvede al previo
coordinamento con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall’art. 15
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle co-
municazioni e promuove l’intervento degli organi del Ministero delle
comunicazioni per l’eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi
all’equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel
rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i deco-
dificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunica-
zione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti
destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente
normativa da parte dell’Autorità o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti
radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o perio-
dici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, i for-
nitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line,
anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia, i fornitori di servizi
di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attua-
tive della direttiva (UE) 1808/2018 i prestatori di servizi della società
dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne
stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand, nonché
le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agen-
zie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di ser-
vizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l’editoria elettronica
e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione
operanti nel territorio nazionale. L’Autorità adotta apposito regolamento
per l’organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei cri-
teri di individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione diversi da quelli
già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta
e l’organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro
nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416 , e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990,
n. 223 , nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente del-
la Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 , al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49 , e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 . Gli atti relativi ai registri di cui al
presente numero esistenti presso l’ufficio del Garante per la radiodiffu-
sione e l’editoria sono trasferiti all’Autorità ai fini di quanto previsto
dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con ri-
ferimento alle tariffe massime, per l’interconnessione e per l’acces-
so alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non
discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infra-
strutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di
telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso
alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi
Serie generale – n. 12
di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del
settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione
sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema
di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione
entro novanta giorni dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un’informativa dai gestori del
servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del ser-
vizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di in-
terruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all’Autorità
avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito re-
golamento definito dalla stessa Autorità;
11) individua, in conformità alla normativa comunitaria,
alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell’art. 5,
comma 5, l’ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di
servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del
relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l’interconnessione dei sistemi nazionali di
telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano
richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle
reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività,
trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;
14) interviene nelle controversie tra l’ente gestore del servi-
zio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la sa-
lute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più
emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi
degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di
tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le con-
cessioni all’installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche.
Il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero della sanità e con
il Ministero delle comunicazioni, sentiti l’Istituto superiore di sanità e
l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), fissa entro
sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche
delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei
servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario
di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa
promuovendo l’integrazione delle tecnologie e dell’offerta di servizi di
telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità
dei servizi e per l’adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del
servizio recante l’indicazione di standard minimi per ogni comparto di
attività;
3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei
prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve
le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare
regolamenti, nel rispetto delle norme dell’Unione europea, per la di-
sciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che
svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono tra-
scorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi
servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza
della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi
tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall’art. 182-bis della leg-
ge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di te-
levendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e
regola l’interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio
o il gestore di rete e l’utente, che comporti acquisizione di informa-
zioni dall’utente, nonché l’utilizzazione delle informazioni relative agli
utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di auto-
regolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli
indirizzi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme
in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice
di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002,
e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti
dell’Autorità delibera l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 31
— 68 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se
il fatto costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale. Alle
sanzioni inflitte sia dall’Autorità che dal Comitato di applicazione del
Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pub-
blicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi
in ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguisti-
che riconosciute nell’ambito del settore delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla
propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’os-
servanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di
propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema
della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radio-
televisivo e verifica l’attuazione degli obblighi previsti nella suddetta
convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria
del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-
televisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema
di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del ser-
vizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all’attuazione delle finalità del
predetto servizio pubblico;
11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza
multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei di-
versi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione
e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, tra-
sparenza, verificabilità e certificazione da parte di soggetti indipendenti
e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentatività
dell’intero settore di riferimento. L’Autorità emana le direttive necessa-
rie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e princìpi e vigila sulla loro
attuazione. Qualora l’Autorità accerti il mancato rispetto delle disposi-
zioni di cui al presente numero, previa diffida, può irrogare al soggetto
inadempiente una sanzione fino all’1 per cento del fatturato dell’anno
precedente a quello in cui è effettuata la contestazione. La manipolazio-
ne dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite
la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell’art. 476,
primo comma, del codice penale;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei son-
daggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando
i criteri contenuti nell’apposito regolamento che essa stessa provvede
ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevi-
sive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall’art. 31 della legge
6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l’integrazione delle tecnologie e dell’offerta
di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l’opportunità di interventi, anche le-
gislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all’evoluzione,
sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l’applicazione delle norme legislative sull’ac-
cesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso
la predisposizione di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tec-
nologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi mul-
timediali, anche avvalendosi dell’Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle co-
municazioni e delle tecnologie dell’informazione», ai sensi dell’art. 12,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti
di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri
e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per
la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui cri-
Serie generale – n. 12
teri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e
contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari
per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radio-
televisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla pro-
prietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisi-
vo, secondo modalità stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e
adotta i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garan-
te per la radiodiffusione e l’editoria, escluse le funzioni in precedenza
assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell’art. 20 della legge 10 ot-
tobre 1990, n. 287 , che è abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della società
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi for-
mulati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vi-
gilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge
14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l’attivazione
dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confron-
ti dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relati-
va documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti
operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3,
4 e 6 della L. 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedi-
menti sono adottati anche in mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente
del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazio-
ne sull’attività svolta dall’Autorità e sui programmi di lavoro; la relazio-
ne contiene, fra l’altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza,
in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse,
ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti
e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema
informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello
nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che
esercitano l’attività radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella leg-
ge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell’Autori-
tà non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e
le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti;
14-bis) garantisce l’adeguata ed efficace applicazione del
regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli uten-
ti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante
l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la rac-
colta di informazioni pertinenti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribu-
ite con il regolamento di organizzazione dell’Autorità di cui al comma 9.
7-bis. Per l’esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla
portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato
interno, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata
quale autorità competente ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE)
2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative
funzioni, ai sensi dell’art. 3, numero 6), del citato regolamento (UE)
2017/ 2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all’art. 9
dello stesso regolamento, esercitati conformemente all’art. 10 del me-
desimo regolamento, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e
dall’art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute
le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizza-
zioni, deve consentire l’evidenziazione dei corrispettivi per l’accesso
e l’interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l’eviden-
ziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell’attività
di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di for-
nitura del servizio e la verifica dell’insussistenza di sussidi incrociati e
di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attua-
ta nel termine previsto dal regolamento di cui all’art. 1, comma 2, del
— 69 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore
delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall’approvazione
del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l’eviden-
ziazione degli elementi di cui al presente comma.
9. L’Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento,
adotta un regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamen-
to, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento
giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina
contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modali-
tà di svolgimento dei concorsi e le procedure per l’immissione nel ruolo
del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del
comma 18. L’Autorità provvede all’autonoma gestione delle spese per
il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero del tesoro. L’Autorità adotta regolamenti
sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti della Autorità attraverso l’emanazione di un documento
denominato Codice etico dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono
adottati dall’Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
denunziare violazioni di norme di competenza dell’Autorità e di inter-
venire nei procedimenti.
11. L’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità
per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono in-
sorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o desti-
natario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze
tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti
dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a
che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da
ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autori-
tà. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi
fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di
conciliazione.
12. I provvedimenti dell’Autorità definiscono le procedure rela-
tive ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell’Unione europea per la
regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consu-
matori e degli utenti. I criteri individuati dall’Autorità nella definizione
delle predette procedure costituiscono princìpi per la definizione delle
controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.
13. L’Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comu-
nicazioni e degli organi del Ministero dell’interno per la sicurezza e la
regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle
istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il
Garante per la radiodiffusione e l’editoria. Riconoscendo le esigenze di
decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni
di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono
funzionalmente organi dell’Autorità i comitati regionali per le comuni-
cazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall’in-
sediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente
svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L’Autorità, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali rela-
tivi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli
stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il
termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni
dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati
regionali radiotelevisivi operanti. L’Autorità d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di
sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le
comunicazioni. Nell’esplicazione delle funzioni l’Autorità può richie-
dere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza
e competenza. Le comunicazioni dirette all’Autorità sono esenti da bol-
lo. L’Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa
e dell’interno per gli aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali
per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure
di mobilità previste dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio
1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle tele-
Serie generale – n. 12
comunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è ri-
conosciuta al personale in posizione di comando dall’Ente poste italiane
presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica
del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui
effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
15. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Mi-
nistro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati
le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia
delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del perso-
nale del Ministero dell’interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con de-
creto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno,
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono
determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza
per i compiti d’istituto nello specifico settore della radiodiffusione e
dell’editoria.
16.
17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente
dell’Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva deter-
minazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni
di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica, su parere conforme dell’Autorità, in base alla rilevazione dei
carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità
previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti
ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell’Autorità.
18. L’Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato
dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità,
con le modalità previste dall’art. 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
19. L’Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipen-
denti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive mo-
dificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità
e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando
non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di
cui al presente comma è corrisposta l’indennità prevista dall’art. 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge l’Autori-
tà può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura
massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica,
mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell’ambito del personale dipendente dal Mini-
stero delle comunicazioni e dall’Ufficio del Garante per la radiodiffu-
sione e l’editoria purché in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle singole
funzioni.
21. All’Autorità si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della
presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga
alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16
e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamen-
to di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono
abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell’art. 6 della legge 6 agosto
1990, n. 223, nonché il secondo comma dell’art. 8 della legge 5 agosto
1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di
cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8
dell’art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. E’ abrogata altresì ogni nor-
ma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del
suo insediamento l’Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo
al Garante per la radiodiffusione e l’editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono
emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , per individuare le competenze trasferite,
coordinare le funzioni dell’Autorità con quelle delle pubbliche ammi-
nistrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o
— 70 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative pian-
te organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che discipli-
nano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
24.
25. Fino all’entrata in funzione dell’Autorità il Ministero delle
comunicazioni svolge le funzioni attribuite all’Autorità dalla presente
legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l’edi-
toria, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 1-bis del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474.
26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
27.
28. È istituito presso l’Autorità un Consiglio nazionale degli
utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative
delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e ra-
diotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si
sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona
o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale
degli utenti esprime pareri e formula proposte all’Autorità, al Parlamen-
to e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno
competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori
su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo,
promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi.
Con proprio regolamento l’Autorità detta i criteri per la designazione,
l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti
e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore
a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmes-
si al Garante per la protezione dei dati personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall’Autori-
tà espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio della pro-
pria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste
dall’art. 2621 del codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modali-
tà prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie
richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa
Autorità.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide
dell’Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinque-
cento milioni. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in
ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in appli-
cazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato
una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e
non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della con-
testazione. Se l’inottemperanza riguarda ordini impartiti dall’Autorità
nell’esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d’autore e dei diritti
connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato
realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della
contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal pre-
sente comma sono irrogate dall’Autorità.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione
è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti
del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospen-
sione dell’attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la
revoca.».
— Il regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti
online nel mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato
nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 168.
— Il regolamento (UE) n. 2017/2394 del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il
regolamento (CE) n. 2006/2004, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicem-
bre 2017, n. L 345.
Serie generale – n. 12
— Il testo dell’art. 2 della legge n. 481/1995 (Norme per la con-
correnza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), pubblicata nella
Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O, così recita:
«Art. 2 (Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utili-
tà). — 1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubbli-
ca utilità, competenti, rispettivamente, per l’energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro
complessivo del sistema delle comunicazioni, all’Autorità per le tele-
comunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di
tale sistema.
2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi
generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.
3.
4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono
definite da normative particolari che tengono conto delle specificità
di ciascun settore sulla base dei princìpi generali del presente articolo.
La presente legge disciplina nell’art. 3 il settore dell’energia elettrica e
del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti
legislativi.
5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al
controllo del settore di propria competenza. Per i settori dell’energia
elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati
effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le at-
tività della relativa filiera.
6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la
regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione
al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della defi-
nizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.
7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente
e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamen-
te sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In
nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere
favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere
all’audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della
presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro tren-
ta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene
espresso a maggioranza assoluta.
8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone
dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore;
durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di
decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente,
alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici
di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza
nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese ope-
ranti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti
delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l’intera
durata dell’incarico.
9. Per almeno due anni dalla cessazione dell’incarico i compo-
nenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente
o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego
con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale
divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione
pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire
e l’importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore
somma tra 500 milioni di lire e l’importo del corrispettivo percepito.
All’imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comun-
que, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi
di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato
reiterato, la revoca dell’atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali
sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli
ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di
uffici di supporto.
10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell’esercizio del-
le funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d’ufficio.
Fatta salva la riserva all’organo collegiale di adottare i provvedimenti
nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l’auto-
— 71 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
nomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e del decreto legi-
slativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, si applicano
i princìpi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indi-
rizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le
funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono deter-
minate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del tesoro.
12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all’art. 1
svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo
e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di
autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi
esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamen-
tari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni
di mercato ed all’evoluzione delle normative comunitarie;
b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo
nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di auto-
rizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;
c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i
soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto
dei princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento
alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l’obbligo di prestare
il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli
esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani
e dei disabili, garantendo altresì il rispetto: dell’ambiente, la sicurezza
degli impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e del-
le convenzioni, ivi comprese quelle relative all’esercizio in esclusiva,
delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle con-
dizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall’andamento
del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì
le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all’andamento del mer-
cato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per
determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonché le modalità per
il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale in
modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata dif-
fusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione
degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso
efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell’art. 1, tenendo separato
dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità
ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento del-
le tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i
soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della
proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le ta-
riffe si intendono verificate positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e ammini-
strativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l’al-
tro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta,
per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamen-
te gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito
dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi
analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione,
di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili,
determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del sog-
getto esercente il servizio nei confronti dell’utente ove il medesimo sog-
getto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli
qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al
comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione
dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo
in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle pre-
stazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da
garantire all’utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresen-
tanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per
settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di
cui al comma 37;
i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi;
studia l’evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare
condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento
Serie generale – n. 12
o all’erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le
modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento
e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei
servizi e sull’attività svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di
svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la
concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte
degli utenti intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli
utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei
livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei
confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del
regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti eser-
centi il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti,
garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodi-
camente la qualità e l’efficacia delle prestazioni all’uopo acquisendo
anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le
modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, con-
sentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti
al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti
semplificando le procedure per l’erogazione del servizio, assicurare la
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli
qualitativi e tariffari;
o) propone al Ministro competente la sospensione o la deca-
denza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano con-
sentiti dall’ordinamento;
p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti,
in base alla direttiva sui princìpi dell’erogazione dei servizi pubblici del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio
pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi e ne verifica il
rispetto.
13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle let-
tere b), d) e o) del comma 12, chiede all’Autorità una nuova proposta e
indica esplicitamente i princìpi e i criteri previsti dalla presente legge ai
quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere
la seconda proposta dell’Autorità, propone al Presidente del Consiglio
dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità
generale.
14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni ammi-
nistrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni
pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni.
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28,
il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in
precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve
le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni
riservate alle autonomie locali.
15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano
gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attua-
zione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1977, n. 235 .
16. Nella regione Valle d’Aosta si applicano le norme contenute
negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi
massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.
18. Salvo quanto previsto dall’art. 3 e unitamente ad altri criteri
di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che
l’Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del pri-
ce-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata
per un periodo pluriennale, sono i seguenti:
a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi
precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevato dall’ISTAT;
b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività,
prefissato per un periodo almeno triennale.
— 72 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti
elementi:
a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati
per un periodo almeno triennale;
b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi rela-
tivi al servizio universale;
c) costi derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo
e alla gestione della domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse.
20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:
a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e do-
cumenti sulle loro attività;
b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai
commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inos-
servanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza
da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni
o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in
cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non
superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle
violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del
servizio da parte degli utenti, di sospendere l’attività di impresa fino
a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione;
d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di
comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del
comma 12, lettera g), l’obbligo di corrispondere un indennizzo;
e) può adottare, nell’ambito della procedura di conciliazione
o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità
dell’erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di
scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.
21. Il Governo, nell’ambito del documento di programmazio-
ne economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di
sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi
generali del Paese.
22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a for-
nire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per
l’adempimento delle loro funzioni.
23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge
7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro no-
vanta giorni dall’avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazio-
ni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel
medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche
delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle im-
prese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione
degli utenti e sull’efficacia dei servizi.
24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità ido-
nee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;
b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l’espe-
rimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio
presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e sogget-
ti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure
di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istan-
za alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Fino alla scadenza del
termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di
deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giu-
risdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazio-
ne o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.
25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicu-
rata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e
amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione,
soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gaz-
zetta Ufficiale.
Serie generale – n. 12
28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro
trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l’organizza-
zione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di
ruolo, che non può eccedere le centoventi unità, l’ordinamento delle car-
riere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro
in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto
conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento
giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le
disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi-
cazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.
29. Il regolamento del personale di ruolo previsto nella pianta
organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad
eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base
all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifica-
zioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità
provvede mediante apposita selezione anche nell’ambito del personale
dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze
e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espleta-
mento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e
imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti
previsti nella pianta organica.
30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a
sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata
non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in nume-
ro non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali,
con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che
possono essere rinnovati per non più di due volte.
31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto
a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego
o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere
occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di de-
cadenza dall’impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con
una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di
lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l’impor-
to del corrispettivo percepito.
32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono emanati, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulte-
riori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente
legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le
piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla ap-
plicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in
materia dal Comitato interministeriale per la programmazione econo-
mica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regola-
mentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti
indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.
33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti
delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnala-
no all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza
di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l’Auto-
rità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio
entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti
in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e
degli altri strumenti di regolazione dell’esercizio dei servizi nazionali.
35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui
durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onero-
se, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.
36. L’esercizio del servizio in concessione è disciplinato da
convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l’ammi-
nistrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono
definiti, in particolare, l’indicazione degli obiettivi generali, degli scopi
specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del
servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimen-
to; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le mo-
dalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma
o della convenzione.
37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento
di servizio nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e di quanto
stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità
di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del
regolamento di servizio.
— 73 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
38. All’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del-
le Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi,
per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:
a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministe-
ro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non
superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dai
soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 lu-
glio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con de-
creto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del
tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
39. [Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il con-
tributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri
atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità].
40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni e all’Autorità per l’energia
elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti.
41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note all’art. 35:
— Il testo dell’art. 7-bis del decreto legislativo n. 66/2005 (Attua-
zione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del
combustibile diesel), pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96,
S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 7-bis (Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra).
— 1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra
prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per
i quali hanno assolto l’accisa nell’anno di riferimento e dell’elettricità
fornita nell’anno di riferimento siano inferiori almeno del 6 per cento
rispetto al valore di riferimento per i carburanti stabilito nell’allegato
V-bis.2.
1-bis. Ai fini della quantificazione dell’intensità delle emissioni
di gas ad effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di
vita dovute ai carburanti e all’elettricità, i fornitori utilizzano il metodo
di calcolo di cui all’allegato V-bis.1. I fornitori che sono PMI utilizzano
il metodo di calcolo semplificato di cui all’allegato V-bis.1.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per il tramite del GSE, una relazio-
ne, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno
assolto l’accisa e dell’elettricità fornita, in cui sono specificate almeno
le seguenti informazioni:
a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di
elettricità forniti con l’indicazione, ove appropriato, del luogo di acqui-
sto e dell’origine;
b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante
il ciclo di vita per unità di energia.
3. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando le defini-
zioni e il metodo di calcolo di cui all’allegato V-bis.1.
4. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando il formato
di cui all’allegato IV della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard
elaborato dall’AEA. Il formato e le modalità di trasmissione della rela-
zione sono pubblicati sul sito del GSE.
5. Nel caso in cui i combustibili per i quali il fornitore ha assolto
l’accisa contengano biocarburanti, le loro emissioni di gas serra prodot-
te durante il ciclo di vita per unità di energia possono essere conteggiate
ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove per gli stessi sia stato accertato,
ai sensi dell’art. 7-quater, il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui
all’art. 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui
all’art. 7-quater, comma 5. A tal fine gli operatori economici rilasciano
al fornitore, al momento della cessione di ogni partita di biocarburante,
copia di un certificato di sostenibilità rilasciato nell’ambito del Sistema
nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti di cui
all’art. 7-quater, comma 1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto
di una decisione ai sensi dell’art. 7-quater, paragrafo 4, della direttiva
98/70/CE, introdotto dall’art. 1 della direttiva 2009/30/CE, nonché una
dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del
Serie generale – n. 12
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive mo-
dificazioni, relativa all’origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di
gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, per unità di energia,
della stessa partita.
5-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore che immette al
consumo biocarburanti anche in miscele utilizzati nel settore dell’avia-
zione può conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo di riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi
sia stato accertato, ai sensi dell’art. 7-quater, il rispetto dei criteri di
sostenibilità di cui all’art. 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di in-
formazione di cui all’art. 7-quater, comma 5. Con decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni
per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungi-
mento dell’obiettivo di riduzione di cui al comma 1.
6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le emissioni di gas a
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono cal-
colate conformemente alla metodologia indicata all’art. 7-quinquies. Le
emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo vita degli altri
tipi di combustibili e dell’elettricità sono calcolate conformemente alla
metodologia stabilita nell’allegato V-bis.1. Con decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni ai
fini del calcolo dell’elettricità fornita in termini quantitativi e dell’inten-
sità delle emissioni di gas a effetto serra.
7. Il fornitore mantiene a disposizione dell’autorità preposta agli
accertamenti di cui all’art. 8, comma 5-bis, per i cinque anni successivi
al pagamento dell’accisa, la documentazione contenente i dati dai quali
sono state ricavate le informazioni comunicate ai sensi del comma 2.
8. L’operatore economico mantiene a disposizione dell’autorità
preposta agli accertamenti di cui all’art. 8, comma 5-bis, per i cinque
anni successivi alla cessione al fornitore della partita di biocarburante,
la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha prodotto
l’autocertificazione di cui al comma 5.
9.
10. Un gruppo di fornitori può scegliere di ottemperare congiun-
tamente agli obblighi di cui al comma 1. In tal caso il gruppo viene
considerato un fornitore unico. Le modalità di applicazione delle di-
sposizioni del presente comma sono stabilite ai sensi dell’art. 7-bis, pa-
ragrafo 5, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall’art. 1 della direttiva
2009/30/CE.
11. I fornitori trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, entro il 1° gennaio 2013, una relazione che
illustri la possibilità di raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle
indicate al comma 1 entro il 2020 attraverso uno dei seguenti metodi:
a) la fornitura di energia elettrica per qualsiasi tipo di vei-
colo stradale, macchina mobile non stradale, comprese le navi adibite
alla navigazione interna, trattore agricolo o forestale o imbarcazione da
diporto;
b) l’uso di qualsiasi tecnologia, compresi la cattura e lo stoc-
caggio del carbonio, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;
c) l’utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo
di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, secondo quanto stabilito nel
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.
12. Il GSE redige e trasmette annualmente, entro il trenta mag-
gio, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
per conoscenza, ad ISPRA, un rapporto sulla esattezza, sulla comple-
tezza e sulla conformità alle disposizioni di cui al comma 6 della rela-
zione prevista al comma 2, nonché sull’accertamento delle infrazioni
agli obblighi previsti ai commi 7 e 8. Il GSE provvede ad assicurare al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’accesso
alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al
fine di garantire ulteriori approfondimenti.».
Note all’art. 36:
— Si riporta il testo dell’art. 37 del decreto legislativo n. 47/2020
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per
sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei
costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del re-
golamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla
decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del
— 74 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva
stabilizzatrice del mercato), pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 2020,
n. 146.
«Art. 37 (Uso di crediti, utilizzabili nell’ambito del sistema co-
munitario prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale sui
cambiamenti climatici). — 1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di
restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti,
degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall’Italia
possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettano i criteri quali-
tativi sanciti dall’art. 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/
CE e fino alla quantità stabilita dal Comitato sulla base di quanto stabi-
lito dallo stesso art. 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla
Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.».
— Il testo della rubrica dell’Allegato I del citato decreto legislativo
n. 47/2020, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Allegato I. Categorie di attività cui si applica il presente decre-
to legislativo.».
Note all’art. 37:
— Il testo dell’art. 27 del decreto legislativo n. 206/2005 (Codice
del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229),
pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., come modifi-
cato dalla presente legge, così recita:
«Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). — 1. L’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denomina-
ta “Autorità”, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo
anche quale autorità competente per l’applicazione del regolamento
(UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 di-
cembre 2017, sulla coopera-zione tra le autorità nazionali responsabili
dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga
il regolamento (CE) n. 2006/2004, nei limiti delle disposizioni di legge.
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell’art. 19, comma 3,
la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professio-
nisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il
rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri
di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazio-
ne competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione
ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione
che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le
Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti appli-
cativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle
rispettive competenze.
2. L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organiz-
zazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche
commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l’Autorità si
avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento
(UE) 2017/2394 anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere.
Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’Autorità può avva-
lersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti
per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui
redditi. L’intervento dell’Autorità è indipendente dalla circostanza che
i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in
cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.
3. L’Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la so-
spensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sus-
siste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istrutto-
ria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere
al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni
informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può, altresì, richiedere
a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i
documenti rilevanti al fine dell’accertamento dell’infrazione. Si appli-
cano le disposizioni previste dall’art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
3-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in con-
formità a quanto disposto dall’art. 9 del regolamento (UE) 2017/2394
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può or-
dinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle
reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione
nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telema-
tici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate
ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di te-
lecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commercia-
le scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo
periodo, hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti delle quali
Serie generale – n. 12
sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evi-
tare la protrazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste
in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza,
senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente com-
ma, l’Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a
5.000.000 di euro.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto
disposto dall’Autorità ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 10 ot-
tobre 1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o
la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L’Autorità può disporre che il professionista fornisca prove
sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, te-
nuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di
qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata,
date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ri-
tenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in
ogni caso, al professionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali,
che egli non poteva ragionevolmente prevedere l’impatto della pratica
commerciale sui consumatori, ai sensi dell’art. 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa
attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofoni-
ca o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità, prima
di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della
pratica commerciale, l’Autorità può ottenere dal professionista respon-
sabile l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando
la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili
di illegittimità. L’Autorità può disporre la pubblicazione della dichiara-
zione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali
ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli ob-
bligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere
all’accertamento dell’infrazione.
8. L’Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta
la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o
la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo
provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la
pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un’apposita
dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commer-
ciali scorrette continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scor-
retta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della
gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali
scorrette ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere
inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite
sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti
indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che
tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.
11. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con pro-
prio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garan-
tire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a
quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed
in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7,
l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può di-
sporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non supe-
riore a trenta giorni.
13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle
violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e
29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo
deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedi-
mento dell’Autorità.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedi-
mento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non
scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che
vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al
giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
— 75 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’art. 2598 del co-
dice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in
materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore
protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e
dei marchi d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbra-
io 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni
di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di
imprese, beni e servizi concorrenti.».
— Il testo dell’art. 37-bis del citato decreto legislativo n. 206/2005,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessato-
rie). — 1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è designa-
ta, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394,
quale autorità competente responsabile dell’applicazione della diretti-
va 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accerta-
mento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si
applica l’art. 27 del presente codice. L’Autorità, sentite le associazioni
di categoria rappresentative a livello nazionale d’ufficio o su denun-
cia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà del-
le clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si
concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con
la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposi-
zioni previste dall’art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al com-
ma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000
euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è
diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione
del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che
adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo rite-
nuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente
i consumatori a cura e spese dell’operatore. In caso di inottemperanza
alle disposizioni di cui al presente comma, l’Autorità applica una san-
zione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preven-
tivamente l’Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che in-
tendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo
le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L’Autorità si
pronuncia sull’interpello entro il termine di centoventi giorni dalla ri-
chiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte,
incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito
di interpello non possono essere successivamente valutate dall’Autorità
per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabi-
lità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’Autori-
tà, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice
amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla
validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.
5. L’Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l’accesso agli atti, nel
rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento
l’Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di
categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di com-
mercio interessate o loro unioni attraverso l’apposita sezione del sito
internet di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell’eser-
cizio delle competenze di cui al presente articolo, l’Autorità può sentire
le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti
interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro
unioni.
6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse
umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.».
— Il regolamento 2017/2394/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga
il regola mento (CE) n. 2006/2004, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 di-
cembre 2017, n. L 345.
— La direttiva n. 93/13/CEE del Consiglio concernente le clau-
sole abusive nei contratti stipulati con i consumatori è pubblicata nella
G.U.C.E. 21 aprile 1993, n. L 95.
Serie generale – n. 12
— Il testo dell’art. 66 del citato decreto legislativo n. 206/2005,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 66 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). — 1. Al fine
di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I
a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione
le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del
presente Codice.
2. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ufficio
o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse,
accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del pre-
sente Capo nonché dell’art. 141-sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la
continuazione e ne elimina gli effetti.
3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si ap-
plica l’art. 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.
4. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge
le funzioni di autorità competente ai sensi dell’art. 3, numero 6), del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2017, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del
presente Capo.
5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiu-
diziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie
di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle
procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».
— Il regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamen-
to sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»), pubblicato nella
G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364.
— Il testo dell’art. 144-bis del citato decreto legislativo n. 206/2005,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 144-bis (Cooperazione tra le autorità nazionali per la
tutela dei consumatori). — 1. Il Ministero dello sviluppo economico,
salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di si-
stemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di setto-
re, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi
dell’art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni
vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di
altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai
sensi del medesimo art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394,
in materia di:
a) – b);
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte
IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II,
sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo
II;
f) – g);
h) contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per
le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui
alla parte III, titolo IV, capo I.
2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità com-
petenti ai sensi dell’art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394,
che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all’art. 9 dello stesso rego-
lamento e li esercitano conformemente all’art. 10 del medesimo rego-
lamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla
normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi
collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall’applicazio-
ne del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo
periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi po-
teri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri
di indagine e di esecuzione di cui all’art. 9 del citato regolamento, in
conformità all’art. 10 del medesimo regolamento, con facoltà di av-
valersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i
dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità
stabilite dai rispettivi regolamenti.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Mini-
stero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia
di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento
dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre
definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.
Limitatamente ai poteri di cui all’art. 139, può avvalersi delle associa-
zioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 137.
— 76 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indi-
cazione dei prezzi di cui all’art. 17 del presente codice e le disposizio-
ni di cui all’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 il Mi-
nistero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di
cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni.
5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2,
nonché relativamente all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6
e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, com-
ma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire
il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato
motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste,
nell’ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunita-
rie, nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni
non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all’art. 27, comma 4.
7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti
del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per por-
re fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni
di cui all’art. 27, comma 12.
8. Ai sensi degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento
(UE) 2017/2394, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla
parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all’art. 27, commi
1 e 2, in relazione alle funzioni di autorità competente attribuite all’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori,
nell’ambito delle proprie competenze, l’Autorità garante della concor-
renza e del mercato provvede ai sensi dell’art. 27.
9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l’ufficio unico
di collegamento responsabile dell’applicazione del citato regolamento
(UE) 2017/2394.
9-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è
designata quale organismo responsabile ai sensi dell’art. 7, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2018/302. In relazione al regolamento (UE)
2018/302, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è designa-
ta autorità competente ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2017/2394. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni
del medesimo regolamento (UE) 2018/302, si applica l’art. 27, commi
da 2 a 15, del presente codice.
9-ter. Il Centro nazionale della rete europea per i consumatori
(ECC-NET) è designato quale organismo competente a fornire assi-
stenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un
professionista ai sensi dell’art. 8 del regolamento (UE) 2018/302. Per le
finalità di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all’art. 30,
comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».
— Il testo dell’art. 51-octies del decreto legislativo n. 79/2011
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, non-
ché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di mul-
tiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,
contratti di rivendita e di scambio), pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno
2011, n. 129, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 51-octies (Applicazione delle sanzioni amministrative). —
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e
51-novies, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, d’ufficio
o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse,
accerta le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 51-septies, ne inibi-
sce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli
strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settem-
bre 2005, n. 206.
1-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è
designata, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, quale autorità competente responsabile dell’applicazione della
direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici
collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la diretti-
va 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga
la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e
di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si
applica l’art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206.».
— La direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai ser-
vizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
Serie generale – n. 12
e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, è pubblicata nella
G.U.U.E. 11 dicembre 2015, n. L 326.
— La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/
CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicata
nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304.
— La direttiva 90/314/CEE del Consiglio concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, è pubblicata nella G.U.C.E.
23 giugno 1990, n. 158.
— Il testo dell’art. 3 del decreto legislativo n. 169/2014 (Disciplina
sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE)
n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo
ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus), pubblicato
nella Gazz. Uff. 21 novembre 2014, n. 271, come modificato dalla pre-
sente legge, così recita:
«Art. 3 (Organismo nazionale responsabile dell’applicazione
del regolamento). — 1. L’organismo responsabile di cui all’art. 28 del
regolamento è individuato nell’Autorità e svolge le seguenti funzioni:
a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed ef-
fettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regola-
mento stesso, per quanto ivi previsto;
b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell’art. 28,
paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, ai fini dell’accertamento
delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento, relativamente ai
servizi regolari, di cui all’art. 1, commi 3, 4, e 5, del presente decreto;
c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento
ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.
2. L’Autorità è altresì responsabile dell’applicazione del rego-
lamento (UE) 2017/2394, relativamente alla materia disciplinata dal
regolamento.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l’Au-
torità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o
da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e
può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione
delle stazioni.
4. L’Autorità riferisce al Parlamento in ordine all’applicazione
del regolamento e all’attività espletata con riferimento all’anno solare
precedente nell’ambito della relazione di cui all’art. 37, comma 5, pri-
mo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modi-
ficazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l’Autorità può avanzare
al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto,
anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.
5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo al vettore,
trascorsi novanta giorni dalla presentazione può presentare un reclamo
all’Autorità per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi
di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecni-
che stabilite con provvedimento della medesima Autorità, adottato en-
tro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L’Autorità
istruisce e valuta, a norma dell’art. 4, i reclami pervenuti ai fini dell’ac-
certamento dell’infrazione.
6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i re-
clami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali
che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini
della definizione del procedimento per l’accertamento e l’irrogazione
delle sanzioni di cui all’art. 4, all’Autorità con periodicità mensile. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate
le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle
singole regioni.
7. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in ordine
ai compiti ed alle funzioni dell’Autorità, le regioni e le province autono-
me di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati, indicano le
stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a
mobilità ridotta, ai fini della designazione prevista all’art. 12 del regola-
mento cui provvede il Ministero. Al fine di garantire la tutela uniforme
dei diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, con decreto
non avente natura regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del pre-
sente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-
to, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono indivi-
duati i criteri e le modalità in base ai quali sono designate dette stazioni.
— 77 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
8. Per lo svolgimento delle funzioni cui ai commi 1 e 2, all’Au-
torità sono assegnate ulteriori dieci unità di personale, da reperire
nell’ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con
le modalità previste dall’art. 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Alla copertura
del relativo onere si provvede nell’ambito delle risorse, già previste a
legislazione vigente, di cui al medesimo art. 37, comma 6, lettera b), del
citato decreto-legge n. 201 del 2011 e senza incremento del contributo a
carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati.».
— Il testo dell’art. 3 del decreto legislativo n. 129/2015 (Disciplina
sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE)
n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relati-
vo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili
interne), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto 2015, n. 191, come mo-
dificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 3 (Organismo nazionale responsabile dell’applicazione
del regolamento). — 1. L’organismo responsabile di cui all’art. 25 del
regolamento è individuato nell’Autorità di regolazione dei trasporti e
svolge le seguenti funzioni:
a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed ef-
fettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regola-
mento stesso, per quanto ivi previsto;
b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell’art. 25,
paragrafo 3, lettera b), del regolamento ai fini dell’accertamento delle
infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento;
c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento
ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.
2. L’Autorità è altresì responsabile dell’applicazione del rego-
lamento (UE) n. 2017/2394, relativamente alla materia disciplinata dal
regolamento.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l’Au-
torità può acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli
enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro
soggetto interessato e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori
e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali.
4. L’Autorità riferisce al Parlamento in ordine all’applicazione
del regolamento e all’attività espletata con riferimento all’anno solare
precedente nell’ambito della relazione di cui all’art. 37, comma 5, pri-
mo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modi-
ficazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l’Autorità può avanzare
al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto,
anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.
5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo, ai sen-
si dell’art. 24, paragrafo 2, del regolamento, al vettore o all’operatore
del terminale, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento può inoltrare un
reclamo all’Autorità per presunte infrazioni al regolamento, anche av-
valendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità
tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorità, adottato
entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L’Au-
torità istruisce e valuta, a norma dell’art. 4, i reclami pervenuti ai fini
dell’accertamento dell’infrazione.
6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i re-
clami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali
che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini
della definizione del procedimento per l’accertamento e l’irrogazione
delle sanzioni di cui all’art. 4, all’Autorità con periodicità mensile. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate
le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle
singole regioni.».
Note all’art. 38:
— Il testo dell’art. 38 del decreto legislativo n. 28/2011 (Attua-
zione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le 28 marzo 2011, n. 71, S.O., come modificato dalla presente legge,
così recita:
«Art. 38 (Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioli-
quidi). — 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal
1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi uti-
lizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffresca-
mento possono essere computati per il raggiungimento degli obiettivi
Serie generale – n. 12
nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i
meccanismi basati sull’obbligo di rispetto di quote minime, solo se ri-
spettano i criteri di sostenibilità di cui al decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66. Per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte
durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica quan-
to previsto dallo stesso provvedimento attuativo.
2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente
articolo, ai fini del calcolo richiamato al punto 19 dell’allegato V della
direttiva 2009/28/CE si fa riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi
richiamati.».
— La direttiva n. 2009/30/CE, del Parlamento europeo e del Consi-
glio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche
relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione
di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto
concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adi-
bite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE è pubbli-
cata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.
— Il decreto legislativo n. 66/2005 (Attuazione della direttiva
2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile die-
sel), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O.
— Il testo dell’art. 39 del citato decreto legislativo n. 28/2011,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 39 (Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i
biocarburanti e per i bioliquidi). — 1. Ai fini della verifica del rispetto
dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti, si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ivi incluse le sanzioni.
2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano anche per
la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei bioliquidi.».
— Il testo dell’Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 28/2011,
come modificato dalla presente legge, così recita:
«Allegato 1. (art. 3, comma 4). Procedure di calcolo degli obiettivi.
1. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI
1. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art. 3, com-
ma 1, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili è calcolato
come la somma:
a) del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche
rinnovabili;
b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per
il riscaldamento e il raffreddamento;
c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnova-
bili nei trasporti.
Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul con-
sumo finale lordo, il gas, l’elettricità e l’idrogeno prodotti da fonti ener-
getiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini
delle lettere a), b) o c), del primo comma.
2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di
sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal presente
decreto, non sono presi in considerazione. Ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei
bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuc-
cherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come
colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7% del
consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.
3. Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finale lordo di
elettricità da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di
elettricità prodotta a livello nazionale da fonti energetiche rinnovabili,
escludendo la produzione di elettricità in centrali di pompaggio con il
ricorso all’acqua precedentemente pompata a monte.
4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che utiliz-
zano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della
parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il
contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo conte-
nuto energetico.
5. L’elettricità da energia idraulica ed energia eolica è presa in
considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita
al paragrafo 3.
6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presente paragrafo, il con-
sumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e
il raffreddamento è calcolato come quantità di teleriscaldamento e te-
leraffrescamento prodotti a livello nazionale da fonti rinnovabili più il
consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell’industria, nelle fami-
glie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscal-
damento, il raffreddamento e la lavorazione.
— 78 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinno-
vabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore
e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il
contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo conte-
nuto energetico.
8. Si tiene conto dell’energia da calore aerotermico, geotermico
e idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del comma 1, lettera
b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda di almeno il
5% l’apporto energetico primario necessario per far funzionare le pom-
pe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti
rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolato secondo la meto-
dologia di cui al paragrafo 4.
9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto dell’ener-
gia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di
diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progetta-
zione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non
rinnovabili.
10. Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui
al paragrafo 5 è quello indicato nello stesso paragrafo.
11. La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo
il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per
il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa
in percentuale.
12. La somma di cui al comma 1 è adeguata in considerazione
dell’eventuale ricorso a trasferimenti statistici o a progetti comuni con
altri Stati membri o a progetti comuni con Paesi terzi.
In caso di trasferimento statistico, la quantità trasferita:
a) a uno Stato membro è dedotta dalla quantità di energia rin-
novabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell’obietti-
vo di cui all’art. 3, comma 1;
b) da uno Stato membro è aggiunta alla quantità di energia rin-
novabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell’obietti-
vo di cui all’art. 3, comma 1.
In caso di progetto comune con Paesi terzi, l’energia elettrica im-
portata è aggiunta alla quantità di energia rinnovabile presa in considera-
zione ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art. 3, comma 1.
13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell’ambito
della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria
indicativa, la quantità di energia consumata nel settore dell’aviazione è
considerata, come quota del consumo finale lordo di energia, non supe-
riore al 6,18 per cento.
14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della
quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal re-
golamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia e successive
modificazioni.
2. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNO-
VABILI IN TUTTE LE FORME DI TRASPORTO
1. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art. 3, com-
ma 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per il calcolo del denominatore, ossia della quantità totale
di energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi
in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati
nel trasporto su strada e su rotaia e l’elettricità compresa l’elettricità
utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili
liquidi e gassosi di origine non biologica;
b) per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia
da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del primo comma,
sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili
consumati in tutte le forme di trasporto; la presente lettera si applica
fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-bis) del presente paragrafo e
della parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato;
c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la pro-
duzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di
origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), è utilizzata la quo-
ta nazionale di elettricità da fonti rinnovabili, misurata due anni prima
dell’anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell’energia
elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elet-
trificato, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto
energetico dell’apporto di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.
Per il calcolo dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili
consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consu-
mo è considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell’apporto di
elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili;
Serie generale – n. 12
c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota
di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture
amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici
agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è su-
periore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non
sono conteggiati ai fini del limite fissato:
a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed
altri carburanti di cui all’allegato I, parte 2.bis del presente allegato;
b) biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture
coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini
energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e
oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state
coltivate su terreni di cui all’allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera
b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazio-
nali di cui all’art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti prodotti a
partire da materie prime e degli altri carburanti di cui all’allegato I, parte
2-bis è equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.
2-BIS. MATERIE PRIME E CARBURANTI IL CUI CONTRIBU-
TO È CONSIDERATO PARI A DUE VOLTE IL LORO CONTENUTO
ENERGETICO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO DI
CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 2.
Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo è conside-
rato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento
dell’obiettivo di cui all’art. 3, comma 2 e una volta per il conseguimento
dell’obiettivo dell’art. 3, comma 2-bis.
a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non
differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiet-
tivi di riciclaggio di cui all’art. 181 e allegato E del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
c) Rifiuto organico come definito all’art. 183, comma 1, lette-
ra d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta dif-
ferenziata di cui all’art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali
non idonei all’uso nella catena alimentare umana o animale, incluso ma-
teriale proveniente dal commercio al dettaglio e all’ingrosso e dall’in-
dustria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le
materie prime elencate nella parte B del presente allegato.
e) Paglia.
f) Concime animale e fanghi di depurazione.
g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di
frutti di palma vuoti.
h) Pece di tallolio.
i) Glicerina grezza.
l) Bagasse.
m) Vinacce e fecce di vino.
n) Gusci.
o) Pule.
p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.
q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai resi-
dui dell’attività e dell’industria forestale quali corteccia, rami, prodotti
di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge,
liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite
all’art. 2, comma 1, lettera q-quinquies).
s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all’art. 2, com-
ma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.
t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di
origine non biologica.
u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte
energetica è rinnovabile in conformità all’art. 2, comma 1, lettera a).
v) Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità
all’art. 2, comma 1, lettera a).
Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo è conside-
rato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento
dell’obiettivo di cui all’art. 3, comma 2; tali materie prime e carbu-
ranti non concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art. 3,
comma 2-bis.
a) Olio da cucina usato.
— 79 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale – n. 12
b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in confor-
mità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio.SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per
tali pompe di calore;
3. FORMULA DI NORMALIZZAZIONE PER IL COMPUTO
DELL’ELETTRICITÀ DA ENERGIA IDRAULICA E DA ENERGIA
EOLICAŋ è il rapporto tra la produzione totale lorda di elettricità e il
consumo di energia primaria per la produzione di energia e sarà calcola-
to come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat.
Ai fini del computo dell’elettricità da energia idraulica in un
dato Stato membro si applica la seguente formula:
Nel caso di pompe di calore a gas ŋ è posto pari a 1 fino alla de-
terminazione di un più appropriato valore, effettuata dal Ministero dello
sviluppo economico con apposita circolare al GSE.
5. CONTENUTO ENERGETICO DEI CARBURANTI PER
AUTOTRAZIONE
dove N = anno di riferimento;
QN (norm) = elettricità normalizzata generata da tutte le centrali
idroelettriche nazionali nell’anno N, a fini di computo;
Qi = quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente ge-
nerata nell’anno i da tutte le centrali idroelettriche nazionali, escludendo
la produzione delle centrali di pompaggio che utilizzano l’acqua prece-
dentemente pompata a monte;
Ci = capacità totale installata, al netto dell’accumulazione per
pompaggi, misurata in MW, di tutte le centrali idroelettriche nazionali
alla fine dell’anno i.
Ai fini del computo dell’elettricità da energia eolica in un dato
Stato membro si applica la seguente formula:
Carburante
Bioetanolo (etanolo prodotto a partire
dalla biomassa)
Bio-ETBE (etere etilterbutilico pro-
dotto a partire dal bioetanolo)
Biometanolo (metanolo prodotto a
partire dalla biomassa destinato a
essere usato come biocarburante)
Bio-MTBE (etere metilterbutilico
prodotto a partire dal biometanolo)
Bio-DME (dimetiletere prodotto a
partire dalla biomassa destinato a
essere usato come biocarburante)
Dove:
N = anno di riferimento;
QN (norm) = elettricità normalizzata generata da tutte le centrali
eoliche nazionali nell’anno N, a fini di computo;
Qi = quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente
generata nell’anno i da tutte le centrali eoliche nazionali;
Bio-TAEE (etere terziario-amil-eti-
lico prodotto a partire dal bioetanolo)
Contenuto
energetico
per peso
(potere
calorifico
inferiore MJ/
kg)Contenuto
energetico
per volume
(potere
calorifico
inferiore,
MI/1)
2721
36 (di cui
il 37%
prodotto
da fonti
rinnovabili)
20
35 (di cui
il 22%
prodotto
da fonti
rinnovabili)
28
38 (di cui
il 29%
prodotto
da fonti
rinnovabili)
27 (di cui
il 37%
prodotto
da fonti
rinnovabili)
16
26 (di cui
il 22%
prodotto
da fonti
rinnovabili)
19
29 (di cui
il 29%
prodotto
da fonti
rinnovabili)
Biobutanolo (butanolo prodotto a
partire dalla biomassa destinato a
essere usato come biocarburante)3327
Biobutanolo (butanolo prodotto a
partire dalla biomassa destinato a
essere usato come biocarburante)3733
4. COMPUTO DELL’ENERGIA PRODOTTA DALLE POMPE DI
CALOREDiesel Fischer-Tropsch (idrocarburo
sintetico o miscela di idrocarburi
sintetici prodotti a partire dalla
biomassa)4434
La quantità di energia aerotermica, geotermica o idrotermica
catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinno-
vabili ai fini del presente decreto legislativo, ERES, è calcolata in base
alla formula seguente:Olio vegetale idrotrattato (olio
vegetale sottoposto a trattamento
termochimico con idrogeno)4434
Olio vegetale puro (olio prodotto a
partire da piante oleaginose mediante
spremitura, estrazione o procedimenti
analoghi, greggio o raffinato ma
chimicamente non modificato, nei
casi in cui il suo uso sia compatibile
con il tipo di motori usato e con i
corrispondenti requisiti in materia di
emissione)3734
Cj = capacità totale installata, misurata in MW, di tutte le cen-
trali eoliche dello Stato membro alla fine dell’anno j;
n = il più basso dei seguenti valori: 4 o il numero di anni
precedenti l’anno N per i quali sono disponibili dati sulla capacità e la
produzione nazionale in questione.
ERES = Qusable *(1 – 1/SPF)
dove
Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore
che rispondono ai criteri che saranno definiti sulla base degli orienta-
menti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’allegato VII della diret-
tiva 2009/28/CE, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore
per le quali SPF > 1,15 * 1/ŋ sarà preso in considerazione;
— 80 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale – n. 12
MEDIA (*)Intervallo inter-
percentile deri-
vato dall’analisi
di sensibilità
(**)
Cereali e altre amidacee12da 8 a 16
Zuccheri13da 4 a 17
Colture oleaginose55da 33 a 66
Biogas (gas combustibile prodotto
a partire dalla biomassa e/o dalla
frazione biodegradabile dei rifiuti,
che può essere trattato in un impianto
di purificazione per ottenere una
qualità analoga a quella del metano,
destinato a essere usato come biocar-
burante 0 gas di legna)50Benzina4332Diesel4336dove
(*) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponde-
rata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente
(**) L’intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utiliz-
zando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile
derivati dall’analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore
al di sotto del quale è risultato il 5% delle osservazioni (vale a
dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori
a 8, 4 e 33 gCO2eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile
suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95%
delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha
mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2eq/MJ).
Gruppo di materie prime
–
— Si riporta il testo della lettera c) della lettera c-bis del punto 1
della parte 2 dell’Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 28/2011:
«c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di
secondo raccolto.».
— Il testo della dell’art. 10 del decreto legislativo n. 51/2017 (At-
tuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo
e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE rela-
tiva alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva
(UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità
della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2017, n. 97, come modificato dalla presente
legge, così recita:
«Art. 10 (Modifiche all’allegato V-bis al decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della diret-
tiva (UE) 2015/1513). — 1. All’allegato V-bis, al decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Parte «C» il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock
di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el,
sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20
anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: el
= (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB, dove:
el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da mo-
difiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazio-
ne del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità
di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I «terreni coltivati»
e le «colture perenni» sono considerati un solo tipo di destinazione del
terreno;
CSR = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla
destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate)
di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La
destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel
gennaio 2008 o 20 anni prima dell’ottenimento delle materie prime, se
quest’ultima data è posteriore;
CSA = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla de-
stinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio
per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui
lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al
CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo 20 anni o quando le
colture giungono a maturazione, se quest’ultima data è anteriore;
P = la produttività delle colture (misurata come energia da biocar-
burante prodotta per unità di superficie all’anno); e
eB = premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburante la cui biomassa è
ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni
di cui al punto 8.
b) Alla parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. La guida
di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010 adottata a
norma del punto 10, parte C, dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE
funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.»;
c) dopo la parte «E» è aggiunta la seguente:
«E-bis: Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto
della destinazione dei terreni
La seguente tabella riporta le emissioni stimate provvisorie pro-
dotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destina-
zione dei terreni (gCO2eq/MJ)
Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della de-
stinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti
prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:
1) materie prime non presenti nella tabella del presente allegato;
2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento
diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una del-
le seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni forestali,
terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni
coltivati o colture perenni, dove per colture perenni si intendono le col-
ture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annual-
mente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio. In tal
caso occorre calcolare un valore di emissione associato al cambiamento
diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità della parte C,
paragrafo 7, dell’allegato V-bis.”.».
— La direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della
benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla pro-
mozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, è pubblicata nella
G.U.U.E. 15 settembre 2015, n. 239.
Note all’art. 39:
— Il testo dell’art. 2 della legge n. 234/2012 (Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della norma-
tiva e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge,
così recita:
«Art. 2 (Comitato interministeriale per gli affari europei). —
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di
formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli
atti dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei
compiti di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espres-
si dalle Camere, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è
convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso partecipano il
Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la
coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie
oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all’ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interes-
sano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di
regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambi-
ti di competenza, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), il presidente dell’Unione delle province d’Italia (UPI)
e il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani
(UNCEM).
3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze
attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio
dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
— 81 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.
5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE
sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Diparti-
mento per le politiche europee, di cui all’art. 18, ai fini della definizio-
ne unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente,
d’intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
6. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera
b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli
affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la
coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica,
di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione
dell’art. 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consi-
glio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi,
entro un contingente massimo di ventotto unità, di cui ventiquattro ap-
partenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenen-
ti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale, in posizione
di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la
disposizione di cui all’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. Nell’ambito del predetto contingente, il numero delle unità di
personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo
delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presiden-
za del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può
avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome, di cui
tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità
appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, designato dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da
definire d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il
Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico dell’amministrazione di apparte-
nenza e rimane a carico della stessa.
9. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al
funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui
all’art. 19, nell’ambito del Dipartimento per le politiche europee è indi-
viduata la Segreteria del CIAE.
9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affa-
ri europei, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e dell’art. 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra persone di elevata
professionalità e di comprovata esperienza.».
Note all’art. 40:
— Il testo dell’art. 4 della legge n. 234/2012 (Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della norma-
tiva e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge,
così recita:
«Art. 4 (Consultazione e informazione del Parlamento). —
1. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Go-
verno illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale
tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati.
Esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima
delle riunioni del Consiglio dell’Unione europea e dell’Eurogruppo e
delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni.
Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risul-
tanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione
europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le di-
sposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del
Consiglio dell’Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti
a delineare i princìpi e le linee dell’azione del Governo nell’attività
preparatoria di adozione degli atti dell’Unione europea.
2. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi par-
lamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di
difesa comune presentate al Consiglio dell’Unione europea o in corso
di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi
implicazioni in materia di difesa.
Serie generale – n. 12
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per
gli affari europei, trasmette tempestivamente alle Camere le relazioni e
le note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente d’Ita-
lia presso l’Unione europea con riferimento a:
a) riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea,
riunioni informali a livello ministeriale, riunioni del Comitato dei
rappresentanti permanenti di cui all’art. 240 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea, riunioni di comitati e gruppi di lavoro del
Consiglio;
b) riunioni dei triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e
Commissione nell’ambito di procedure legislative;
c) atti o progetti di atti adottati dalle istituzioni o organi
dell’Unione europea;
d) altre iniziative o questioni relative alle istituzioni o alle po-
litiche dell’Unione europea;
e) procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei con-
fronti dell’Italia.
4. Il Governo informa e consulta periodicamente le Camere,
nell’ambito delle procedure individuate dalla legge di cui all’art. 81,
sesto comma, della Costituzione, come sostituito ai sensi della legge co-
stituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e con le modalità previste dai rispettivi
Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche economiche e
di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finan-
ziaria, come disposti o perseguiti attraverso:
a) gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istitu-
zioni dell’Unione europea;
b) gli obiettivi individuati in sede di cooperazione rafforzata
ai sensi dell’art. 20 del Trattato sull’Unione europea;
c) gli accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati
membri dell’Unione europea.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli
affari europei assicura il raccordo del Governo con il Parlamento e, in
particolare, con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna
materia, ai fini del tempestivo ed efficace adempimento degli obblighi
di cui all’art. 1.
6. Il Governo può raccomandare l’uso riservato delle informa-
zioni e dei documenti trasmessi.
7. Gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabi-
lità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in
ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione
del Parlamento, come riconosciute ai sensi del titolo II del Protocollo
n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al
Trattato sull’Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia
atomica, e dell’art. 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e
sulla governance nell’Unione economica e monetaria, ratificato ai sensi
della legge 23 luglio 2012, n. 114.».
— Il testo dell’art. 7 della citata legge n. 234/2012, come modifica-
to dalla presente legge, così recita:
«Art. 7 (Atti di indirizzo delle Camere). — 1. Sui progetti e sugli
atti di cui all’art. 6, nonché su ogni altra questione portata alla loro at-
tenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari
possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo
le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che
la posizione rappresentata dall’Italia in sede di Consiglio dell’Unione
europea ovvero di altre istituzioni od organi dell’Unione sia confor-
me agli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all’oggetto di tale
posizione.
2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indi-
rizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamenta-
ri, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.».
Note all’art. 41:
— Il testo dell’art. 29 della legge n. 234/2012 (Norme generali sul-
la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della nor-
mativa e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge,
così recita:
«Art. 29 (Legge di delegazione europea e legge europea). —
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attua-
zione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione
europea.
— 82 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli
affari europei informa con tempestività le Camere e, per il tramite della
Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza
dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di
indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli
affari europei verifica, con la collaborazione delle amministrazioni in-
teressate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indi-
rizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e
ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro
mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare
tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione
di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le re-
gioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri
ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 genna-
io di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle
misure da intraprendere.
4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui
al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per
gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con
gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta
alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il rece-
pimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea», completato dall’indicazione: «Legge di delegazione europea»
seguita dall’anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all’art. 30,
comma 2.
5. Con riferimento ai contenuti di cui all’art. 30, comma 3, il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei,
di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri
interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo:
«Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia all’Unione europea», completato dall’indicazione:
«Legge europea» seguita dall’anno di riferimento.
6. All’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti
la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di
venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati
al Parlamento anche in mancanza di tale parere».
7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una
relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente,
in cui il Governo:
a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all’in-
clusione delle direttive dell’Unione europea in uno degli allegati, con
specifico riguardo all’opportunità di sottoporre i relativi schemi di
atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni
parlamentari;
b) riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento interno
al diritto dell’Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure
d’infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alle eventuali inadem-
pienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi deri-
vanti dal diritto dell’Unione europea;
c) fornisce l’elenco delle direttive dell’Unione europea rece-
pite o da recepire in via amministrativa;
d) dà partitamente conto delle ragioni dell’eventuale omesso
inserimento delle direttive dell’Unione europea il cui termine di recepi-
mento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel
periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della
delega legislativa;
e) fornisce l’elenco delle direttive dell’Unione europea rece-
pite con regolamento ai sensi dell’art. 35, nonché l’indicazione degli
estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;
e-bis) fornisce l’elenco delle direttive dell’Unione europea
che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di
cui all’art. 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Serie generale – n. 12
f) fornisce l’elenco dei provvedimenti con i quali nelle singo-
le regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive
dell’Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con rife-
rimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle
regioni e dalle province autonome. L’elenco è predisposto dalla Confe-
renza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presiden-
za del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee in
tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.
8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di
legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimen-
to di obblighi di cui all’art. 1, il Presidente del Consiglio dei ministri
o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri
interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore
disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge
europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: «secondo semestre».
Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma
non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7.».
Note all’art. 42:
— Il testo dell’art. 43 della legge n. 234/2012 (Norme generali sul-
la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della nor-
mativa e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge,
così recita:
«Art. 43 (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni
o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unio-
ne europea). — 1. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure
d’infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le
province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti
equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente ri-
medio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati naziona-
li derivanti dalla normativa dell’Unione europea. Essi sono in ogni caso
tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze
rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 260,
paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1,
che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti
dalla normativa dell’Unione europea o che non diano tempestiva esecu-
zione alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, i poteri
sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall’art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall’art. 41 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni
finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle
violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari deri-
vanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unio-
ne europea ai sensi dell’art. 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea.
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l’obbligato sia un
ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali ob-
bligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato,
ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli orga-
nismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al
sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equi-
parato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle
lettere a) e b).
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più de-
creti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, pre-
via intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti
istruttori propedeutici all’esercizio dell’azione di rivalsa di cui al pre-
sente comma. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rival-
sa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di
— 83 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti
degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica
italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze costituisce
titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione
dell’entità del credito dello Stato nonché l’indicazione delle modalità e
dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari
a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del pro-
gressivo maturare del credito dello Stato.
7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l’obbligato
sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di re-
cupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’in-
tesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti
dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna
della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione
dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione delle modalità e dei
termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è rece-
pito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei
confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere plurien-
nale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato
nel presente comma.
8. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione
del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presi-
dente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a
carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più
provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento
disciplinato nel presente comma.
9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e
a spese del Ministero dell’economia e delle finanze.
9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di
condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi
dell’art. 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette
sentenze si provvede a carico del fondo di cui all’art. 41-bis, comma 1,
della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno
2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte
dei pagamenti effettuati, il Ministero dell’economia e delle finanze atti-
va il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili
delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche
con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato
in favore delle amministrazioni stesse.
10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le pro-
cedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle
province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui
soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle
disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocol-
li addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle
sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei
confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.».
— Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferen-
za Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, così recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Confe-
renza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Mini-
stro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di
rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
Serie generale – n. 12
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente dell’Unione na-
zionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte
inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di pro-
vincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI
cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giu-
gno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di
enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-
meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI
o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal
Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro
dell’interno.».
Note all’art. 43:
— Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, è
pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.
Note all’art. 44:
— Il testo dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001,
n. 106, S.O., così recita:
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 17 del D.Lgs
n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successiva-
mente modificati dall’art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno
1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999;
Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 23 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 274, comma 1,
lettera aa) del decreto legislativo n. 267 del 2000)). — 1. L’assunzione
nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di
lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del com-
ma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garanti-
scano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di colloca-
mento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi
gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 mar-
zo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle
liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica
della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il
coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle
Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del perso-
nale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio,
nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di
cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazio-
ni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgi-
mento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e cele-
rità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esper-
ti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle as-
sociazioni professionali;
— 84 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e-bis);
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per speci-
fici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso
del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo li-
vello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell’art. 17, comma 99, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o
al master universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia
del profilo o livello di inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della program-
mazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo comples-
sivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della
normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai docu-
menti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare proce-
dure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento
di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno ma-
turato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito
punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla
lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno
maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell’ammini-
strazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del com-
ma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del
medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le dispo-
sizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui
devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclu-
tamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base
del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’art. 6, com-
ma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio
delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale del-
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici.
4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazio-
ne di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4
si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per
contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione
e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti
dall’art. 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 3-quin-
quies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di
cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimen-
to delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento
della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione
del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RI-
PAM). Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che la presiede, dall’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale
per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pub-
blico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per
le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di per-
sonale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina
le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito
delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici;
d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle ammi-
nistrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto
connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si
avvale di personale messo a disposizione dall’Associazione Formez PA.
Serie generale – n. 12
5.1. Nell’ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fis-
sare un contributo di ammissione, ai sensi dell’art. 4, comma 3-septies
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi
dell’Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora,
previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 4 del
decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministra-
tivo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale
in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove
concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico
e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono
adottate di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di pri-
ma destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del per-
sonale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un
termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi
di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità
di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante spe-
cifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza
dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento
di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico
risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio del-
lo Stato, si applica il disposto di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione
agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel ri-
spetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
Note all’art. 45:
— Il testo dell’art. 41-bis della legge n. 234/2012 (Norme genera-
li sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa euro-
pea). — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell’ordi-
namento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli
limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi medesimi e in quanto
non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016, destinato alle sole spese derivanti da-
gli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari
a 10 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l’anno
2015, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un
corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all’art. 5, com-
ma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del pro-
gramma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
— 85 —17-1-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
— Il testo dell’art. 6 del decreto-legge n. 154/2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 189/2008 (Disposizioni urgenti per il con-
tenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con
le autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008,
n. 235, così recita:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). — 1. L’autorizzazione
di spesa di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo
al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di euro
per l’anno 2008 e di 528 milioni di euro per l’anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spe-
sa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione de-
gli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a
260,593 milioni di euro per l’anno 2008 e 436,593 milioni di euro per
l’anno 2009, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spe-
sa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti
in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1.
Serie generale – n. 12
Note all’art. 46:
— Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, è
pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.
Note all’art. 47:
— Il testo dell’art. 5 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle
politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee
ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comuni-
tari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O,
così recita:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). — 1. È istituito, nell’ambito del
Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rota-
zione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi
dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un appo-
sito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello
Stato denominato «Ministero del tesoro – fondo di rotazione per l’attua-
zione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interven-
ti strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispet-
tivamente a 521,186 milioni di euro per l’anno 2008 e 91,407 milioni di
euro per l’anno 2009, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre
1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della
operatività del fondo di cui al comma 1;
2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 mi-
lioni di euro per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011, un
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legi-
slazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi plurienna-
li, ai sensi del comma 177-bis dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall’art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall’art. 5-
bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’art. 4 del de-
creto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All’utilizzo del Fondo per le
finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, nonché alla Corte dei conti.».c) le somme da individuare annualmente in sede di legge fi-
nanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’art. 2, comma 1, let-
tera c), nell’ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni
di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comuni-
tarie da attuare;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee
per contributi e sovvenzioni a favore dell’Italia;
d) le somme annualmente determinate con la legge di appro-
vazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all’art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti
con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui
all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,
n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».
22G00004
DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 29 novembre 2021.
Nomina della dott.ssa Elena Comparato a Commissario
straordinario per l’adozione dei provvedimenti di esecuzio-
ne della decisione della Commissione europea C(2021)6659
final del 10 settembre 2021, concernente l’aiuto in favore di
Alitalia.
e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale
cooperazione istituzionale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni, recante «Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea;
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni recante «Disciplina dell’attività di Go-
verno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare,
l’art. 22, comma 5, con il quale è stabilito che l’acqui-
sizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’art. 43,
comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative
Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commis-
sione del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, re-
cante «Disposizioni di esecuzione del regolamento (CE)
n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazio-
ne dell’art. 93 del Trattato CE»;
Vista la comunicazione della Commissione europea
con la quale viene reso noto che, con lettera del 23 aprile
2018, è stata rappresentata all’Alitalia la propria decisio-
ne di avviare il procedimento di cui all’art. 108, paragra-
fo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
— 86 —
Link utili:
Studio Praga
Start up in Repubblica Ceca per Società
Traduzioni Ceco
Traduzioni giurate italiano-ceco e ceco-italiano
Targa Ceca
Pratiche auto in Repubblica Ceca, immatricolazioni auto italiane e tedesche
Venice web agency
Sviluppo siti internet dinamici
Do Benatek
Web site
Překlady Italština
Traduzioni asseverate italiano ceco di diplomi, bilanci di società ecc.
Gestioni Praga
Gestione di condomini, alberghi
Hotel Trevi
Centrale, tutte le camere sono con wifi e bagno privato
Società Ceche
Costituzione società commerciali in Repubblica Ceca
Società Praga
Iniziare una attività commerciale a Praga
Traduzioni Ceco
Traduzioni di certificati di nascita e di dichiarazioni di parternità
Italstina Preklady
Traduzioni giurate ed asseverate
Gestione fiduciaria
Costituzione di fondi patrimoniali dove è possibile apportare contanti, azioni, immobili o altri beni di valore.
Società Cechia
Costituzione di società a Responsabilità limitata in Repubblica Ceca a Praga o a Plzen.