Codice della strada art. 132
Codice della strada art. 132: disciplina la circolazione dei veicoli con targa straniera in Italia, che stabilisce che “Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
” Tale norma, tuttavia, si applica solamente a quei veicoli destinati ad una permanenza definitiva nel territorio italiano, ovvero nelle ipotesi in cui il loro proprietario trasferisca la residenza in Italia. L’applicazione della norma è tuttavia difficoltosa, infatti nel caso di veicoli immatricolati NON in uno stato dell’Unione Europea è necessario accertare il visto di ingresso nel territorio europeo apposto sul documento di circolazione del mezzo, mentre in caso di veicolo immatricolato in uno Stato appartenente all’UE, dove esiste la libera circolazione di cose e persone, non è possibile accertare quando tale veicolo sia effettivamente entrato nel territorio italiano. Si è sopperito a tale incertezza con una circolare ministeriale (del 24 ottobre 2007) che ha stabilito che la decorrenza dell’anno inizia dalla data in cui il proprietario del veicolo ha acquisito la prima residenza in Italia.
Per un’ulteriore informazione si precisa che in ipotesi di importazione temporanea di veicoli immatricolati in Stati NON appartenenti all’UE, la circolazione degli stessi è consentita ai cittadini stranieri ed italiani residenti all’estero per un periodo non superiore a sei mesi l’anno. Detti veicoli non devono essere accompagnati da alcun documento di dogana e possono essere condotti dal proprietario e da un suo parente fino al terzo grado sempre residente all’estero.mod justo.
In caso di incidente stradale in cui è coinvolto un veicolo con targa straniera, le forze dell’ordine eventualmente intervenute, trasmetteranno i dati relativi al sinistro all’Ufficio Centrale Italiano (UCI). L’UCI è l’Ufficio Nazionale di Assicurazione per l’Italia per i veicoli in circolazione internazionale e gestisce le pratiche di risarcimento relative ad incidenti stradali verificatisi sul territorio nazionale da veicoli immatricolati in Stati Esteri. Detto Ufficio quindi provvederà al risarcimento del danno, ovvero all’effettiva liquidazione dello stesso, causato da veicoli esteri che si trovano a circolare in Italia.
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