
Articolo 132 Codice della Strada: Circolazione Veicoli Esteri
Guida aggiornata 2026 alle regole per i veicoli con targa straniera: termini, residenza e gestione dei sinistri.
Cosa prevede l’Art. 132 CdS
L’Articolo 132 del Codice della Strada disciplina l’ingresso e la permanenza dei veicoli immatricolati in uno Stato estero che abbiano adempiuto alle formalità doganali. La norma stabilisce che tali veicoli possono circolare sulla base del certificato di immatricolazione dello Stato di origine, ma con limiti temporali ferrei legati alla residenza del conducente.
Differenza tra Paesi UE ed Extra UE
Le regole cambiano drasticamente in base alla provenienza della targa:
- Veicoli UE (es. Repubblica Ceca): La circolazione è libera per i turisti. Per i residenti in Italia, il limite è di 3 mesi, dopodiché scatta l’obbligo di reimmatricolazione o esportazione.
- Veicoli Extra UE: La circolazione temporanea è ammessa fino a 6 mesi, ma solo per cittadini non residenti o italiani iscritti all’AIRE.
Incidenti con targa estera: Il ruolo dell’UCI
In caso di sinistro stradale con un veicolo a targa straniera, la gestione del risarcimento non avviene tramite le normali assicurazioni italiane, ma tramite l’UCI (Ufficio Centrale Italiano). L’UCI si occupa di individuare la compagnia estera garante e di gestire la liquidazione dei danni causati in Italia da veicoli immatricolati all’estero.
Problemi con l’Articolo 132?
Se sei residente in Italia e utilizzi un’auto con targa estera, non aspettare che scada il termine di legge. Una corretta pianificazione può evitarti multe pesanti e il sequestro del mezzo.
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Per un approfondimento normativo generale sul Codice della Strada e le principali regole tecniche,
consulta la pagina delle
Normative auto italiane
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